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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/12/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Urbino
Sezione Lavoro
N.R.G. 368/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI Parte_1
IO, CE ER, CI AB e PI OL
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.08.2025 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024, con scadenza al 30 giugno, maturando un totale di 82,41 giorni di ferie non godute (di cui 9 per festività soppresse). Parte ricorrente sosteneva di non aver fruito delle ferie, di non averle richieste, di non essere stata informata della possibilità di goderne durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non essere stata avvisata delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Riteneva, pertanto, che tale mancato godimento non potesse considerarsi frutto di una scelta consapevole.
Il ricorso richiamava le disposizioni normative e contrattuali, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per sostenere che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisse un diritto fondamentale e che il datore di lavoro fosse tenuto a garantire al lavoratore la possibilità effettiva di esercitarlo. In particolare, si richiamava il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva poteva essere ammesso solo qualora il datore dimostrasse di aver invitato il lavoratore a fruirne, informandolo delle conseguenze della mancata richiesta. Si evidenziava inoltre che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il docente continuava a svolgere attività funzionali all'insegnamento e rimaneva a disposizione dell'istituto, non potendosi considerare automaticamente in ferie.
Considerazioni analoghe valevano in relazione ai 4 giorni di festività soppresse.
L'importo complessivo preteso da parte ricorrente era pari ad € 4.424,80.
L'Amministrazione resistente non si costituiva.
***
1. Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
Pag. 2 di 8 economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato però temperato dalla
Corte Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
2. Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
Pag. 3 di 8 La legge n. 228/2012, con il comma 55 dell'art. 1, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferie non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al
30 giugno o per un tempo più breve), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Quindi non incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
3. Poiché la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ciò che rileva non è che l'interessato abbia fatto o meno domanda di ferie bensì che egli abbia avuto
l'astratta facoltà di fruirle. Pertanto, se il periodo di sospensione delle lezioni ricompreso nel periodo di vigenza del contratto individuale comprende un numero di giorni superiore ai giorni di ferie maturati, il docente non avrebbe diritto alla monetizzazione, anche se alcuna domanda di ferie ha proposto o alcun provvedimento d'ufficio è stato adottato.
E, in effetti, se si scomputassero dai giorni di ferie maturati da parte ricorrente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (dal 1° settembre fino alla data di avvio
Pag. 4 di 8 delle attività educative o didattiche fissata dal calendario scolastico regionale o anche come stabilito da ogni istituzione scolastica sulla base dei margini di autonomia previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendari;
durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento di concorsi;
durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali;
tra il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno) l'istante avrebbe azzerato o comunque grandemente ridotto il proprio diritto alle ferie.
4. La ricorrente coglie però nel segno eccependo l'incompatibilità di una tale lettura delle norme interne, con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e seguenti fino, attualmente, a Cass.
28587/2024.
La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di reputare il docente precario in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nonostante la mancanza di alcuna domanda e l'assenza di iniziative qualificate del datore di lavoro, richiamando la CGUE, Grande sezione che, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di
Pag. 5 di 8 lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Secondo la Suprema Corte (n. 14268/2022), “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Inoltre, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante
Pag. 6 di 8 i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (Cass. 16715/2024).
Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di €
4.424,80.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Urbino, 18.12.2025
IL GIUDICE
Pag. 7 di 8 Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 368/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI Parte_1
IO, CE ER, CI AB e PI OL
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.08.2025 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024, con scadenza al 30 giugno, maturando un totale di 82,41 giorni di ferie non godute (di cui 9 per festività soppresse). Parte ricorrente sosteneva di non aver fruito delle ferie, di non averle richieste, di non essere stata informata della possibilità di goderne durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non essere stata avvisata delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Riteneva, pertanto, che tale mancato godimento non potesse considerarsi frutto di una scelta consapevole.
Il ricorso richiamava le disposizioni normative e contrattuali, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per sostenere che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisse un diritto fondamentale e che il datore di lavoro fosse tenuto a garantire al lavoratore la possibilità effettiva di esercitarlo. In particolare, si richiamava il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva poteva essere ammesso solo qualora il datore dimostrasse di aver invitato il lavoratore a fruirne, informandolo delle conseguenze della mancata richiesta. Si evidenziava inoltre che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il docente continuava a svolgere attività funzionali all'insegnamento e rimaneva a disposizione dell'istituto, non potendosi considerare automaticamente in ferie.
Considerazioni analoghe valevano in relazione ai 4 giorni di festività soppresse.
L'importo complessivo preteso da parte ricorrente era pari ad € 4.424,80.
L'Amministrazione resistente non si costituiva.
***
1. Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
Pag. 2 di 8 economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato però temperato dalla
Corte Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
2. Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
Pag. 3 di 8 La legge n. 228/2012, con il comma 55 dell'art. 1, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferie non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al
30 giugno o per un tempo più breve), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Quindi non incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
3. Poiché la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ciò che rileva non è che l'interessato abbia fatto o meno domanda di ferie bensì che egli abbia avuto
l'astratta facoltà di fruirle. Pertanto, se il periodo di sospensione delle lezioni ricompreso nel periodo di vigenza del contratto individuale comprende un numero di giorni superiore ai giorni di ferie maturati, il docente non avrebbe diritto alla monetizzazione, anche se alcuna domanda di ferie ha proposto o alcun provvedimento d'ufficio è stato adottato.
E, in effetti, se si scomputassero dai giorni di ferie maturati da parte ricorrente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (dal 1° settembre fino alla data di avvio
Pag. 4 di 8 delle attività educative o didattiche fissata dal calendario scolastico regionale o anche come stabilito da ogni istituzione scolastica sulla base dei margini di autonomia previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendari;
durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento di concorsi;
durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali;
tra il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno) l'istante avrebbe azzerato o comunque grandemente ridotto il proprio diritto alle ferie.
4. La ricorrente coglie però nel segno eccependo l'incompatibilità di una tale lettura delle norme interne, con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e seguenti fino, attualmente, a Cass.
28587/2024.
La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di reputare il docente precario in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nonostante la mancanza di alcuna domanda e l'assenza di iniziative qualificate del datore di lavoro, richiamando la CGUE, Grande sezione che, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di
Pag. 5 di 8 lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Secondo la Suprema Corte (n. 14268/2022), “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Inoltre, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante
Pag. 6 di 8 i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (Cass. 16715/2024).
Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di €
4.424,80.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Urbino, 18.12.2025
IL GIUDICE
Pag. 7 di 8 Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 8 di 8