Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, proposto da RO UG OR, AU RT OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Maione, Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Pollica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 658 del 21.01.2025 con cui il Responsabile del Servizio Ambientale del Comune di Pollica ha emesso il provvedimento di diniego della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa al completamento di un fabbricato per abitazione in difformità dal titolo autorizzativo;
b) del provvedimento prot. n. 1241-P, del 16 gennaio 2025, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario al rilascio della compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 e 181 comma 1 quater del d.lgs. n. 42/2004 relativa alle opere realizzate sul fabbricato;
c) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 30890-P del 27 dicembre 2024 con cui la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
d) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. FF IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 marzo 2025 e depositato il 20 marzo 2025, i ricorrenti impugnano gli atti con cui la competente Soprintendenza e l'Amministrazione comunale hanno respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata in relazione a opere destinate al completamento di un immobile ma difformi dal titolo.
Tale immobile, già oggetto di un'istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985, di un parere paesaggistico favorevole ma condizionato alla demolizione dell'ultimo piano e alla presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione dell'edificato, di sanatoria edilizia nonché di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire per la realizzazione di opere di riqualificazione, presenta infatti parziali difformità dai titoli che hanno assentito la predetta riqualificazione, consistenti in una maggiore altezza della linea di colmo di 26 cm, in una maggiore altezza della linea di gronda sui lati nord e sud, in alcune bucature sul prospetto ovest e in una maggiore altezza del muro di contenimento del parcheggio.
2. I ricorrenti deducono l'illegittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza e la conseguente illegittimità del provvedimento comunale di diniego in quanto:
- risulterebbe violato l'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, posto che il rilievo relativo alla “presunta mancata detrazione, dalla volumetria assentita, dell’apertura nel tetto in corrispondenza dell’uscita verso il terrazzo autorizzato” non è stato esplicitato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ma espresso unicamente negli atti conclusivi del procedimento. Tale rilievo risulta in ogni caso infondato in quanto la porzione di solaio destinata alla realizzazione della terrazza a tasca e dell'area di accesso alla stessa è stata temporaneamente coperta da tegole al fine di preservare i livelli sottostanti da possibili infiltrazioni nelle more della ultimazione dei lavori;
- la difformità delle opere realizzate rispetto alle prescrizioni imposte con l'autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di riqualificazione, con particolare riferimento al fatto che la linea di colmo del fabbricato non è allineata a quella del fabbricato attiguo, “non può rappresentare motivo di diniego dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ove si consideri che proprio la difformità delle opere rispetto all'originaria autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto dell'istanza di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004”. Inoltre, le opere di coibentazione del tetto rientrano tra le opere previste dall'allegato A, punto A.2, al d.P.R. n. 31 del 2017 e non hanno comportato la modifica della sagoma del fabbricato, essendone rimasta inalterata la conformazione. Infine l’apposizione della coibentazione, il conseguente innalzamento della linea di colmo di 26 cm e il disallineamento rispetto all'edificio attiguo_ non compromettono i valori paesaggistici in quanto la cortina edilizia è costituita da una serie di fabbricati discontinui ed eterogenei, diversi tra loro per epoca di edificazione, tecniche costruttive, destinazione d'uso, materiali impiegati e caratteristiche dimensionali nonché per altezza;
- la maggiore altezza del muro di contenimento non è determinata da un abbassamento della quota del lotto, come è evidente dalla presenza di un pozzo e dalle dimensioni dei preesistenti muri laterali, considerato altresì che l'art. 14 del PTP prevede per la zona RUA il divieto di movimenti terra con sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, che in ogni caso non sussistono nel caso di specie. In ogni caso l'innalzamento del muro di cinta non è in contrasto con i valori paesaggistici e, sulla base dell'allegato A, punto A.13, del d.P.R. n. 31 del 2017, non necessita di autorizzazione paesaggistica.
3. Si è costituita l'Amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Non si è costituita l’Amministrazione comunale, pur regolarmente intimata.
5. All'udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
6.1 Come evidenziato dal ricorrente nell’ambito del primo motivo di ricorso, sussiste la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
L’Amministrazione rileva un errore nel calcolo della volumetria precedentemente assentita (da raffrontare poi con quella effettivamente realizzata) in quanto non sarebbe stato considerato il minor volume derivante dalla realizzazione del terrazzo a tasca.
Tale errore di calcolo non è stato tuttavia rappresentato nell’ambito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sebbene essenziale ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, precluso nel caso di specie dalla realizzazione di nuovi o maggiori volumi.
La giurisprudenza ha escluso la necessità di un’esatta corrispondenza tra i motivi rappresentati nell’ambito della comunicazione prevista dal citato art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e i motivi posti a fondamento del provvedimento, affermando che “costituisce ormai principio consolidato quello per cui … [non è] … necessario che sussista un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e l’atto finale, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti” (cfr. ex multis TAR Lazio – Roma, 24 aprile 2025, n. 8027); la medesima giurisprudenza ha però precisato che “è indispensabile che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove”.
Nel caso di specie, facendosi questione di calcoli volumetrici e di errori nel compimento degli stessi, quindi di questioni di carattere puntuale e singolarmente rilevanti ai fini del rigetto dell’istanza, l’Amministrazione avrebbe dovuto, più correttamente, rappresentare le singole inesattezze nel computo dei volumi e nel confronto degli stessi (più in particolare, nel calcolo della volumetria assentita, della volumetria realizzata nonché nel raffronto tra tali volumetrie) già nell’ambito della comunicazione che ha preceduto l’adozione del parere, in modo da consentire al ricorrente di dimostrare la correttezza delle operazioni compiute.
I calcoli effettuati dai ricorrenti risultano poi particolarmente dettagliati, a confutare quanto intuitivamente desumibile dalla modifica della conformazione del tetto; infatti, la realizzazione di una copertura caratterizzata da una maggiore linea di gronda e da una maggiore linea di colmo dovrebbe comportare di per sé la realizzazione di un maggior volume (fermo restando la volumetria della restante parte dell’edificio).
La peculiarità della fattispecie, tutta fondata sul dettaglio dei computi, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a una maggiore minuziosità nella rappresentazione dei motivi ostativi, in particolare, sotto il profilo della individuazione degli errori in cui i ricorrenti sarebbero incorsi nella determinazione delle volumetrie, al fine di consentire agli stessi di rappresentare, altrettanto dettagliatamente, la correttezza dei calcoli effettuati.
Infatti, occorre precisare che, stando ai calcoli compiuti dai ricorrenti nell’ambito della documentazione presentata a corredo dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonostante sia stata realizzata una copertura che presenta linee di gronda e di colmo più elevate rispetto a quelle assentite, il volume complessivo del fabbricato sarebbe rimasto inalterato, risultando anzi più contenuto rispetto a quello originariamente previsto.
Tuttavia, mentre in sede di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza l’Amministrazione ha fatto riferimento unicamente al mancato computo dei volumi tecnici antistanti le aree A1 e B1, la stessa ha poi, nell’ambito del provvedimento, evidenziato un ulteriore errore, riferito al mancato scomputo del volume del terrazzo a tasca; si tratta di un profilo non già rappresentato e che, stando alle deduzioni del ricorrente, sembrerebbe non incidere sul calcolo volumetrico.
Infatti la perizia di parte prodotta in giudizio indica un volume assentito, risultante dall’ulteriore scomputo del minor volume derivante dalla realizzazione del terrazzo a tasca, inferiore rispetto a quello calcolato nell’ambito delle osservazioni prodotte a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
6.2 Sotto altro profilo occorre considerare che la varietà dello skyline in cui è inserita la costruzione in questione, caratterizzato da edifici aventi conformazioni e altezze diverse, rende poco ragionevole la valutazione dell’Amministrazione nella parte in cui ritiene ostativo al rilascio del provvedimento il negativo impatto paesaggistico derivante da una maggiore altezza dell’edificio in questione di soli 26 cm.
Premesso che tale differenza ben può ricollegarsi allo spessore del materiale utilizzato per l’isolamento del tetto, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti con specifico elaborato grafico e con astratta assimilabilità dell’intervento alle opere di cui al punto A.2 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, occorre rilevare che le fotografiche allegate all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica palesano la presenza, nella medesima area in cui è posto l’edificio e in prossimità dello stesso, di altri edifici non solo non disposti lungo la medesima linea ma anche di diversa altezza.
Pertanto non è possibile affermare l’esistenza di un’unica e armonica linea di colmo comune ai diversi edifici e turbata dalla maggior altezza della costruzione dei ricorrenti.
A ciò occorre aggiungere che, stando ai grafici allegati alla citata istanza, la riduzione della linea di colmo dell’edificio in questione all’altezza originaria allineerebbe il citato edificio a quello costruito in aderenza allo stesso ma lo disallineerebbe rispetto a quello adiacente ma non aderente; viceversa il mantenimento della linea di colmo all’altezza realizzata, pur disallineando l’edificio dei ricorrenti rispetto a quello adiacente e aderente, lo allineerebbe a quello adiacente ma non aderente.
Ciò a riprova della disomogeneità delle altezze degli edifici presenti e della inesistenza della prospettata uniformità o omogeneità del quadro d’insieme, a cui l’Amministrazione vorrebbe costringere l’altezza dell’immobile in questione.
6.3 Sotto altro profilo occorre considerare che l’impugnato parere rileva anche la maggiore altezza del muro di contenimento di una delle due parti in cui è suddiviso il giardino annesso all’edificio.
Pur essendo stata assentito un muro di un’altezza pari a 1,10 m fuori terra, è stato invece realizzato un muro di 2,30 m fuori terra, che determina un “depauperamento della qualità paesaggistica del lotto rispetto a quanto assentito con PdC, per soluzione progettuale e uso di materiali che costituiscono detrattori della qualità paesaggistica del contesto”; in particolare, questa maggiore altezza potrebbe derivare da una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta negli atti che hanno consentito il rilascio del permesso di costruire ovvero da un abbassamento della quota interna dell’area.
Occorre tuttavia considerare che il ricorrente rileva non solo che il giardino è suddiviso in due parti di cui una posta a minore e un’altra posta a maggiore quota e contenuta dal predetto muro ma anche che quest’ultima parte è posta alla medesima quota della adiacente strada provinciale; peraltro la medesima Amministrazione rileva che la differenza di quota tra la strada provinciale e la parte del giardino sottoposta è di 2,55 m.
È pertanto evidente, stante l'altezza del muro di 2,30 m, l’errore in cui sono incorsi i ricorrenti nella rilevazione delle quote, per la difficile praticabilità dell’area originariamente ricoperta di rovi.
Infatti, da un lato, il previsto muro di contenimento ha una altezza pari al dislivello di quota tra le due zone, dall’altro, non sussiste alcun artificioso abbassamento del livello del suolo nella parte del giardino posta a quota inferiore: dalle rappresentazioni fotografiche allegate all’istanza, in particolare dalla prima e dalla terza fotografia, risulta chiaro che il terreno è posto allo stesso livello della scala realizzata, che il livello del suolo è attualmente posto a non elevata distanza dalla sommità di uno dei due muri laterali che separano l’area in questione da altre proprietà (risultando inverosimile che il suolo fosse posto a un livello più alto e che tale muro avesse quindi altezza minima ma “fondazioni” assai profonde), che il muro in questione è allineato alla sommità agli altri muri che delimitano la proprietà e che i muri che separano la proprietà dei ricorrenti dalle altre proprietà non appaiono alterati né presentano evidenze della precedente esistenza di un terreno di più alto livello di circa 1,20 m.
L’impatto paesaggistico dell’opera poi non risulta adeguatamente motivato.
L’Amministrazione considera unicamente le conseguenze della suddivisione dell’area in due parti “contro la disarticolazione assentita che lasciava maggior respiro al pozzo posto nel giardino”, ma senza rendere comprensibile il giudizio di disvalore derivante dal contrasto di quanto realizzato con il contesto paesaggistico.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere e del ricalcolo esatto dei volumi assentiti e realizzati.
Considerata la peculiarità e la difficile interpretabilità della conformazione dei luoghi, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV CA, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
FF IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF IT | LV CA |
IL SEGRETARIO