Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 1
CCONTI
Sentenza 11 giugno 2024
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CCONTI
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata sospensione del giudizio

    La Corte ha ritenuto che la sospensione del giudizio civile o amministrativo in attesa della definizione di un procedimento penale sia una misura eccezionale e non automatica, e che nel caso di specie non sussistessero i presupposti per disporla, in quanto la responsabilità amministrativa può essere accertata autonomamente.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse adeguata e che gli elementi indiziari valorizzati fossero sufficienti a fondare il convincimento del giudice.

  • Rigettato
    Valore indiziario degli elementi probatori

    La Corte ha ritenuto che tali elementi, nel loro complesso, costituissero un quadro indiziario sufficiente a dimostrare la partecipazione del ricorrente al meccanismo fraudatorio.

  • Rigettato
    Inammissibilità della citazione nei propri confronti

    La Corte ha rigettato tale eccezione, ritenendo che la responsabilità amministrativa potesse essere accertata autonomamente rispetto alla posizione della ditta.

  • Rigettato
    Riduzione della somma dovuta

    La Corte ha rigettato tale richiesta, confermando la condanna al pagamento dell'intera somma stabilita in primo grado.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'appello ad alcune parti

    La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie, evidenziando la perentorietà dei termini per l'impugnazione e la radicale carenza del presupposto per la proponibilità dell'appello.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale, si pronuncia su appello proposto da Francesco Saverio Mameli avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna che lo aveva condannato al pagamento di € 104.820,72 in favore di A.G.E.A., oltre rivalutazione e interessi, per responsabilità amministrativa. La vicenda trae origine da un sistema fraudolento orchestrato per ottenere indebitamente contributi pubblici nell'ambito del PSR Sardegna 2014-2020, misura 4, sottomisura 4.1, finalizzata a sostenere investimenti nelle aziende agricole. L'indagine della Guardia di Finanza aveva rivelato un meccanismo di scambio di fatture tra diverse aziende agricole, tra cui la Società Agricola Santu Predu di Floris e Guiso s.s., coordinato dal tecnico Mameli, al fine di giustificare spese fittizie per interventi di recinzione e ripristino di muretti a secco e impianti di irrigazione, neutralizzando così gli oneri effettivi e beneficiando del contributo pubblico. Il primo giudice aveva ritenuto sussistente la prova del meccanismo fraudatorio e la riconducibilità al Mameli dell'attività di pianificatore e gestore, configurando in capo a quest'ultimo uno stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà di arrecare un danno all'erario. L'appellante Mameli aveva sollevato eccezioni preliminari in rito, contestando il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, e nel merito, lamentando omessa, apparente o incompleta motivazione della sentenza impugnata, contestando la valorizzazione della neutralità finanziaria delle movimentazioni bancarie e il valore indiziario di alcuni elementi probatori, quali la concentrazione temporale delle operazioni, il rinvenimento di riferimenti a un agronomo esterno e le trascrizioni di chat WhatsApp. Aveva altresì sostenuto l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti per inscindibile connessione con la posizione della ditta beneficiaria e, in via subordinata, la rideterminazione del danno nella misura del suo asserito illecito arricchimento.

La Corte dei conti, in via preliminare, dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Francesco Saverio Mameli per mancata notifica del gravame alla Procura Generale presso la Corte dei conti, la quale, pur essendo parte nel giudizio di primo grado, non era stata destinataria dell'atto di impugnazione. La Corte sottolinea la perentorietà dei termini per la proposizione dei gravami, come sancito dall'art. 43, comma 3, del Codice di Giustizia Contabile, e l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, salvo i casi di radicale difetto della sentenza o di altre specifiche preclusioni. Nel caso di specie, il Mameli, unico soccombente in primo grado, aveva notificato l'appello solo nei confronti dei co-convenuti originariamente co-responsabili, nei cui confronti era stata dichiarata l'inammissibilità della citazione, ma non nei confronti della Procura Generale, unico contraddittore nei cui confronti avrebbe dovuto avere luogo la "vocatio in ius" per l'innesco del giudizio di appello. La Corte rileva, inoltre, che la sentenza impugnata non presentava un radicale difetto, escludendo pertanto la possibilità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura erariale, come auspicato dalla difesa dell'appellante. Di conseguenza, le ulteriori questioni sollevate nel merito e in via subordinata vengono dichiarate assorbite. Le spese processuali vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice di Giustizia Contabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 1
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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