Articolo 38 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
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1 gennaio 1972
Art. 38. (Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria)

Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni.
In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura della invalidita';
b) la norma contenuta nell' articolo 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa legge;
c) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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