TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VINCI PIERLUIGI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANCA GLORIA Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ZANCA GLORIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) I signori e continueranno a vivere separati, nel Controparte_1 Parte_1
reciproco rispetto;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su Per_1
pagina 1 di 4 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mantenendo l'indirizzo educativo condiviso dai genitori;
manterrà la residenza ed il Per_1
collocamento prevalente presso la casa della madre. Le decisioni di maggior interesse per Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) Disporre che pernotti presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.00, quando Per_1
il padre andrà a prenderla presso la casa materna o, da settembre 2025 su preventivo accordo comune preso di volta in volta tra i genitori, il sig. insieme alla sig.ra potrà andare a CP_1 Parte_1 prendere all'uscita dall'asilo per poi passare presso la casa materna per essere lavata e Per_1 eventualmente cambiata e per il “passaggio di consegne” e da lì ripartire per dirigersi verso la casa paterna;
in ogni caso, nei weekend di competenza del papà, starà con il sig. fino alla Per_1 CP_1
domenica sera alle ore 17.00, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna. I genitori concordano che a decorrere dal compimento del 4 anno di valuteranno assieme, ed Per_1 eventualmente con il supporto del mediatore famigliare, l'opportunità di modificare questa pattuizione.
4) Ciascun genitore effettuerà una videochiamata con la propria figlioletta quando è con l'altro genitore, alla domenica dalle 11.00 alle 12.00 e negli altri giorni dalle 18.00 alle 19.00;
5) Salvo il diritto di diversi accordi tra i genitori disporre in merito alla festività come da seguente calendario,
- un periodo complessivo di dieci giorni durante le vacanze estive 2025, non consecutive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio, i periodi consecutivi in cui starà col papà saranno di tre Per_1
giorni consecutivi ma non nella settimana in cui nel week end starà con il papà; per gli anni Per_1 successivi dal 2026 in poi c'è la piena disponibilità a rivedere tali accordi, ampliandoli, nel pieno rispetto del preminente interesse di Per_1
-durante le vacanze natalizie 2025 i giorni consecutivi in cui starà col papà saranno 3: dal Per_1
prossimo anno il pernottamento di presso la casa paterna durante le vacanze natalizie verrà Per_1
rivisto nel pieno rispetto del preminente interesse di Per_1
- tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
– festeggerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà col papà. Per_1
- Le ulteriori festività compresi i compleanni e ponti verranno divisi equamente tra i due genitori, con disponibilità da parte del signor ad acconsentire di anno in anno, e non in via permanente, a CP_1
che trascorra il compleanno con la mamma se verrà garantito a il diritto effettivo alla Per_1 Per_1
pagina 2 di 4 bigenitorialità;
6) I genitori valuteranno la possibilità di ampliare il diritto di visita del padre a decorrere dal 2026 nel pieno rispetto del preminente interesse di Per_1
7) I genitori sono consapevoli che l'accordo tra loro intercorso può essere dagli stessi modificato qualora gli stessi di comune accordo lo ritenessero opportuno o necessario tenendo conto dell'esclusivo interesse del minore. I genitori si impegnano sin da ora, nel caso in cui dovessero sorgere delle divergenze in merito alla disciplina del diritto di vista del padre o comunque con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, ad avviare un percorso di mediazione famigliare;
8) Concedere ad entrambi i genitori il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della CI valida per l'espatrio per sé e per la figlia Per_1
9) Il signor contribuisce al mantenimento della figlia versando alla madre il CP_1 Per_1 contributo mensile di € 300,00 (con rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo al recepimento dell'accordo tra i genitori) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato presso il Tribunale di Vicenza. I genitori concordano che l'assenso Unico continuerà ad essere incassato al 100% dalla signora;
Parte_1
10) Dichiararsi le spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore Per_2
nata il [...] dalla relazione con .
[...] Controparte_1
Con comparsa in data 5.2.2025 si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento di conclusioni differenti.
All'udienza dell'11.3.2025, avanti il Giudice Relatore, dopo breve discussione, i procuratori delle parti con le parti personalmente presenti hanno chiesto un rinvio al fine di tentare il componimento bonario della lite.
Alla successiva udienza dell'11.3.2025, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto una intesa comune sulla regolamentazione del regime di affido e mantenimento della minore e chiedevano assegnazione di un termine per depositare note conclusive conformi.
Con ordinanza del 10.4.2025 il Giudice Relatore, lette le conclusioni del PM e le note conformi depositate, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
* * *
pagina 3 di 4 Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Persona_2
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita per il padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della bambina a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore, ancora in tenera età.
Le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% come da essi concordato;
nulla osta, infine, all'attribuzione dell'assegno unico integralmente in favore della madre.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
1. DISPONE che il regime di affidamento / mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VINCI PIERLUIGI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANCA GLORIA Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ZANCA GLORIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) I signori e continueranno a vivere separati, nel Controparte_1 Parte_1
reciproco rispetto;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su Per_1
pagina 1 di 4 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mantenendo l'indirizzo educativo condiviso dai genitori;
manterrà la residenza ed il Per_1
collocamento prevalente presso la casa della madre. Le decisioni di maggior interesse per Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) Disporre che pernotti presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.00, quando Per_1
il padre andrà a prenderla presso la casa materna o, da settembre 2025 su preventivo accordo comune preso di volta in volta tra i genitori, il sig. insieme alla sig.ra potrà andare a CP_1 Parte_1 prendere all'uscita dall'asilo per poi passare presso la casa materna per essere lavata e Per_1 eventualmente cambiata e per il “passaggio di consegne” e da lì ripartire per dirigersi verso la casa paterna;
in ogni caso, nei weekend di competenza del papà, starà con il sig. fino alla Per_1 CP_1
domenica sera alle ore 17.00, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna. I genitori concordano che a decorrere dal compimento del 4 anno di valuteranno assieme, ed Per_1 eventualmente con il supporto del mediatore famigliare, l'opportunità di modificare questa pattuizione.
4) Ciascun genitore effettuerà una videochiamata con la propria figlioletta quando è con l'altro genitore, alla domenica dalle 11.00 alle 12.00 e negli altri giorni dalle 18.00 alle 19.00;
5) Salvo il diritto di diversi accordi tra i genitori disporre in merito alla festività come da seguente calendario,
- un periodo complessivo di dieci giorni durante le vacanze estive 2025, non consecutive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio, i periodi consecutivi in cui starà col papà saranno di tre Per_1
giorni consecutivi ma non nella settimana in cui nel week end starà con il papà; per gli anni Per_1 successivi dal 2026 in poi c'è la piena disponibilità a rivedere tali accordi, ampliandoli, nel pieno rispetto del preminente interesse di Per_1
-durante le vacanze natalizie 2025 i giorni consecutivi in cui starà col papà saranno 3: dal Per_1
prossimo anno il pernottamento di presso la casa paterna durante le vacanze natalizie verrà Per_1
rivisto nel pieno rispetto del preminente interesse di Per_1
- tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
– festeggerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà col papà. Per_1
- Le ulteriori festività compresi i compleanni e ponti verranno divisi equamente tra i due genitori, con disponibilità da parte del signor ad acconsentire di anno in anno, e non in via permanente, a CP_1
che trascorra il compleanno con la mamma se verrà garantito a il diritto effettivo alla Per_1 Per_1
pagina 2 di 4 bigenitorialità;
6) I genitori valuteranno la possibilità di ampliare il diritto di visita del padre a decorrere dal 2026 nel pieno rispetto del preminente interesse di Per_1
7) I genitori sono consapevoli che l'accordo tra loro intercorso può essere dagli stessi modificato qualora gli stessi di comune accordo lo ritenessero opportuno o necessario tenendo conto dell'esclusivo interesse del minore. I genitori si impegnano sin da ora, nel caso in cui dovessero sorgere delle divergenze in merito alla disciplina del diritto di vista del padre o comunque con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, ad avviare un percorso di mediazione famigliare;
8) Concedere ad entrambi i genitori il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della CI valida per l'espatrio per sé e per la figlia Per_1
9) Il signor contribuisce al mantenimento della figlia versando alla madre il CP_1 Per_1 contributo mensile di € 300,00 (con rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo al recepimento dell'accordo tra i genitori) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato presso il Tribunale di Vicenza. I genitori concordano che l'assenso Unico continuerà ad essere incassato al 100% dalla signora;
Parte_1
10) Dichiararsi le spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore Per_2
nata il [...] dalla relazione con .
[...] Controparte_1
Con comparsa in data 5.2.2025 si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento di conclusioni differenti.
All'udienza dell'11.3.2025, avanti il Giudice Relatore, dopo breve discussione, i procuratori delle parti con le parti personalmente presenti hanno chiesto un rinvio al fine di tentare il componimento bonario della lite.
Alla successiva udienza dell'11.3.2025, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto una intesa comune sulla regolamentazione del regime di affido e mantenimento della minore e chiedevano assegnazione di un termine per depositare note conclusive conformi.
Con ordinanza del 10.4.2025 il Giudice Relatore, lette le conclusioni del PM e le note conformi depositate, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
* * *
pagina 3 di 4 Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Persona_2
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita per il padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della bambina a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore, ancora in tenera età.
Le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% come da essi concordato;
nulla osta, infine, all'attribuzione dell'assegno unico integralmente in favore della madre.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
1. DISPONE che il regime di affidamento / mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
pagina 4 di 4