Articolo 2 della Legge 30 giugno 1971, n. 509
Articolo 1Articolo 3
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17 agosto 1971
Art. 2.
Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585 , e' elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.
Entrata in vigore il 17 agosto 1971