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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice RG SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2569/2023 promossa da:
(C.F. ), per sé e come madre esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale di (C.F. ), entrambe Persona_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. dott. CORAN FRANCESCO con studio in Bolzano, via Orazio
49, presso il quale hanno eletto domicilio;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. Controparte_1 C.F._3
AD MA IA e dall'avv. dott. MIRA MASSIMO, quest'ultimo con studio in
Bolzano in Via Cassa di Risparmio n.5, con domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in atti, RESISTENTE nonché nei confronti di:
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
); (C.F. ); C.F._5 Parte_2 C.F._6
(C.F. ), RESISTENTI NON COSTITUITI Parte_3 C.F._7 in punto: riconoscimento, in via riconvenzionale, di legato;
trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), all'udienza del
18.9.2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI delle attrici: “Previa dichiarazione di contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
, dica il tribunale quali delle parti del presente giudizio sono Parte_2 Parte_3 eredi di e in particolare se sia erede o legatario;
2) Controparte_4 Controparte_1
pagina 1 di 7 Dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali per contraddittorietà insanabile;
3)
Rigettare la domanda volta al riconoscimento della titolarità del conto, per contrasto con la sentenza 712/2024; 4) Dichiarare che il conto corrente IBAN IT88 V058 5611 6020 5157 1288
995, presso , rientra nella massa ereditaria e la titolarità è degli Controparte_5 eredi di;
5) Riconoscere come spettante a il saldo contabile Controparte_4 Controparte_1 del conto corrente IT88 V058 5611 6020 5157 1288 995 alla data della morte di CP_4
pari ad € 32.277,01, la cui liquidazione deve essere chiesta agli eredi di
[...] CP_4
”
[...] del convenuto : “Riconoscere e Dichiarare che, in forza della disposizione Controparte_1 testamentaria del de cuius “lascio a mio fratello il conto corrente e Controparte_4 CP_1 titoli BPopolare” il convenuto è legatario del corrente n. 1288995, presso Controparte_1
e per l'effetto, lo stesso ha diritto di vedersi attribuire la somma CP_5 Controparte_5 esistente sul conto al momento della morte del fratello (01.04.2021), autorizzandolo alla CP_4 riscossione, come da saldo creditore pari ad euro 132.286,01 ivi insistente alla data di apertura della successione. Con vittoria di spese, onorari e relativi accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Questo procedimento è stato riunito con la causa sub RG 1466/2023, introdotta sempre dalle stesse ricorrenti, definita nel frattempo, come anche le domande principali presentate dalle ricorrenti nella presente causa, con la sentenza n. 712/2024, depositata in data 5.7.2024, con la quale è stato dichiarato il difetto di interesse di agire delle ricorrenti in ordine alle domande da essa proposte in entrambi i procedimenti riuniti, con condanna delle ricorrenti a rimborsare a e a metà (50%) delle spese di lite ivi liquidate, essendo allo Controparte_2 Controparte_1 stesso tempo stata rimessa la causa in istruttoria in ordine alle sole domande proposte dal resistente , in via riconvenzionale, oggetto del presente procedimento sub RG Controparte_1
2569/2023 diretti all'accertamento della sua qualità di legatario, in particolare di voler
“riconoscere e dichiarare che in forza della disposizione testamentaria del de cuius
[...]
“lascio a mio fratello il conto corrente e titoli BPopolare” il convenuto CP_4 CP_1 [...]
è legatario del corrente n. 1288995, presso e per CP_1 Controparte_5
l'effetto lo stesso, ha diritto di vedersi attribuire la somma esistente sul conto al momento della morte del fratello (01.04.2021), come da saldo creditore pari ad euro 132.286,01 ivi CP_4
pagina 2 di 7 insistente alla data di apertura della Successione”.
1.2. Infatti, la presente causa nasce da un ricorso ex art. 281 decies ss c.p.c., con il quale Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale in favore della figlia
[...] Persona_1
, ha convenuto in giudizio , nonché ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , per vedere accertata, la qualità, propria e della figlia, CP_3 Parte_2 Parte_3 di eredi di e per vedere dichiarata la nullità della donazione con assegno Controparte_4 bancario di euro 50.000 effettuata dal de cuius in favore del fratello con conseguente CP_1 condanna alla restituzione di detto importo in favore della massa ereditaria, mentre il solo si è costituito, chiedendo il suo riconoscimento, in via riconvenzionale, quale Controparte_1 legatario, oltre ad eccepire, tra l'altro, il difetto di interesse ad agire delle parti attrici, avendo nel frattempo restituito i soldi sul conto corrente intestato ancora al de cuius.
1.3. Oggetto della presente causa, è quindi l'interpretazione del testamento olografo datato
27.2.2021, del de cuius , (soltanto) laddove prevede di lasciare al fratello Controparte_4 CP_1
“il suo c/c”.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che quanto deciso con la sentenza n. 712/2024 non osta all'esame delle domande qui azionate dal resistente;
infatti, con la stessa sentenza è stato Controparte_1 semplicemente accertato il difetto attuale di interesse ad agire delle ricorrenti, per le loro domande, a seguito della restituzione delle somme riscosse a mezzo di assegno dal conto corrente
(anche) dall'odierno resistente , preso atto che la stessa banca, presso la quale è Controparte_1 stato aperto il conto corrente di cui è causa, aveva sposato la tesi secondo la quale il rapporto di conto corrente bancario prosegue anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (cfr. decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, n. 24360/2019 e docc. 15 e 16 delle ricorrenti), il che conferma, in realtà, soltanto che va distinto il rapporto contrattuale di conto corrente (nel quale può ritenersi che succedono gli eredi), dal diritto di ottenere il pagamento del saldo di tale conto corrente.
2.2. A quest'ultimo riguardo si ricorda che le norme dettate per l'interpretazione soggettiva dei contratti (artt. 1362-1365 c.c.) sono applicabili anche al testamento, però tenuto conto della diversa natura della fattispecie negoziale, avendo la giurisprudenza più volte affermato che l'interpretazione del testamento, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, impone una più penetrante ricerca della volontà del testatore (art. 1362 c.c.), per cui l'interprete pagina 3 di 7 deve andare oltre il significato letterale delle espressioni utilizzate (cfr. già Cass. n. 7025/1986:
“L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo. Pertanto, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius.”).
2.3. Nel presente caso non appare potervi essere dubbio che il de cuius, quando ha disposto quanto segue (v. doc. 5 del resistente): “lascio a mio fratello la mia BMW X/5 e il c/c CP_1 corrente e titoli B. Popolare”, voleva attribuire al resistente le intere somme presenti, al momento della sua morte, sul conto corrente, oltre ai titoli presso la Banca e alla sua macchina e ciò, in assenza di ulteriori elementi che depongano per una institutio ex re certa, quale legatario (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/06/2015, n.12158: “In tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale
(c.d. istitutio ex re certa) ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni.”).
2.4. Va poi tenuto conto della distinzione tra legato di specie e legato di genere;
il primo è disciplinato dall'art. 649 comma 2 c.c. il quale prevede che, quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore, per cui si tratta di legati a effetti reali, mentre il legato di genere rientra nell'ambito dei legati a effetti obbligatori.
2.5. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente deve ritenersi che il legato avente a oggetto il saldo attivo di un determinato conto corrente sia un legato di specie a effetti reali, per cui, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., il legatario acquista, direttamente e immediatamente dal de cuius la titolarità del saldo attivo del conto corrente (si badi: non la titolarità del rapporto contrattuale di conto corrente).
Così, nella giurisprudenza di merito è stato affermato condivisibilmente che la disposizione a pagina 4 di 7 titolo particolare con la quale il testatore attribuisce al legatario il saldo del conto corrente deve ritenersi integrare una ipotesi di legato di specie avente a oggetto una cosa determinata e quindi, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., si deve intendere acquisita la proprietà in capo al legatario al momento della morte del testatore che, trattandosi di legato avente a oggetto le somme Per_2 risultanti a credito sul conto corrente indicato dal testatore, ossia il suo saldo, deve ritenersi che si sia voluto attribuire al legatario la legittimazione a riscuoterlo direttamente dalla banca, senza l'intermediazione degli eredi onerati (cfr. ordinanza Tribunale di Taranto n. 2763 del 05/11/2013, la quale fa richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14358 del 06/06/2013, la cui massima così recita: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del “de cuius” di attribuire, col lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”; cfr. anche Tribunale Torino sez. II, 28/04/2022, n.1837, nonché Tribunale Asti sez. I, 15/12/2021, n.1015: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, non ha natura di legato di genere bensì di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del de cuius di attribuire il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.”,
e, ancora, Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15661: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento.”).
2.6. Tenuto conto della volontà effettiva del testatore, appare difficile mettere in dubbio che lo stesso abbia voluto attribuire al fratello tutte le somme presenti sul conto corrente presso la
[...] al momento della sua morte. CP_5
2.7. Come emerge dalla missiva della sub doc. 13 del resistente, il saldo del CP_5 conto corrente n. 128895 del de cuius, presso la al momento Controparte_5
pagina 5 di 7 della morte ammontava ad € 132.286,01 ed è tale somma che risulta essere oggetto del legato di specie spettante al resistente.
2.8. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, all'accertamento di tale qualità di legatario non osta la formulazione della domanda riconvenzionale, che non può ritenersi contraddittoria, dovendosi aver riguardo al bene della vita ambito dal resistente e delle difese complessive dello stesso resistente, sulla cui base chiede, in realtà, il riconoscimento di essere legatario della somma presente sul conto corrente e non di essere titolare del (rapporto contrattuale) di conto corrente.
2.9. Anche con riguardo all'interpretazione della domanda riconvenzionale va infatti ricordato che il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. ex multis Cass n. 13602 del
21/05/2019).
2.10. Non può poi condividersi quanto sostenuto dalle ricorrenti, che si debba tener conto del saldo per valuta, per cui si dovrebbe sottrarre dal saldo attivo della fine del mese di marzo 2021, tutte le entrate e le uscite con valuta fino alla data della morte, per cui alla data del 1° aprile 2024, risulterebbe disponibili sul conto soltanto la somma di € 32.277,01.
2.11. Va, infatti, a riguardo non solo tenuto conto della documentazione ufficiale fornita dalla
Banca, ma anche e in primo luogo della volontà effettiva del testatore, il quale con ogni evidenza voleva attribuire al fratello, a titolo di legato, tutto quello presente sul conto corrente del quale non aveva disposto validamente in vita;
il fatto che gli assegni da lui tratti a favore sia del resistente, sia della sua sorella (per complessivi € 100.000,00), riscossi soltanto in un secondo momento e poi restituiti, siano stati contestati dalle ricorrenti nella loro asserita qualità di eredi non toglie che vanno computati negli importi presenti sul saldo al momento della morte.
2.12. L'accertamento di legato è stato richiesto dal resistente nei confronti di tutti gli altri beneficiati dal testamento e (potenziali) eredi, per cui in realtà non interessa neanche in questa sede il tema distinto, oggetto di varie decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario, del soggetto legittimato a chiedere alla banca il pagamento;
peraltro, la richiesta di essere autorizzato alla riscossione, di cui alle conclusioni precisate dal resistente non fa parte delle uniche conclusioni formulate nei termini di rito, per cui la stessa richiesta deve ritenersi già inammissibile, in quanto tardiva;
allo stesso tempo non si può e deve tener conto di nuove domande delle ricorrenti, ovvero di domande già oggetto della decisione n. 712/2024.
pagina 6 di 7 2.13. Va dichiarata la contumacia di , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
i quali, pur essendo stato loro notificato sia il ricorso, sia la domanda Parte_3 riconvenzionale di , non si sono costituiti nel presente procedimento. Controparte_1
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza, per cui le spese del resistente vincente vanno poste a carico delle ricorrenti soccombenti (art. 91 c.p.c.), in solido, per l'ovvio interesse comune (art. 97 cpc).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per le prime due fasi, mentre per la fase decisionale, semplificata, si ritengono giustificati si soli compensi minimi (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00); niente spetta per la fase di trattazione e/o istruttoria, non svoltasi (v. anche nota spese depositata dal resistente); si applica l'aumento richiesto del 30% per "atti depositati telematicamente di facile consultazione” (art. 4 c.
1-bis del d.m. n. 55/2014) per la fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Pt_3
[...] accerta e dichiara che il convenuto , in forza di disposizione testamentaria del Controparte_1 de cuius , è legatario della somma esistente sul conto corrente n. 1288995, Controparte_4 presso la , al momento della morte del de cuius (01.04.2021) pari Controparte_5 ad € 132.286,01; condanna le ricorrenti e , in solido, a rimborsare alla parte Parte_1 Persona_1 resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.795,40 per compensi ed in € Controparte_1
560,23 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 13 ottobre 2025
La Giudice
RG SC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice RG SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2569/2023 promossa da:
(C.F. ), per sé e come madre esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale di (C.F. ), entrambe Persona_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. dott. CORAN FRANCESCO con studio in Bolzano, via Orazio
49, presso il quale hanno eletto domicilio;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. Controparte_1 C.F._3
AD MA IA e dall'avv. dott. MIRA MASSIMO, quest'ultimo con studio in
Bolzano in Via Cassa di Risparmio n.5, con domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in atti, RESISTENTE nonché nei confronti di:
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
); (C.F. ); C.F._5 Parte_2 C.F._6
(C.F. ), RESISTENTI NON COSTITUITI Parte_3 C.F._7 in punto: riconoscimento, in via riconvenzionale, di legato;
trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), all'udienza del
18.9.2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI delle attrici: “Previa dichiarazione di contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
, dica il tribunale quali delle parti del presente giudizio sono Parte_2 Parte_3 eredi di e in particolare se sia erede o legatario;
2) Controparte_4 Controparte_1
pagina 1 di 7 Dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali per contraddittorietà insanabile;
3)
Rigettare la domanda volta al riconoscimento della titolarità del conto, per contrasto con la sentenza 712/2024; 4) Dichiarare che il conto corrente IBAN IT88 V058 5611 6020 5157 1288
995, presso , rientra nella massa ereditaria e la titolarità è degli Controparte_5 eredi di;
5) Riconoscere come spettante a il saldo contabile Controparte_4 Controparte_1 del conto corrente IT88 V058 5611 6020 5157 1288 995 alla data della morte di CP_4
pari ad € 32.277,01, la cui liquidazione deve essere chiesta agli eredi di
[...] CP_4
”
[...] del convenuto : “Riconoscere e Dichiarare che, in forza della disposizione Controparte_1 testamentaria del de cuius “lascio a mio fratello il conto corrente e Controparte_4 CP_1 titoli BPopolare” il convenuto è legatario del corrente n. 1288995, presso Controparte_1
e per l'effetto, lo stesso ha diritto di vedersi attribuire la somma CP_5 Controparte_5 esistente sul conto al momento della morte del fratello (01.04.2021), autorizzandolo alla CP_4 riscossione, come da saldo creditore pari ad euro 132.286,01 ivi insistente alla data di apertura della successione. Con vittoria di spese, onorari e relativi accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Questo procedimento è stato riunito con la causa sub RG 1466/2023, introdotta sempre dalle stesse ricorrenti, definita nel frattempo, come anche le domande principali presentate dalle ricorrenti nella presente causa, con la sentenza n. 712/2024, depositata in data 5.7.2024, con la quale è stato dichiarato il difetto di interesse di agire delle ricorrenti in ordine alle domande da essa proposte in entrambi i procedimenti riuniti, con condanna delle ricorrenti a rimborsare a e a metà (50%) delle spese di lite ivi liquidate, essendo allo Controparte_2 Controparte_1 stesso tempo stata rimessa la causa in istruttoria in ordine alle sole domande proposte dal resistente , in via riconvenzionale, oggetto del presente procedimento sub RG Controparte_1
2569/2023 diretti all'accertamento della sua qualità di legatario, in particolare di voler
“riconoscere e dichiarare che in forza della disposizione testamentaria del de cuius
[...]
“lascio a mio fratello il conto corrente e titoli BPopolare” il convenuto CP_4 CP_1 [...]
è legatario del corrente n. 1288995, presso e per CP_1 Controparte_5
l'effetto lo stesso, ha diritto di vedersi attribuire la somma esistente sul conto al momento della morte del fratello (01.04.2021), come da saldo creditore pari ad euro 132.286,01 ivi CP_4
pagina 2 di 7 insistente alla data di apertura della Successione”.
1.2. Infatti, la presente causa nasce da un ricorso ex art. 281 decies ss c.p.c., con il quale Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale in favore della figlia
[...] Persona_1
, ha convenuto in giudizio , nonché ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , per vedere accertata, la qualità, propria e della figlia, CP_3 Parte_2 Parte_3 di eredi di e per vedere dichiarata la nullità della donazione con assegno Controparte_4 bancario di euro 50.000 effettuata dal de cuius in favore del fratello con conseguente CP_1 condanna alla restituzione di detto importo in favore della massa ereditaria, mentre il solo si è costituito, chiedendo il suo riconoscimento, in via riconvenzionale, quale Controparte_1 legatario, oltre ad eccepire, tra l'altro, il difetto di interesse ad agire delle parti attrici, avendo nel frattempo restituito i soldi sul conto corrente intestato ancora al de cuius.
1.3. Oggetto della presente causa, è quindi l'interpretazione del testamento olografo datato
27.2.2021, del de cuius , (soltanto) laddove prevede di lasciare al fratello Controparte_4 CP_1
“il suo c/c”.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che quanto deciso con la sentenza n. 712/2024 non osta all'esame delle domande qui azionate dal resistente;
infatti, con la stessa sentenza è stato Controparte_1 semplicemente accertato il difetto attuale di interesse ad agire delle ricorrenti, per le loro domande, a seguito della restituzione delle somme riscosse a mezzo di assegno dal conto corrente
(anche) dall'odierno resistente , preso atto che la stessa banca, presso la quale è Controparte_1 stato aperto il conto corrente di cui è causa, aveva sposato la tesi secondo la quale il rapporto di conto corrente bancario prosegue anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (cfr. decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, n. 24360/2019 e docc. 15 e 16 delle ricorrenti), il che conferma, in realtà, soltanto che va distinto il rapporto contrattuale di conto corrente (nel quale può ritenersi che succedono gli eredi), dal diritto di ottenere il pagamento del saldo di tale conto corrente.
2.2. A quest'ultimo riguardo si ricorda che le norme dettate per l'interpretazione soggettiva dei contratti (artt. 1362-1365 c.c.) sono applicabili anche al testamento, però tenuto conto della diversa natura della fattispecie negoziale, avendo la giurisprudenza più volte affermato che l'interpretazione del testamento, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, impone una più penetrante ricerca della volontà del testatore (art. 1362 c.c.), per cui l'interprete pagina 3 di 7 deve andare oltre il significato letterale delle espressioni utilizzate (cfr. già Cass. n. 7025/1986:
“L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo. Pertanto, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius.”).
2.3. Nel presente caso non appare potervi essere dubbio che il de cuius, quando ha disposto quanto segue (v. doc. 5 del resistente): “lascio a mio fratello la mia BMW X/5 e il c/c CP_1 corrente e titoli B. Popolare”, voleva attribuire al resistente le intere somme presenti, al momento della sua morte, sul conto corrente, oltre ai titoli presso la Banca e alla sua macchina e ciò, in assenza di ulteriori elementi che depongano per una institutio ex re certa, quale legatario (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/06/2015, n.12158: “In tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale
(c.d. istitutio ex re certa) ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni.”).
2.4. Va poi tenuto conto della distinzione tra legato di specie e legato di genere;
il primo è disciplinato dall'art. 649 comma 2 c.c. il quale prevede che, quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore, per cui si tratta di legati a effetti reali, mentre il legato di genere rientra nell'ambito dei legati a effetti obbligatori.
2.5. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente deve ritenersi che il legato avente a oggetto il saldo attivo di un determinato conto corrente sia un legato di specie a effetti reali, per cui, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., il legatario acquista, direttamente e immediatamente dal de cuius la titolarità del saldo attivo del conto corrente (si badi: non la titolarità del rapporto contrattuale di conto corrente).
Così, nella giurisprudenza di merito è stato affermato condivisibilmente che la disposizione a pagina 4 di 7 titolo particolare con la quale il testatore attribuisce al legatario il saldo del conto corrente deve ritenersi integrare una ipotesi di legato di specie avente a oggetto una cosa determinata e quindi, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., si deve intendere acquisita la proprietà in capo al legatario al momento della morte del testatore che, trattandosi di legato avente a oggetto le somme Per_2 risultanti a credito sul conto corrente indicato dal testatore, ossia il suo saldo, deve ritenersi che si sia voluto attribuire al legatario la legittimazione a riscuoterlo direttamente dalla banca, senza l'intermediazione degli eredi onerati (cfr. ordinanza Tribunale di Taranto n. 2763 del 05/11/2013, la quale fa richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14358 del 06/06/2013, la cui massima così recita: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del “de cuius” di attribuire, col lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”; cfr. anche Tribunale Torino sez. II, 28/04/2022, n.1837, nonché Tribunale Asti sez. I, 15/12/2021, n.1015: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, non ha natura di legato di genere bensì di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del de cuius di attribuire il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.”,
e, ancora, Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15661: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento.”).
2.6. Tenuto conto della volontà effettiva del testatore, appare difficile mettere in dubbio che lo stesso abbia voluto attribuire al fratello tutte le somme presenti sul conto corrente presso la
[...] al momento della sua morte. CP_5
2.7. Come emerge dalla missiva della sub doc. 13 del resistente, il saldo del CP_5 conto corrente n. 128895 del de cuius, presso la al momento Controparte_5
pagina 5 di 7 della morte ammontava ad € 132.286,01 ed è tale somma che risulta essere oggetto del legato di specie spettante al resistente.
2.8. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, all'accertamento di tale qualità di legatario non osta la formulazione della domanda riconvenzionale, che non può ritenersi contraddittoria, dovendosi aver riguardo al bene della vita ambito dal resistente e delle difese complessive dello stesso resistente, sulla cui base chiede, in realtà, il riconoscimento di essere legatario della somma presente sul conto corrente e non di essere titolare del (rapporto contrattuale) di conto corrente.
2.9. Anche con riguardo all'interpretazione della domanda riconvenzionale va infatti ricordato che il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. ex multis Cass n. 13602 del
21/05/2019).
2.10. Non può poi condividersi quanto sostenuto dalle ricorrenti, che si debba tener conto del saldo per valuta, per cui si dovrebbe sottrarre dal saldo attivo della fine del mese di marzo 2021, tutte le entrate e le uscite con valuta fino alla data della morte, per cui alla data del 1° aprile 2024, risulterebbe disponibili sul conto soltanto la somma di € 32.277,01.
2.11. Va, infatti, a riguardo non solo tenuto conto della documentazione ufficiale fornita dalla
Banca, ma anche e in primo luogo della volontà effettiva del testatore, il quale con ogni evidenza voleva attribuire al fratello, a titolo di legato, tutto quello presente sul conto corrente del quale non aveva disposto validamente in vita;
il fatto che gli assegni da lui tratti a favore sia del resistente, sia della sua sorella (per complessivi € 100.000,00), riscossi soltanto in un secondo momento e poi restituiti, siano stati contestati dalle ricorrenti nella loro asserita qualità di eredi non toglie che vanno computati negli importi presenti sul saldo al momento della morte.
2.12. L'accertamento di legato è stato richiesto dal resistente nei confronti di tutti gli altri beneficiati dal testamento e (potenziali) eredi, per cui in realtà non interessa neanche in questa sede il tema distinto, oggetto di varie decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario, del soggetto legittimato a chiedere alla banca il pagamento;
peraltro, la richiesta di essere autorizzato alla riscossione, di cui alle conclusioni precisate dal resistente non fa parte delle uniche conclusioni formulate nei termini di rito, per cui la stessa richiesta deve ritenersi già inammissibile, in quanto tardiva;
allo stesso tempo non si può e deve tener conto di nuove domande delle ricorrenti, ovvero di domande già oggetto della decisione n. 712/2024.
pagina 6 di 7 2.13. Va dichiarata la contumacia di , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
i quali, pur essendo stato loro notificato sia il ricorso, sia la domanda Parte_3 riconvenzionale di , non si sono costituiti nel presente procedimento. Controparte_1
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza, per cui le spese del resistente vincente vanno poste a carico delle ricorrenti soccombenti (art. 91 c.p.c.), in solido, per l'ovvio interesse comune (art. 97 cpc).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per le prime due fasi, mentre per la fase decisionale, semplificata, si ritengono giustificati si soli compensi minimi (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00); niente spetta per la fase di trattazione e/o istruttoria, non svoltasi (v. anche nota spese depositata dal resistente); si applica l'aumento richiesto del 30% per "atti depositati telematicamente di facile consultazione” (art. 4 c.
1-bis del d.m. n. 55/2014) per la fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di , , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Pt_3
[...] accerta e dichiara che il convenuto , in forza di disposizione testamentaria del Controparte_1 de cuius , è legatario della somma esistente sul conto corrente n. 1288995, Controparte_4 presso la , al momento della morte del de cuius (01.04.2021) pari Controparte_5 ad € 132.286,01; condanna le ricorrenti e , in solido, a rimborsare alla parte Parte_1 Persona_1 resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.795,40 per compensi ed in € Controparte_1
560,23 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 13 ottobre 2025
La Giudice
RG SC
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