Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2071/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2071/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Francesco Florimo Parte_1
n. 3, presso lo studio dell'avvocato Francesca Cisbani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, con indirizzo p.e.c.:
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ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avvocato Lucia Piscitelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo p.e.c.:
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CONVENUTA
NONCHÈ
, residente in [...]
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 149 c.p.c. il 13/15-4-2022, , Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente, Controparte_1
e , al fine di sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. 144, Controparte_2
145, 148 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti - per complessivi euro 34.175,75, oltre danno patrimoniale, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo -, a seguito del sinistro verificatosi in data 6-2-2020, alle ore 21.15 circa, in Poggiomarino (NA), alla Via Nappi, per le lesioni personali subite.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, l'istante transitava alla guida del motociclo Kymko tg. ES75778, di proprietà di Persona_1
, assicurato per la r.c.a. da con a bordo la proprietaria
[...] Controparte_1 quale trasportata;
mentre rallentava la propria marcia, in prossimità delle strisce pedonali per consentire l'attraversamento dei pedoni, veniva tamponato dal motoveicolo Honda tg.
BM21856, di proprietà di la cui conducente, a causa di Controparte_2 disattenzione, non riusciva ad arrestare in tempo la propria corsa e lo colpiva, con la sua parte anteriore, alla parte posteriore;
a causa dell'urto il motociclo Kymko tg. ES75778 rovinava al suolo, sul suo lato sinistro, unitamente agli occupanti;
a seguito dell'incidente l'istante subiva lesioni personali per le quali veniva accompagnato al Pronto Soccorso del
P.O. “Casa di Salute S. Lucia” di San Giuseppe Vesuviano (NA) dove veniva sottoposto ad esami clinici e strumentali e gli veniva riscontrato: “…Trauma contusivo discorsivo spalla ginocchio sx. Edema del ginocchio. Escoriazioni…”, con una prognosi di giorni 7; successivamente, l'istante si sottoponeva ad ulteriori controlli ambulatoriali, nonché terapie e, in data 23-4-2020, risultava clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale; aveva affrontato ingenti spese mediche;
alle lesioni subite erano residuati postumi di natura permanente, incidenti sull'integrità psico-fisica (con condizionamento negativo della sua vita, anche dal punto di vista familiare e sociale, inducendolo a scelte di vita diverse, con lesione della sua personalità) con conseguente grave danno patrimoniale, danno non patrimoniale, danno alla salute, danno morale, danno esistenziale, alla vita privata ed al rapporto familiare;
si sottoponeva a visita medico-legale da parte del dott.
, il quale accertava il nesso causale tra evento, lesioni subite e menomazioni Per_2 residuate e quantificava il danno;
veniva costituita in mora Controparte_1
pag. 2 mediante p.e.c. ai sensi della legge 990/69 e del d.lgs 209/05 senza esito;
la convenuta società nominava un proprio medico fiduciario, prof. , il quale visitava Persona_3
l'attore ma non formulava poi alcuna offerta, né indicava in modo “analitico e circostanziato” i motivi di tale mancanza.
Instauratosi il contraddittorio, contestava la domanda in rito Controparte_1
e nel merito.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, la continenza con altro giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l'improcedibilità, l'improponibilità
e inammissibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.; inoltre, contestava la domanda nell'an e nel quantum, chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva venisse dichiarato il concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
La convenuta , ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_2 rimanendo contumace.
2.1. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della citazione per genericità della stessa in quanto priva dell'esposizione dei fatti, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa del convenuto. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
pag. 3 2.2. Quanto alla eccezione di continenza con altro giudizio pendente davanti al giudice di pace di Torre Annunziata, instaurato da (in relazione al Persona_1 medesimo sinistro per cui è causa) nei confronti del responsabile civile e della società assicuratrice del medesimo, nulla va disposto al riguardo.
Invero, il relativo giudizio (n. 2392/2021 R.G.) è stato definito nelle more del giudizio con sentenza n. 3651 del 5-3-2024 del giudice di pace di Torre Annunziata – depositata dalla convenuta in data 10-6-2025 – che ha respinto la domanda proposta nei confronti di e , per i danni subiti dal motociclo Kymco. Controparte_1 Controparte_2
2.3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dagli attori circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 26-5-2021 dalla società assicuratrice contenuta nel fascicolo di parte) non lascia dubbi di sorta.
Invero, risultano rispettate le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148, comma secondo, d.lgs. 209/2005, essendo riportato il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, i dati relativi all'età e all'attività del danneggiato;
risulta allegata anche la documentazione medica relativa alle lesioni patite, è attestata l'avvenuta guarigione con postumi da valutare e vi è la dichiarazione di cui all'art. 142 d.lgs. n. 209/2005.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione o alcun invito a visita medico-legale per la constatazione dei danni rimasti privi di riscontro.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla convenuta.
2.4. La convenuta ha chiesto – in comparsa di costituzione - la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale da essa attivato con la proposizione di denunzia-querela innanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Milano per le anomalie riscontrate nella documentazione medica esibita dao danneggiati.
pag. 4 In data 14-4-2025 ha, poi, depositato decreto citazione diretta a giudizio innanzi al
Tribunale di Milano, ex art. 550 c.p.p., del 13-4-2025, dell'attore e di Persona_1
per il reato di cui agli artt. 110 e 642 comma 2 c.p., perché in concorso tra loro, al
[...] fine di conseguire l'indennizzo assicurativo, denunziavano falsamente, con missiva a mezzo p.e.c. pervenuta a in data 25-2-2020, di aver subito lesioni Controparte_1 personali a seguito del sinistro asseritamente verificatosi nelle circostanze di luogo e di tempo oggetto del presente giudizio e di cui non era stato possibile ricostruire la dinamica.
Sebbene i fatti descritti nel capo di imputazione siano indubbiamente connessi a quelli oggetto della presente controversia, ad avviso del Tribunale non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria.
Invero, deve osservarsi come, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia stato abbandonato il principio dell'unità della giurisdizione e della cd. pregiudizialità penale ed è stato accolto il sistema dell'autonomia e separazione dei due giudizi sicché tranne le ipotesi di cui all'art. 75 comma 3 c.p.p. - non integrate nella specie e, peraltro, restrittivamente intese dalla S.C.: cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza n. 13661 del 21-5-2019 - il giudice civile deve procedere all'autonomo accertamento dei fatti dedotti in giudizio, pur potendo trarre elementi di prova dagli atti del pendente procedimento penale, ove ritualmente prodotti dalle parti (cfr., Tribunale Torre Annunziata, sentenza n.
2976 del 17-11-2023, in onelegale.wolterskluwer.it).
3. Nel merito, la richiesta di risarcimento danni non può essere accolta.
Invero, i fatti posti a fondamento della domanda sono stati contestati dalla convenuta impresa assicuratrice e l'attore non ha fornito alcuna prova di essi.
Invero, l'attore ha rinunziato (il 18-4-2024) ad uno dei due testi di lista ammessi (
[...]
) ed è poi stata dichiarata (in data 6-3-2025) la decadenza dalla prova in Testimone_1 riferimento al secondo teste indicato nella propria lista ( ), non Persona_4 comparendo all'udienza fissata per la sua escussione e non dimostrando di averlo intimato a comparire (artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.).
A tale significativo comportamento processuale, deve aggiungersi la circostanza che non
è stata prodotta alcuna documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei veicoli coinvolti, e quella ulteriore – valutabile quale ulteriore argomento di prova negativo, ex art. 116 comma 2 c.p.c. - che l'attore ha poi sostanzialmente abbandonato il giudizio, avendo il difensore depositato (il 14-2-2025) “dichiarazione di rinunzia al mandato” e non pag. 5 è più comparso alle successive udienze, né svolto alcuna attività difensiva, sebbene non fosse avvenuta la sua sostituzione (art. 85 c.p.c.); invero, successivamente è poi comparso (all'udienza del 6-3-2025) il delegato di altro avvocato (Recano Annalisa), che ha depositato (il 4-3-2025) istanza di visibilità del fascicolo e dichiarato che intendeva costituirsi quale nuovo difensore dell'attore, senza poi concretizzare tale intendimento.
È di tutta evidenza che la sola costituzione in mora inviata mediante p.e.c. il 26-5-2021, unitamente alla copia del verbale di pronto soccorso (235/2020 del 6-2-2020, ore 22:05, della “Casa di Salute Santa Lucia s.r.l.” di San Giuseppe Vesuviano) e della ulteriore documentazione medica prodotta, contestata dalla convenuta ed oggetto del procedimento penale prima descritto, sia del tutto inidonea a provare i fatti allegati dall'attore, ovvero il verificarsi del sinistro e delle lesioni descritte in citazione quali conseguenza dell'evento prospettato.
Inoltre, quale ulteriore argomento di prova contrario alla tesi di parte attrice, va considerata la sentenza 2932/2024 del giudice di pace di Torre Annunziata, con la quale è stata rigettata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da Persona_1 subiti dal motociclo Kymko di sua proprietà, condotto dall'attore, in occasione del medesimo sinistro oggetto della presente controversia, per mancanza di prova dell'evento.
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione valutati unitariamente, ex art. 116 c.p.c., non può ritenersi provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
Per cui la domanda deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai
pag. 6 fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11- 2022).
Nel rapporto tra l'attore e la convenuta nulla va disposto quanto Controparte_2 alle spese di lite, attesa la contumacia della seconda.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. e di , ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_2 disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
B) rigetta la domanda;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Controparte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
D) nulla sulle spese in ordine al rapporto tra e . Parte_1 Controparte_2
Torre Annunziata, 23 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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