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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 19/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
RE CO e IO OL, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ORSINGHER LUCIA e LEONE FABIOLA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/04/2021 parte ricorrente, di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione VO n. 10073070 con decorrenza dal mese di marzo 2009 - esponeva di avere diritto alla rideterminazione della pensione attraverso l'accredito dei contributi figurativi di malattia precedenti alla data del pensionamento e relativi agli anni 2004 (1 settimana di malattia ad integrazione) e 2005 (2 settimane di malattia ad integrazione), con conseguente condanna di al CP_1 pagamento di quanto dovuto. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e concludendo nel merito per il rigetto delle avverse domande. Alla precedente udienza dell'11.9.2025, parte ricorrente, prendendo atto del mancato espletamento dell'incarico conferito al ctu, chiedeva che la causa fosse decisa allo stato degli atti. Rinviata per discussione, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per carenza di domanda amministrativa, trattandosi del diritto alla ricostituzione della pensione di cui parte ricorrente è già titolare. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale eccepita dall'istituto previdenziale. Sul punto ritiene il presente Giudicante non condivisibile l'eccezione di decadenza “tombale” della prestazione pensionistica sollevata dall'istituto alla stregua delle condivisibili argomentazioni fatte proprie da recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “…
…L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua
2 della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (vedasi da ultimo cass., 04.01.2022, n. 123). Pertanto, giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).” Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio
3 del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”. Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. " (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014), è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”. Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione. Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 20.4.2021, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell' art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato. Pertanto deve ritenersi l' ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 20.4.2018 (triennio precedente la introduzione del giudizio), con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione. Nel merito, parte ricorrente lamenta in primo luogo l'erroneo calcolo ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a titolo di malattia, per avere per la settimana a retribuzione ridotta CP_1 ante 1.1.2005, erroneamente scomputato dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi la voce delle “altre competenze” e per le due settimane
4 successive all'1.1.2005 omesso di considerare nella retribuzione imponibile gli emolumenti extramensili. Giova rammentare che l'articolo 8, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante “Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”, prevede espressamente che "il valore retribuivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro" nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”. Ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione (“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”). Alla luce del tenore dell'art 8 L 155/81 per come interpretato dalla Suprema Corte (a partire dalla sentenza n 16313/04, conformi Cass. n. 157/07; n. 17502/09; da ultimo, Cass. n. 17990/2010), che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel medesimo rapporto, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili. Coerente con tale orientamento appare altresì il disposto dell'art. 40 L. 183/2010, a mente del quale “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
5 riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. Nella normale retribuzione a cui fa riferimento la norma testè richiamata, rientrano gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa (in tal senso, Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1431/2016). Questi ultimi rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente. Precisamente per i periodi coperti da contribuzione figurativa ricadenti nell'ultimo decennio di contribuzione, la retribuzione annua pensionabile, ai sensi dell'art 8 L 155/81, va dunque calcolata sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nello stesso anno solare in cui si collocano i predetti periodi o in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro, applicando la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art 12 L 153/69. A fronte degli analitici conteggi depositati da parte ricorrente, l' CP_1 nulla ha eccepito, essendosi limitata a riportarsi ad una relazione interna senza prendere specifica posizione sul corretto computo delle altre competenze e degli emolumenti extramensili rivendicati. Ne consegue che nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile debbono essere inseriti, anche per la parte corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa, sia le “altre competenze” relative al periodo ante 1.1.2005, sia, per il periodo successivo, gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra mensili, quale sicuramente è la tredicesima mensilità, trattandosi di istituto previsto dalla legge, nonché gli altri emolumenti extramensili come la 14° mensilità, laddove il pensionato dimostri la sua spettanza in base al CCNL applicabile, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie laddove dimostri di averne diritto. Per dette ragioni, il ricorso merita accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20/04/2021 da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
6 - dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con ricalcolo della retribuzione annua pensionabile per i periodi di malattia coperti da contribuzione figurativa negli anni oggetto di causa, mediante inclusione, nel valore retributivo settimanale attribuito a tali periodi, degli emolumenti extramensili che hanno concorso alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 L. 153/1969, secondo i criteri indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna l' a ricalcolare il trattamento CP_1 pensionistico del ricorrente e a corrispondergli le differenze sui ratei di pensione dovuti a decorrere dal triennio antecedente il deposito del ricorso e per quelli successivi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di cui all'art. 16 L. 412/1991;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 886,00, oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 19.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
RE CO e IO OL, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ORSINGHER LUCIA e LEONE FABIOLA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/04/2021 parte ricorrente, di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione VO n. 10073070 con decorrenza dal mese di marzo 2009 - esponeva di avere diritto alla rideterminazione della pensione attraverso l'accredito dei contributi figurativi di malattia precedenti alla data del pensionamento e relativi agli anni 2004 (1 settimana di malattia ad integrazione) e 2005 (2 settimane di malattia ad integrazione), con conseguente condanna di al CP_1 pagamento di quanto dovuto. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e concludendo nel merito per il rigetto delle avverse domande. Alla precedente udienza dell'11.9.2025, parte ricorrente, prendendo atto del mancato espletamento dell'incarico conferito al ctu, chiedeva che la causa fosse decisa allo stato degli atti. Rinviata per discussione, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per carenza di domanda amministrativa, trattandosi del diritto alla ricostituzione della pensione di cui parte ricorrente è già titolare. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale eccepita dall'istituto previdenziale. Sul punto ritiene il presente Giudicante non condivisibile l'eccezione di decadenza “tombale” della prestazione pensionistica sollevata dall'istituto alla stregua delle condivisibili argomentazioni fatte proprie da recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “…
…L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua
2 della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (vedasi da ultimo cass., 04.01.2022, n. 123). Pertanto, giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).” Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio
3 del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”. Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. " (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014), è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”. Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione. Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 20.4.2021, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell' art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato. Pertanto deve ritenersi l' ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 20.4.2018 (triennio precedente la introduzione del giudizio), con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione. Nel merito, parte ricorrente lamenta in primo luogo l'erroneo calcolo ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a titolo di malattia, per avere per la settimana a retribuzione ridotta CP_1 ante 1.1.2005, erroneamente scomputato dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi la voce delle “altre competenze” e per le due settimane
4 successive all'1.1.2005 omesso di considerare nella retribuzione imponibile gli emolumenti extramensili. Giova rammentare che l'articolo 8, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante “Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”, prevede espressamente che "il valore retribuivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro" nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”. Ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione (“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”). Alla luce del tenore dell'art 8 L 155/81 per come interpretato dalla Suprema Corte (a partire dalla sentenza n 16313/04, conformi Cass. n. 157/07; n. 17502/09; da ultimo, Cass. n. 17990/2010), che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel medesimo rapporto, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili. Coerente con tale orientamento appare altresì il disposto dell'art. 40 L. 183/2010, a mente del quale “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
5 riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. Nella normale retribuzione a cui fa riferimento la norma testè richiamata, rientrano gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa (in tal senso, Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1431/2016). Questi ultimi rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente. Precisamente per i periodi coperti da contribuzione figurativa ricadenti nell'ultimo decennio di contribuzione, la retribuzione annua pensionabile, ai sensi dell'art 8 L 155/81, va dunque calcolata sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nello stesso anno solare in cui si collocano i predetti periodi o in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro, applicando la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art 12 L 153/69. A fronte degli analitici conteggi depositati da parte ricorrente, l' CP_1 nulla ha eccepito, essendosi limitata a riportarsi ad una relazione interna senza prendere specifica posizione sul corretto computo delle altre competenze e degli emolumenti extramensili rivendicati. Ne consegue che nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile debbono essere inseriti, anche per la parte corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa, sia le “altre competenze” relative al periodo ante 1.1.2005, sia, per il periodo successivo, gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra mensili, quale sicuramente è la tredicesima mensilità, trattandosi di istituto previsto dalla legge, nonché gli altri emolumenti extramensili come la 14° mensilità, laddove il pensionato dimostri la sua spettanza in base al CCNL applicabile, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie laddove dimostri di averne diritto. Per dette ragioni, il ricorso merita accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20/04/2021 da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
6 - dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con ricalcolo della retribuzione annua pensionabile per i periodi di malattia coperti da contribuzione figurativa negli anni oggetto di causa, mediante inclusione, nel valore retributivo settimanale attribuito a tali periodi, degli emolumenti extramensili che hanno concorso alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 L. 153/1969, secondo i criteri indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna l' a ricalcolare il trattamento CP_1 pensionistico del ricorrente e a corrispondergli le differenze sui ratei di pensione dovuti a decorrere dal triennio antecedente il deposito del ricorso e per quelli successivi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di cui all'art. 16 L. 412/1991;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 886,00, oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 19.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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