Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai magistrati:
Daniela ACANFORA Presidente Roberto RIZZI Consigliere relatore Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
su appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61811 del registro di segreteria avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n.
96/2024, depositata il 11/6/2024 e notificata il 14/6/2024 promosso da:
EL CO RI, nato a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso da avv. Umberto Congiatu
(c.f. [...]; pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it),
[APPELLANTE]
contro
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, in persona del Procuratore regionale protempore;
- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
e nei confronti di
- IS ZI IO, nato a [...] il [...], c.f.
[...], nel giudizio di primo grado rappresentato e avv. Potito Flagella, presso il cui studio in Roma, in via del Casale Strozzi n.33, è elettivamente domiciliato;
- Società Agricola TU ED di Floris e Guiso s.s., in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Ottana, via A. Pigliaru n. 24, P.I.
01436620916, nel giudizio di primo grado rappresentata e difesa cui studio in Roma, in via del Casale Strozzi n.33, è elettivamente domiciliata VISTO atto VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI del 4 novembre 2025, svolta segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, cons. Roberto Rizzi, avv. Umberto Congiatu, in rappresentanza d ed il Pubblico ministero, v.p.g. Giulio Stolfi.
FATTO
Con la sentenza n. 96/2024, depositata il 11/6/2024 e notificata il 14/6/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, previa dichiarazione di inammissibilità della citazione , nei confronti dei convenuti Società agricola TU ED di Floris e Guiso s.s., in persona del legale rappresentante p.t. ZI IO IS, e ZI IO IS, in proprio (essendo risultato personale ritualmente richiesta in sede di risposta deduzioni), condannava CO RI EL a pagare, in favore di A.G.E.A., la somma di 104.820,72 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, d
-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle La misura, finalizzata a promuovere la competitività delle aziende agricole del tra gli investimenti ammessi al finanziamento, quelli per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco nonché di impianti di irrigazione.
Gli approfondimenti investigativi compiuti dalla GdF avevano evidenziato un sistema circolare dei flussi finanziari, coordinato dal tecnico CO RI EL, nel quale varie aziende agricole giustificando la spesa con fatture emesse da altre aziende agricole beneficiare del medesimo aiuto; quindi, attraverso uno scambio reciproco di fatture (le varie aziende agricole avevano rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori), venivano di fatto neutralizzati gli oneri degli interventi per tutte le aziende coinvolte.
Fra le ditte coinvolte in tale architettura fraudolenta vi era la Società Agricola TU ED, che risultava aver senza alcun apporto da parte di terzi, con plurime condotte strumentali a ciascuno di essi indicati allo scopo di ottenere la concessione del
.
La TU ED risultava assegnataria di un contributo complessivo di 104.941,22, pari al 60% della spesa totale ammessa rispetto alla proposta progettuale presentata. In data 9/7/ e, in data 24/10/2019, veniva corrisposto il saldo.
Il primo giudice, del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro, accoglieva, limitatamente alla posizione del EL, la domanda attorea, ritenendo sussistente la prova, in base al criterio civilistico della o del più probabile che non , del meccanismo fraudatorio.
Assumeva che, in virtù di tale meccanismo, le aziende agricole oggetto di indagine, con il coordinamento del medesimo tecnico, avessero attestato falsamente di aver compiuto interventi di posa in opera delle recinzioni per altri, ricevendo per tali prestazioni, a titolo di corrispettivo, compensi sostanzialmente equivalenti alle somme che le stesse avevano a loro volta versato ad altre imprese agricole per lo svolgimento di lavori della stessa tipologia.
In ragione della riconducibilità al EL della attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte , la responsabilità al medesimo inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà amministrative ).
Il EL, pertanto, veniva reputato di contributi pubblici agricola.
Avverso tale decisione proponeva appello il EL.
In via prioritaria, in rito, contestava il rigetto del sospensione del giudizio nelle more della definizione del procedimento penale, argomentando il carattere pregiudiziale del quella sede in corso di svolgimento rispetto alla valutazione che il giudice contabile è chiamato a compiere.
Reiterava, Nel merito, censurava la decisione siccome affetta da motivazione omessa e/o meramente apparente e/o, comunque, del tutto incompleta ed errata .
In particolare, sosteneva che il primo giudice aveva omesso di indicare quali sarebbero esattamente stati, ed in base a quali considerazioni li abbia ritenuti meritevoli di accoglimento, avrebbero concorso a formare il proprio convincimento . Infatti, affermava che aveva solo valorizzato la sostanziale neutralità finanziaria delle movimentazioni bancarie intercorse tra le aziende svolta sotto la ipotizzata regia del
EL.
Inoltre, contestava che potessero avere valore indiziario:
- la concentrazione nello stesso segmento temporale delle operazioni finanziarie compiute dalle varie aziende agricole;
- il rinvenimento, nella documentazione contabile sequestrata, di riferimenti ad una azienda agricola, tra quelle coinvolte nel sistema circolare, seguita per la direzione dei lavori da un agronomo diverso;
- le trascrizioni delle diverse chat whatsapp con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte.
Si doleva, poi, della circostanza che non era stata dichiarata inammissibile suoi confronti, sostenendo che, in ragione della natura dolosa della responsabilità, era ravvisabile una inscindibile connessione con la posizione della ditta beneficiaria, avente come conseguenza
. Sicché la Procura non avrebbe potuto decidere di agire solo nei confronti di uno e non anche erariale .
Infine, in via subordinata, riteneva che estintiva, diversa della Società TU ED e del Floris. Conseguentemente, il EL avrebbe potuto essere chiamato a rispondere solo nei limiti della quota del suo asserito illecito arricchimento , corrispondente 9.540,11, pari al 60% n. 9FE/2019 del 4.7.2019 .
Articolava, pertanto le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale, definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. Attualmente pendente
(innanzi al) Tribunale Penale di Nuoro;
2. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta nei confronti di CO RI Mameli;
4. in via subordinata, per le ragioni esposte in parte motiva, rideterminare 9.540,11 .
Con conclusioni rassegnate in data 15/10/2025, la Procura generale, evidenziato che il contraddittorio non poteva ritenersi integro, per via della mancata notifica alla Procura generale che a quella territoriale, e chiarito che era da ritenersi coperta da giudicato la statuizione del primo giudice circa la configurabilità, in capo al , di un rapporto di servizio con la PA (non essendo stato tale profilo attinto da specifiche contestazioni), prioritariamente, delle doglianze riguardanti la mancata sospensione del processo nelle more della definizione del processo penale, di questa Corte.
Svolgeva, poi, considerazioni a contrasto della asserita assenza di supporto probatorio .
Infine, evidenziava che, in conseguenza della natura dolosa della condotta, le posizioni dei co-danneggianti a titolo di dolo non erano versante processuale ed era co al EL pregiudizio arrecato al pubblico erario.
A ciò conseguiva, per un verso, responsabilità e, per altro verso, che la declaratoria di di citazione nei confronti di taluni degli originari convenuti in giudizio non potesse determinare parziale, risarcitoria.
Con memoria depositata in data 15/10/2025, , in via pregiudiziale, chiedeva,
contraddittorio nei confronti delle parti, tra le quali era stata pronunciata la sentenza impugnata, alle quali, per mero errore, non era stato notificato di appello, ossia la Procura Generale, la Procura Regionale e Floris ZI
IO.
Insisteva, poi, , rappresentando che per una vicenda sovrapponibile, il Tribunale di Nuoro (sent. n. 171/2025 Infine, con riferimento al merito, evidenziava che il contestato modus operandi
/3/2022, à a finanziamento dei progetti di miglioramento aziendale da eseguire tramite il lavoro degli , alla disponibilità
propria azienda (le une e le altre da determinarsi secondo le indicazioni di cui Le aziende coinvolte nella presente vicenda non avevano potuto dichiarare di voler eseguire quei lavori indi, per poter accedere al finanziamento, non avevano potuto far altro che rivolgersi a terzi.
e conclusioni originariamente articolate.
4/11/2025, il difensore de ed il rappresentante della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come in atti.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
tenuto conto della circostanza che lo stesso non è stato fficio del Pubblico ministero (né alla Procura regionale, né alla Procura generale).
Dalla documentazione versata in atti, le cui risultanze, peraltro, sono coerenti con le dichiarazioni di tenore confessorio contenute nella memoria depositata in data 15/10/2025, risulta che (in data 12/9/2024, prima dello spirare del termine di sessanta giorni, incrementato del periodo di sospensione durante il periodo feriale, decorrente dalla notificazione della sentenza compiuta dalla Procura regionale il 14/6/2024)
esclusivamente alla Società agricola TU ED di Floris e Guiso s.s., in persona del legale rappresentante p.t. ZI IO IS, e ZI IO IS, in proprio, presso il difensore che per entrambi i soggetti aveva patrocinato nel primo grado di giudizio.
Invero, i termini per le impugnazioni sono espressamente qualificati art.
178, comma 2, c.g.c., come perentori .
Tale 43, comma 3, del medesimo codice, a tenore del quale I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio .
Nella vicenda in esame, il EL, unico soccombente grado di giudizio, ha solertemente provveduto ad operare la nei confronti dei due co-convenuti originariamente co responsabilità, nei confronti dei quali era stata dichiarata inammissibilità della citazione ma non ha notificato , unico contraddittore nei riguardi del quale avrebbe dovuto avere luogo la "vocatio in ius",
indispensabile innesco del giudizio di appello.
Inoltre, poiché i connotati della vicenda contenziosa escludono che la sentenza pronunciata tra più parti difetta radicalmente (ed in disparte ogni valutazione su ulteriori profili di carattere preclusivo, quale, in primo luogo, la natura perentoria del termine di impugnazione), il presupposto per far luogo , espressamente 15/10/2025 d auspicata integrazione del contradditorio nei confronti della Procura erariale nei cui confronti era stata omessa la notifica del gravame.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
giudizio, le spese vanno integralmente compensate, ai sensi
.31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale c appello definitivamente pronunciando, Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il p. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente