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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2592 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
18/08/1972
e
, , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/10/1970, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento adesivo della figlia
, nata a [...], il CP_3 C.F._3
12/01/2005, anch'essa rappresentata dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione personale dei coniugi e , alle seguenti CONDIZIONI Controparte_1 Controparte_2
1. Condizioni relative ai coniugi 1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e , che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
Valdagno (VI), in data 05.06.1993, (atto n. 46, parte 2, serie A, anno 1993 – Valdagno), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alle trascrizioni di legge;
1.2. I coniugi continueranno a vivere separati, come attualmente, con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che il signor si è già trasferito altrove Controparte_2
e preleverà i propri effetti personali come da separato accordo.
2. Disposizioni relative al mantenimento personale dei coniugi nella fase della separazione
2.1. Il signor si impegna a corrispondere alla OR Controparte_2 CP_1 un assegno di mantenimento mensile pari a € 200,00 (duecento/00),
[...] annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglia, come per legge, da corrispondersi mediante bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, sulle coordinate già note. Il contributo periodico al mantenimento della moglie sarà dovuto sino alla data del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della quale il signor verserà Controparte_2 alla OR un assegno divorzile una tantum, secondo quanto di Controparte_1 seguito concordato.
2.2. Le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale che
2 accolga gli accordi come sopra riportati entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza stessa.
3. Condizioni relative al mantenimento della figlia
3.1. I signori e continueranno a provvedere al Controparte_1 Controparte_2 mantenimento ordinario della figlia ( ), CP_3 C.F._3 maggiorenne, studentessa universitaria, versando direttamente sul conto corrente alla stessa intestato la somma mensile di € 280,00 (duecentottanta/00) quanto al signor
, e € 120,00 (centoventi/00) quanto alla OR , Controparte_2 Controparte_1
e così complessivamente € 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutabile Parte secondo gli indici ISTAT famiglia ( . Con la predetta somma, rovvederà CP_3 al proprio vitto, all'abbigliamento, con l'impegno dei genitori di integrare la somma concordata, sempre nella misura del 70% in capo al signor e del 30% Controparte_2 in capo alla OR qualora insufficiente a garantire il Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia.
3.2. Tutte le spese riferibili alla figlia sia ordinarie (ulteriori rispetto a quelle CP_3 di cui al punto 3.1.) che straordinarie, secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, verranno ripartite nella misura del 70% in capo al signor e Controparte_2 del 30% in capo alla OR . Anche i costi dei viaggi della figlia Controparte_1 er il rientro a casa e il ritorno a Sassari, ivi compresi i costi del tragitto dalla CP_3 casa familiare all'aeroporto di arrivo, verranno suddivisi nella misura del 70% in capo al signor e del 30% in capo alla OR , con Controparte_2 Controparte_1
l'impegno dei genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, di alternarsi nell'andare a prendere e portare la figlia. Il contributo al mantenimento e le spese straordinarie saranno dovute sino all'indipendenza economica della figlia.
3.3. Le detrazioni fiscali competeranno a ciascun genitore in ragione della metà.
L'AUU verrà accreditato sul conto corrente intestato a CP_3
3.4. Il signor si impegna a versare alla OR la Controparte_2 Controparte_1 misura del 30% del rimborso che erogherà per spese mediche e sanitarie CP_4 riferibili alla figlia . CP_3
3 4. Disposizioni patrimoniali e scioglimento della comunione legale
4.1. I coniugi, in regime di comunione dei beni, danno atto di aver già provveduto prima d'oggi a dividersi e ripartirsi i risparmi che a vario titolo rientravano nella comunione legale dei beni. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, vengono assegnati in proprietà e in via esclusiva a ciascun coniuge intestatario. Il conto corrente cointestato, ancora in essere presso , verrà chiuso e il saldo competerà interamente alla OR CP_5 [...]
. CP_1
4.2. Le parti, inoltre, dichiarano di voler sciogliere la comunione legale sulle autovetture e motocicli acquistati in costanza di matrimonio. La OR CP_1 cede, a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, al signor ,
[...] Controparte_2 che accetta, la piena proprietà dell'autovettura Toyota Yaris Verso targata BK953RX,
a lei intestata e ricadente nella comunione legale dei beni, la quale diverrà di proprietà esclusiva del signor . Il signor cede, a titolo gratuito, Controparte_2 Controparte_2 ma senza spirito di liberalità, alla OR , che accetta, la piena Controparte_1 proprietà dell'autovettura Citroen C1 targata FA738RL a lui intestata e ricadente nella comunione legale dei beni, la quale diverrà di proprietà esclusiva della OR
[...]
Le parti si impegnano a compiere, per quanto di spettanza, tutte le CP_1 formalità necessarie per i passaggi di proprietà, che si concorda andranno perfezionati entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale. Le spese saranno a carico di ciascuna parte acquirente. Le parti si danno reciprocamente atto che detta pattuizione, assunta senza spirito di liberalità, costituisce elemento di soluzione conciliativa ed è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È quindi applicabile il trattamento tributario e in particolare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla
Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154 e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa. Il motociclo Benelli 125 targato FK46803 intestato a Controparte_2
4 e in uso alla figlia rimane allo stesso assegnato in proprietà esclusiva, CP_3 con l'intesa che, in caso di vendita, il ricavato verrà ripartito a metà tra i coniugi. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del motociclo e l'assicurazione, sino a quando il motociclo rimarrà in uso alla figlia verranno ripartite nella misura CP_3 del 70% in capo al signor e del 30% in capo alla OR Controparte_2 CP_1
Il motociclo Scooter Yamaha Areox 50 targato X6FV89 e intestato a
[...] CP_2 rimarrà in proprietà esclusiva e godimento dello stesso. Anche per tali
[...] assegnazioni in proprietà esclusiva, le parti, per quanto sopra meglio precisato, chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n.
74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154 e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa. Il motociclo Honda Shadow 600
AB72809 intestato a verrà venduto e il ricavato ripartito in ragione Controparte_2 della giusta metà tra i coniugi.
4.3. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario e straordinario del cane di famiglia Chihuahua, intestato a , microcip n. 3802600408644337, Controparte_2 nella misura del 70% in capo al signor e del 30% in capo alla OR Controparte_2
. Il cane rimarrà presso l'abitazione familiare. Controparte_1
4.4. Le parti si impegnano a saldare le competenze dovute all'avv. Luca Domenico
Segalla per l'incarico da entrambi conferito, e ben noto alle parti, nella misura del 50% ciascuno. L'eventuale rifusione delle spese legali da parte di parte soccombente, verranno ripartite a metà tra le parti.
4.5. Le spese legali della presente procedura saranno a carico esclusivo del signor
. Controparte_2
4.6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, ivi compresa la divisione dei beni rientranti nella comunione legale e/o e per eventuali apporti e migliorie della casa familiare.
5 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AG (VI) in data 05/06/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
In data 12/09/2025 interveniva in giudizio la figlia dei coniugi Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
aderiva alle conclusioni dei genitori, riportate in epigrafe;
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto che contribuisca al Controparte_2 mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di euro 280,00 e che
[...] contribuisca con la somma mensile di euro 120,00, da versare CP_1 direttamente sul conto corrente intestato alla figlia;
le ulteriori spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia sono poste a carico del padre al 70% e della CP_3 madre al 30%, nei termini e con le eccezioni riportate nelle conclusioni in epigrafe;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_2 Controparte_1
6 a titolo di assegno divorzile, la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in AG (VI) in data 05/06/1993 Controparte_2 con atto trascritto al n. 46, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2592 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
18/08/1972
e
, , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/10/1970, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento adesivo della figlia
, nata a [...], il CP_3 C.F._3
12/01/2005, anch'essa rappresentata dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione personale dei coniugi e , alle seguenti CONDIZIONI Controparte_1 Controparte_2
1. Condizioni relative ai coniugi 1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e , che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
Valdagno (VI), in data 05.06.1993, (atto n. 46, parte 2, serie A, anno 1993 – Valdagno), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alle trascrizioni di legge;
1.2. I coniugi continueranno a vivere separati, come attualmente, con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che il signor si è già trasferito altrove Controparte_2
e preleverà i propri effetti personali come da separato accordo.
2. Disposizioni relative al mantenimento personale dei coniugi nella fase della separazione
2.1. Il signor si impegna a corrispondere alla OR Controparte_2 CP_1 un assegno di mantenimento mensile pari a € 200,00 (duecento/00),
[...] annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglia, come per legge, da corrispondersi mediante bonifico bancario, anticipatamente, entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, sulle coordinate già note. Il contributo periodico al mantenimento della moglie sarà dovuto sino alla data del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della quale il signor verserà Controparte_2 alla OR un assegno divorzile una tantum, secondo quanto di Controparte_1 seguito concordato.
2.2. Le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale che
2 accolga gli accordi come sopra riportati entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza stessa.
3. Condizioni relative al mantenimento della figlia
3.1. I signori e continueranno a provvedere al Controparte_1 Controparte_2 mantenimento ordinario della figlia ( ), CP_3 C.F._3 maggiorenne, studentessa universitaria, versando direttamente sul conto corrente alla stessa intestato la somma mensile di € 280,00 (duecentottanta/00) quanto al signor
, e € 120,00 (centoventi/00) quanto alla OR , Controparte_2 Controparte_1
e così complessivamente € 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutabile Parte secondo gli indici ISTAT famiglia ( . Con la predetta somma, rovvederà CP_3 al proprio vitto, all'abbigliamento, con l'impegno dei genitori di integrare la somma concordata, sempre nella misura del 70% in capo al signor e del 30% Controparte_2 in capo alla OR qualora insufficiente a garantire il Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia.
3.2. Tutte le spese riferibili alla figlia sia ordinarie (ulteriori rispetto a quelle CP_3 di cui al punto 3.1.) che straordinarie, secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, verranno ripartite nella misura del 70% in capo al signor e Controparte_2 del 30% in capo alla OR . Anche i costi dei viaggi della figlia Controparte_1 er il rientro a casa e il ritorno a Sassari, ivi compresi i costi del tragitto dalla CP_3 casa familiare all'aeroporto di arrivo, verranno suddivisi nella misura del 70% in capo al signor e del 30% in capo alla OR , con Controparte_2 Controparte_1
l'impegno dei genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno, di alternarsi nell'andare a prendere e portare la figlia. Il contributo al mantenimento e le spese straordinarie saranno dovute sino all'indipendenza economica della figlia.
3.3. Le detrazioni fiscali competeranno a ciascun genitore in ragione della metà.
L'AUU verrà accreditato sul conto corrente intestato a CP_3
3.4. Il signor si impegna a versare alla OR la Controparte_2 Controparte_1 misura del 30% del rimborso che erogherà per spese mediche e sanitarie CP_4 riferibili alla figlia . CP_3
3 4. Disposizioni patrimoniali e scioglimento della comunione legale
4.1. I coniugi, in regime di comunione dei beni, danno atto di aver già provveduto prima d'oggi a dividersi e ripartirsi i risparmi che a vario titolo rientravano nella comunione legale dei beni. Pertanto, i conti correnti e i titoli e/o prodotti assicurativi così come attualmente in essere ed intestati, vengono assegnati in proprietà e in via esclusiva a ciascun coniuge intestatario. Il conto corrente cointestato, ancora in essere presso , verrà chiuso e il saldo competerà interamente alla OR CP_5 [...]
. CP_1
4.2. Le parti, inoltre, dichiarano di voler sciogliere la comunione legale sulle autovetture e motocicli acquistati in costanza di matrimonio. La OR CP_1 cede, a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, al signor ,
[...] Controparte_2 che accetta, la piena proprietà dell'autovettura Toyota Yaris Verso targata BK953RX,
a lei intestata e ricadente nella comunione legale dei beni, la quale diverrà di proprietà esclusiva del signor . Il signor cede, a titolo gratuito, Controparte_2 Controparte_2 ma senza spirito di liberalità, alla OR , che accetta, la piena Controparte_1 proprietà dell'autovettura Citroen C1 targata FA738RL a lui intestata e ricadente nella comunione legale dei beni, la quale diverrà di proprietà esclusiva della OR
[...]
Le parti si impegnano a compiere, per quanto di spettanza, tutte le CP_1 formalità necessarie per i passaggi di proprietà, che si concorda andranno perfezionati entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale. Le spese saranno a carico di ciascuna parte acquirente. Le parti si danno reciprocamente atto che detta pattuizione, assunta senza spirito di liberalità, costituisce elemento di soluzione conciliativa ed è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È quindi applicabile il trattamento tributario e in particolare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla
Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154 e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa. Il motociclo Benelli 125 targato FK46803 intestato a Controparte_2
4 e in uso alla figlia rimane allo stesso assegnato in proprietà esclusiva, CP_3 con l'intesa che, in caso di vendita, il ricavato verrà ripartito a metà tra i coniugi. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del motociclo e l'assicurazione, sino a quando il motociclo rimarrà in uso alla figlia verranno ripartite nella misura CP_3 del 70% in capo al signor e del 30% in capo alla OR Controparte_2 CP_1
Il motociclo Scooter Yamaha Areox 50 targato X6FV89 e intestato a
[...] CP_2 rimarrà in proprietà esclusiva e godimento dello stesso. Anche per tali
[...] assegnazioni in proprietà esclusiva, le parti, per quanto sopra meglio precisato, chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge n.
74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154 e ogni ulteriore beneficio fiscale e tributario connesso e/o conseguente alla regolamentazione dei medesimi rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa. Il motociclo Honda Shadow 600
AB72809 intestato a verrà venduto e il ricavato ripartito in ragione Controparte_2 della giusta metà tra i coniugi.
4.3. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario e straordinario del cane di famiglia Chihuahua, intestato a , microcip n. 3802600408644337, Controparte_2 nella misura del 70% in capo al signor e del 30% in capo alla OR Controparte_2
. Il cane rimarrà presso l'abitazione familiare. Controparte_1
4.4. Le parti si impegnano a saldare le competenze dovute all'avv. Luca Domenico
Segalla per l'incarico da entrambi conferito, e ben noto alle parti, nella misura del 50% ciascuno. L'eventuale rifusione delle spese legali da parte di parte soccombente, verranno ripartite a metà tra le parti.
4.5. Le spese legali della presente procedura saranno a carico esclusivo del signor
. Controparte_2
4.6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, ivi compresa la divisione dei beni rientranti nella comunione legale e/o e per eventuali apporti e migliorie della casa familiare.
5 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AG (VI) in data 05/06/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
In data 12/09/2025 interveniva in giudizio la figlia dei coniugi Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
aderiva alle conclusioni dei genitori, riportate in epigrafe;
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto che contribuisca al Controparte_2 mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di euro 280,00 e che
[...] contribuisca con la somma mensile di euro 120,00, da versare CP_1 direttamente sul conto corrente intestato alla figlia;
le ulteriori spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia sono poste a carico del padre al 70% e della CP_3 madre al 30%, nei termini e con le eccezioni riportate nelle conclusioni in epigrafe;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_2 Controparte_1
6 a titolo di assegno divorzile, la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in AG (VI) in data 05/06/1993 Controparte_2 con atto trascritto al n. 46, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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