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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1969/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11463/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120160035322864000 IVA-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17.6.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259014705607000 ai fini IVA per l'enno d'imposta 2012, scaurente da un ruolo emesso ai sensi dell'art. 36 bis DPR n.600/73 dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli
e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.035,95 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnto, in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e, in via subordinata per l'omessa notifica degli atti prodromici, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
con nota del 7.7.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale rilevava di non essere tenuta alla notifica di alcun avviso bonario e che l'eccepita prescrizione del credito vantato non appariva maturata alla luce della notifica della sottesa, all'odierno atto opposto, cartella di pagamento per cui chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che accoglierlo parzialmente.
I motivi sono parzialmente fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alle questioni più liquide che assorbono i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una intimazione di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e comunque l'intervenuta prescrizione del diritto vantato.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima della intimazione di pagamento qui impugnata.
Dalla documentazione versata in atti del giudizio dalla resistente Agenzia delle Entrate, risulta provata e non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo pec in data
14.12.2016.
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e l'Ente impositore dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e divenuti definitivi.
Relativamente all'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, va rilevato che, relativamente al tributo non appare assolutamente maturata alla luce della summenzionata notifica dell'atto interruttivo ed alla luce dell'imposta ma con riferimento alla prescrizione delle sanzioni ed interessi, questo Giudicante richiama la sentenza n.13781 del 18.5.2023 della S.C. sezione tributaria, secondo la quale la prescrizione degli interessi
(che accedono ad obbligazioni tributarie) è regolata dal Codice Civile (art.2948 c.1 n.4 c.c.), secondo cui si prescrivono in cinque anni, a prescindere dalla tipologia degli stessi e dalla natura dell'obbligazione principale.
Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alla intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi così come specificato in parte parte motiva e rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 14.1.2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11463/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120160035322864000 IVA-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17.6.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259014705607000 ai fini IVA per l'enno d'imposta 2012, scaurente da un ruolo emesso ai sensi dell'art. 36 bis DPR n.600/73 dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli
e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.035,95 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnto, in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e, in via subordinata per l'omessa notifica degli atti prodromici, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
con nota del 7.7.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale rilevava di non essere tenuta alla notifica di alcun avviso bonario e che l'eccepita prescrizione del credito vantato non appariva maturata alla luce della notifica della sottesa, all'odierno atto opposto, cartella di pagamento per cui chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che accoglierlo parzialmente.
I motivi sono parzialmente fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alle questioni più liquide che assorbono i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una intimazione di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e comunque l'intervenuta prescrizione del diritto vantato.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima della intimazione di pagamento qui impugnata.
Dalla documentazione versata in atti del giudizio dalla resistente Agenzia delle Entrate, risulta provata e non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo pec in data
14.12.2016.
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e l'Ente impositore dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e divenuti definitivi.
Relativamente all'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, va rilevato che, relativamente al tributo non appare assolutamente maturata alla luce della summenzionata notifica dell'atto interruttivo ed alla luce dell'imposta ma con riferimento alla prescrizione delle sanzioni ed interessi, questo Giudicante richiama la sentenza n.13781 del 18.5.2023 della S.C. sezione tributaria, secondo la quale la prescrizione degli interessi
(che accedono ad obbligazioni tributarie) è regolata dal Codice Civile (art.2948 c.1 n.4 c.c.), secondo cui si prescrivono in cinque anni, a prescindere dalla tipologia degli stessi e dalla natura dell'obbligazione principale.
Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alla intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi così come specificato in parte parte motiva e rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 14.1.2026