Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione lavoro nella persona della Dott.ssa Giuseppina Valestra ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3198 /2022 R.G.
TRA
CF n. residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Potenza al Viale Marconi n. 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che la rappresenta e difende;
RICORRENTE E
, in persona del p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dalla dott.ssa Debora Infante
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2022 la ricorrente in epigrafe ha dedotto che in servizio presso il Convitto “Rosa-Gianturco” con sede in Potenza, avendone tutti i requisiti di legge, presentava domanda di passaggio di profilo provinciale come AT –
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20 Alberghiera benché fosse in possesso del Diploma di qualifica di “Addetto ai servizi alberghieri di cucina”, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996, nonché del
Diploma di “Tecnico delle attività alberghiere”, conseguito nell'anno scolastico Contr 1997/1998; Presentava ricorso presso l' di Potenza. Le veniva risposto che la mancata inclusione nella AR 20 era giustificata dal fatto che la legge n. 91/ 2004 non riconosce il suo titolo quale diploma che darebbe accesso all'area AR20. Per
Controparte sarebbe necessario “un diploma specifico e non le qualifiche professionali come quella da “Operatore di cucina” “.
Risultava vano ogni tentativo di raggiungere un accordo bonario benché più volte Contr venisse specificato che in casi simili lo stesso avesse riconosciuto il medesimo
Diploma quale valido titolo di accesso.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale per : a) Riconoscere quale titolo di accesso valido alla Classe di Concorso AR20 il Diploma di Tecnico delle attività alberghiere congiunto al Diploma di qualifica di Addetto ai servizi alberghieri di cucina;
b) Ammettere pertanto la Ricorrente nella predetta Classe di Concorso AR20;
c) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, nonché al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
Il in persona del rappresentante pro-tempre costituitosi in giudizio, chiedeva CP_1
il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e nel diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.
2 La ricorrente, in servizio presso il Convitto “Rosa-Gianturco” con sede in Potenza, ha presentato domanda di passaggio di profilo provinciale come AT – Assistente Tecnico per l'anno scolastico 2022/23. Tuttavia, benché fosse in possesso del Diploma di qualifica di “Addetto ai servizi alberghieri di cucina”, conseguito nell'anno scolastico
1995/1996, nonché del Diploma di “Tecnico delle attività alberghiere”, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998, questi ultimi non le venivano riconosciuti quali validi titoli di studio per l'inclusione ed il passaggio nell'Area AR 20 Alberghiera.
Il 10/03/2022 la ricorrente ha infatti, presentato domanda per il passaggio al profilo di
Assistente tecnico, acquisita con prot. 6722539.10-03-2022, chiedendo, a tal uopo, di essere inclusa nelle aree professionali: AR20 Alberghiera e AR21 Alberghiera amministrativa e contabile.
L'Ufficio III – AT di Potenza, nel valutare la domanda della ricorrente, ha ritenuto di far partecipare la stessa alla procedura di passaggio ad altro profilo solo per l'area
AR21. Alla luce della documentazione in atti appare legittima l'esclusione della ricorrente dall'area AR20.
L'Assistente Tecnico è una figura professionale inquadrata nell'Area B del personale
ATA; all'interno di tale area si riscontrano i seguenti profili professionali: Assistente
Amministrativo (AA), presente in tutte le scuole, Assistente Tecnico (AT), presente solo nelle scuole secondarie di II grado oltre che in 6 scuole polo di Istituti
Comprensivi, Cuoco (CU), previsto solo per nei convitti/educandati, Infermiere (IF), previsto solo nei convitti/educandati, Guardarobiere (GU), previsto solo nei convitti/educandati.
Il compito principale dell'Assistente Tecnico consiste nel fornire supporto e assistenza ai docenti durante le attività di laboratorio. Tale profilo professionale è organizzato per aree, ciascuna afferente a uno o più laboratori.
Come previsto dall'art. 23 dell'O.M. 45/2022 il personale ATA può richiedere il passaggio a più profili della stessa qualifica, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti. Pertanto, l'Ufficio competente è tenuto a valutare la corrispondenza tra titoli dichiarati e le aree di laboratorio richieste nella domanda.
Orbene, la ricorrente nella domanda presentata il 10/03/2022 ha richiesto il passaggio al profilo di assistente tecnico per le Aree di Laboratorio AR20 e AR21 allegando a tale domanda le autodichiarazioni personali. A pag. 2 delle autodichiarazioni
3 personali ha indicato quale titolo di accesso per le Aree AR20 e AR21, il diploma di
“Tecnico delle attività alberghiere”. Come disposto dall'allegato C all'O.M. 91 del
30/01/2004 il diploma di maturità dichiarato dalla “Tecnico delle attività Pt_1
alberghiere”, è un titolo che consente l'accesso esclusivamente all'area di laboratorio
AR21 e AR18 (cfr. doc 6 parte resistente); mentre, tra i titoli validi per l'accesso all'area di laboratorio AR20 figurano altri titoli, ma non quello dichiarato nella domanda presentata dalla ricorrente (cfr. doc 5 parte resistente). Ne deriva che sulla base delle dichiarazioni rese dalla la stessa non ha i titoli per accedere Pt_1 all'area di laboratorio AR20.
Si osserva, inoltre, che il ha messo a Controparte_4
disposizione degli aspiranti una specifica applicazione destinata al personale che, avendone titolo, ha interesse ad accedere al profilo professionale di assistente tecnico.
Grazie a tale applicazione ciascun interessato, servendosi di un menu a tendina, ha potuto selezionare il titolo d'accesso posseduto e verificare in base allo stesso a quale area e laboratorio poter accedere. Dalla documentazione relativa alla predetta applicazione, si evince che il diploma di Tecnico delle attività alberghiere (cod. RR2F) consente l'accesso alle sole aree di laboratorio AR21 e AR18.
Per tutto quanto detto appare corretto il comportamento dell'Ufficio III – AT di
Potenza che ha ammesso la ricorrente a partecipare alla procedura di passaggio profilo solo per l'area AR21, ma non anche all'area AR20.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura seriale della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti.
4 Potenza, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giuseppina Valestra
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