Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative in materia veterinaria e in caso di contratto di soccida, dell'azienda il registro in cui vengono registrate le prescrizioni veterinarie relative agli animali presenti all'interno degli allevamenti di animali o copia di queste, contenenti le indicazioni relative ai medicinali da somministrare agli animali, previsto dall'art. 4 del decreto del Ministero della Sanità 28 settembre 1993, grava sia sul titolare dell'azienda, proprietario degli animali e soccidante, sia sul gestore dell'azienda, soccidario; ne consegue che in caso di mancata iscrizione dei medicinali esistenti in azienda nel registro, o di mancata indicazione nel registro degli animali cui gli stessi sono destinati, sia il soccidante che il soccidario rispondono delle violazione degli artt. 7, comma primo del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 e 33 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2005, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
ORIGINALE -4087 /05 RE PUB B L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto sanzioni: tenuta registro 1^ sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: medicine veterinarie da Presidente soccidanti e da soccidari.dr. Giovanni Losavio R.G. N. 26285/01 Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere dr. Walter Celentano Cron.4087 dr. Aldo Ceccherini Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte ha pronunciato la seguente: Ud. 11.11.2004 S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 26285 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2001, proposto DA UN AR, TU SA e TU IN, elet- tivamente domiciliati in Roma, V.le Gorizia 52, presso l'avv. Domenico Affenita, che li rappresenta e difen- de, per procura a margine del ricorso. RICORRENTI MC
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, con sede in Mantova alla Via Trento n.
6. INTIMATA 1 avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 88 2380/2004 - 2 - del 25 gennaio 11 maggio 2001. Udita, all'udienza dell'11 novembre 2004, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Andrea Leone per delega e il P.M. dr. Li- bertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 24 luglio 2001 il Tribunale di Manto- va ha respinto i ricorsi di NC RU, LI RR e NT RR, contro più ordinanze dell'A- zienda Sanitaria Locale n. 21 della Lombardia (Servi- zio di Medicina Veterinaria), che ingiungevano di pa- gare due sanzioni pecuniarie al RU e tre sanzio- ni a ciascuno degli altri opponenti. Era contestata l'omessa tenuta negli allevamenti degli opponenti, del registro con le prescrizioni veterina- rie o di copia di queste, per i medicinali da sommini- strare agli animali ex art. 4 D.M. della Sanità del 28 settembre 1993; le opposizioni riunite per connessio- S ne, erano state proposte da NC RU, socci- dario e responsabile degli animali del Fondo Fongaro- lo, LI RR, amministratore e socio dell' Azienda Agricola F.li RR LO e C. s.s. in concorso con il corresponsabile dell'amministrazione NT RR. In sede di accertamento era emerso che il registro di E. 3 cui sopra era nella sede amministrativa della società e da esso era risultato che alcuni medicinali rinvenu- ti nell'allevamento non erano iscritti né erano indi- viduati gli animali cui gli stessi erano destinati in più casi;
per tali omissioni era contestata violazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 1°, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 e 33 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, a seguito delle ispezioni del 7 aprile 1997 e del 15 maggio 1997 nei fondi Fongarolo e in località Mar- mirolo, per animali di cui erano soccidanti i RR. NC RU aveva dedotto che, nel fondo Fonga- rolo, erano allevati pure animali non appartenenti ai RR e che pertanto i medicinali rinvenuti in loco erano destinati a capi non di sua pertinenza, per cui, per le infrazioni di cui al verbale del 7 aprile 1997, le ordinanze dovevano annullarsi. Relativamente alle violazioni accertate in Marmirolo, ad avviso del RU, esse non sussistevano perché i medicinali rinvenuti corrispondevano a prescrizioni H veterinarie che le giustificavano. Il Tribunale sentiva il vigile sanitario che aveva e- seguito la prima ispezione, che confermava il verbale e le dichiarazioni del RU sul fatto che gli ani- mali appartenevano all'Azienda F.li RR e i regi- 2 stri dei medicinali furono consegnati successivamente. 4 Le copie di prescrizioni veterinarie prodotte dal Bru- nelli erano di data successiva alle ispezioni e rela- tive a medicine non richiamate nelle contestazioni;
con memoria del 1° ottobre 1999, in corso di causa, veniva eccepito il difetto di legittimazione del RU, la nullità delle ordinanze per indeterminatezza e omessa motivazione e la errata applicazione di norme di legge ma tali motivi d'opposizione erano ritenuti inammissi- bili perché tardivi e comunque infondati. Secondo il Tribunale legittimato era pure il RU, quale soccidario di animali appartenenti alla società RR e ai soci di questa, mentre precise erano le norme di legge con cui si contestavano le infrazioni e motivate erano le sanzioni, per cui i motivi d'oppo- sizione della memoria andavano comunque respinti. Altrettanto era a dirsi per le opposizioni e la memo- ria depositata tardivamente da NT e LI RR, risultando confermato che tali opponenti erano socci- danti degli animali, non essendovi carenza di legitti- mazione, per essere l'azienda degli opponenti società semplice, per cui i soci soccidanti erano con i socci- H dari titolari del bestiame e corresponsabili degli al- levamenti, obbligati a tenere i registri e le prescri- zioni di cui alle contestazioni. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono CA 5 - lo RU, NT RR e LI RR, con due mo- tivi e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deduce violazione di norme di legge con riferimento alla indeterminatezza e genericità della contestazione dedotte dal RU con memoria aggiun- ta dell'ottobre 1999, ritenuta tardiva erroneamente in quanto v'era stata accettazione del contraddittorio su detto punto dall'Azienda Sanitaria Locale (il ricorso richiama S.U. 22 maggio 1996 n. 4712). Secondo i ricorrenti, al RU si contesta di avere omesso di tenere presso l'allevamento documentazione relativa all'impiego di medicinali veterinari e si ri- chiamano le norme violate come "combinato disposto de- gli artt. 7, comma 1°, D.Lgs. 118/92 e 33 D.Lgs. 119 /92 - SANZIONE PREVISTA: art.7, comma 4, D.Lgs.118/92". In effetti, sono due le violazioni contestate, pur se apparentemente se ne rileva una sola, costituita dal c.d. "combinato disposto": l'art. 33 del D.Lgs. 119/92 impone l'obbligo di tenuta del registro dei medicinali e l'art. 7 del D.Lgs. n. 118/92 stabilisce solo la lo- calità dove il registro deve essere custodito con la sanzione da applicare. Palese è l'indeterminatezza della contestazione, nella quale si fondono due obblighi diversi, quale quello di tenere i registri, che non possono mancare, e l'altro di conservarli presso gli allevamenti. Secondo i ricorrenti i trasgressori devono rispondere o di non aver tenuto i registri dei medicinali veteri- nari o di non averli conservati presso l'allevamento. Il richiamo nella contestazione solo all'omessa tenuta del registro presso l'allevamento non elimina la gene- ricità della contestazione per la quale doveva in ogni caso annullarsi la sanzione irrogata al RU.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce caren- te motivazione della sentenza e contraddittorietà di essa oltre che violazioni di legge in ordine alle po- sizioni di LI e NT RR. Si insiste nel denunciare le nullità di cui al primo motivo di ricorso, perché l'art. 7 del D.Lgs. 118/92 impone al titolare dell'allevamento di tenere il re- gistro;
nel caso titolare dell'allevamento è il solo soccidario RU mentre i soccidanti RR sono meri proprietari degli animali. Il Tribunale di Mantova erroneamente non ha dato ri- lievo al soggetto che deve ritenersi "titolare" dell' allevamento, ritenendo che i registri di cui alle con- testazioni debbano tenersi dal proprietario e dal re- sponsabile dell'allevamento. 7 Si è così violato l'art. 1 della L. 689/81, perché il legislatore, ritenendo indispensabile la tenuta dell' indicato registro, ha posto detto obbligo a carico del proprietario e del responsabile degli animali, con la conseguenza che della mancata registrazione di medici- nali rispondono soccidario e soccidante, mentre della diversa omissione della mancata tenuta presso l'alle- vamento di detti documenti può essere responsabile il solo titolare dello stesso. Se la legge avesse voluto ritenere responsabili soli- dali della mancata tenuta presso l'allevamento socci- dante e soccidario, come sancito dall'art. 33 D.Lgs. 119/92 in riferimento al mero obbligo di tenere il re- gistro dei medicinali, il contenuto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 118/92 doveva essere identico. In effetti, non vi è solidarietà dell'obbligo della sanzione tra soccidante e soccidario degli animali e quindi erroneamente è stata irrogata la sanzione per cui è causa ai RR. D'altro canto lo stesso art. 34 del D.Lgs. 119/92, nel contesto normativo di cui al citato art. 33, ha sanci - to che "il titolare di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali può es- sere autorizzato dalla U.S.L. a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari"; da ciò si rileva che il so- 8 lo proprietario, possessore o detentore del luogo dove si tengono gli animali, deve tenere i registri e della sanzione irrogata risponde solo il soccidario. Il principio di legalità di cui all'art. 1 della L. n. 689/81 impone la riportata lettura della norma e l'an- nullamento della sanzione irrogata, non avendo la sen- tenza neppure considerato l'esistenza d'un errore scu- sabile sul punto, che nel caso si rileverebbe, per la oscurità e lacunosità del testo normativo tali da ren- dere comunque inevitabile l'errore.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Pur essendovi una giurisprudenza più antica che riteneva ammissibili motivi nuovi>> di ricorso o do- mande nuove dopo la scadenza del termine per l'opposi- zione, qualora vi fosse stata accettazione di contrad- dittorio dell'Autorità che aveva irrogato la sanzione prima della riforma della L. 26 novembre 1990 n. 353 (con la sentenza citata in ricorso cfr. Cass. 4 novem- bre 1998 n. 11045, 1° giugno 1995 n. 6155, 4 febbraio 1993 n. 1399), ben più rigorosa è la prevalente giuri- sprudenza successiva che nega all'opponente persino di integrare l'originario motivo di cui al ricorso intro- duttivo, data la natura impugnatoria del procedimento, che non consente la violazione del termine dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689 (Cass. 16 aprile 2003 9 - n. 6013 e 27 agosto 2003 n. 12544) o ritiene ammissi- bili nuovi motivi d'opposizione entro i limiti tempo- rali del novellato art. 183 c.p.c. a decorrere dal 30 aprile 1995 per la riforma citata (Cass. 17 settembre 2003 n. 13667 e 24 giugno 2003 n. 9987). Peraltro nel caso, con l'opposizione, s'era dedotta l' inesistenza delle violazioni perché i medicinali non s'erano rinvenuti presso l'allevamento di RU di animali dell'Azienda RR ma riguardavano altri a- nimali di altri proprietari, negando la stessa legit- timazione poi richiamata nella memoria, mentre la con- testazione della non corrispondenza tra illecito con- testato e accertamento effettuato consente di esami- nare anche le ragioni del ricorso che deducono l'ille- gittimità di quanto contestato nel caso ai ricorrenti. Ad avviso della Corte sicuramente vanno lette insieme le norme dei decreti legislativi n.ri 118 e 119 aventi la stessa data (27 gennaio 1992) ed entrambi attuativi di Direttive CEE, il primo in riferimento alle sostan- ze ad azione "ormonica e tereostatistica" di cui vuole impedire la utilizzazione negli allevamenti d'animali, e il secondo riguardante l'utilizzazione di ogni tipo di medicinale negli allevamenti. L'art. 7, 1° comma, del D.Lgs. 118/92 impone al "tito- lare" di tenere "negli allevamenti di animali...il re- £ 10 - gistro previsto per i medicinali veterinari", che è lo stesso previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 119/92; allo- ra il combinato disposto delle due norme, di cui alla contestazione, è pienamente giustificato perchè le in- frazioni, per cui furono emesse le ordinanze opposte, integrano la fattispecie dell'omessa tenuta da chi è titolare di allevamenti di animali, dei registri di cui all'art. 33 D.Lgs. 119/92, punita dal quarto comma del- l'art. 7 del D.Lgs. 118/92 con la sanzione pecuniaria da due a dodici milioni di lire. Non è contestato che nel caso il RU era soccida- rio e la società di persone Azienda F.li RR era la soccidante degli animali allevati;
correttamente il Tribunale ha ritenuto i soci amministratori LI e NT RR tenuti al registro dell'art. 33 D.Lgs. n. 119/92 e obbligati alla tenuta presso gli alleva- menti dei registri o in alternativa delle prescrizioni д per i medicinali esistenti nelle aziende. Nella soccida si realizza un'impresa in cui s'associa- no "per l'allevamento e lo sfruttamento" del bestiame conferito dal soccidante, questo e il soccidario, per ripartire prodotti e utili che derivano da tale atti- vità (art. 2170 c.c.). Logicamente il rapporto di fatto con gli animali come jus possessionis è del soccidario che svolge attività - 11 di custodia e allevamento del bestiame ex art. 2174 c. c., come il RU;
questo, per l'indicata qualità, è "contitolare" dell'allevamento e obbligato a tenere i registri ex art. 7 D.Lgs. 118/92. Peraltro "la direzione dell'impresa", ex art. 2173 c. c. è dei soci della soccidante Azienda RR, i qua- li sono obbligati a gestire l'azienda e l'allevamento che ne fa parte (art. 2555 c.c.) e devono pure essi rispondere dell'omissione di cui alla contestazione oggetto della causa. Il ricorso è quindi infondato e da rigettare. Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questa fase. Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2004. Il presidente Losavio Il consigliere estensore Golyn M ANVELLIERE CORTE Andrea BitneriBianchi Deport 11 25%5 FR 2005 IL CANCELESERE