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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4837/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MILAN MAIDA e l'Avv. GELLI REBECCA
-ricorrente- nei confronti di
(CF ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. CASTIGLIONI SAMANTHA ex art. 85 c.p.c.
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
In punto: separazione giudiziale
Con l'ordinanza del 20.02.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
a parziale riforma dei provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c. alla udienza del
21.11.2024:
- disporre che i minori IA e vengono affidati in via esclusiva alla madre, con la precisazione che Controparte_2 la stessa potrà adottare in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i minori;
- collocare in via prevalente i minori presso la madre e assegnare alla stessa la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita a Casale sul Sile (TV), via Masotti, 69;
1 - disporre che il padre possa incontrare i figli presso l'abitazione dei nonni paterni con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 21:00; il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00.
Durante l'estate per ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali i minori passeranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo. Il padre comunicherà tempestivamente alla madre, l'eventuale propria assenza durante i tempi di visita previsti in modo che ciascuno dei minori possa eventualmente decidere di rimanere in tali occasioni presso la madre, anziché recarsi dai nonni paterni;
con riferimento agli aspetti economici, a conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c. con ordinanza del 27.3.2024, recepire l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 26.3.2024, e, pertanto:
- disporre che il IG. contribuisca in via indiretta al mantenimento ordinario dei figli mediante Controparte_1 versamento alla IG.ra , dell'importo di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 a figlio), da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da aprile 2024, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
- disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Controparte_1
Tribunale di Treviso;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“- pronunciarsi la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati Controparte_1 Parte_1 con l'obbligo di reciproco rispetto.
- respingersi la domanda di addebito della separazione al SInor CP_1
- respingersi la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento a favore della GN . Parte_1
- affidare i figli e ad entrambi i genitori e disporre l'assegnazione della casa Controparte_3 Controparte_2 coniugale all'uno o all'altro genitore previo ascolto dei medesimi;
- in caso di assegnazione della casa coniugale alla madre IG.ra disporsi che i figli abbiano residenza prevalente Pt_1 presso di lei, e che il padre versi un contributo al loro mantenimento nella misura di € 300,00 ciascuno (per complessivi
€ 600,00), oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento da individuarsi in base al Protocollo in uso al
Tribunale di Treviso. In tal caso il diritto di visita del padre sarà esercitato come segue: egli terrà con sé i figli un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale, nella specie il mercoledì pomeriggio, con pernotto qualora il fine settimana successivo non sia di sua spettanza, senza pernotto qualora il fine settimana successivo sia di sua spettanza;
il padre potrà stare con i figli rispettivamente i giorni del 24 e 25 dicembre ed i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio ad anni alterni, lo stesso per la
2 festività di Pasqua;
il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane continuative durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da comunicarsi alla madre entro il giorno 31/05 di ogni anno.
- in caso di assegnazione della casa coniugale al padre IG. disporsi che i figli abbiano residenza prevalente CP_1 presso di lui, e che la madre versi un contributo al loro mantenimento nella misura di € 150,00 ciascuno (per complessivi
€ 300,00), oltre al 40% delle spese straordinarie di mantenimento. In tal caso il diritto di visita della madre sarà esercitato come segue: ella terrà con sé i figli un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale, nella specie il mercoledì pomeriggio, con pernotto qualora il fine settimana successivo non sia di sua spettanza, senza pernotto qualora il fine settimana successivo sia di sua spettanza;
la madre potrà stare con i figli rispettivamente i giorni del 24 e 25 dicembre ed i giorni del 31 dicembre
e 1 gennaio ad anni alterni, lo stesso per la festività di Pasqua;
la madre potrà tenere con sé i figli per due settimane continuative durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da comunicarsi al padre entro il giorno 31/05 di ogni anno.”
Per il P.M. intervenuto: “visto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato l'8.9.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione con Parte_1 addebito al marito , con cui aveva contratto matrimonio a Treviso il 10.3.2005 (atto Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso, al n. 11, Parte I, Serie -, anno
2005) e dalla cui unione nascevano il 12.3.2010, e IA, il 13.6.2011. CP_2
− La ricorrente allegava il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del resistente, da tempo sostanzialmente assente da casa dove si recherebbe solo per dormire, cenando con la famiglia un'unica sera a settimana.
− Lamentava, inoltre, il ritardato pagamento da parte di delle rate del mutuo e delle spese per CP_1 le utenze, che l'avrebbero costretta a ricorrere al proprio padre per un prestito, oltre che la mancanza di assistenza nelle incombenze domestiche e nella cura dei figli, con ripercussioni sulla loro serenità e sul loro rendimento scolastico e con rifiuto del padre di dare l'assenso perché i minori fossero seguiti per i loro disagi dal Consultorio di Mogliano Veneto.
− Chiedeva l'addebito al marito della separazione, l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale e con statuizione a carico di di un assegno mensile di € 2.400,00 per il mantenimento di sé e dei figli con decorrenza dal CP_1 deposito del ricorso e fino all'estinzione del mutuo e, successivamente, di € 600,00 mensili come contributo ordinario al mantenimento dei figli e di € 300,00 per il proprio mantenimento.
− Si costituiva il 28.2.2024 contestando le allegazioni della moglie e riferendo Controparte_1 le proprie assenze alla necessità di lavorare per mantenere la famiglia.
3 − Chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, date le capacità lavorative della stessa e la scelta unilateralmente presa di cominciare un percorso universitario diminuendo i propri orari di lavoro.
− Aderiva alla domanda di separazione, con rigetto della domanda di addebito, chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocamento e assegnazione da determinarsi all'esito dell'ascolto dei minori stessi e con regolamentazione del diritto di visita e di contribuzione del genitore non collocatario.
Spese straordinarie al 50 % come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Dopo un primo rinvio pendenti trattative, all'udienza del 26.3.2024 le parti venivano sentite e il giudice ne tentava infruttuosamente la conciliazione.
− Alla stessa udienza i difensori davano atto di aver raggiunto il seguente accordo con riferimento ad alcuni profili:
“- affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
- diritto di visita del padre a weekend alternati, provvisoriamente con pernotto dai nonni paterni anziché dal padre. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 21:00;
- il padre si impegna a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli l'importo di € 1.000,00 mensili.
- La ricorrente continuerà a percepire al 100 % l'AU.
- Spese straordinarie al 50 % in base al Protocollo del Tribunale di Treviso.
- Il padre dà l'assenso perché i figli siano seguiti dai Servizi per l'età evolutiva di Mogliano Veneto”.
− Il Giudice riservava la decisione sui provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
− A scioglimento della riserva, recependo anche il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti in quanto corrispondente all'interesse dei minori e perché congruo alla luce dell'art. 337 ter c.c., in attesa degli accertamenti da disporsi nel proseguo dell'istruttoria, il Giudice in via provvisoria:
1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
2) disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegnava alla ricorrente la casa familiare;
4) ordinava al resistente di lasciare la casa familiare;
5) regolava il diritto/dovere di visita del padre a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00 e per il giorno di mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, con pernotto dai nonni paterni anziché dal padre, fino al reperimento di nuova idonea abitazione da parte di quest'ultimo; 6) recepiva l'accordo economico raggiunto dalle parti, ponendo a carico del IG. un versamento mensile a titolo CP_1 di mantenimento ordinario dei figli per un importo complessivo di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio); 7) disponeva la pari suddivisione tra i coniugi del pagamento delle spese straordinarie, in conformità al Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Inoltre, rilevata la necessità di tutelare e supportare i minori durante una simile fase, soprattutto alla luce delle difficoltà manifestate da questi ultimi in ambito scolastico, e anche al fine di delineare la
4 possibilità di turni di responsabilità e visite con modalità alternative, il giudice disponeva C.T.U. sul nucleo familiare, nominando a tal fine la dott.ssa Persona_1
− Successivamente il giudice, esaminate le risultanze della C.T.U. depositata in data 10.11.2024 e ad esito dell'udienza del 21.11.2024, a cui presenziava la sola ricorrente, rilevato il sostanziale disinteresse manifestato dal padre per le vicende familiari in corso, procedeva alla parziale modifica dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. precedentemente presi, stabilendo l'affido in via esclusiva dei minori alla madre.
In particolare, attribuiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. il potere di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse relative alla salute e all'istruzione dei minori.
− Ordinava, inoltre, l'avvio di un percorso di valutazione delle aree cognitive e un sostegno psicoterapeutico per il figlio IA, visto quanto emerso in sede di C.T.U.
− Dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per il 20.2.2025, in modalità figurata ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
− Con nota di trattazione scritta depositata il 20.12.2024 la ricorrente precisava le proprie conclusioni, mentre il resistente, che non provvedeva alla nomina di nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato professionale dimessa dall'avv. Castiglioni in data 16.9.2024, nulla precisava.
***
Domanda di separazione
− La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza fra i coniugi.
− A detta domanda il resistente ha aderito.
− Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma primo, c.c. per addivenire a una pronuncia di separazione personale giudiziale fra i coniugi.
− L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
***
Sulle domande di addebito della separazione e di mantenimento personale formulate dalla ricorrente
− Si dà atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione nonché alla domanda di mantenimento personale inizialmente formulate, non avendo insistito nelle richieste in sede di precisazione delle conclusioni.
***
Affidamento e collocamento dei minori. Assegnazione della casa familiare
5 − Quanto all'affidamento e al collocamento dei minori, deve essere confermato l'affido esclusivo degli stessi alla madre, con collocamento presso di lei, e con la precisazione ex art. 337 quater, comma 3
c.c., che la stessa potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla loro salute e istruzione.
− Questo Collegio ritiene infatti di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che fa propria integralmente.
− In particolare, nel corso delle indagini peritali – come osservato dalla dott.ssa – è emerso che le Per_1 capacità genitoriali del IGnor sono allo stato gravemente carenti. CP_1
− Tale circostanza emerge innanzitutto dal disinteresse manifestato in varie occasioni da parte del padre nei confronti dei figli, in diversi ambiti della loro vita.
− Il IG. non ha rispettato il calendario di visite provvisoriamente disposto dal giudice, CP_1 omettendo di vedere i propri figli durante i giorni prestabiliti.
− Tale circostanza risulta comprovata dalla relazione di C.T.U. in cui è emerso, anche dai colloqui effettuati con i minori, che è spesso la nonna paterna a supplire all'assenza del padre durante i giorni di visita concordati.
− In particolare, nel giorno di visita infrasettimanale, i minori sono sempre stati esclusivamente con la nonna, avendo il IG. manifestato apertamente la sua difficoltà a occuparsi dei figli in quei CP_1 giorni per eIGenze lavorative (pag. 35 relazione CTU).
− L'assenza del padre ha provocato un forte senso di abbandono e frustrazione in entrambi i figli, come testimoniato dalla stessa relazione (pag. 85), soprattutto a carico di IA, il quale appare triste e sofferente a causa delle mancate attenzioni del padre (pag. 76).
− Quest'ultimo si è inoltre disinteressato completamente circa le decisioni da assumere nell'interesse della salute dei minori e dell'andamento scolastico dei figli, delegando ogni decisione ed incombenza alla ricorrente.
− Non ha, in particolare, mai prestato il consenso all'avvio di un percorso di sostegno per i minori presso i Servizi Sociali, nonostante tale assenso costituisse oggetto di accordo specifico tra coniugi, come confermato da entrambe le parti all'udienza del 26.3.2024 dinanzi al giudice e nonostante le difficoltà dei figli fossero già conclamate da tempo.
− In particolare, come emerso dalla relazione peritale (pagg. 33-35), benché la madre avesse preso contatti con i servizi dell'età evolutiva di Mogliano Veneto per dar avvio a un percorso di sostegno dei minori, il padre non si presentava all'appuntamento fissato per il giorno 27.9.2023, né prestava il suo assenso successivamente, nonostante la riferita disponibilità da parte dei Servizi Sociali a raccogliere il suo consenso anche in un secondo momento.
6 − Tale ultima circostanza mette particolarmente in luce l'attuale incapacità da parte del padre di prendersi cura dei figli nonché di comprendere gli effetti pregiudizievoli derivanti dal suo diniego alla salute e alla crescita dei figli.
− L'inerzia del padre risulta estremamente compromettente, in particolare, per lo sviluppo e la salute di
IA, per il quale era stata prospettata l'eIGenza di intraprendere un percorso di valutazione delle aree cognitive e di sostegno psicoterapeutico a seguito delle difficoltà riscontrate in ambito scolastico e della rilevata bassa autostima verso sé stesso.
− L'indifferenza del padre rispetto al disagio dei figli produce effetti negativi anche sulla loro istruzione e pregiudica la possibilità di intervenire efficacemente in loro favore con percorsi personalizzati e di sostegno in ambito scolastico: risulta infatti incapace di gestire adeguatamente l'ansia CP_2 soprattutto nelle prestazioni scolastiche (pag. 75) mentre IA, come già segnalato in precedenza da parte del suo istituto scolastico, dimostra non sempre adeguate capacità di attenzione e apprendimento, nonché di comunicazione e comprensione degli affetti, oltreché una non sempre adeguata capacità di mentalizzazione e riflessiva (pag. 76).
− Va quindi considerato quale grave circostanza il fatto che il IG. abbia impedito l'avvio di un CP_1 percorso di sostegno ad hoc per IA, non solo in punto di tutela della sua salute ma anche rispetto al suo diritto all'istruzione, in quanto tale percorso risulta essere indispensabile per definire un piano formativo personalizzato per lo studente.
− L'inadeguatezza paterna è emersa anche dalla mancata partecipazione da parte del resistente agli incontri di C.T.U., avendo presenziato solo ai primi, salvo poi non presentarsi alle successive convocazioni.
− Va inoltre aggiunto che la ricorrente, con comparsa conclusionale del 18.1.2025, contestava che il resistente avrebbe omesso di contribuire al mantenimento dei figli dal mese di giugno 2024 fino, per quanto noto, a metà gennaio 2025.
− Tale specifica circostanza non è stata contestata dal resistente, il quale non ha fornito prova contraria dell'avvenuto pagamento.
− Anche la consulente, dott.ssa ha riferito che il IG. non provvedeva a saldare il fondo Per_1 CP_1 spese stabilito in favore del C.T.U., nonostante durante gli incontri avesse ripetutamente promesso di adempiere al pagamento il giorno stesso senza poi rispettare l'impegno preso.
− Quest'ultima circostanza, come rilevato anche dalla CTU, è fortemente indiziaria dell'incapacità da parte del IG. di gestire il denaro, tanto da non poter escludere – ad ulteriore sostegno CP_1 dell'opportunità di disporre un affidamento esclusivo a favore della madre – l'ipotesi di una sua dipendenza dal gioco. Ipotesi verosimile anche alla luce dei rilevati “altissimi” meccanismi di difesa e
7 negazione messi in atto da parte del resistente durante i colloqui peritali aventi ad oggetto il suo asserito rapporto col gioco d'azzardo (pag. 26).
− Infine, il disinteresse complessivo per la vicenda da parte del resistente emerge anche dal suo comportamento processuale, non essendosi premurato di procedere alla nomina di un nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato dimessa dal suo difensore.
Rinuncia che, giova precisare, sembra essere stata verosimilmente dimessa a seguito dell'impossibilità da parte dell'avv. Castiglioni di espletare correttamente il proprio mandato difensivo a causa dell'indisponibilità da parte del resistente, resosi irreperibile, di comunicare con il suo stesso difensore, come emergerebbe dalla corrispondenza tra l'avv. Castiglioni e la dott.ssa riversata all'interno Per_1 della relazione (pagg. 23-25).
− Tanto premesso, va ricordato che la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che indice del disinteresse di un genitore, idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo, può ravvisarsi nella totale inadempienza all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nonché nell'esercizio in modo discontinuo del diritto di visita (ex multis: Cass. civ, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
− Entrambi tali comportamenti, infatti, appaiono pregiudizievoli nei confronti dei figli, in quanto atti ad incidere negativamente sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, ma – ancora di più – sotto il profilo morale, essendo sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le eIGenze affettive e di vita dei figli.
− Al contrario, la IGnora si è dimostrata madre adeguatamente empatica ed accudente, in possesso Pt_1 di capacità genitoriali sufficienti per tutelare i minori, essendosi fatta carico di tutte le incombenze legate alla vita dei figli, a fronte della latitanza del padre.
− Alla luce di tali considerazioni, allo stato, l'affidamento esclusivo alla madre con potere di quest'ultima di prendere in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i minori pare l'unico regime in grado di tutelare gli interessi di e IA. CP_2
− Alla luce di quanto sopra deve essere confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre.
− Quanto all'assegnazione della casa familiare, le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il Giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
− In considerazione della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare sita in via Masotti 69, Casale sul Sile (TV) alla ricorrente.
8 ***
Regime delle visite
− Con riguardo al regime delle visite, le parti hanno raggiunto un accordo che è stato ritenuto congruo da questo giudice. Tale regime risulta idoneo al mantenimento di un rapporto adeguato con il genitore non collocatario e può essere recepito in quanto non in contrasto con l'interesse dei minori.
− Si ribadisce la necessità di mantenere quale luogo di incontro tra il padre e i figli l'abitazione dei nonni paterni, sia perché ambiente di frequentazione abituale da parte dei minori sia perché ad oggi il resistente non ha reso nota la sua residenza, avendo fornito a riguardo quale ultima dichiarazione di essere ospite presso un amico (udienza del 26.3.2024).
− In aggiunta, nell'interesse dei minori, va accolta la proposta avanzata dal CTU di riconoscere ad e IA la facoltà di restare presso la madre anche nei giorni dedicati al padre qualora CP_2 quest'ultimo non sia presente nei giorni prestabiliti.
− Tale previsione appare necessaria per tutelare la serenità dei minori in quanto da CTU è emerso che
IA si trovi a disagio presso l'abitazione dei nonni paterni in assenza del padre, poiché non si riconosce accolto dalla nonna e dallo zio paterno (pag. 76).
− Quindi, salva quest'ultima precisazione, il padre terrà con sé i figli, presso l'abitazione dei nonni paterni, con i seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00, con pernotto dai nonni paterni;
il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00.
- durante l'estate per ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali i minori passeranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo. Il padre comunicherà tempestivamente alla madre,
l'eventuale propria assenza durante i tempi di visita previsti in modo che ciascuno dei minori possa eventualmente decidere di rimanere in tali occasioni presso la madre, anziché recarsi dai nonni paterni.
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Statuizioni economiche
− Con riguardo ai provvedimenti economici sussistono i presupposti per confermare le statuizioni provvisorie precedentemente assunte e non reclamate, non essendo emerse circostanze atte a giustificare la modifica dei precedenti provvedimenti, ed essendo tali statuizioni frutto di accordo intercorso tra le parti stesse.
− All'udienza del 26.3.2024 le parti hanno dato atto di essersi accordate sulle seguenti condizioni:
9 “- versamento da parte del padre di un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli per un importo pari ad € 1.000,00
- percezione da parte della ricorrente del 100% dell'AU (pari a € 410,00 mensili)
- spese straordinarie al 50% in base al Protocollo del Tribunale di Treviso”.
− Sul punto va rilevato che la SI. ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile di circa Pt_1
€ 630,00, in calo rispetto agli anni precedenti in cui percepiva una media di € 1000,00, a causa dell'inizio di un percorso universitario che ha determinato una riduzione dell'orario lavorativo prestato come operatrice sociosanitaria, con contratto a tempo indeterminato.
− Le buste paga prodotte dalla ricorrente confermano questo importo, così come il dato del reddito annuale attestato nell'ultima dichiarazione dei redditi allegata per l'anno 2023.
− Il resistente, titolare della ditta individuale M & D Mosaici di Morellato Davide, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023 da cui si evince una IGnificativa variazione del reddito del resistente tra i diversi anni di imposta.
− Infatti, il picco di guadagni registrato nell'anno 2022 (reddito imponibile pari a 161.128,00 equivalente a circa € 8.200 mensili) è del tutto fuori scala rispetto a quello dell'anno precedente, in quanto, come ammesso dalla stessa ricorrente, in quel periodo aveva ottenuto delle commesse eccezionali che ne hanno aumentato sensibilmente il reddito rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
− Il reddito percepito durante il 2021 (reddito imponibile pari ad € 19.456) e quello percepito nell'anno
2023 - in evidente calo rispetto a quello dell'anno precedente (reddito imponibile pari a € 88.974) - dimostrano l'eccezionalità delle entrate dell'anno 2022, e rendono verosimile un guadagno medio netto di € 2.000,00 da parte del resistente nel corso degli anni, come dichiarato dallo stesso all'udienza del
26.3.2024.
− Va ricordato, per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento dei figli che è costante in giurisprudenza l'affermazione del principio secondo cui “in tema di mantenimento dei figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (c.d. «collocatario»), essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc....)”
(cfr., ex multis, Cass. n. 23411/2009; Cass n. 23630/ 2009).
− Alla luce di quanto sopra, in base ai criteri previsti dall'art. 337-ter c.c., appare congruo confermare a carico di a decorrere da aprile 2024, l'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 a figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
10 − Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste al 50 % a carico di ciascun genitore.
***
Spese di lite e spese di CTU
− Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. in considerazione dell'attività effettivamente svolta e delle questioni oggetto del giudizio) vengono compensate per 1/3 – in considerazione dell'accordo parziale raggiunto dalle parti – e per i restanti 2/3 poste a carico di , in base al principio di soccombenza. Controparte_1
− Infatti, le domande della ricorrente come formulate in comparsa conclusionale, risultano tutte integralmente accolte, mentre al contrario le domande di parte resistente contenute nella comparsa di costituzione, non modificate nel corso del giudizio e pertanto da considerarsi quali definitive, non hanno trovato accoglimento.
− In particolare, va evidenziato che la ricorrente ha rinunciato alla coltivazione della domanda di mantenimento personale sin dalla sua provvisoria reiezione da parte del giudice con ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. del 27.3.2024, non insistendovi ulteriormente nel corso del giudizio.
− Allo stesso modo ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, eliminando la richiesta dalla precisazione delle conclusioni, benché le risultanze della C.T.U. risultassero, a prima vista, potenzialmente pregiudizievoli per la posizione del resistente circa tale domanda.
− Al contrario, risulta censurabile, con riflessi sulla condanna alle spese di lite, il comportamento processuale del resistente. Quest'ultimo, infatti, a seguito della rinuncia al mandato del proprio difensore non si è adoperato per la sua sostituzione, rinunciando sostanzialmente agli atti, non avendo avuto cura di precisare le proprie conclusioni nonostante gli sviluppi processuali, dimostrando un tale disinteresse per le sorti del giudizio da non uniformare neppure le proprie domande agli accordi raggiunti dalle parti stesse in punto di statuizioni economiche.
− Quanto alle spese di CTU – già liquidate con decreto del 14.11.2024 - devono essere poste definitivamente per il 50 % in capo a ciascuna parte essendo stata espletata la consulenza nell'interesse dei figli e dell'intero nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4837/2023, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Bacau, Romania Parte_1
(EE) il 29/04/1981) e (n. a Treviso il 27/02/1973), matrimonio contratto Controparte_1 il 10/03/2005 e trascritto al n. 11, Parte I, Serie -, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Treviso (TV);
11 2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
3. Affida i figli minori, e IA, in via esclusiva alla madre con la precisazione ex art. 337 quater, CP_2 comma 3 c.c., che la stessa potrà adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i minori;
4. dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
5. assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita a Casale sul Sile (TV), Via Masotti 69, a
. Persona_2
6. Il padre terrà con sé i figli, presso l'abitazione dei nonni paterni, con i seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00, con pernotto dai nonni paterni;
il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00.
- Durante l'estate per ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
- Per le festività pasquali i minori passeranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo.
Il padre comunicherà tempestivamente alla madre, l'eventuale propria assenza durante i tempi di visita previsti in modo che ciascuno dei minori possa eventualmente decidere di rimanere in tali occasioni presso la madre, anziché recarsi dai nonni paterni.
7. verserà a , con decorrenza da aprile 2024, a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 a figlio), entro il giorno
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, con percezione dell'AU al 100 %
a favore della stessa.
8. Le spese straordinarie – individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso - vengono poste al 50 % a carico di ciascun genitore.
9. Compensa per 1/3 le spese di lite che pone a carico di per i rimanenti 2/3 liquidati Controparte_1 per tale quota in € 3.507,50 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e c.p.a. come per legge.
10. Pone le spese di C.T.U. come liquidate con decreto del 14.11.2024 definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %.
Così deciso a Treviso, nella camera di conIGlio del 25.3.2025
Il Presidente
12 dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera
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