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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1803/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-
8.1.25
promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Forlani ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ostellato (Fe), Piazza Repubblica 4 da mandato in atti
– appellante –
contro
arch. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Ludovico Gamberini ed elettivamente domiciliato il suo studio in
Bologna, Via Garibaldi 3 come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 652/22 emessa il
26.9.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'arch. conveniva in giudizio l'impresa agricola per CP_1 Pt_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 31.139,07 quale compenso professionale per l'attività espletata in forza di conferimento di incarico del 14 dicembre 2013.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2957 c.c. e la reiezione dell'avversa domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite espletamento di
CTU; all'esito il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva avendo la convenuta riconosciuto di non aver pagato le somme richieste dall'architetto poiché già integralmente soddisfatto per quanto effettuato e accoglieva parzialmente la domanda nella misura di euro 12.597,73 oltre interessi con condanna alla refusione delle spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Nel merito accertava che la è la proprietaria di due Parte_1 fabbricati danneggiati da eventi sismici. Il 14 dicembre 2013 conferì al incarico professionale avente ad oggetto la richiesta dei CP_1 contributi pubblici per la ricostruzione post sisma dei due fabbricati danneggiati.
Il presentava il 24 Aprile 2015 la pratica RCR (richiesta CP_1 contributo per la ricostruzione) per entrambi i fabbricati.
Secondo le risultanze della CTU, che indicava i fabbricati in A e D, fatta propria dal Tribunale, il 23 dicembre 2015 vi fu assegnazione del contributo: per il fabbricato A per euro 157.232,23 a fronte di un importo complessivo dell'opera pari a euro 321.684,48 (quindi con una quota a carico del proprietario pari ad euro 164.452,25); per l'altro per euro
83.047,70 a fronte di un importo complessivo dell'opera pari ad euro
85.641,80 (quota a carico del proprietario pari ad euro 2.594,10).
Risultava poi presentata una variante relativa al progetto per il fabbricato
A che prevedeva una riduzione delle opere da eseguire per un importo complessivo pari ad euro 175.507,75 e, pertanto, a seguito della presentazione, il Comune emetteva nuova ordinanza di assegnazione dei contributi con un importo lavori modificato ma senza variazioni nella contribuzione e, pertanto, la quota a carico del proprietario diventava pari ad euro 18.275,34.
A conclusione dei lavori avvenuti il 20 settembre 2018 il Comune emetteva però una ordinanza riducendo l'importo concesso a contributo e, pertanto, l'importo a carico del proprietario passava dalla cifra sopra citata ad euro 58.769,24.
Stessa revisione dell'importo a fine lavori avveniva anche per l'edificio
D e quindi l'importo concesso a contributo veniva variato in euro
Pagina 2 di 8 84.571,53 rimanendo a carico del proprietario la somma di euro
2.750,75.
La somma pretesa dal di euro 31.139,07 (ovverosia euro CP_1
24.542,18 oltre accessori), derivava: - per l'edificio A) dalla somma dei seguenti importi: euro 16.445,23 (pari al 10% della quota dei lavori di euro 164.452,25 rimanente a carico del proprietario), Euro 5.876,92
(pari al 10% della quota dei lavori di euro 58.769,24 rimanente a carico del proprietario) ed euro 1.000,00 in relazione ai lavori di cui al preventivo del 25 giugno 2018 per l'autorizzazione allo scarico del fabbricato;
- per l'edificio D) 1.219,99 che si ricava dalla variante di fine lavori dell'edificio.
Accertava il tribunale non contestato il conferimento dell'incarico e comunque confermato dalle risultanze della CTU, nonché l'avvenuto versamento di contributi pubblici pari ad euro 927.756,61 per la ristrutturazione degli immobili della Pt_1
Oggetto di contestazione rimaneva il riconoscimento in favore dell'architetto della somma risultante tra il valore delle prestazioni tecniche da lui realizzate e quanto dallo stesso già ricevuto a titolo di contributo pubblico.
Nell'allegato A del contratto, è previsto che “eventuali altre prestazioni eseguite dal tecnico/tecnici verranno contabilizzate a consuntivo come per esempio varianti che dovessero essere richieste dal Committente, opere aggiuntive, ecc…Nell'eventualità che il compenso delle prestazioni svolte non dovesse essere onorato secondo le ordinanze commissariali, il Committente con la sottoscrizione del presente in carico professionale si impegna ad onorare personalmente le competenze al tecnico/tecnici incaricati”.
Una prima modalità di calcolo di quanto dovuto a differenza, da attingersi nella individuazione delle prestazioni tecniche riferibili ai lavori a carico del beneficiario di cui alle varie ordinanze di riferimento, veniva esclusa dal CTU trattandosi di un dato non individuabile poiché
“nella realizzazione di un'opera soggetta a contributo per la ricostruzione post-sisma non è possibile distinguere le singole lavorazioni a carico del beneficiario da quelle coperte da contributi conseguentemente altresì impossibile distinguere quali prestazioni tecniche fanno riferimento al lavori a carico del beneficiario e quali lavori coperti da contributo” (pag-17 CTU).
In conseguenza di altri elementi si poteva giungere alla determinazione dell'importo dovuto individuando il valore delle prestazioni, come quantificate nelle RCR (Richieste Contributo per la Ricostruzione), e sottraendo alle stesse il costo poi riconosciuto a titolo di contributo.
Il valore delle prestazioni tecniche, sulla scorta di quanto rilevato dal
CTU, risultava desumibile solo dalle richieste sottoscritte, per ciascun fabbricato, dall'appellante e dall'appellato. Il dichiarando nella Pt_1 domanda RCR di “aver preso visione degli elaborati progettuali redatti
Pagina 3 di 8 e di approvarne il contenuto”, seppur in assenza di una stima del contributo concedibile, e quindi della sua contezza delle somme a suo carico, conferma di avere consapevolezza dell'ammontare delle spese dei lavori e di quelle tecniche, “ciò anche a fronte del fatto che, contrariamente a quanto rileva parte convenuta, non vi era alcun obbligo di indicare tale “stima” nelle richieste” (pag. 6 sentenza).
Detta modalità di calcolo veniva fatta propria dal Tribunale che accertava la non contestazione del conferimento dell'incarico e la prova dell'esecuzione delle prestazioni eseguite dal CP_1
Era onere del convenuto provare l'esistenza di un accordo escludente gli importi a carico del privato, avendo il “ da un lato dichiarato di Pt_1 aver preso visione degli elaborati progettuali e dall'altro essendosi impegnato, in sede di conferimento incarico, “ad onorare personalmente le competenze al tecnico/tecnici incaricati” (pag. 7 sentenza).
Non risultava provato un diverso accordo ed i capitoli di prova sul punto venivano dichiarati inammissibili dal tribunale, in quanto generici e privi delle indicazioni delle circostanze di tempo e di luogo di tale accordo orale, contrario al contratto scritto di conferimento dell'incarico.
Relativamente al quantum il totale doveva trarsi dalle domande di contributo sottoscritte da entrambe le parti.
Dalla prima RCR, relativa al fabbricato A, prevedente un importo di lavori pari ad euro 283.346,04, erano poste a favore del spese CP_1 tecniche per euro 25.834,61; il contributo ricevuto era di euro 18.805,57
e pertanto l'ammontare dovuto era pari ad euro 7.029,04.
Relativamente alla variante presentata, accertava il tribunale l'avvenuta attività, vista la diversità tra i progetti presentati (doc 57-63 , CP_1 ma non accoglieva la quantificazione come richiesta dal tecnico, riducendola ad euro 3.000,00 “tenuto conto delle prestazioni valutabili come ulteriori rispetto a quelle rientranti nell'attività riconosciuta a consuntivo” (pag. 8 sentenza).
Ancora in relazione al fabbricato A veniva accertato come dovuto l'importo di euro 1.000,00 chiesto dal per la richiesta di CP_1 autorizzazione allo scarico (docc.74-77) perché congruo rispetto ai prezzi di mercato come ritenuto dal CTU.
Il conferimento dell'incarico risulta confermato dal fatto che il Pt_1 aveva eseguito il versamento dei diritti di segreteria al CP_2
e sottoscritto la documentazione predisposta dal e da
[...] CP_1 presentarsi al Comune di Bondeno, anche se poi non presentata per responsabilità della Committente.
Relativamente al fabbricato D, dalla domanda RCR, risultano spese tecniche pari ad euro 8.553,85; il ha percepito a titolo di CP_1 contributi euro 6.985,36 e pertanto la differenza è di euro 1.568,49.
Rigettava la richiesta della somma di euro 1.219,99 per prestazioni tecniche escluse dall'ordinanza del Sindaco n. 176/2018.
Pagina 4 di 8 La somma totalmente determinata era quindi pari ad euro 12.597,53 oltre iva ed accessori di legge oltre interessi.
Condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite ponendo a suo carico quelle di CTU.
Appellava la sentenza l' chiedendone la Parte_1 riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 7-8/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, che l'appellante qualifica come errata interpretazione dell'accordo sottoscritto dalle parti ed erronea quantificazione del dovuto a seguito della perizia di primo grado, contiene di fatto implicitamente più sotto motivi. A suo avviso il pagamento del professionista incaricato, a norma dell'articolo 6 della convenzione sottoscritta tra le parti, era pattuito in modo che “gli onorari ed il rimborso delle spese per le prestazioni del tecnico/tecnici inerenti il presente in carico fanno riferimento alle ordinanze rilasciate dal commissario delegato della Persona_1 Regione Emilia Romagna” e, a sua volta, l'ordinanza del citato prevedeva che “rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso al finanziamento agevolato”. Il professionista avrebbe quindi avuto diritto soltanto ad una percentuale pari al 10% di quanto corrisposto a titolo di contributo;
avendo egli ricevuto euro 91.772,51 a fronte di un finanziamento di euro 927.756,61 egli doveva dichiararsi soddisfatto integralmente. Le variazioni, dovute alle affermate esigenze specifiche del non Pt_1 sarebbero dovute perché non provate. Di nessun valore il fatto che vi sia stata corrispondenza tra il dott. ed il perché non Parte_2 CP_1
è stato dimostrato che il primo fosse il commercialista dell' Pt_1
ed irrilevante che fosse il figlio del titolare della stessa, non
[...] avendo alcun potere di conferire incarichi.
Anche nella perizia del CTU non risulterebbe la prova che il Pt_1 fosse a conoscenza di quanto era stato richiesto a titolo di finanziamento e delle opere richieste all'amministrazione comunale e per la ristrutturazione dell'immobile.
Dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che il non aveva Pt_1 contezza di quanto sarebbe stato concesso a titoli di contributi e quindi l'onere a suo carico, tantomeno l'esistenza di un preventivo indicato dal ed accettato dal cliente. CP_1
La ripresentazione delle domande sarebbe dovuta ad errori del CP_1 che avrebbe ritenuto necessario, ingiustificatamente, il cappotto di isolamento esterno e l'impianto fotovoltaico e l'apertura di una finestra in spregio alle più elementari norme architettoniche.
Circa il preventivo di euro 1.000,00 per la prestazione professionale ulteriore esso non fu mai sottoscritto dalle parti, facendo riferimento il
Tribunale esclusivamente a corrispondenza intercorsa tra il figlio del non legittimato, ed il Inoltre esso non fu mai Pt_1 CP_1 presentato in Comune, come confermato dal CTU, ed il lavoro fu
Pagina 5 di 8 commissionato ad altro professionista. Il motivo è infondato.
Relativamente alla debenza delle somme l'appellante, richiamando esclusivamente l'art. 6 della Convenzione stipulata tra le parti, in alcun modo ha censurato quanto condivisibilmente accertato nella sentenza di primo grado ovverosia che “Nell'allegato A del contratto, è previsto che
“eventuali altre prestazioni eseguite dal tecnico/tecnici verranno contabilizzati a consuntivo come per esempio varianti che dovessero essere richieste dal Committente, opere aggiuntive, ecc.. Nell'eventualità che il compenso delle prestazioni svolte non dovesse essere onorato secondo le ordinanze commissariali, il Committente con la sottoscrizione del presente incarico professionale si impegna ad onorare personalmente le competenze al tecnico/tecnici incaricati” (cfr. all. A a pag. 5 del doc.1 di parte attrice”. Il chiaro tenore letterale del contenuto dell'allegato conferma il diritto del tecnico di pretendere quanto ulteriormente svolto. Anche il Ctu evidenzia che “a regolamentare gli importi delle spese tecniche coperte da contributo è il decreto n. 53 del 17/01/2014 nel quale è specificato quello che è il limite massimo delle spese tecniche oggetto di contributo ma non la determinazione dell'onorario del professionista che rimane oggetto di accordo tra privati” (p. 14-15 CTU) e “fatto salvo i vincoli urbanistici e civilistici la normativa che disciplina gli interventi di riparazione e/o ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma è oggetto di inagibilità di tipo “E”, come quelli oggetto della presente consulenza, non impone limite superiore al valore delle opere da realizzarsi bensì fissa il tetto massimo del contributo economico concedibile lasciando a carico del proprietario la quota eccedente” (p. 14 CTU). Emerge dagli atti di causa che il abbia presentato varianti al CP_1 progetto originario, circostanza oltretutto non contestata dall'appellante e confermata anche dal CTU ed invero “In data 24/04/2015 l'arch. presenta, per conto del sig. la pratica RCR CP_1 Parte_1 (Richiesta Contributo per la Ricostruzioni), per i fabbricati “A” e “D” aventi rispettivamente codice di instanza 51056-2015 e 50286-2015; Le pratiche RCR presentate fanno riferimento a quanto disposto nell'Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n° 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i., per l'emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo l'ufficio tecnico comunale ha istruito la pratica verificando la sua correttezza e completezza…L'importo ammissibile a contributo risulta essere una quota parte di quello complessivo dell'opera indicato dal tecnico nella RCR e nello specifico relativamente al fabbricato “A” vengono coperti da contributo 157.232,23 € a fronte di un importo complessivo dell'opera pari a 321.684,48 € pertanto con 164.452,25 € a carico del proprietario, mentre per il fabbricato “D” l'importo concesso a contributo è pari a 83.047,70 € a fronte di un importo complessivo dell'opera pari a 85.641,80 € pertanto con 2.594,10 € a carico del proprietario….in data 24/11/2016, l'Arch.
presenta una variante relativa al progetto per il fabbricato CP_1
“A” con riduzione delle opere da eseguire per un importo complessivo pari a 175.507,57 €; (allegato 5) con assegnato protocollo 86736- 2016 (p.
7-8 CTU).
Pagina 6 di 8 Non può non condividersi quanto affermato dal CTU in merito al fatto che seppur agli atti non vi siano documenti che attestino le “specifiche richieste del committente, si ritiene che la variante possa essere stata presentata dopo che il committente rinunciava a sostenere le spese relative alla quota carico non coperta dal contributo (di importo pari a 164.452,25 €)” (p. 36 CTU), non rinvenendosi, tantomeno sono state prospettate dall'appellante, diverse ragioni per la presentazione della variante. Relativamente agli errori, comunque non provati, attribuiti al in CP_1 merito al cappotto di isolamento esterno e impianto fotovoltaico ben emerge dalla perizia agli atti, con foto allegate, la finalità di uso dei fabbricati da parte del ed invero “Dal sopralluogo è emerso Pt_1 quanto riportato nella documentazione fotografica (Allegato 10) ossia che al piano terra sono presenti vani arredati da abitazioni quali una cucina, una sala, un salotto, servizi igienici, una camera letto mentre il piano primo è lasciato al” grezzo” privo di intonaci, pavimenti e infissi” (p. 38 CTU), segno evidente che il era andato incontro alle CP_1 esigenze del il quale non intendeva certo adibire l'immobile a Pt_1
“banalissimo magazzino”, come da lui affermato (p. 6 appello). In merito al compenso di euro 1.000,00 il motivo come formulato è inammissibile in quanto l'appellante non ha mosso censura a quanto accertato dal Tribunale né in punto di conferimento di incarico, ovverosia che “il conferimento dell'incarico… appare confermato dal fatto che il Sig. risulta aver eseguito, proprio dopo la Parte_1 ricezione del bonifico, da proprio conto corrente il versamento dei diritti di segreteria al Consorzio di bonifica che risulta aver sottoscritto la documentazione predisposta dall'Arch. per la presentazione al CP_1 Comune di Bondeno”, né in punto di mancata presentazione per responsabilità del ovverosia che “L'impresa agricola Pt_1 individuale di si limita a contestare peraltro solo l'invio Parte_1 della nota pro forma e non al momento dell'invio della documentazione sottoscritta e delle ricevute di pagamento, l'eccessività della pretesa (cfr. mail al doc.79 di parte attrice), smentita come si è visto dal CTU. La mail si può qualificare come recesso dall'incarico da parte del committente, in conseguenza del quale il professionista ha legittimamente omesso il deposito della richiesta in Comune, obbligando però comunque l'impresa agricola individuale di a Parte_1 pagarne il corrispettivo, essendo il recesso (motivato infondatamente ed ex post sulla pretesa di un compenso eccessivo) ingiustificato” (pag.
8-9 sentenza). Col secondo motivo lamenta “mancato riscontro in ragione della dedotta prescrizione del credito da parte dell'Arch. . CP_1
A suo dire il Tribunale si sarebbe pronunciato solo sulla prescrizione presuntiva mentre avrebbe omesso ogni decisione in merito alla prescrizione estintiva.
Relativamente alla prima, secondo l'appellante, sarebbe operante la prescrizione poiché le prestazioni si sarebbero concluse nel 2016 e quindi “il termine di prescrizione triennale- relativo al diritto al compenso” (pag. 10 appello) ampiamente trascorso. Il motivo, relativamente alla prescrizione presuntiva, è inammissibile non avendo l'appellato censurato quanto accertato dal Tribunale
Pagina 7 di 8 ovverosia che “posta l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, motivo questo di rigetto dell'eccezione riferita ad una prescrizione presuntiva, in quanto incompatibile con la medesima ai sensi dell'art. 2959 c.c….l' Controparte_3 ha espressamente riconosciuto di non aver pagato le somme
[...] richieste dall'architetto, ritenendo, da un lato, integralmente satisfattivo e le somme percepite mediante i contributi pubblici per la ricostruzione
(posto che le opere di cui l'attore pretende il compenso rientravano fra quelle già oggetto di pagamento) e, dall'altro, non essendo il preventivo del 25 giugno 2018 stato accettato, né le relative prestazioni eseguite” (pag. 3 sentenza). Relativamente alla prescrizione estintiva essa è sia inammissibile, dal momento che dagli atti di causa emerge che l'appellante abbia sin dal giudizio di primo grado esclusivamente sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, sia infondata poiché, per stessa ammissione dell'appellante, le prestazioni si sarebbero concluse nel 2016 e quindi in alcun modo trascorsi i 10 anni richiesti per l'operatività della stessa. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 arch. avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ferrara n. 652/22 emessa il 26.9.22.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1803/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-
8.1.25
promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Forlani ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ostellato (Fe), Piazza Repubblica 4 da mandato in atti
– appellante –
contro
arch. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Ludovico Gamberini ed elettivamente domiciliato il suo studio in
Bologna, Via Garibaldi 3 come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 652/22 emessa il
26.9.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'arch. conveniva in giudizio l'impresa agricola per CP_1 Pt_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 31.139,07 quale compenso professionale per l'attività espletata in forza di conferimento di incarico del 14 dicembre 2013.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2957 c.c. e la reiezione dell'avversa domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite espletamento di
CTU; all'esito il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva avendo la convenuta riconosciuto di non aver pagato le somme richieste dall'architetto poiché già integralmente soddisfatto per quanto effettuato e accoglieva parzialmente la domanda nella misura di euro 12.597,73 oltre interessi con condanna alla refusione delle spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Nel merito accertava che la è la proprietaria di due Parte_1 fabbricati danneggiati da eventi sismici. Il 14 dicembre 2013 conferì al incarico professionale avente ad oggetto la richiesta dei CP_1 contributi pubblici per la ricostruzione post sisma dei due fabbricati danneggiati.
Il presentava il 24 Aprile 2015 la pratica RCR (richiesta CP_1 contributo per la ricostruzione) per entrambi i fabbricati.
Secondo le risultanze della CTU, che indicava i fabbricati in A e D, fatta propria dal Tribunale, il 23 dicembre 2015 vi fu assegnazione del contributo: per il fabbricato A per euro 157.232,23 a fronte di un importo complessivo dell'opera pari a euro 321.684,48 (quindi con una quota a carico del proprietario pari ad euro 164.452,25); per l'altro per euro
83.047,70 a fronte di un importo complessivo dell'opera pari ad euro
85.641,80 (quota a carico del proprietario pari ad euro 2.594,10).
Risultava poi presentata una variante relativa al progetto per il fabbricato
A che prevedeva una riduzione delle opere da eseguire per un importo complessivo pari ad euro 175.507,75 e, pertanto, a seguito della presentazione, il Comune emetteva nuova ordinanza di assegnazione dei contributi con un importo lavori modificato ma senza variazioni nella contribuzione e, pertanto, la quota a carico del proprietario diventava pari ad euro 18.275,34.
A conclusione dei lavori avvenuti il 20 settembre 2018 il Comune emetteva però una ordinanza riducendo l'importo concesso a contributo e, pertanto, l'importo a carico del proprietario passava dalla cifra sopra citata ad euro 58.769,24.
Stessa revisione dell'importo a fine lavori avveniva anche per l'edificio
D e quindi l'importo concesso a contributo veniva variato in euro
Pagina 2 di 8 84.571,53 rimanendo a carico del proprietario la somma di euro
2.750,75.
La somma pretesa dal di euro 31.139,07 (ovverosia euro CP_1
24.542,18 oltre accessori), derivava: - per l'edificio A) dalla somma dei seguenti importi: euro 16.445,23 (pari al 10% della quota dei lavori di euro 164.452,25 rimanente a carico del proprietario), Euro 5.876,92
(pari al 10% della quota dei lavori di euro 58.769,24 rimanente a carico del proprietario) ed euro 1.000,00 in relazione ai lavori di cui al preventivo del 25 giugno 2018 per l'autorizzazione allo scarico del fabbricato;
- per l'edificio D) 1.219,99 che si ricava dalla variante di fine lavori dell'edificio.
Accertava il tribunale non contestato il conferimento dell'incarico e comunque confermato dalle risultanze della CTU, nonché l'avvenuto versamento di contributi pubblici pari ad euro 927.756,61 per la ristrutturazione degli immobili della Pt_1
Oggetto di contestazione rimaneva il riconoscimento in favore dell'architetto della somma risultante tra il valore delle prestazioni tecniche da lui realizzate e quanto dallo stesso già ricevuto a titolo di contributo pubblico.
Nell'allegato A del contratto, è previsto che “eventuali altre prestazioni eseguite dal tecnico/tecnici verranno contabilizzate a consuntivo come per esempio varianti che dovessero essere richieste dal Committente, opere aggiuntive, ecc…Nell'eventualità che il compenso delle prestazioni svolte non dovesse essere onorato secondo le ordinanze commissariali, il Committente con la sottoscrizione del presente in carico professionale si impegna ad onorare personalmente le competenze al tecnico/tecnici incaricati”.
Una prima modalità di calcolo di quanto dovuto a differenza, da attingersi nella individuazione delle prestazioni tecniche riferibili ai lavori a carico del beneficiario di cui alle varie ordinanze di riferimento, veniva esclusa dal CTU trattandosi di un dato non individuabile poiché
“nella realizzazione di un'opera soggetta a contributo per la ricostruzione post-sisma non è possibile distinguere le singole lavorazioni a carico del beneficiario da quelle coperte da contributi conseguentemente altresì impossibile distinguere quali prestazioni tecniche fanno riferimento al lavori a carico del beneficiario e quali lavori coperti da contributo” (pag-17 CTU).
In conseguenza di altri elementi si poteva giungere alla determinazione dell'importo dovuto individuando il valore delle prestazioni, come quantificate nelle RCR (Richieste Contributo per la Ricostruzione), e sottraendo alle stesse il costo poi riconosciuto a titolo di contributo.
Il valore delle prestazioni tecniche, sulla scorta di quanto rilevato dal
CTU, risultava desumibile solo dalle richieste sottoscritte, per ciascun fabbricato, dall'appellante e dall'appellato. Il dichiarando nella Pt_1 domanda RCR di “aver preso visione degli elaborati progettuali redatti
Pagina 3 di 8 e di approvarne il contenuto”, seppur in assenza di una stima del contributo concedibile, e quindi della sua contezza delle somme a suo carico, conferma di avere consapevolezza dell'ammontare delle spese dei lavori e di quelle tecniche, “ciò anche a fronte del fatto che, contrariamente a quanto rileva parte convenuta, non vi era alcun obbligo di indicare tale “stima” nelle richieste” (pag. 6 sentenza).
Detta modalità di calcolo veniva fatta propria dal Tribunale che accertava la non contestazione del conferimento dell'incarico e la prova dell'esecuzione delle prestazioni eseguite dal CP_1
Era onere del convenuto provare l'esistenza di un accordo escludente gli importi a carico del privato, avendo il “ da un lato dichiarato di Pt_1 aver preso visione degli elaborati progettuali e dall'altro essendosi impegnato, in sede di conferimento incarico, “ad onorare personalmente le competenze al tecnico/tecnici incaricati” (pag. 7 sentenza).
Non risultava provato un diverso accordo ed i capitoli di prova sul punto venivano dichiarati inammissibili dal tribunale, in quanto generici e privi delle indicazioni delle circostanze di tempo e di luogo di tale accordo orale, contrario al contratto scritto di conferimento dell'incarico.
Relativamente al quantum il totale doveva trarsi dalle domande di contributo sottoscritte da entrambe le parti.
Dalla prima RCR, relativa al fabbricato A, prevedente un importo di lavori pari ad euro 283.346,04, erano poste a favore del spese CP_1 tecniche per euro 25.834,61; il contributo ricevuto era di euro 18.805,57
e pertanto l'ammontare dovuto era pari ad euro 7.029,04.
Relativamente alla variante presentata, accertava il tribunale l'avvenuta attività, vista la diversità tra i progetti presentati (doc 57-63 , CP_1 ma non accoglieva la quantificazione come richiesta dal tecnico, riducendola ad euro 3.000,00 “tenuto conto delle prestazioni valutabili come ulteriori rispetto a quelle rientranti nell'attività riconosciuta a consuntivo” (pag. 8 sentenza).
Ancora in relazione al fabbricato A veniva accertato come dovuto l'importo di euro 1.000,00 chiesto dal per la richiesta di CP_1 autorizzazione allo scarico (docc.74-77) perché congruo rispetto ai prezzi di mercato come ritenuto dal CTU.
Il conferimento dell'incarico risulta confermato dal fatto che il Pt_1 aveva eseguito il versamento dei diritti di segreteria al CP_2
e sottoscritto la documentazione predisposta dal e da
[...] CP_1 presentarsi al Comune di Bondeno, anche se poi non presentata per responsabilità della Committente.
Relativamente al fabbricato D, dalla domanda RCR, risultano spese tecniche pari ad euro 8.553,85; il ha percepito a titolo di CP_1 contributi euro 6.985,36 e pertanto la differenza è di euro 1.568,49.
Rigettava la richiesta della somma di euro 1.219,99 per prestazioni tecniche escluse dall'ordinanza del Sindaco n. 176/2018.
Pagina 4 di 8 La somma totalmente determinata era quindi pari ad euro 12.597,53 oltre iva ed accessori di legge oltre interessi.
Condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite ponendo a suo carico quelle di CTU.
Appellava la sentenza l' chiedendone la Parte_1 riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 7-8/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, che l'appellante qualifica come errata interpretazione dell'accordo sottoscritto dalle parti ed erronea quantificazione del dovuto a seguito della perizia di primo grado, contiene di fatto implicitamente più sotto motivi. A suo avviso il pagamento del professionista incaricato, a norma dell'articolo 6 della convenzione sottoscritta tra le parti, era pattuito in modo che “gli onorari ed il rimborso delle spese per le prestazioni del tecnico/tecnici inerenti il presente in carico fanno riferimento alle ordinanze rilasciate dal commissario delegato della Persona_1 Regione Emilia Romagna” e, a sua volta, l'ordinanza del citato prevedeva che “rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso al finanziamento agevolato”. Il professionista avrebbe quindi avuto diritto soltanto ad una percentuale pari al 10% di quanto corrisposto a titolo di contributo;
avendo egli ricevuto euro 91.772,51 a fronte di un finanziamento di euro 927.756,61 egli doveva dichiararsi soddisfatto integralmente. Le variazioni, dovute alle affermate esigenze specifiche del non Pt_1 sarebbero dovute perché non provate. Di nessun valore il fatto che vi sia stata corrispondenza tra il dott. ed il perché non Parte_2 CP_1
è stato dimostrato che il primo fosse il commercialista dell' Pt_1
ed irrilevante che fosse il figlio del titolare della stessa, non
[...] avendo alcun potere di conferire incarichi.
Anche nella perizia del CTU non risulterebbe la prova che il Pt_1 fosse a conoscenza di quanto era stato richiesto a titolo di finanziamento e delle opere richieste all'amministrazione comunale e per la ristrutturazione dell'immobile.
Dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che il non aveva Pt_1 contezza di quanto sarebbe stato concesso a titoli di contributi e quindi l'onere a suo carico, tantomeno l'esistenza di un preventivo indicato dal ed accettato dal cliente. CP_1
La ripresentazione delle domande sarebbe dovuta ad errori del CP_1 che avrebbe ritenuto necessario, ingiustificatamente, il cappotto di isolamento esterno e l'impianto fotovoltaico e l'apertura di una finestra in spregio alle più elementari norme architettoniche.
Circa il preventivo di euro 1.000,00 per la prestazione professionale ulteriore esso non fu mai sottoscritto dalle parti, facendo riferimento il
Tribunale esclusivamente a corrispondenza intercorsa tra il figlio del non legittimato, ed il Inoltre esso non fu mai Pt_1 CP_1 presentato in Comune, come confermato dal CTU, ed il lavoro fu
Pagina 5 di 8 commissionato ad altro professionista. Il motivo è infondato.
Relativamente alla debenza delle somme l'appellante, richiamando esclusivamente l'art. 6 della Convenzione stipulata tra le parti, in alcun modo ha censurato quanto condivisibilmente accertato nella sentenza di primo grado ovverosia che “Nell'allegato A del contratto, è previsto che
“eventuali altre prestazioni eseguite dal tecnico/tecnici verranno contabilizzati a consuntivo come per esempio varianti che dovessero essere richieste dal Committente, opere aggiuntive, ecc.. Nell'eventualità che il compenso delle prestazioni svolte non dovesse essere onorato secondo le ordinanze commissariali, il Committente con la sottoscrizione del presente incarico professionale si impegna ad onorare personalmente le competenze al tecnico/tecnici incaricati” (cfr. all. A a pag. 5 del doc.1 di parte attrice”. Il chiaro tenore letterale del contenuto dell'allegato conferma il diritto del tecnico di pretendere quanto ulteriormente svolto. Anche il Ctu evidenzia che “a regolamentare gli importi delle spese tecniche coperte da contributo è il decreto n. 53 del 17/01/2014 nel quale è specificato quello che è il limite massimo delle spese tecniche oggetto di contributo ma non la determinazione dell'onorario del professionista che rimane oggetto di accordo tra privati” (p. 14-15 CTU) e “fatto salvo i vincoli urbanistici e civilistici la normativa che disciplina gli interventi di riparazione e/o ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma è oggetto di inagibilità di tipo “E”, come quelli oggetto della presente consulenza, non impone limite superiore al valore delle opere da realizzarsi bensì fissa il tetto massimo del contributo economico concedibile lasciando a carico del proprietario la quota eccedente” (p. 14 CTU). Emerge dagli atti di causa che il abbia presentato varianti al CP_1 progetto originario, circostanza oltretutto non contestata dall'appellante e confermata anche dal CTU ed invero “In data 24/04/2015 l'arch. presenta, per conto del sig. la pratica RCR CP_1 Parte_1 (Richiesta Contributo per la Ricostruzioni), per i fabbricati “A” e “D” aventi rispettivamente codice di instanza 51056-2015 e 50286-2015; Le pratiche RCR presentate fanno riferimento a quanto disposto nell'Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n° 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i., per l'emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo l'ufficio tecnico comunale ha istruito la pratica verificando la sua correttezza e completezza…L'importo ammissibile a contributo risulta essere una quota parte di quello complessivo dell'opera indicato dal tecnico nella RCR e nello specifico relativamente al fabbricato “A” vengono coperti da contributo 157.232,23 € a fronte di un importo complessivo dell'opera pari a 321.684,48 € pertanto con 164.452,25 € a carico del proprietario, mentre per il fabbricato “D” l'importo concesso a contributo è pari a 83.047,70 € a fronte di un importo complessivo dell'opera pari a 85.641,80 € pertanto con 2.594,10 € a carico del proprietario….in data 24/11/2016, l'Arch.
presenta una variante relativa al progetto per il fabbricato CP_1
“A” con riduzione delle opere da eseguire per un importo complessivo pari a 175.507,57 €; (allegato 5) con assegnato protocollo 86736- 2016 (p.
7-8 CTU).
Pagina 6 di 8 Non può non condividersi quanto affermato dal CTU in merito al fatto che seppur agli atti non vi siano documenti che attestino le “specifiche richieste del committente, si ritiene che la variante possa essere stata presentata dopo che il committente rinunciava a sostenere le spese relative alla quota carico non coperta dal contributo (di importo pari a 164.452,25 €)” (p. 36 CTU), non rinvenendosi, tantomeno sono state prospettate dall'appellante, diverse ragioni per la presentazione della variante. Relativamente agli errori, comunque non provati, attribuiti al in CP_1 merito al cappotto di isolamento esterno e impianto fotovoltaico ben emerge dalla perizia agli atti, con foto allegate, la finalità di uso dei fabbricati da parte del ed invero “Dal sopralluogo è emerso Pt_1 quanto riportato nella documentazione fotografica (Allegato 10) ossia che al piano terra sono presenti vani arredati da abitazioni quali una cucina, una sala, un salotto, servizi igienici, una camera letto mentre il piano primo è lasciato al” grezzo” privo di intonaci, pavimenti e infissi” (p. 38 CTU), segno evidente che il era andato incontro alle CP_1 esigenze del il quale non intendeva certo adibire l'immobile a Pt_1
“banalissimo magazzino”, come da lui affermato (p. 6 appello). In merito al compenso di euro 1.000,00 il motivo come formulato è inammissibile in quanto l'appellante non ha mosso censura a quanto accertato dal Tribunale né in punto di conferimento di incarico, ovverosia che “il conferimento dell'incarico… appare confermato dal fatto che il Sig. risulta aver eseguito, proprio dopo la Parte_1 ricezione del bonifico, da proprio conto corrente il versamento dei diritti di segreteria al Consorzio di bonifica che risulta aver sottoscritto la documentazione predisposta dall'Arch. per la presentazione al CP_1 Comune di Bondeno”, né in punto di mancata presentazione per responsabilità del ovverosia che “L'impresa agricola Pt_1 individuale di si limita a contestare peraltro solo l'invio Parte_1 della nota pro forma e non al momento dell'invio della documentazione sottoscritta e delle ricevute di pagamento, l'eccessività della pretesa (cfr. mail al doc.79 di parte attrice), smentita come si è visto dal CTU. La mail si può qualificare come recesso dall'incarico da parte del committente, in conseguenza del quale il professionista ha legittimamente omesso il deposito della richiesta in Comune, obbligando però comunque l'impresa agricola individuale di a Parte_1 pagarne il corrispettivo, essendo il recesso (motivato infondatamente ed ex post sulla pretesa di un compenso eccessivo) ingiustificato” (pag.
8-9 sentenza). Col secondo motivo lamenta “mancato riscontro in ragione della dedotta prescrizione del credito da parte dell'Arch. . CP_1
A suo dire il Tribunale si sarebbe pronunciato solo sulla prescrizione presuntiva mentre avrebbe omesso ogni decisione in merito alla prescrizione estintiva.
Relativamente alla prima, secondo l'appellante, sarebbe operante la prescrizione poiché le prestazioni si sarebbero concluse nel 2016 e quindi “il termine di prescrizione triennale- relativo al diritto al compenso” (pag. 10 appello) ampiamente trascorso. Il motivo, relativamente alla prescrizione presuntiva, è inammissibile non avendo l'appellato censurato quanto accertato dal Tribunale
Pagina 7 di 8 ovverosia che “posta l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, motivo questo di rigetto dell'eccezione riferita ad una prescrizione presuntiva, in quanto incompatibile con la medesima ai sensi dell'art. 2959 c.c….l' Controparte_3 ha espressamente riconosciuto di non aver pagato le somme
[...] richieste dall'architetto, ritenendo, da un lato, integralmente satisfattivo e le somme percepite mediante i contributi pubblici per la ricostruzione
(posto che le opere di cui l'attore pretende il compenso rientravano fra quelle già oggetto di pagamento) e, dall'altro, non essendo il preventivo del 25 giugno 2018 stato accettato, né le relative prestazioni eseguite” (pag. 3 sentenza). Relativamente alla prescrizione estintiva essa è sia inammissibile, dal momento che dagli atti di causa emerge che l'appellante abbia sin dal giudizio di primo grado esclusivamente sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, sia infondata poiché, per stessa ammissione dell'appellante, le prestazioni si sarebbero concluse nel 2016 e quindi in alcun modo trascorsi i 10 anni richiesti per l'operatività della stessa. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 arch. avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Ferrara n. 652/22 emessa il 26.9.22.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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