TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 664 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Glenda BENETTI
e
OV LB, , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra GIGONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e OV LB, che contraevano matrimonio secondo il rito Parte_1
concordatario in Monticello Conte Otto (VI) il 26.04.1997, scegliendo il regime della separazione dei beni, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune
di Monticello Conte Otto al n. 4 parte II Serie A dell'anno 1997, mandando alla
Cancelleria affinchè vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
- Ordinare al Comune di Monticello Conte Otto (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE CON SENTENZA le seguenti CONDIZIONI della separazione
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE. La dimora coniugale ubicata nel
Comune di Monticello Conte Otto (VI) Via Nicolosi n. 29/B, di cui è usufruttuaria la SI (diritto che si andrà ad estinguere a febbraio 2029), Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla SI
, anche nell'interesse dei figli e Parte_1 Persona_1 Persona_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, ivi stabilmente conviventi con la madre.
3. MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTI. La SI continuerà a provvedere in via Parte_1
esclusiva alle esigenze dei figli relative al vitto e all'alloggio presso la casa coniugale, nonché al pagamento delle utenze domestiche riferite all'abitazione
2 di residenza. Il sig. OV LB continuerà a farsi carico dei costi relativi ai contratti telefonici attualmente in uso alla famiglia (4 cellulari e 1 linea fissa per rete wi-fi). Il sig. OV LB, corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di euro Persona_1 Persona_2
130,00 (centotrenta) ciascuno, mediante bonifico sui rispettivi conti correnti
( : IBAN [...] – Persona_1 Persona_2
IBAN [...]), entro il giorno 30 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
I RI e OV LB, concorreranno nella misura pari al 50% Parte_1
ciascuno, al pagamento delle seguenti spese relative ai figli:
a) Spese sanitarie (non coperte dal SSN);
b) Tasse universitarie/costi di iscrizione/libri di testo;
c) Eventuali canoni di locazione per la frequenza di corsi universitari presso una sede universitaria che comporti il soggiorno del figlio/dei figli fuori casa;
d) Costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria;
e) Spese per trasporto pubblico;
f) Spese per vacanze estive e/o invernali di entrambi i figli,
g) Acquisto e manutenzione di eventuali autoveicoli che saranno in uso ai figli,
con obbligo di condivisione di tutte le relative spese accessorie.
Eventuali ulteriori spese, diverse da quelle sopra elencate, saranno ripartite tra i coniugi sempre nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e i
3 termini convenuti nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le Parti espressamente rimandano,
anche con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di preventiva concertazione. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle invierà all'altro genitore, con cadenza bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi. Il rimborso del 50% del costo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, formulata anche a mezzo mail, alle seguenti coordinare Iban di seguito indicate: - Iban Scalco Marina: [...]; -
Iban OV LB: [...].
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così
che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
4. ALTRE PATTUIZIONI RELATIVE AI FIGLI. I coniugi, preso atto del fatto che le esigenze di mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, potranno subire delle variazioni, rispetto alle condizioni oggi pattuite, in dipendenza di futuri mutamenti delle circostanze legate al percorso di studi di entrambi e alle connesse, eventuali nuove necessità, anche abitative (nel caso di frequenza di corsi c.d. “fuorisede”), si impegnano sin d'ora, qualora sopravvengano giustificati motivi, a rivedere
4 congiuntamente le determinazioni adottate in questa sede, al fine di concorrere in parti uguali alle esigenze economiche dei figli, fino a quando entrambi non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Medesimo
impegno viene assunto in relazione all'eventuale futura – necessità per la
SI di reperire una nuova abitazione, alla scadenza del diritto di Pt_1
usufrutto (febbraio 2029), qualora i figli (o uno di loro) risultino ancora con la stessa conviventi e non siano economicamente indipendenti.
5. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI Divisione conti correnti e risparmi I
coniugi dichiarano di aver già provveduto all'eliminazione della cointestazione dai rispettivi conti correnti bancari e che nulla reciprocamente uno deve all'altro in ragione dei pregressi prelievi o pagamenti.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MONTICELLO CONTE
OTTO in data 26/04/1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle
5 conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di OV LB
l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti e a titolo di contributo per il loro Per_1 Per_2
mantenimento, la somma mensile di euro 130,00 ciascuno nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Monticello Conte Otto (VI) Via Nicolosi n. 29/B in favore di Pt_1
quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente
[...]
non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate e il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
6 non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e OV Parte_1
LB, uniti in matrimonio in MONTICELLO CONTE OTTO in data
26/04/1997 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di MONTICELLO CONTE OTTO perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
7 d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 664 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Glenda BENETTI
e
OV LB, , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra GIGONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e OV LB, che contraevano matrimonio secondo il rito Parte_1
concordatario in Monticello Conte Otto (VI) il 26.04.1997, scegliendo il regime della separazione dei beni, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune
di Monticello Conte Otto al n. 4 parte II Serie A dell'anno 1997, mandando alla
Cancelleria affinchè vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
- Ordinare al Comune di Monticello Conte Otto (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE CON SENTENZA le seguenti CONDIZIONI della separazione
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE. La dimora coniugale ubicata nel
Comune di Monticello Conte Otto (VI) Via Nicolosi n. 29/B, di cui è usufruttuaria la SI (diritto che si andrà ad estinguere a febbraio 2029), Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla SI
, anche nell'interesse dei figli e Parte_1 Persona_1 Persona_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, ivi stabilmente conviventi con la madre.
3. MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTI. La SI continuerà a provvedere in via Parte_1
esclusiva alle esigenze dei figli relative al vitto e all'alloggio presso la casa coniugale, nonché al pagamento delle utenze domestiche riferite all'abitazione
2 di residenza. Il sig. OV LB continuerà a farsi carico dei costi relativi ai contratti telefonici attualmente in uso alla famiglia (4 cellulari e 1 linea fissa per rete wi-fi). Il sig. OV LB, corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di euro Persona_1 Persona_2
130,00 (centotrenta) ciascuno, mediante bonifico sui rispettivi conti correnti
( : IBAN [...] – Persona_1 Persona_2
IBAN [...]), entro il giorno 30 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
I RI e OV LB, concorreranno nella misura pari al 50% Parte_1
ciascuno, al pagamento delle seguenti spese relative ai figli:
a) Spese sanitarie (non coperte dal SSN);
b) Tasse universitarie/costi di iscrizione/libri di testo;
c) Eventuali canoni di locazione per la frequenza di corsi universitari presso una sede universitaria che comporti il soggiorno del figlio/dei figli fuori casa;
d) Costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria;
e) Spese per trasporto pubblico;
f) Spese per vacanze estive e/o invernali di entrambi i figli,
g) Acquisto e manutenzione di eventuali autoveicoli che saranno in uso ai figli,
con obbligo di condivisione di tutte le relative spese accessorie.
Eventuali ulteriori spese, diverse da quelle sopra elencate, saranno ripartite tra i coniugi sempre nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e i
3 termini convenuti nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le Parti espressamente rimandano,
anche con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e spese che non necessitano di preventiva concertazione. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle invierà all'altro genitore, con cadenza bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi. Il rimborso del 50% del costo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, formulata anche a mezzo mail, alle seguenti coordinare Iban di seguito indicate: - Iban Scalco Marina: [...]; -
Iban OV LB: [...].
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così
che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
4. ALTRE PATTUIZIONI RELATIVE AI FIGLI. I coniugi, preso atto del fatto che le esigenze di mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, potranno subire delle variazioni, rispetto alle condizioni oggi pattuite, in dipendenza di futuri mutamenti delle circostanze legate al percorso di studi di entrambi e alle connesse, eventuali nuove necessità, anche abitative (nel caso di frequenza di corsi c.d. “fuorisede”), si impegnano sin d'ora, qualora sopravvengano giustificati motivi, a rivedere
4 congiuntamente le determinazioni adottate in questa sede, al fine di concorrere in parti uguali alle esigenze economiche dei figli, fino a quando entrambi non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Medesimo
impegno viene assunto in relazione all'eventuale futura – necessità per la
SI di reperire una nuova abitazione, alla scadenza del diritto di Pt_1
usufrutto (febbraio 2029), qualora i figli (o uno di loro) risultino ancora con la stessa conviventi e non siano economicamente indipendenti.
5. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI Divisione conti correnti e risparmi I
coniugi dichiarano di aver già provveduto all'eliminazione della cointestazione dai rispettivi conti correnti bancari e che nulla reciprocamente uno deve all'altro in ragione dei pregressi prelievi o pagamenti.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MONTICELLO CONTE
OTTO in data 26/04/1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle
5 conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di OV LB
l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti e a titolo di contributo per il loro Per_1 Per_2
mantenimento, la somma mensile di euro 130,00 ciascuno nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Monticello Conte Otto (VI) Via Nicolosi n. 29/B in favore di Pt_1
quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente
[...]
non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate e il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
6 non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e OV Parte_1
LB, uniti in matrimonio in MONTICELLO CONTE OTTO in data
26/04/1997 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di MONTICELLO CONTE OTTO perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
7 d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8