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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. AN IC Presidente dott.ssa BR AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 4720/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonina Riccio, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9/10/2025, e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto n. 3690/2016 del 20/10/2016, emesso a definizione del giudizio iscritto al n.
7683/2016 R.G.
In particolare, tenuto conto dell'integrazione di cui alle note depositate il 27/11/2025, hanno chiesto la modifica nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando liberi di fissare la residenza anagrafica ove vorranno.
2) La sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Palermo via P.M. Corradini CP_1
n. 3, della quale, giusto accordo raggiunto con il presente atto, assumerà l'intera proprietà, a parziale sostituzione dell'assegno mensile di cui appresso.
1 3) Il sig. pertanto, con il presente atto si obbliga a cedere entro 90 giorni Parte_1 dalla data di omologa alla sig.ra la propria quota di proprietà della unità CP_1 immobiliare sita in Palermo nella Via P.M. Corradini n.3 (ex Via AV4) facente parte dell'edificio
“F” ubicata al piano secondo a destra salendo la scala “E” e precisamente l'appartamento composto da numero cinque vani, locale d'ingresso, locale cucina, locale ripostiglio, numero due locali w.c., un corridoio disimpegno”.
4) Il Sig. come sopra detto, gode ad oggi soltanto di una pensione mensile pari ad euro Parte_1
2300, e, pertanto, una volta cessato di esercitare la professione, ha subito una notevole diminuzione delle sue entrate;
5) la Sig.ra è casalinga mentre il figlio non necessita più di alcun contributo, e CP_1 Per_1 continua a vivere con la madre nella medesima casa;
6) Tenuto conto di tali nuove circostanze il Sig. corrisponderà alla moglie per il suo Parte_1 mantenimento, oltre alla cessione del 50% della proprietà dell'immobile di cui al precedente punto
3), un assegno mensile di €. 700,00 (euro settecento/00) da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla udienza presidenziale del presente giudizio e la rivalutazione sarà corrisposta senza necessità di formale richiesta da parte della sig.ra . CP_1
Nulla più il sig. dovrà corrispondere alla sig,ra per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne e adesso autosufficiente economicamente. Per_1
7) L' autovettura Skoda Fabia, intestata al sig. rimarrà di proprietà di questi ma nella Parte_1 piena disponibilità della sig.ra rimanendo a carico della Signora le spese di CP_1 CP_1 manutenzione e di assicurazione”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., a modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto n. 3690/2016 del 20/10/2016, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti siano regolati secondo le condizioni riportate in premessa;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
2 Palermo, camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR AM AN IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. AN IC Presidente dott.ssa BR AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 4720/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonina Riccio, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9/10/2025, e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto n. 3690/2016 del 20/10/2016, emesso a definizione del giudizio iscritto al n.
7683/2016 R.G.
In particolare, tenuto conto dell'integrazione di cui alle note depositate il 27/11/2025, hanno chiesto la modifica nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando liberi di fissare la residenza anagrafica ove vorranno.
2) La sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Palermo via P.M. Corradini CP_1
n. 3, della quale, giusto accordo raggiunto con il presente atto, assumerà l'intera proprietà, a parziale sostituzione dell'assegno mensile di cui appresso.
1 3) Il sig. pertanto, con il presente atto si obbliga a cedere entro 90 giorni Parte_1 dalla data di omologa alla sig.ra la propria quota di proprietà della unità CP_1 immobiliare sita in Palermo nella Via P.M. Corradini n.3 (ex Via AV4) facente parte dell'edificio
“F” ubicata al piano secondo a destra salendo la scala “E” e precisamente l'appartamento composto da numero cinque vani, locale d'ingresso, locale cucina, locale ripostiglio, numero due locali w.c., un corridoio disimpegno”.
4) Il Sig. come sopra detto, gode ad oggi soltanto di una pensione mensile pari ad euro Parte_1
2300, e, pertanto, una volta cessato di esercitare la professione, ha subito una notevole diminuzione delle sue entrate;
5) la Sig.ra è casalinga mentre il figlio non necessita più di alcun contributo, e CP_1 Per_1 continua a vivere con la madre nella medesima casa;
6) Tenuto conto di tali nuove circostanze il Sig. corrisponderà alla moglie per il suo Parte_1 mantenimento, oltre alla cessione del 50% della proprietà dell'immobile di cui al precedente punto
3), un assegno mensile di €. 700,00 (euro settecento/00) da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla udienza presidenziale del presente giudizio e la rivalutazione sarà corrisposta senza necessità di formale richiesta da parte della sig.ra . CP_1
Nulla più il sig. dovrà corrispondere alla sig,ra per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
maggiorenne e adesso autosufficiente economicamente. Per_1
7) L' autovettura Skoda Fabia, intestata al sig. rimarrà di proprietà di questi ma nella Parte_1 piena disponibilità della sig.ra rimanendo a carico della Signora le spese di CP_1 CP_1 manutenzione e di assicurazione”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., a modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto n. 3690/2016 del 20/10/2016, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti siano regolati secondo le condizioni riportate in premessa;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
2 Palermo, camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR AM AN IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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