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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3231/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN FA e dell'avv. CARON MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in
VIA TRENTO E TRIESTE, 93, FORMIGINE presso il difensore avv. AN FA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
CORSO CANALGRANDE 86 MODENA presso il difensore avv. MORSELLI GIAN LUCA
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 777/2024 R.G. 1460/2024 - CONTROVERSIA
RELATIVA A CREDITI DERIVANTI DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE DI ASTE
AUTOMOBILISTICHE.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Contrariis reiectis
- Rigettare tutte le domande formulate dall'opposta nei confronti degli opponenti.
-Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n 777/2024 emesso dal Tribunale intestato, notificato all'attuale opponente in data 13/05/2024 per l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria di in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, ad esso sottesa, nei riguardi di Parte_1 e conseguentemente di quale suo socio accomandatario, come in epigrafe Parte_1
1 di 9 generalizzati, e/o per le motivazioni di cui in narrativa del libello introduttivo e dei successivi atti di parte e/o per quelle ritenute di legge e/o di giustizia e dichiarare che nulla è dovuto a CP_2
[... in persona del suo liquidatore pro tempore da e Parte_1 conseguentemente dal suo socio illimitatamente responsabile, per i titoli prodotti Parte_1 in fase monitoria. IN VIA RICONVENZIONALE
- Nella denegata ipotesi che venga riconosciuto un residuo creditorio in capo all'ingiungente in esito all'istruttoria esperita, accertare e dichiarare, in compensazione, l'importo di € 20.400,00 ( quale imponibile) che risulta indebitamente versato e/o in eccedenza versato per il titolo portato in fattura e procedersi alla determinazione dell'esatto dare e avere tra le parti, tenuto conto delle spese sostenute per l'organizzazione delle aste da parte dell'ingiunta, e dell'IVA mantenuta a suo totale carico calcolata ai sensi della legge vigente, condannando in persona del CP_1 liquidatore pro tempore a pagare a la somma che risulterà Parte_1 in favore di questa ad istruttoria esperita.
- Condannarsi alla restituzione a della somma che CP_1 Parte_2 risulta da essa corrisposta indebitamente a , come specificata sopra, Controparte_3 considerato il dare ed avere reciproco risultante dall'istruttoria.
-Conseguentemente riconoscere non dovute le spese e le competenze legali del procedimento monitorio.
-condannare in persona del suo liquidatore pro tempore a pagare a CP_2 Parte_3 la somma di € 1.500,00 oltre interessi legali a scalare dalle singole scadenze alla data di
[...] liberazione dei locali, ai sensi dell'art. 7 della scrittura privata 14/11/2022.
-Vinte le spese del presente giudizio. Confermata per tuziorismo difensivo la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte in atti”
Parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente costituzione:
– in via preliminare, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo, concedere la provvisoria esecutività, ricorrendone gravi motivi;
– in via principale, nel merito, accertare la sussistenza del credito ingiunto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 15.959,88= per sorte capitale, oltre interessi
[...] decorrenti dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
– in via principale, nel merito, respingere e rigettare con la miglior formula, la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, in quanto infondata in fatto e diritto, e conseguentemente condannare per le ragioni di cui sopra;
Parte_1
– condannare ex art. 96 c.p.c. per responsabilità Parte_1 aggravata, per aver resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, condannandola ad un risarcimento dei danni in favore di da stabilirsi in via equitativa da parte del Controparte_2 Giudicante. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
2 di 9 Si chiede ammettersi prova per interpello del Sig. in qualità di legale Parte_1 rappresentante di e per testi, della Sig.ra Parte_1 Testimone_1 e del Dott. di Modena, salvo altri, sulle premesse in fatto di cui alla presente Persona_1 comparsa, riservando di articolare i capitoli nelle memorie istruttorie, nel prosieguo del presente giudizio. La scrivente difesa fa fin da ora richiesta di ammissione di CTU contabile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2024, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in qualità di
[...] Parte_1 socio accomandatario della predetta società, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
777/2024 R.G. 1460/2024 emesso dal Tribunale di Modena, in data 10 aprile 2024, su ricorso di
, in persona del liquidatore pro tempore dott. Controparte_3 [...]
. CP_4
Il decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, ingiungeva agli opponenti il pagamento della somma di € 15.959,88 per sorte capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
a fronte di tre fatture emesse da (n. 5/2023 di € 9.163,42, n. 6/2023 di € 5.504,64 Controparte_2
e n. 9/2023 di € 1.291,82), relative ad attività di promozione e organizzazione di aste automobilistiche svolte in base ad accordo del 14 novembre 2022.
Gli opponenti contestavano l'esistenza del credito ingiunto, sostenendo che l'accordo del 14 novembre 2022 non prevedeva compensi ma solo la ripartizione al 50% di entrate e uscite, e che il dovuto era già stato integralmente corrisposto con il pagamento della fattura n. 4/2023 di €
24.888,00. Formulavano altresì domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di €
20.400,00 (quale imponibile) in quanto corrisposta in difetto di un titolo ed il rimborso di €
1.500,00 per ritardata liberazione dei locali.
Si costituiva , chiedendo la conferma del decreto Controparte_3 ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutività, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna degli opponenti per responsabilità aggravata.
All'udienza del 17 dicembre 2024, il giudice tentava la conciliazione senza esito positivo e, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica contabile per verificare la correttezza dei conteggi relativi alle fatture oggetto di causa alla luce dell'accordo del 14 novembre 2022, con ordinanza del 9 gennaio 2025 nominava CTU il dott. Persona_2
Il CTU depositava la relazione peritale in data 13 giugno 2025, accertando l'impossibilità di verificare la correttezza degli importi fatturati da per mancanza della documentazione CP_2
3 di 9 necessaria a determinare l'utile o la perdita di ciascun evento, e quantificando i costi sostenuti dalle parti per i tre eventi (ST MA, ST OR, ST OL).
Con ordinanza del 17 luglio 2025, ritenendo la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza del 18 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con avvertenza che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§
1. Prima di esaminare nel merito le questioni controverse, occorre delineare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio nel presente giudizio e procedere all'interpretazione dell'accordo intercorso tra le parti.
1.1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i principi generali in tema di onere della prova. Come noto, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
Nel presente giudizio, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuta Controparte_2 opposta, assume la posizione sostanziale di attrice con il conseguente onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Viceversa, , pur Parte_1 essendo formalmente attrice opponente, riveste la posizione sostanziale di convenuta e deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Rileva inoltre il principio di non contestazione, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. I fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita devono considerarsi incontroversi e non richiedenti specifica dimostrazione, con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato.
1.2. Il rapporto tra le parti trova la sua fonte nella scrittura privata sottoscritta in data 14 novembre
2022, avente ad oggetto la collaborazione per la "promozione e realizzazione di aste in presenza e
4 di 9 on line comprese vendite dirette di cimeli, automobilia, memorabilia e auto d'epoca e moderne e documenti storici anche su portali, piattaforme".
L'accordo presenta alcuni elementi caratterizzanti che meritano attenzione:
a) le parti hanno qualificato l'accordo come avente "contenuto di obbligazione contrattuale con vincolo associativo", configurando una forma di collaborazione imprenditoriale per l'organizzazione congiunta di eventi d'asta nel settore dell'automobilia,
b) l'art. 3 dell'accordo stabilisce espressamente che "le parti concordano che entrate e uscite sono ripartite in uguale misura fra le parti". Tale clausola costituisce il nucleo del rapporto e determina il criterio di ripartizione dei risultati economici dell'attività comune,
c) l'art. 9 dell'accordo prevede che "per il momento si utilizzerà la società per emissione Parte_1 fatture e firma contratti almeno fino ad agosto 2023", attribuendo a la gestione formale Parte_1 dei rapporti con i clienti finali,
d) l'art. 8 dell'accordo contempla la possibilità di concordare "reciproci compensi di volta in volta" per "altre aste ed iniziative di altro tipo, non direttamente riconducibili alla Casa d'aste della Pt_4
", distinguendo così l'attività oggetto dell'accordo da eventuali prestazioni aggiuntive.
[...]
1.3. La controversia verte sulla interpretazione e applicazione dell'art. 3 dell'accordo, con particolare riferimento alla natura delle somme richieste da mediante le fatture n. 5/2023, CP_2
6/2023 e 9/2023.
sostiene di aver diritto al rimborso delle spese anticipate e alla propria quota del 50% CP_2 sui margini degli eventi, qualificando le fatture come "saldo compensi" o "rimborso spese" in attuazione dell'accordo di ripartizione.
contesta tale interpretazione, sostenendo che l'accordo non prevedeva compensi ma Parte_1 solo la ripartizione di entrate e uscite, e che il debito era già stato integralmente corrisposto con il pagamento della fattura n. 4/2023 in eccedenza rispetto al dovuto.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente operato nei limiti delle proprie attribuzioni e nel rispetto dei principi processuali applicabili.
Come emerge dalla relazione peritale, il consulente ha richiesto con comunicazione del 9 maggio
2025 l'autorizzazione per acquisire "le fatture di vendita emesse dalle parti in causa nei confronti dei clienti finali/acquirenti dei beni ceduti all'asta, relativamente agli eventi oggetto di indagine".
Parte opponente ha negato il proprio assenso a tale acquisizione, mentre ha trasmesso CP_2 documentazione già presente nel fascicolo di causa.
5 di 9 In assenza del consenso di entrambe le parti, il consulente ha legittimamente rinunciato all'acquisizione della documentazione richiesta.
2.1. Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio risultano condivisibili allo stato degli atti e tecnicamente corrette nei limiti della documentazione disponibile.
Il CTU ha proceduto all'analisi sistematica dei costi sostenuti dalle parti per ciascuno dei tre eventi oggetto di controversia, basandosi esclusivamente sulla documentazione regolarmente prodotta nel fascicolo di causa.
Le risultanze numeriche sono le seguenti:
- ST MA del 4 marzo 2023: costi complessivi € 19.942,47 ( € 8.116,90; Parte_1
€ 11.825,57), CP_2
- ST OR del 27 maggio 2023: costi complessivi € 9.185,92 ( € 6.378,02; Parte_1
€ 2.807,90), CP_2
- ST OL di agosto 2023: costi complessivi € 1.240,64 ( € 0,00; € Parte_1 CP_2
1.240,64): ha allegato e documentato nella comparsa di costituzione le spese CP_2 sostenute per l'asta di OL, poi non tenutasi. Nella memoria successiva (art. 171-ter, n. 1,
c.p.c.) l'opponente non ha sollevato contestazioni specifiche (precisate solo in sede di memoria conclusiva) limitandosi a una generica impugnazione;
ne consegue che le relative spese possono ritenersi provate in applicazione del principio di non contestazione (art. 115
c.p.c.).
Il consulente ha correttamente escluso dal computo le fatture aventi data anteriore alla sottoscrizione dell'accordo del 14 novembre 2022, non rinvenendo elementi che giustificassero una retroattività dell'intesa contrattuale.
Ha inoltre escluso i costi del personale dipendente di per mancanza di documentazione CP_2 analitica idonea a comprovare le ore effettivamente prestate per ciascun evento.
2.2. Il consulente ha inoltre correttamente accertato "l'impossibilità della verifica della correttezza degli importi fatturati da , non essendo stata depositata – e non essendo stata autorizzata CP_2
l'acquisizione del – la documentazione necessaria per determinare l'utile o la perdita generata da ciascun evento (ovvero le fatture attive emesse da ), con conseguente impossibilità Parte_1 di verificare la corretta ripartizione di ricavi e costi".
Tale conclusione assume rilievo decisivo ai fini della valutazione dell'onere probatorio.
6 di 9 2.3. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, deve concludersi che non ha CP_2 assolto al proprio onere probatorio se non nei limitati termini accertati dal CTU sulla base della documentazione disponibile.
Nel presente caso, aveva l'onere di dimostrare non solo i costi sostenuti (circostanza CP_2 parzialmente provata), ma soprattutto i ricavi conseguiti da ciascun evento e la conseguente ripartizione secondo l'accordo del 14 novembre 2022.
L'impossibilità di accertare tali elementi non può essere superata mediante presunzioni o valutazioni equitative, dovendo trovare applicazione il principio generale per cui in assenza di tali mezzi di prova idonei alla ricostruzione dei flussi del rapporto negoziale, la domanda deve essere respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La pretesa creditoria di può pertanto considerarsi dimostrata esclusivamente nei limiti CP_2 dei rapporti di debito/credito emergenti dagli atti di causa ed accertati dal consulente sulla base dei costi documentalmente provati, secondo gli scenari delineati nella relazione peritale.
3. Nel presente giudizio, la ha formulato due distinte domande riconvenzionali: Parte_1 la prima diretta, fra l'altro, alla restituzione della somma di € 20.400,00 versata con la fattura n.
4/2023, qualificata come "indebitamente corrisposta"; la seconda per il pagamento di € 1.500,00 a titolo di rimborso per ritardata liberazione dei locali ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 14 novembre
2022.
3.1 La domanda riconvenzionale proposta da trova fondamento nelle risultanze della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato l'esistenza di un pagamento in eccesso di € 20.400,00 effettuato tramite fattura n. 4/2023 del 19/04/2023 in favore di . CP_2
La questione della causa della fattura n. 4/2023 di € 20.400,00 costituisce elemento centrale per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto emerge l'assenza di una giustificazione causale adeguata per il pagamento effettuato da in favore di . Parte_1 CP_2
Nel caso di specie, la fattura n. 4/2023 reca la dicitura "acconto compenso attività di gestione e organizzazione ST automobilia del 4/3/2023 a Fiere di MA", senza alcuna specificazione delle prestazioni effettivamente rese che giustifichino l'importo richiesto.
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che i costi effettivamente sostenuti da per CP_2
l'evento "ST MA" ammontano a € 11.825,57, mentre quelli sostenuti da sono pari Parte_1
a € 8.116,90.
7 di 9 Applicando la ripartizione al 50% prevista dall'accordo del 14/11/2022, aveva diritto a CP_2 un rimborso di soli € 1.854,34, ricevendo invece € 20.400,00 con un eccesso di € 18.545,67.
Tale sproporzione evidenzia l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, configurando un'ipotesi di indebito oggettivo con conseguente diritto di alla restituzione della somma Parte_1 indebitamente corrisposta, come quantificato dalle conclusioni del CTU.
3.2 Merita anche di essere accolta la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di
€ 1.500,00 per ritardata liberazione dei locali.
L'art. 7 dell'accordo del 14 novembre 2022 prevede espressamente che debba CP_2 corrispondere "rimborso spese per ospitalità... una cifra di € 250,00 mensili a far data dal 15 gennaio 2023" fino alla liberazione dei locali. Tale clausola costituisce titolo contrattuale idoneo a fondare la pretesa di . Parte_1
Come già chiarito, il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e la scadenza del termine, mentre spetta al debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
3.3. Nel presente caso:
a) l'art. 7 dell'accordo del 14 novembre 2022 prevede chiaramente l'obbligo di di CP_2 corrispondere € 250,00 mensili per l'utilizzo dei locali a partire dal 15 gennaio 2023.
b) È pacifico che abbia utilizzato i locali di fino al giugno 2023, come CP_2 Parte_1 emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni delle parti.
c) non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per l'utilizzo dei CP_2 locali, né di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
La quantificazione in € 1.500,00 (corrispondente a 6 mesi di € 250,00 ciascuno dal gennaio al giugno 2023) risulta congruente con il titolo contrattuale e con la durata dell'occupazione dei locali.
4. Alla luce delle risultanze istruttorie emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio, il decreto ingiuntivo n. 777/2024 deve essere, pertanto, revocato per l'accertata infondatezza della pretesa creditoria di . La domanda riconvenzionale deve poi essere accolta, condannando CP_2 CP_2 alla restituzione dell'indebito di € 18.545,67, oltre alla somma di € 1.500,00 per il ritardato
[...] rilascio dei locali, oltre ancora ad interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza, dovendo , parte interamente CP_2 soccombente, rifondere a tutte le spese sostenute per il presente giudizio. La Parte_1
8 di 9 liquidazione deve essere effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche
(medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisoria), tenuto conto del valore della causa, della media difficoltà e dell'attività svolta.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, sono poste integralmente a carico di quale parte soccombente. Non viene invece disposto il CP_2 rimborso delle spese di ctp in quanto sovrabbondanti e superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara fondata l'opposizione proposta da Parte_2 Pt_1
e, per l'effetto,
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 777/2024 R.G. 1460/2024 emesso da questo Tribunale in data 10 aprile 2024;
- accoglie le domande riconvenzionali e, per l'effetto,
- condanna a restituire a Controparte_3 Parte_1 la somma di € 18.545,67 a titolo di indebito, oltre interessi legali dalla data della
[...] domanda sino al saldo;
- condanna a pagare a Controparte_3 Parte_1 la somma di € 1.500,00 per il ritardato rilascio dei locali, oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_3
liquidate in € 145,50 per anticipazioni, € 4.227 Parte_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese Controparte_3 di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandro Bagnoli
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3231/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN FA e dell'avv. CARON MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in
VIA TRENTO E TRIESTE, 93, FORMIGINE presso il difensore avv. AN FA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
CORSO CANALGRANDE 86 MODENA presso il difensore avv. MORSELLI GIAN LUCA
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 777/2024 R.G. 1460/2024 - CONTROVERSIA
RELATIVA A CREDITI DERIVANTI DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE DI ASTE
AUTOMOBILISTICHE.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Contrariis reiectis
- Rigettare tutte le domande formulate dall'opposta nei confronti degli opponenti.
-Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n 777/2024 emesso dal Tribunale intestato, notificato all'attuale opponente in data 13/05/2024 per l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria di in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, ad esso sottesa, nei riguardi di Parte_1 e conseguentemente di quale suo socio accomandatario, come in epigrafe Parte_1
1 di 9 generalizzati, e/o per le motivazioni di cui in narrativa del libello introduttivo e dei successivi atti di parte e/o per quelle ritenute di legge e/o di giustizia e dichiarare che nulla è dovuto a CP_2
[... in persona del suo liquidatore pro tempore da e Parte_1 conseguentemente dal suo socio illimitatamente responsabile, per i titoli prodotti Parte_1 in fase monitoria. IN VIA RICONVENZIONALE
- Nella denegata ipotesi che venga riconosciuto un residuo creditorio in capo all'ingiungente in esito all'istruttoria esperita, accertare e dichiarare, in compensazione, l'importo di € 20.400,00 ( quale imponibile) che risulta indebitamente versato e/o in eccedenza versato per il titolo portato in fattura e procedersi alla determinazione dell'esatto dare e avere tra le parti, tenuto conto delle spese sostenute per l'organizzazione delle aste da parte dell'ingiunta, e dell'IVA mantenuta a suo totale carico calcolata ai sensi della legge vigente, condannando in persona del CP_1 liquidatore pro tempore a pagare a la somma che risulterà Parte_1 in favore di questa ad istruttoria esperita.
- Condannarsi alla restituzione a della somma che CP_1 Parte_2 risulta da essa corrisposta indebitamente a , come specificata sopra, Controparte_3 considerato il dare ed avere reciproco risultante dall'istruttoria.
-Conseguentemente riconoscere non dovute le spese e le competenze legali del procedimento monitorio.
-condannare in persona del suo liquidatore pro tempore a pagare a CP_2 Parte_3 la somma di € 1.500,00 oltre interessi legali a scalare dalle singole scadenze alla data di
[...] liberazione dei locali, ai sensi dell'art. 7 della scrittura privata 14/11/2022.
-Vinte le spese del presente giudizio. Confermata per tuziorismo difensivo la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte in atti”
Parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente costituzione:
– in via preliminare, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo, concedere la provvisoria esecutività, ricorrendone gravi motivi;
– in via principale, nel merito, accertare la sussistenza del credito ingiunto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 15.959,88= per sorte capitale, oltre interessi
[...] decorrenti dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
– in via principale, nel merito, respingere e rigettare con la miglior formula, la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, in quanto infondata in fatto e diritto, e conseguentemente condannare per le ragioni di cui sopra;
Parte_1
– condannare ex art. 96 c.p.c. per responsabilità Parte_1 aggravata, per aver resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, condannandola ad un risarcimento dei danni in favore di da stabilirsi in via equitativa da parte del Controparte_2 Giudicante. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
2 di 9 Si chiede ammettersi prova per interpello del Sig. in qualità di legale Parte_1 rappresentante di e per testi, della Sig.ra Parte_1 Testimone_1 e del Dott. di Modena, salvo altri, sulle premesse in fatto di cui alla presente Persona_1 comparsa, riservando di articolare i capitoli nelle memorie istruttorie, nel prosieguo del presente giudizio. La scrivente difesa fa fin da ora richiesta di ammissione di CTU contabile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2024, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in qualità di
[...] Parte_1 socio accomandatario della predetta società, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
777/2024 R.G. 1460/2024 emesso dal Tribunale di Modena, in data 10 aprile 2024, su ricorso di
, in persona del liquidatore pro tempore dott. Controparte_3 [...]
. CP_4
Il decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, ingiungeva agli opponenti il pagamento della somma di € 15.959,88 per sorte capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
a fronte di tre fatture emesse da (n. 5/2023 di € 9.163,42, n. 6/2023 di € 5.504,64 Controparte_2
e n. 9/2023 di € 1.291,82), relative ad attività di promozione e organizzazione di aste automobilistiche svolte in base ad accordo del 14 novembre 2022.
Gli opponenti contestavano l'esistenza del credito ingiunto, sostenendo che l'accordo del 14 novembre 2022 non prevedeva compensi ma solo la ripartizione al 50% di entrate e uscite, e che il dovuto era già stato integralmente corrisposto con il pagamento della fattura n. 4/2023 di €
24.888,00. Formulavano altresì domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di €
20.400,00 (quale imponibile) in quanto corrisposta in difetto di un titolo ed il rimborso di €
1.500,00 per ritardata liberazione dei locali.
Si costituiva , chiedendo la conferma del decreto Controparte_3 ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutività, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna degli opponenti per responsabilità aggravata.
All'udienza del 17 dicembre 2024, il giudice tentava la conciliazione senza esito positivo e, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica contabile per verificare la correttezza dei conteggi relativi alle fatture oggetto di causa alla luce dell'accordo del 14 novembre 2022, con ordinanza del 9 gennaio 2025 nominava CTU il dott. Persona_2
Il CTU depositava la relazione peritale in data 13 giugno 2025, accertando l'impossibilità di verificare la correttezza degli importi fatturati da per mancanza della documentazione CP_2
3 di 9 necessaria a determinare l'utile o la perdita di ciascun evento, e quantificando i costi sostenuti dalle parti per i tre eventi (ST MA, ST OR, ST OL).
Con ordinanza del 17 luglio 2025, ritenendo la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza del 18 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con avvertenza che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§
1. Prima di esaminare nel merito le questioni controverse, occorre delineare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio nel presente giudizio e procedere all'interpretazione dell'accordo intercorso tra le parti.
1.1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i principi generali in tema di onere della prova. Come noto, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
Nel presente giudizio, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuta Controparte_2 opposta, assume la posizione sostanziale di attrice con il conseguente onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Viceversa, , pur Parte_1 essendo formalmente attrice opponente, riveste la posizione sostanziale di convenuta e deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Rileva inoltre il principio di non contestazione, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. I fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita devono considerarsi incontroversi e non richiedenti specifica dimostrazione, con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato.
1.2. Il rapporto tra le parti trova la sua fonte nella scrittura privata sottoscritta in data 14 novembre
2022, avente ad oggetto la collaborazione per la "promozione e realizzazione di aste in presenza e
4 di 9 on line comprese vendite dirette di cimeli, automobilia, memorabilia e auto d'epoca e moderne e documenti storici anche su portali, piattaforme".
L'accordo presenta alcuni elementi caratterizzanti che meritano attenzione:
a) le parti hanno qualificato l'accordo come avente "contenuto di obbligazione contrattuale con vincolo associativo", configurando una forma di collaborazione imprenditoriale per l'organizzazione congiunta di eventi d'asta nel settore dell'automobilia,
b) l'art. 3 dell'accordo stabilisce espressamente che "le parti concordano che entrate e uscite sono ripartite in uguale misura fra le parti". Tale clausola costituisce il nucleo del rapporto e determina il criterio di ripartizione dei risultati economici dell'attività comune,
c) l'art. 9 dell'accordo prevede che "per il momento si utilizzerà la società per emissione Parte_1 fatture e firma contratti almeno fino ad agosto 2023", attribuendo a la gestione formale Parte_1 dei rapporti con i clienti finali,
d) l'art. 8 dell'accordo contempla la possibilità di concordare "reciproci compensi di volta in volta" per "altre aste ed iniziative di altro tipo, non direttamente riconducibili alla Casa d'aste della Pt_4
", distinguendo così l'attività oggetto dell'accordo da eventuali prestazioni aggiuntive.
[...]
1.3. La controversia verte sulla interpretazione e applicazione dell'art. 3 dell'accordo, con particolare riferimento alla natura delle somme richieste da mediante le fatture n. 5/2023, CP_2
6/2023 e 9/2023.
sostiene di aver diritto al rimborso delle spese anticipate e alla propria quota del 50% CP_2 sui margini degli eventi, qualificando le fatture come "saldo compensi" o "rimborso spese" in attuazione dell'accordo di ripartizione.
contesta tale interpretazione, sostenendo che l'accordo non prevedeva compensi ma Parte_1 solo la ripartizione di entrate e uscite, e che il debito era già stato integralmente corrisposto con il pagamento della fattura n. 4/2023 in eccedenza rispetto al dovuto.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente operato nei limiti delle proprie attribuzioni e nel rispetto dei principi processuali applicabili.
Come emerge dalla relazione peritale, il consulente ha richiesto con comunicazione del 9 maggio
2025 l'autorizzazione per acquisire "le fatture di vendita emesse dalle parti in causa nei confronti dei clienti finali/acquirenti dei beni ceduti all'asta, relativamente agli eventi oggetto di indagine".
Parte opponente ha negato il proprio assenso a tale acquisizione, mentre ha trasmesso CP_2 documentazione già presente nel fascicolo di causa.
5 di 9 In assenza del consenso di entrambe le parti, il consulente ha legittimamente rinunciato all'acquisizione della documentazione richiesta.
2.1. Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio risultano condivisibili allo stato degli atti e tecnicamente corrette nei limiti della documentazione disponibile.
Il CTU ha proceduto all'analisi sistematica dei costi sostenuti dalle parti per ciascuno dei tre eventi oggetto di controversia, basandosi esclusivamente sulla documentazione regolarmente prodotta nel fascicolo di causa.
Le risultanze numeriche sono le seguenti:
- ST MA del 4 marzo 2023: costi complessivi € 19.942,47 ( € 8.116,90; Parte_1
€ 11.825,57), CP_2
- ST OR del 27 maggio 2023: costi complessivi € 9.185,92 ( € 6.378,02; Parte_1
€ 2.807,90), CP_2
- ST OL di agosto 2023: costi complessivi € 1.240,64 ( € 0,00; € Parte_1 CP_2
1.240,64): ha allegato e documentato nella comparsa di costituzione le spese CP_2 sostenute per l'asta di OL, poi non tenutasi. Nella memoria successiva (art. 171-ter, n. 1,
c.p.c.) l'opponente non ha sollevato contestazioni specifiche (precisate solo in sede di memoria conclusiva) limitandosi a una generica impugnazione;
ne consegue che le relative spese possono ritenersi provate in applicazione del principio di non contestazione (art. 115
c.p.c.).
Il consulente ha correttamente escluso dal computo le fatture aventi data anteriore alla sottoscrizione dell'accordo del 14 novembre 2022, non rinvenendo elementi che giustificassero una retroattività dell'intesa contrattuale.
Ha inoltre escluso i costi del personale dipendente di per mancanza di documentazione CP_2 analitica idonea a comprovare le ore effettivamente prestate per ciascun evento.
2.2. Il consulente ha inoltre correttamente accertato "l'impossibilità della verifica della correttezza degli importi fatturati da , non essendo stata depositata – e non essendo stata autorizzata CP_2
l'acquisizione del – la documentazione necessaria per determinare l'utile o la perdita generata da ciascun evento (ovvero le fatture attive emesse da ), con conseguente impossibilità Parte_1 di verificare la corretta ripartizione di ricavi e costi".
Tale conclusione assume rilievo decisivo ai fini della valutazione dell'onere probatorio.
6 di 9 2.3. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, deve concludersi che non ha CP_2 assolto al proprio onere probatorio se non nei limitati termini accertati dal CTU sulla base della documentazione disponibile.
Nel presente caso, aveva l'onere di dimostrare non solo i costi sostenuti (circostanza CP_2 parzialmente provata), ma soprattutto i ricavi conseguiti da ciascun evento e la conseguente ripartizione secondo l'accordo del 14 novembre 2022.
L'impossibilità di accertare tali elementi non può essere superata mediante presunzioni o valutazioni equitative, dovendo trovare applicazione il principio generale per cui in assenza di tali mezzi di prova idonei alla ricostruzione dei flussi del rapporto negoziale, la domanda deve essere respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La pretesa creditoria di può pertanto considerarsi dimostrata esclusivamente nei limiti CP_2 dei rapporti di debito/credito emergenti dagli atti di causa ed accertati dal consulente sulla base dei costi documentalmente provati, secondo gli scenari delineati nella relazione peritale.
3. Nel presente giudizio, la ha formulato due distinte domande riconvenzionali: Parte_1 la prima diretta, fra l'altro, alla restituzione della somma di € 20.400,00 versata con la fattura n.
4/2023, qualificata come "indebitamente corrisposta"; la seconda per il pagamento di € 1.500,00 a titolo di rimborso per ritardata liberazione dei locali ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 14 novembre
2022.
3.1 La domanda riconvenzionale proposta da trova fondamento nelle risultanze della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato l'esistenza di un pagamento in eccesso di € 20.400,00 effettuato tramite fattura n. 4/2023 del 19/04/2023 in favore di . CP_2
La questione della causa della fattura n. 4/2023 di € 20.400,00 costituisce elemento centrale per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto emerge l'assenza di una giustificazione causale adeguata per il pagamento effettuato da in favore di . Parte_1 CP_2
Nel caso di specie, la fattura n. 4/2023 reca la dicitura "acconto compenso attività di gestione e organizzazione ST automobilia del 4/3/2023 a Fiere di MA", senza alcuna specificazione delle prestazioni effettivamente rese che giustifichino l'importo richiesto.
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che i costi effettivamente sostenuti da per CP_2
l'evento "ST MA" ammontano a € 11.825,57, mentre quelli sostenuti da sono pari Parte_1
a € 8.116,90.
7 di 9 Applicando la ripartizione al 50% prevista dall'accordo del 14/11/2022, aveva diritto a CP_2 un rimborso di soli € 1.854,34, ricevendo invece € 20.400,00 con un eccesso di € 18.545,67.
Tale sproporzione evidenzia l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, configurando un'ipotesi di indebito oggettivo con conseguente diritto di alla restituzione della somma Parte_1 indebitamente corrisposta, come quantificato dalle conclusioni del CTU.
3.2 Merita anche di essere accolta la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di
€ 1.500,00 per ritardata liberazione dei locali.
L'art. 7 dell'accordo del 14 novembre 2022 prevede espressamente che debba CP_2 corrispondere "rimborso spese per ospitalità... una cifra di € 250,00 mensili a far data dal 15 gennaio 2023" fino alla liberazione dei locali. Tale clausola costituisce titolo contrattuale idoneo a fondare la pretesa di . Parte_1
Come già chiarito, il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e la scadenza del termine, mentre spetta al debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
3.3. Nel presente caso:
a) l'art. 7 dell'accordo del 14 novembre 2022 prevede chiaramente l'obbligo di di CP_2 corrispondere € 250,00 mensili per l'utilizzo dei locali a partire dal 15 gennaio 2023.
b) È pacifico che abbia utilizzato i locali di fino al giugno 2023, come CP_2 Parte_1 emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni delle parti.
c) non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per l'utilizzo dei CP_2 locali, né di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
La quantificazione in € 1.500,00 (corrispondente a 6 mesi di € 250,00 ciascuno dal gennaio al giugno 2023) risulta congruente con il titolo contrattuale e con la durata dell'occupazione dei locali.
4. Alla luce delle risultanze istruttorie emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio, il decreto ingiuntivo n. 777/2024 deve essere, pertanto, revocato per l'accertata infondatezza della pretesa creditoria di . La domanda riconvenzionale deve poi essere accolta, condannando CP_2 CP_2 alla restituzione dell'indebito di € 18.545,67, oltre alla somma di € 1.500,00 per il ritardato
[...] rilascio dei locali, oltre ancora ad interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza, dovendo , parte interamente CP_2 soccombente, rifondere a tutte le spese sostenute per il presente giudizio. La Parte_1
8 di 9 liquidazione deve essere effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche
(medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisoria), tenuto conto del valore della causa, della media difficoltà e dell'attività svolta.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, sono poste integralmente a carico di quale parte soccombente. Non viene invece disposto il CP_2 rimborso delle spese di ctp in quanto sovrabbondanti e superflue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara fondata l'opposizione proposta da Parte_2 Pt_1
e, per l'effetto,
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 777/2024 R.G. 1460/2024 emesso da questo Tribunale in data 10 aprile 2024;
- accoglie le domande riconvenzionali e, per l'effetto,
- condanna a restituire a Controparte_3 Parte_1 la somma di € 18.545,67 a titolo di indebito, oltre interessi legali dalla data della
[...] domanda sino al saldo;
- condanna a pagare a Controparte_3 Parte_1 la somma di € 1.500,00 per il ritardato rilascio dei locali, oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_3
liquidate in € 145,50 per anticipazioni, € 4.227 Parte_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese Controparte_3 di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandro Bagnoli
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