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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa ES Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4874/2024 promossa da:
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORONA DANIELA C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORONA DANIELA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione, nella quale hanno esposto:
“a) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagliari il 15.04.1972, Trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Cagliari, dell'anno 1972, al n. 401, Parte 2, Serie A, in regime di comunione dei beni.
b) Dall'unione coniugale sono nati ES a Cagliari, il 31/05/1972, , a Cagliari, il Per_1
17/10/1975 e , a Cagliari il 25/07/1990. Persona_2
c) Con ricorso, depositato il 23 marzo 1999, la OR ha introdotto, nanti il Tribunale civile CP_1
di Cagliari, il giudizio per separazione giudiziale, distinto al n. 1150/99, conclusosi con la sentenza n. 1609/2006 (doc. 1);
d) Con ricorso congiunto del 4 febbraio 2015, a seguito del quale è stata introdotta la causa distinta al n. V.G. 813/2015, gli odierni ricorrenti hanno domandato la modifica delle condizioni della separazione giudiziale pronunciata con la sentenza di cui al superiore capo c); il Tribunale civile di
Cagliari, con decreto del 18.06.2015 ha, pertanto, statuito:
“1) Su accordo dei coniugi dispone che: “1) Tenuto conto che la GL , vive con la Persona_2
OR che si occupa e si è sempre occupata principalmente della GL CP_1 Persona_2
vivendo il padre fuori regione per questioni lavorative, il NO continuerà a corrispondere CP_2
la somma di € 650,00 per il mantenimento della moglie e della GL;
2) a titolo di rimborso per le spese straordinarie sostenute in questi anni dalla OR e dai due figli e ES CP_1 Per_1
per gli studi e la cura di , il NO e la OR , intendono Per_2 CP_2 CP_1
obbligarsi a trasferire, in favore dei figli, , nato in [...], il [...] e residente Persona_3
in Capoterra, Residenza del Sole, Via Elba, , nata in [...] il [...], Persona_4
residente in [...], nata in [...], il [...] residente Persona_5 in Cagliari, nella Via Liguria, 38, la quota ideale pari al 50% della casa coniugale sita in Cagliari,
nella Via Liguria, 38, sita al terzo piano altro del fabbricato in angolo tra la Via Liguria e la Via
Versilia, con accesso dalla Via Liguria, 38, composto da ingresso passante, pranzo-soggiorno cucina, tre camere, bagno, servizio, disimpegno, due verande confinante al vano scale, al cortile interno, a Via Liguria, contraddistinta in Catasto al Foglio 11, Mappale 64, Subalterno 27, Scala A,
interno 7, con annesso posto auto nel piano scantinato, int. 6, catastale confinante a spazio di manovra, in Catasto al Foglio 11, Mappale 11, Subalterno 50, Via Versilia, 15, piano S1, int. 6 e la quota ideale del 50% della cantina sita al primo piano scantinato del fabbricato in angolo tra la Via
Liguria e la Via Versilia, con accesso dalla Via Liguria n. 38, scala A, confinante al passaggio comune e alla Sant'Andrea costruzioni di LI PI e C S.a.s. (società alienante) per più lati,
distinta in Catasto al Foglio 11 Mappale 64, Subalterno 38, Via Liguria, 38, Piano S1, Scala A.
Le unità immobiliari suindicate sono state acquistate, dai NOi e in comunione dei CP_1 CP_2
beni e per quote uguali, quanto all'abitazione, in virtù di atto pubblico di compravendita del
18.12.1989 a rogito notaio dott. notaio in Cagliari e Lanusei, dal NO PI LI, Persona_6
repertorio 137135, Raccolta 16214, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data
17.01.1990, cas. 1868, Art. 1551 e, quanto alla cantina, in virtù di atto pubblico di compravendita del 19 febbraio 1990 a rogito notaio notaio in Cagliari, dalla Sant'Andrea Costruzioni Persona_6
di LI PI e C. S.a.s., volume n. 16334 . I NOi, e dichiarano che il fabbricato CP_1 CP_2
di cui è parte l'unità immobiliare oggetto del presente accordo è stata iniziata prima del 1 settembre
1967 e che a tutt'oggi non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 della stessa legge 47/1985 e né sono state apportate modifiche non autorizzate. Ai sensi dell'art. 4 L.
15/1964 i NOi e sotto la loro personale responsabilità dichiarano ed attestano ai CP_1 CP_2
sensi del D.L. 90/90 coordinato con la legge di conversione n. 165/1990 che il reddito relativo alle quote di proprietà oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi,
per la quale alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione. Il trasferimento dell'immobile sopra descritto sarà fatto ed accettato a corpo con tutti i relativi diritti, azione e/ o ragioni, annessi e connessi, accessione, pertinenze e dipendenze, usi e servitù attive e 4 passive, nulla escluso né
accettato, nello stato di diritto e di fatto in cui l'immobile si trova.
I signori e dichiarano di garantire la piena disponibilità di quanto verrà trasferito e CP_1 CP_2
ne garantiscono, altresì, la libertà da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere;
3) contestualmente la OR , intende obbligarsi a trasferire, in favore CP_1
del NO la quota ideale del 25% del locale commerciale, sito in Cagliari, nella CP_2
Via Carloforte, 6/B, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Cagliari alla Sezione A, Foglio 18, Mappali
968 Subalterno 2 e 1134 z.c.1, Categoria C/2, Classe 5°, consistenza mq 53, superficie catastale
TARSU mq. 60, rendita catastale 604,93.
L'unità immobiliare sopra indicata è stata acquistata dai NOi , CP_1 CP_2
per quote del 25% per quanto attiene ai coniugi e del 50% per Persona_7 Persona_8
quanto attiene al NO , in virtù di atto pubblico di compravendita del 24.11.1986 Persona_7
a rogito notaio dr. notaio in Cagliari e Lanusei, dal NO , repertorio Persona_9 Persona_10
10731, Raccolta 2486, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 15.12.1986, casella
17204”;
2) Compensa interamente tra le parti le spese processuali” (doc. 2)
e) Dalla data di pronuncia del decreto con cui è stata modificata la sentenza di separazione giudiziale, anche la GL già maggiorenne all'epoca, è divenuta economicamente Persona_2
indipendente, vive fuori Sardegna a Piacenza unitamente al marito e alla loro bambina. Al pari dei fratelli, pertanto, non ha necessità di essere più sostenuta, né in forma diretta né Persona_2
indiretta, dai genitori;
f) Il SI. invece, provvederà a sostenere economicamente la SI.ra CP_2
corrispondendo l'importo di € 1.000,00 a titolo di mantenimento, da versare CP_1
mensilmente; h) Le parti chiedono, sin d'ora, che il giudice disponga di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Conclusioni: Tutto ciò premesso, la scrivente difesa, nell'interesse degli odierni ricorrenti, chiede che il Tribunale Ill.mo adito Voglia, previo deposito di note scritte d'udienza con le quali le parti confermeranno la loro volontà a non voler conciliare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così modificando le statuizioni patrimoniali assunte in favore della OR CP_1
e della GL e contenute nel decreto emesso dal Tribunale ordinario di Cagliari nel Persona_2
procedimento distinto al n. 813/2015, accogliere le seguenti conclusioni:
1) revocare il contributo a carico del NO per il mantenimento della GL CP_2 [...]
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
2) porre a carico del NO il contributo di € 1.000,00, da erogare entro il 5 di ogni CP_2
mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T., a titolo di mantenimento della
OR CP_1
3) con compensazione delle spese legali”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della GL.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con decreto n.9060/2015 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 18.06.2015
nel procedimento VG 813/2015 così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.05.2025. Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti