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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLINI SIMONE C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] negli STATI UNITI Controparte_1
D'AMERICA C.F. C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in QUARTO il 23/09/1992 (atto n. 93, P. II, S.A, anno 1992), riferendo che tra
[...]
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
11/04/1995, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg.
63291/1994.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nato il [...], maggiorenne. Per_1
Solo parte ricorrente compariva all'udienza dell'11/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale dato atto della mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia e procedeva all'ascolto del ricorrente, il quale, tra l'altro, dichiarava: “mi riporto al ricorso, ne chiedo l'accoglimento. Non ho più alcun rapporto con né ha rapporti CP_1 Per_1
con la madre. Chiedo esclusivamente una pronuncia divorzile rinunciando anche alla domanda di contributo al mantenimento da parte di in favore di con me CP_1 Per_1 convivente”.
All'esito, il Giudice rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della convenuta, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori e riteneva la causa matura per la decisione.
Il Giudice invitava pertanto la parte alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM, concedebdo termine per il deposito della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza separativa.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in QUARTO il 23/09/2024 (atto n. 93, P. II,
[...] Controparte_1
S.A, anno 1992);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 93, P. II, S.A, anno 1992);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLINI SIMONE C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] negli STATI UNITI Controparte_1
D'AMERICA C.F. C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in QUARTO il 23/09/1992 (atto n. 93, P. II, S.A, anno 1992), riferendo che tra
[...]
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
11/04/1995, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg.
63291/1994.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nato il [...], maggiorenne. Per_1
Solo parte ricorrente compariva all'udienza dell'11/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale dato atto della mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia e procedeva all'ascolto del ricorrente, il quale, tra l'altro, dichiarava: “mi riporto al ricorso, ne chiedo l'accoglimento. Non ho più alcun rapporto con né ha rapporti CP_1 Per_1
con la madre. Chiedo esclusivamente una pronuncia divorzile rinunciando anche alla domanda di contributo al mantenimento da parte di in favore di con me CP_1 Per_1 convivente”.
All'esito, il Giudice rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della convenuta, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori e riteneva la causa matura per la decisione.
Il Giudice invitava pertanto la parte alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM, concedebdo termine per il deposito della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza separativa.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in QUARTO il 23/09/2024 (atto n. 93, P. II,
[...] Controparte_1
S.A, anno 1992);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 93, P. II, S.A, anno 1992);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti