TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 3/4/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.37), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. in qualità di titolare della Impresa Parte_1 C.F._1
individuale coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Valentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Sile
n. 4, giusta delega in atti appellante
E
, titolare della Controparte_1 Parte_2
(c.f. e P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._2 P.IVA_1
Claudio Nunzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Viale Benozzo
Gozzoli n.2, giusta delega in atti appellato
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3.4.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Terni, R.G. n. 1604/2022, pubblicata il 21.08.2024 e notificata in data 05.09.2024.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti, in particolare, oggetto di censura sono le pagine 2 e 3 della motivazione e il dispositivo alle pagine 3 e 4 i quali sarebbero erronei sia in fatto che in diritto poiché, in primo luogo, vi sarebbe stata una non corretta valutazione della fattura n. 2/2020 e della messa in mora del datata 05.11.2021 a CP_1
cui non avrebbe dovuto essere attribuita alcuna rilevanza probatoria, così come alla sua mancata contestazione nella fase stragiudiziale;
errata sarebbe anche la valutazione compiuta in ordine alla totale assenza di prova del mandato senza rappresentanza in capo al fratello del , poiché non vi è stato un mandato, ma un adempimento Parte_1
spontaneo del terzo ex art. 1180 del codice civile;
- Assenza di motivazione in ordine all'inammissibilità della prova orale del pagamento eseguito da un terzo e non dal debitore poiché, nel caso di specie, vi erano tutte le condizioni di cui all'art. 2721 co. II c.c. per ammettere in via derogatoria la prova orale richiesta (assenza di una prova documentale del contratto di vendita delle due manze e assenza di qualsivoglia pagamento con mezzi tracciabili delle quattro rate concordate, la qualità delle parti, la natura del contratto e l'esiguità del valore), ragione per cui viene reiterata la richiesta di ammissione della prova orale rigettata in primo grado.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 12.12.2024 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito della prima udienza del 14.1.2025, il Giudice ha rilevato l'inesistenza dei presupposti per l'ammissione della prova testimoniale richiesta (già valutata e rigettata dal Giudice di primo grado), considerata sia la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado che l'istruttoria orale svolta, pertanto, ha fissato l'udienza del
1.4.2025 per la discussione orale e la decisione.
L'udienza di discussione si è svolta effettivamente in data 3.4.2025 quando, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.663/2022, emesso dal Giudice di Pace di Terni il 04.04.2022, con cui era stato disposto il pagamento a favore di della somma di € 1.000,00 quale Controparte_1
residuo importo a saldo per la vendita di n.2 manze da ristallo per il pattuito corrispettivo di €
2.000.00 e di cui alla relativa fattura elettronica n.02 del 30.06.2020.
Dalla lettura della sentenza, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, si evince come sia stata correttamente indicata la fattura n.2/2020 a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 1.000,00 poiché l'importo ingiunto si riferiva al residuo da pagare per l'acquisto delle due manze, essendo stata pagata solo una parte pari ad euro 1.000.
Infatti, come è stato anche riconosciuto dall'odierno appellante, il sig. ha ricevuto CP_1 solamente i due soli di € 500,00 cadauno (il 30.06.2022 e il 27.08.2022) da parte di CP_2
per conto del fratello , tramite AZ Alfredo, ragione per cui
[...] Parte_1 logicamente l'importo a cui si doveva fare riferimento era quello di 1.000 residui.
Inoltre, la fattispecie in oggetto è stata correttamente inquadrata dal giudice di prima cure nell'istituto del mandato senza rappresentanza, non potendo invocarsi l'istituto di cui all'art. 1180 cc poiché ne difettano i presupposti, ovvero la spontaneità ed unilateralità del pagamento in proprio e non in rappresentanza del debitore, parte del negozio di compravendita.
Ciò posto, qualora il giudizio, come nel caso di specie, verta sull'adempimento posto in essere dal mandatario in esecuzione della compravendita di cui si tratta, quest'ultimo è incapace di testimoniare. Difatti, ai sensi dell'art.2726 cc, le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito e la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art.2721 cc è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cass. n.7940/2020), tutti elementi che correttamente sono state evidenziati dal giudice di prime cure nel rigetto della prova testimoniale.
Invero, come giustamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, essendo intercorso tra le parti (entrambe titolari di impresa individuale) un negozio di compravendita, il compratore
( ) avrebbe dovuto pretendere quietanza liberatoria o altra scrittura equipollente Parte_1
al fine di dimostrare il proprio adempimento.
Pertanto, applicando i criteri di riparto dell'onere della prova secondo cui, il creditore che agisce per l'inadempimento deve dare la prova negoziale o legale del suo diritto (nel caso di specie superata dalla pacifica ammissione operata da parte del debitore) potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, spettava al sig. dimostrare il fatto estintivo del Pt_1
diritto, ovvero l'avvenuto adempimento, onere che non è stato adempiuto come è stato adeguatamente evidenziato dal Giudice di pace.
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, quindi, deve essere confermata la sentenza impugnata la quale è esente da censure avendo correttamente ed esaustivamente motivato in merito alla sussistenza delle condizioni per la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo direttamente nei confronti del difensore, procuratore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.101 a 5.200 € in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'avv. Claudio Nunzi, Parte_1
procuratore antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 3.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 3/4/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.37), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. in qualità di titolare della Impresa Parte_1 C.F._1
individuale coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Valentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Sile
n. 4, giusta delega in atti appellante
E
, titolare della Controparte_1 Parte_2
(c.f. e P.Iva , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._2 P.IVA_1
Claudio Nunzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Viale Benozzo
Gozzoli n.2, giusta delega in atti appellato
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3.4.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Terni, R.G. n. 1604/2022, pubblicata il 21.08.2024 e notificata in data 05.09.2024.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti, in particolare, oggetto di censura sono le pagine 2 e 3 della motivazione e il dispositivo alle pagine 3 e 4 i quali sarebbero erronei sia in fatto che in diritto poiché, in primo luogo, vi sarebbe stata una non corretta valutazione della fattura n. 2/2020 e della messa in mora del datata 05.11.2021 a CP_1
cui non avrebbe dovuto essere attribuita alcuna rilevanza probatoria, così come alla sua mancata contestazione nella fase stragiudiziale;
errata sarebbe anche la valutazione compiuta in ordine alla totale assenza di prova del mandato senza rappresentanza in capo al fratello del , poiché non vi è stato un mandato, ma un adempimento Parte_1
spontaneo del terzo ex art. 1180 del codice civile;
- Assenza di motivazione in ordine all'inammissibilità della prova orale del pagamento eseguito da un terzo e non dal debitore poiché, nel caso di specie, vi erano tutte le condizioni di cui all'art. 2721 co. II c.c. per ammettere in via derogatoria la prova orale richiesta (assenza di una prova documentale del contratto di vendita delle due manze e assenza di qualsivoglia pagamento con mezzi tracciabili delle quattro rate concordate, la qualità delle parti, la natura del contratto e l'esiguità del valore), ragione per cui viene reiterata la richiesta di ammissione della prova orale rigettata in primo grado.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 12.12.2024 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito della prima udienza del 14.1.2025, il Giudice ha rilevato l'inesistenza dei presupposti per l'ammissione della prova testimoniale richiesta (già valutata e rigettata dal Giudice di primo grado), considerata sia la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado che l'istruttoria orale svolta, pertanto, ha fissato l'udienza del
1.4.2025 per la discussione orale e la decisione.
L'udienza di discussione si è svolta effettivamente in data 3.4.2025 quando, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.663/2022, emesso dal Giudice di Pace di Terni il 04.04.2022, con cui era stato disposto il pagamento a favore di della somma di € 1.000,00 quale Controparte_1
residuo importo a saldo per la vendita di n.2 manze da ristallo per il pattuito corrispettivo di €
2.000.00 e di cui alla relativa fattura elettronica n.02 del 30.06.2020.
Dalla lettura della sentenza, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, si evince come sia stata correttamente indicata la fattura n.2/2020 a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 1.000,00 poiché l'importo ingiunto si riferiva al residuo da pagare per l'acquisto delle due manze, essendo stata pagata solo una parte pari ad euro 1.000.
Infatti, come è stato anche riconosciuto dall'odierno appellante, il sig. ha ricevuto CP_1 solamente i due soli di € 500,00 cadauno (il 30.06.2022 e il 27.08.2022) da parte di CP_2
per conto del fratello , tramite AZ Alfredo, ragione per cui
[...] Parte_1 logicamente l'importo a cui si doveva fare riferimento era quello di 1.000 residui.
Inoltre, la fattispecie in oggetto è stata correttamente inquadrata dal giudice di prima cure nell'istituto del mandato senza rappresentanza, non potendo invocarsi l'istituto di cui all'art. 1180 cc poiché ne difettano i presupposti, ovvero la spontaneità ed unilateralità del pagamento in proprio e non in rappresentanza del debitore, parte del negozio di compravendita.
Ciò posto, qualora il giudizio, come nel caso di specie, verta sull'adempimento posto in essere dal mandatario in esecuzione della compravendita di cui si tratta, quest'ultimo è incapace di testimoniare. Difatti, ai sensi dell'art.2726 cc, le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito e la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art.2721 cc è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cass. n.7940/2020), tutti elementi che correttamente sono state evidenziati dal giudice di prime cure nel rigetto della prova testimoniale.
Invero, come giustamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, essendo intercorso tra le parti (entrambe titolari di impresa individuale) un negozio di compravendita, il compratore
( ) avrebbe dovuto pretendere quietanza liberatoria o altra scrittura equipollente Parte_1
al fine di dimostrare il proprio adempimento.
Pertanto, applicando i criteri di riparto dell'onere della prova secondo cui, il creditore che agisce per l'inadempimento deve dare la prova negoziale o legale del suo diritto (nel caso di specie superata dalla pacifica ammissione operata da parte del debitore) potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, spettava al sig. dimostrare il fatto estintivo del Pt_1
diritto, ovvero l'avvenuto adempimento, onere che non è stato adempiuto come è stato adeguatamente evidenziato dal Giudice di pace.
Alla luce di tutte le motivazioni che precedono, quindi, deve essere confermata la sentenza impugnata la quale è esente da censure avendo correttamente ed esaustivamente motivato in merito alla sussistenza delle condizioni per la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo direttamente nei confronti del difensore, procuratore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.101 a 5.200 € in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'avv. Claudio Nunzi, Parte_1
procuratore antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 3.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)