Articolo 1687 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1686Articolo 1688
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9 ottobre 2010
Art. 1687. Impedimenti e sospensioni 1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che e' gia' stato prescelto sono sospesi:
a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per piu' di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneita' oltre tale limite, l'ufficiale e' definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma. b) quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale. 2. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare e' favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se gia' giudicato prescelto, e' promosso e gli e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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