Art. 2.
Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585 , e' elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.
Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585 , e' elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.