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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'
udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 23627 del R.G. anno 2023
tra
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuliana Quattromini e dall'avv. Fabio Valerio Coppola, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE
Contro
con sede legale in Napoli, in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Napolitano, dall'avv. Luca Napolitano e dall'avv. Rita
Napolitano, giusta procura depositata telematicamente RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 il ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
esponendo: Controparte_1
- di lavorare alle dipendenze della resistente dal 27/02/2015 senza soluzione di continuità a seguito di passaggio di cantiere dalla SO.GE.SER. Srl in liquidazione alle cui dipendenze lavorava dal 15/01/2008;
- di essere stato indotto in data 26/02/2015, unitamente ad altri colleghi inquadrati con la
SO.GE.SER., a sottoscrivere un verbale di conciliazione con cui interrompeva il rapporto con la suddetta per passare, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'odierna resistente;
- di aver subito, a seguito dell'accordo conciliativo, la perdita dell'anzianità di servizio, degli scatti e una dequalificazione con attribuzione di un livello di inquadramento inferiore che dal 4° scendeva al 5° livello CCNL terziario;
- di aver continuato a svolgere le medesime mansioni;
- di aver più volte chiesto, senza esito ed unitamente ad altri colleghi, degli incontri per discutere delle precarie condizioni lavorative;
- di essere stato inquadrato come impiegato di 5° livello CCNL Terziario, distribuzione e servizi;
- di aver sempre svolto mansioni di assistente fiscale rivolto ai lavoratori dipendenti e pensionati iscritti e non, svolgendo le funzioni di operatore di sportello al pubblico;
CP_1
- di aver curato l'elaborazione, la redazione e la trasmissione delle pratiche relative alla dichiarazione dei redditi e dei modelli 730, pagamento dell'IMU/TASI, modello ISEE et simila, senza la corresponsione dell'indennità di cassa;
- che dal 2008 al 2019 la medesima attività era stata espletata nell'ambito del progetto c.d.
“Task Force” con assistenza fiscale fornita sia in sede sia sui luoghi di lavoro dislocati su tutto il territorio campano;
- di essere stato inquadrato con contratto part-time misto (orizzontale, verticale ciclico) e di aver osservato i seguenti orari: nel periodo dal 18/01 al 15/04 in regime part-time con orario dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; nel periodo 16/04 al 31/07 in regime full-time con orario dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:45 alle 18:00, il sabato dalle 9:00 alle 13:00; nel periodo dal 01/08 al 15/08 in regime part-time con orario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
- che le sedi di lavoro in cui espletava l'attività lavorativa erano varie e sono situate sul territorio di Napoli e provincia;
- che la retribuzione percepita era stata rilevata dalle buste paga tenuto conto delle ore indicate dall'odierna resistente;
- che, per quanto concerne la 13ma e la 14ma mensilità, le mensilità erano state calcolate sulla base percentuale 8,333%, parametro tecnico per il calcolo delle suddette mensilità
aggiuntive, stante la particolare natura del rapporto di lavoro contemporaneamente orizzontale e verticale ciclico;
- di essere inquadrato nel superiore 4° livello dall'Aprile 2023, pur continuando a svolgere le medesime mansioni.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1. previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato dal 28/02/2015 al 30/04/2023 e, comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti
allegati, condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 13.911,90 oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429
c.p.c.;
2. in ogni caso condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio e con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori, che ne hanno fatto anticipo.
La convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria depositata in data
09/09/2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo preliminarmente la nullità del ricorso perché meramente riproduttivo del ricorso già proposto dall'istante nei confronti della convenuta conclusosi con sentenza n. 3115/2023, dichiarativa della nullità del ricorso, con la sola aggiunta della allegazione che aveva lavorato dal 27/02/2015 svolgendo mansioni di impiegato e di non aver riportato il medesimo livello di inquadramento riconosciutogli dalla SO.GE.SER
SRL.. eccepiva altresì la insufficiente indicazione dei documenti, solo numerati, che il CCNL allegato non era quello applicato dalla soc. che i documenti allegati Controparte_1 non erano firmati ed autenticati all'atto del deposito e dunque privi di valore. Nel merito deduceva:
- che il ricorrente si era dimesso volontariamente dal precedente rapporto di lavoro con
SO.GE.SER. Srl e volontariamente aveva sottoscritto il verbale di conciliazione;
- che in data 27.02.2015 la aveva assunto ex novo il ricorrente;
Controparte_1
- che il livello di inquadramento del ricorrente era differente perché differenti erano i CCNL applicati ai rapporti lavorativi;
- che il ricorrente era stato assunto con un contratto part-time ciclico stante la peculiarità dell'attività lavorativa;
- che l'anzianità contributiva era riconosciuta per tutti i periodi, anche per quelli c.d. Sosta
Lavorativa;
- che il ricorrente non svolgeva tutte le mansioni dedotte in ricorso;
- che il ricorrente era consapevole che, con la nuova assunzione, non avrebbe riportato i trattamenti giuridici ed economici del precedente rapporto di lavoro;
- che il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, non aveva richiesto un inquadramento in un livello superiore, ma rivendicato l'assunzione presso INCA Cgil di Napoli;
- che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso la sede operativa sita in Boscoreale, alla Via Papa Giovanni XXIII, presso la sede di Castellammare di Stabia e in modalità
task force;
- che il 4° livello gli era stato riconosciuto in data 01/01/2023 a seguito di riorganizzazione nazionale di tutti i CAAF tesa all'applicazione unica dei diversi CCNL sui territori, e non perché il ricorrente avesse espletato mansioni richiedenti specifiche competenze;
- che in ogni caso il diritto all'inquadramento superiore era prescritto;
- che impugnava e contestava i conteggi allegati perché risultano carenti ed erronei nell'impostazione e nello sviluppo;
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
1) In via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per inosservanza dell'art. 414 nn. 3- 4 -5 nonché dell'art. 164 c.p.c., per la lacunosa ed inidonea esposizione dei fatti a sostegni della domanda e per tutte le eccezioni sollevate, ivi compreso il
mancato deposito del giusto CCNL;
2) In subordine, dichiarare nulli i capi di prova articolati da controparte perché totalmente
inammissibili e generici e per mancata precisa identificazione dei testi;
3) Ancora, in subordine, laddove il Giudice disponga l'ammissione dei mezzi istruttori, essere
ammessi alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi ex adverso indicati, nonché
con i propri testi.
4) Essere ammessi alla prova diretta, sui capi indicati nella presente memoria e che qui si
intendono quali riportati ed integralmente trascritti con i testi indicati;
5) In subordine dichiarare parte ricorrente decaduta dalla possibilità di indicare mezzi di prova
ulteriori rispetto a quelli già indicati nel ricorso introduttivo;
6) In ogni caso, nel merito rigettare il ricorso perché assolutamente infondato in fatto e diritto;
7) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione ai
sottoscritti procuratori anticipatari.
8) Condannare parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. per proposizione di lite temeraria.
Instaurata la lite, in prima udienza, viene esperito il tentativo di conciliazione, il cui fallimento è
imputabile alla parte convenuta.
Difatti parte istante, su indicazione del G.L., accettava il riconoscimento di un superminimo ad personam riassorbibile, pari alla differenza di retribuzione tra precedente inquadramento ed attuale, dalla data della transazione, parte convenuta rifiutava. Alla udienza del 21/05/2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
In via preliminare, la parte resistente eccepisce la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414
n. 3, n. 4 e n.5.
L'istanza non può essere accolta, in quanto un consolidato indirizzo giurisprudenziale considera la nullità per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, come una situazione patologica di extrema ratio per la cui configurabilità “non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui
la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto” (tra le altre Cass. n. 7199/2018), “perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cass. n. 19009/2018).
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che non può aversi nullità del ricorso “tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” (Cass. n. 18930/2004).
Nel caso di specie, il petitum non risulta essere omesso o incerto, in quanto gli elementi identificativi dell'oggetto della domanda, cioè i fatti posti a fondamento del diritto soggettivo di cui si invoca tutela giurisdizionale, sono idonei a delimitare i confini del thema decidendum,
assicurando alla parte resistente di svolgere compiutamente le proprie difese e a questo giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Sempre in via preliminare l'eccezione di prescrizione risulta formulata in modo ambiguo, non comprendendosi se siu riferisca al diritto di credito o all'inquadramento superiore.
Per il primo deve essere rigettata in ragione dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento
di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass., Sez. Lav. n. 31708/2024). Quanto al secondo esso soggiace al termine decennale non trascorso (Il diritto del lavoratore al
riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., ma il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non
preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega
il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si
è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima: Cass Sez. L,
Sentenza n. 9662 del 17/07/2001; Sez. L, Sentenza n. 14140 del 20/06/2006).
Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 c.c., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella attribuita dal datore di lavoro, ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e la successiva comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.04.2015, n. 8589; in senso conforme Cass. civ., sez. lav.,
30.10.2008, n. 26234; Cass. civ., sez. lav., 06.03.2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento trifasico (cfr. Cass. 2972/2021; Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015) “…detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato
della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi” (cfr. Cass. 30580/2019; Cass. n. 589/2015; Cass. n.
20272/2010).
La Suprema Corte sottolinea anche “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento
o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale” (cfr. ex plurimis Cass. ord. 25772/2024).
Nel caso in esame, le parti convertono sul livello di inquadramento e le mansioni concretamente svolte, con conseguente incidenza sugli importi della retribuzione dovuta.
Convertono altresì sul CCNL applicato.
Su quest'ultimo punto, parte ricorrente ha allegato e invocato l'applicazione di uno specifico
CCNL, ritenuto coerente con le mansioni svolte. Parte convenuta ha contestato tale applicazione sostenendo che il contratto in atti non sia quello effettivamente adottato dalla società. Tuttavia, a fronte della contestazione, parte convenuta non ha prodotto in giudizio il contratto collettivo che assume applicabile né ha fornito elementi concreti e/o documentali a supporto della diversa disciplina contrattuale invocata. Anzi, nella propria memoria difensiva, la medesima parte ha riportato, in riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente “…esegue lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite…” (cfr. pag. 6 e 7 mem. di cost.), declaratoria questa del tutto coincidente con il
CCNL allegato da parte ricorrente, mostrando così di richiamarsi sostanzialmente a tale fonte collettiva. Per quanto premesso, ed in mancanza di prova di un diverso contratto collettivo applicabile ed applicato, deve ritenersi adottato quello presente in atti, cioè il CCNL commercio,
terziario, distribuzione e servizi (cfr. prod. Parte ricorrente).
Ciò posto si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali
(cfr. prod. parte ricorrente) alla luce delle quali da un lato va orientato il percorso motivazionale, dall'altro vanno valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Nel CCNL di riferimento, in tema di declaratoria generale del 5° livello, è riportato
“Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze”; nel testo della suddetta, a titolo esemplificativo, sono riportati i seguenti profili: “aiutante commesso che non ha effettuato l'apprendistato nel settore nel quale effettua la prestazione”, “addetto al centralino telefonico”, “schedarista”, “preparatore di commissioni”.
Nello stesso CCNL, in tema di declaratoria generale del 4° livello, è riportato “Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite”; nel testo della suddetta sono riportati a titolo esemplificativo i seguenti profili: “astatore”, “contabile d'ordine”, “addetto alla vendita al pubblico”, “stenodattilografo”. Ebbene, dalle declaratorie su esposte emerge che nel 5° livello, cui corrisponde l'attuale livello di inquadramento del ricorrente, vadano inquadrati quei lavoratori addetti a mansioni ripetitive e semplici, che non necessitano di particolari conoscenze, privi di esperienza nel medesimo settore e/o che svolgono mansioni meramente esecutive. Di contro, nel 4° livello, richiesto dall'istante, vanno inquadrati quei lavoratori che espletano mansioni che necessitano di conoscenze teoriche e pratiche maggiormente settoriali e specializzate, nonché un certo grado di autonomia.
Al fine di dirimere la controversia è necessario dunque procedere alle risultanze dell'istruttoria orale.
All'udienza del 21/01/2025, il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono volontario presso lo SPI CGIL Torre Annunziata. Conosco il ricorrente che viene presto lo SPI una/due volte la settimana nei periodi febbraio/marzo e giugno ed in ottobre. Specifico che non sono periodi fissi, tanto che al momento già sono presenti dipendenti della convenuta.
La loro presenza è collegata ai modelli ISEE, all'IMU, alla presentazione dei modelli 730. Presso
i luoghi dove è lo SPI CGIL c'è anche una stanza di parte convenuta dove lavora il ricorrente quando viene presso di noi. Il ricorrente utilizza autonomamente i programmi per fare gli ISEE,
i 730, IMU e quant'altro. Fornisce anche spiegazioni all'utenza. Io sono volontario allo SPI
CGIL da più di venti anni. In questi venti anni vi sono succedute varie società a fare assistenza
quali CAF. I dipendenti sono rimasti gli stessi salvo avvicendamenti ordinari, quali cambi di lavoro. Il ricorrente lo conosco da più di quindici anni e l'ho conosciuto in ragione del suo lavoro presso il CAF.”
Alla medesima udienza, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Sono dipendente del convenuto quale impiegato amministrativo. Mi occupo di gestione amministrativa, acquisti, fornitori, personale e contabilità, contabilità banche. Il ricorrente è
operatore di sportello occupandosi di modelli 730, ISEE, IMU ed in genere pratiche fiscali e dichiarazioni reddituali di pensionati all con l'utilizzo di apposito software. Sono CP_2
dipendente del convenuto dal 2015 e prima della società la medesima Parte_2
attività. Alcuni dipendenti al momento del cambio di società hanno deciso di andare via. Altri sono rimasti. L'utenza è grosso modo la stessa, salvo fisiologici cambi generazionali. Il ricorrente lavora presso sedi vicine al suo luogo di residenza che è Castellamare di Stabia che io ricordi. Il ricorrente ha un contratto part-time e circa tre mesi non lavora, verso
novembre/dicembre nonché da metà agosto per poco più di un mese. Sostanzialmente da metà gennaio a metà agosto lavora, poi è in pausa con un intervallo lavorato in settembre/ottobre.
Quando passai dalla SOGESER al convenuto la predetta stava fallendo. Tra la fine del rapporto di lavoro con la SOGESER e l'inizio del rapporto con la convenuta è passata circa una settimana.
Il ricorrente svolgeva solo attività di sportello. In ogni caso non ho mai visto in loco il ricorrente che attività svolgesse per cui la mia conclusione che svolgesse la sola attività di sportello è basata sull'inquadramento e sul modello organizzativo. Non ho visto materialmente l'attività svolta dal ricorrente presso sedi diverse da Napoli. A Napoli ho visto personalmente il ricorrente svolgere
la sola attività di operatore di sportello. Che io ricordi al ricorrente furono pagati gli arretrati da gennaio ad aprile 2023 e ciò a fine 2023 o inizio 2024. Il ricorrente ha partecipato anche ad
una task force che ha operato fino a poco prima del Covid che si recava presso le aziende e faceva assistenza fiscale in loco ai dipendenti che erano in prevalenza iscritti alla . Gli CP_1
appuntamenti venivano accorpati e gestiti dal delegato aziendale in uno con i colleghi Persona_1
e ” Per_2
All'udienza del 25/02/2025, il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Sono stato segretario dello SPI CGIL di Boscotrecase. Conosco il ricorrente che viene presso lo SPI una volta la settimana nei periodi dal 15 gennaio al 15 novembre di ciascun anno salvo il
periodo estivo occupandosi di ISEE, 730, Modello Red e reddito di cittadinanza, dichiarazioni di non ricovero a fini indennità di accompagnamento. Nel periodo del 730 il ricorrente è anche
venuto qualche sabato. Il ricorrente utilizza autonomamente i programmi per fare gli ISEE, i
730, IMU e quant'altro e si collega alla piattaforma Fornisce anche spiegazioni CP_2 all'utenza. Io ho collaborato con lo SPI CGIL di Boscotrecase dal 2009/2010 ed ancora sono volontario lì pur non essendo più segretario. In questi anni vi sono succedute varie società a fare assistenza quali CAF. Il ricorrente già lavorava per una precedente società”.
Alla medesima udienza, il teste ha dichiarato: Testimone_4
“Lavoro per la convenuta come responsabile della programmazione e gestione degli sportelli.
Conosco pertanto il ricorrente che lavora per noi dal 18 gennaio al 15 novembre con
articolazione oraria variabile tra le 20 e le 40 ore a seconda dei periodi. Il ricorrente è operatore fiscale occupandosi di gestione di pratiche legate alle pensioni ed alle prestazioni previdenziali
con problematiche o adempimenti di tipo fiscale ovvero pratiche di ISEE, 730, Modelli Red,
Modelli Cric, IMU. Il ricorrente usa dei software messi a disposizione dalla convenuta con
applicativo sul pc. Lavoro per la convenuta da febbraio 2015. In precedenza, ho lavorato per che svolgeva la medesima attività e ciò dal 1993. Il ricorrente ha lavorato anch'egli CP_3
Contr per dal 2005-2006 circa. Svolgevamo la medesima attività. I dipendenti sono rimasti gli stessi, salvo gli ordinari avvicendamenti. Quando passammo alle dipendenze della convenuta da
Cont forse per due o tre giorni non lavorammo. Prima della pandemia COVID 19 abbiamo svolto anche un servizio relativo alla raccolta e compilazione 730 presso specifiche aziende in accordo
con il delegato sindacale. Quando parlo di SGS mi riferisco a SOGESER o Società Pt_3 servizi s.r.l.”.
Orbene, le dichiarazioni testimoniali sono risultate utili alla tesi attorea attesa la loro convergenza nel riferire che il ricorrente, mediante l'utilizzo di software ed applicativi, procede all'elaborazione e alla gestione di pratiche fiscali, sottolineandone l'autonomia lavorativa, e riferendo altresì che il ricorrente fornisce anche un servizio di assistenza fiscale all'utenza.
Peraltro, nel periodo di Task Force, è stato confermato che il ricorrente si recasse personalmente presso varie sedi delle aziende per fornire assistenza fiscale in loco. Ancora, dalle risultanze istruttorie è emerso che il ricorrente espleta dette mansioni da molti anni, avendo già lavorato per la precedente SO.GE.SER., società di assistenza fiscale. Le attività descritte, nel loro complesso, superano la soglia di mera esecutività che connota le figure inquadrate nel livello 5, riservato a mansioni più semplici, ripetitive o prive di rilevante contenuto tecnico.
Ed invero appare controversa la dichiarazione dell'odierna convenuta “Va infine precisato che a seguito di una riorganizzazione nazionale di tutti i CAAF, tesa all'applicazione unica dei diversi
CCNNLL sui territori, ed in previsione del rinnovo CCNL terziario avutosi nel 2024, a decorrere
dal 1° gennaio 2023, il ricorrente – unitamente agli altri colleghi- transitava al 4° liv. CCNL
applicato, con tutte le conseguenze – anche economiche- da tale data e non come si sostiene nel ricorso e nei relativi conteggi – che qui si impugnano ad ogni effetto- dall'aprile 2023. Invero,
al ricorrente – si ripete, unitamente agli altri colleghi- dall'1.1.2023 veniva riconosciuto il 4° livello a seguito di una riorganizzazione nazionale e non perché come si sostiene nel ricorso….il ricorrente espletasse in via continuativa mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche
e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite” (Cfr. memoria di costituzione, pag. 8). Da quanto riportato non si comprende perché, se il ricorrente non esercita mansioni che necessitano di specifiche competenze tecnico-pratiche, non sia stato inquadrato nuovamente nel livello 5 a seguito di detta riorganizzazione aziendale. Difatti non può assumere rilevanza giustificativa il richiamo, da parte datoriale, a una pretesa applicazione unica dei diversi CCNNLL sul territorio, laddove tale applicazione abbia condotto all'attribuzione di un livello superiore in assenza di modifiche sostanziali nelle mansioni svolte.
Invero la circostanza che la convenuta dall'1.1.23 abbia inquadrato l'istante nel 4° livello conferma la sua interpretazione del CCNL per la quale le mansioni indicate vanno inquadrate nel predetto livello.
In ragione di quanto sopra esposto deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del 4° livello, attesa la sua esperienza lavorativa nelle medesime mansioni, la circostanza che opera autonomamente nell'elaborazione di dati che necessitano di conoscenze specifiche di settore e l'effettivo riconoscimento, da parte dell'odierna resistente, del 4° livello in assenza di attribuzione di nuove e/o più specifiche mansioni. Di tal che non risulta condivisibile la tesi della convenuta secondo cui, per l'elaborazione di pratiche fiscali, siano sufficienti normali conoscenze. Invero per poter espletare le suddette mansioni, è necessaria non solo un'approfondita conoscenza della normativa fiscale e previdenziale e la capacità di interpretare e gestire correttamente una vasta gamma di documentazione, ma l'operatore deve anche essere in grado di utilizzare software ed applicativi specifici. Per giunta la piena autonomia nello svolgimento delle mansioni, l'assistenza fornita all'utenza e alle aziende nel periodo di Task
Force, non possono essere ricondotte ad un livello 5, atteso che in tale livello sono inquadrati lavoratori sprovvisti di esperienza lavorativa e/o che si limitano a compiere attività materiali ripetitive e meramente esecutive.
La domanda attorea è quindi da accogliere e la convenuta non può che essere condannata al pagamento delle differenze retributive dall'assunzione al riconoscimento del livello 4 avvenuto in data 01.01.2023.
Non vi è prova del pagamento delle differenze retributive tra 5° e 4° livello per il periodo gennaio/marzo 2023 (l'inquadramento è stato retrodatato a seguito di riorganizzazione per come allegato dalla convenuta).
Contr Quanto a ferie, festività e permessi non è prodotta la busta paga di maggio 2023.
Ovviamente non può procedersi a condanna al pagamento delle differenze di TFR essendo il rapporto di lavoro in corso.
Per la determinazione del dovuto a titolo di retribuzione si può fare utile riferimento ai conteggi da ultimo predisposti dal ricorrente, privi di errori formali e di calcolo e che fanno corretto riferimento al CCNL indicato, detratto quanto richiesto per ferie, festività e permessi ROL.
Dagli stessi emerge una retribuzione ancora dovuta pari ad €. 10.292,91. Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di detta ultima somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole differenze mensili ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza mensile all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 10.292,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza mensile all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €.
4580,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 21/05/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)