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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259000237946000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110003418410502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110003418410502 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110004943711502 TARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026 1
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“Chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Novara voglia: In via principale 1) previo accertamento dell'avvenuta prescrizione delle seguenti cartelle: A) cart. 07320110003418410502 per sanzioni, interessi e connessi oneri riscossione;
B) cart. 07320110004943711502 per imposta, interessi e oneri di riscossione;
annullare parzialmente l'intimazione di pagamento 07320259000237946000 notificata il 27.2.2025 in relazione alle cartelle su indicate. Spese rifuse.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“Voglia Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis, In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/92; nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e la correttezza della condotta dell'Agenzia della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, notificatagli in data 27.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Novara, avente ad oggetto due cartelle di pagamento notificate il 10.3.2016, afferenti a ritenute IRPEF e tasse smaltimento rifiuti, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente, richiamando il termine di prescrizione quinquennale dell'imposta locale, sanzioni, interessi e oneri accessori, instava per la declaratoria dell'intervenuta prescrizione di tali diritti azionati. Dunque, chiedeva dichiararsi la nullità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata, con rifusione delle spese di giudizio.
2 Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, anzi tutto, dava atto, come da documentazione allegata, della regolare notifica ex art. 140 c.p.c., in data 23.2.2016, delle due cartelle di pagamento al ricorrente quale socio, solidamente e illimitatamente responsabile, della
Società_1 , con conseguente inammissibilità di ogni istanza volta a far valere vizi propri di tali atti di riscossione.
In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi consistiti nell'avviso di intimazione di pagamento notificata ex art. 140 c.p.c. in data 13.3.2022 e nella successiva intimazione di pagamento impugnata, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con rimborso delle spese di lite. Con memoria datata 17.12.2025 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo per la non applicabilità dell'art. 68 comma 4 bis DL n. 18/20 e della mancata prova del deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CA) relativamente alla notifica dell'atto interruttivo del 2022.
A seguito dell'odierna udienza camerale il giudice ha deciso come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
Anzi tutto, deve rilevarsi che il ricorrente nulla ha lamentato in ordine ai titoli giustificativi della riscossione, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per imposta locale, sanzioni, interessi e diritti di aggio, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento.
Dagli atti versati in giudizio risulta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, precedentemente all'atto impugnato, provvedeva a notificare, con le modalità previste dagli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 DPR n. 600/73 e 140 c.p.c., dapprima le due cartelle di pagamento in data 10.3.2016, e poi l'intimazione di pagamento n. 07320219000972419000 in data 21.5.2022. 3 In ordine alla regolarità delle predette notifiche va evidenziato esse venivano eseguite presso l'individuata e non contestata residenza del ricorrente, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 140
c.p.c., a seguito di ripetuto accesso in loco infruttuoso, stante l'assenza anche di altre persone legittimate a ricevere la notifica come previsto dall'art. 139 c.p.c.. La notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. L'art. 140 c.p.c. richiede per il perfezionamento del procedimento notificatorio, in caso di irreperibilità
o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio della raccomandata con avviso di ricevimento) che, sebbene essenziali, non postula affatto che del compimento di esse l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma (cfr., sulla necessità di svolgimento di tutti tali adempimenti a pena di nullità, Cass.
4.4.2025 n. 8910).
La relata di notificazione va in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.), e non certo sulla base di una considerazione atomistica delle parti che la compongono.
Ne consegue che, ove l'agente notificatore dichiari di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'attestazione di avere ”rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 c.p.c., e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti di compatibilità, agli atti amministrativi (cfr., Cass. civ., Sez. Trib., 12.2.2010, n. 3426).
In particolare, nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine alla attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore (cfr., ex multis, Cass. civ., 24.4.1993 n.
4844).
4 In particolare, quanto alla spedizione della racc. a.r. contente la comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CA), il notificante è tenuto a fornire la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio del correlativo avviso di ricevimento non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (cfr., Cass. civ., sez. II, 7.11.2025 n. 29479; Cass. Sez. Un. n. 10012/21)
Nel caso di specie, posto che non sussiste alcun dubbio in ordine all'abitazione residenziale p.t. del contribuente (Indirizzo_1 , vedi pure residenza indicata nel ricorso), dalla documentazione allegata emerge che, dopo i rispettivi tentativi infruttuosi, l'agente notificatore, recatosi in loco e constatata la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate a ricevere la notifica, affiggeva alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, procedendo poi al deposito presso la Casa comunale del plico e informando il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, che veniva poi restituita al mittente anch'essa per compiuta giacenza.
Di tali operazioni si dava atto con rituale sottoscrizione dell'agente notificatore. Le riserve formali espresse dal ricorrente in ordine alle operazioni materiali di consegna della raccomandata CA non valgono ad inficiare la regolarità del procedimento notificatorio.
Invero, la notificazione effettuata – come nel caso di specie – ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione.
Occorre la prova non già della consegna della CA, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altre persone abilitate, ovvero dall'annotazione dell'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso stesso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (doc. n. 8), l'agente postale, non avendo rinvenuto all'indirizzo nessuna persona idonea a ricevere la comunicazione, attestava ciò nell'avviso di ricevimento (sia pure con formula sintetica dell'avvenuto accesso all'indirizzo noto in data 8.6.2022 h. 12.20, con restituzione poi al mittente per compiuta giacenza), con conseguente perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione in data 11.5.2022 della raccomandata contente la CA (cfr., Cass. 14.9.2025 n. 25158).
5 Peraltro, non può ravvisarsi la nullità o l'inesistenza della notifica per illeggibilità della firma dell'agente postale sull'avviso di consegna della CA, atteso che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, sebbene dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un atto riscossivo, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata o comunque del potere esercitato. Dunque, in assenza di tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (e a maggior ragione di inesistenza) della notificazione (cfr., Cass. civ. sez. V, 6.5.2015 n. 9036).
Orbene, ritenuta la regolarità delle predette notifiche, quanto alla eccepita prescrizione, occorre osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.
Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c.. Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
6 Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, i diritti per le imposte locale – quale la tassa smaltimento rifiuti oggetto di una delle cartelle afferenti all'intimazione di pagamento impugnata - si prescrivono in cinque anni (cfr., ex multis, Cass. 13.9.2018 n. 22305; Cass. 26.6.2024 n. 17667), così come analogo termine si applica per sanzioni e interessi.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715).
L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
7 Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr.,
Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
8 Tanto premesso, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in data 10.3.2016, l'emissione – come successivo atto interruttivo della prescrizione – dell'intimazione di pagamento notificata nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., con spedizione della raccomandata informativa depositata presso la Casa Comunale e compiuta giacenza in data 18.6.2022.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che, avuto riguardo ai termini di notifica delle cartelle e dei successivi atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione (intimazione di pagamento notificata il 21.5.2022 e successiva intimazione di pagamento notificata il
27.2.2025), nonché allo specifico regime prescrizionale quinquennale per i diritti oggetto di contenzioso, non vi è verificata alcuna prescrizione per i crediti di imposta oggetto della riscossione, né dei relativi accessori. Infatti, deve rilevarsi che a decorrere dal 8.3.2020 (quindi prima del compimento del termine quinquennale rispetto alla notifica delle cartelle, con decorrenza 10.3.2016), per la disciplina emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, entrava in vigore un lungo periodo di sospensione dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. n. 18/20 (c.d. decreto cura Italia) ha disposto la sospensione della riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (542 giorni), con inibizione di tutte le attività riscossive, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Sicché, posto che alla data di inizio (8.3.2020) della prolungata sospensione della prescrizione era trascorso dall'atto interruttivo il periodo di anni 3 mesi 11 e giorni 28 (dal 10.3.2016 al 8.3.2020), non c' è dubbio che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (21.5.2022) non era maturata l'invocata prescrizione quinquennale, siccome trascorso (con decorrenza 1.9.2021) l'ulteriore periodo di otto mesi e 21 giorni, e dunque complessivamente l'arco temporale di anni 4 mesi 8 e giorni 19. Il nuovo termine di prescrizione è stato quindi nuovamente interrotto in tempo utile con la notifica in data 27.2.2025 dell'atto impugnato.
Del resto, costituisce jus receptum condiviso da questa Corte, che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora, di talché, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di
9 eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., Cass. 21.7.2025 n. 20476; Cass. 13.2.2025 n. 3733).
Ne discende che, in ogni caso, la contribuente non può far valere la prescrizione già maturata che avrebbe dovuto eccepire con il precedente atto interruttivo (intimazione di pagamento del 21.5.2022). Ne discende che il ricorso va respinto.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite – con liquidazione come in dispositivo, sulla base del valore del contenzioso, della effettiva attività espletata e della sua concreta modesta complessità - vanno poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in favore di ADER in euro 700,00. Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
GI ON
10
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259000237946000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110003418410502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110003418410502 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110004943711502 TARI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026 1
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“Chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Novara voglia: In via principale 1) previo accertamento dell'avvenuta prescrizione delle seguenti cartelle: A) cart. 07320110003418410502 per sanzioni, interessi e connessi oneri riscossione;
B) cart. 07320110004943711502 per imposta, interessi e oneri di riscossione;
annullare parzialmente l'intimazione di pagamento 07320259000237946000 notificata il 27.2.2025 in relazione alle cartelle su indicate. Spese rifuse.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“Voglia Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis, In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/92; nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e la correttezza della condotta dell'Agenzia della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, notificatagli in data 27.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Novara, avente ad oggetto due cartelle di pagamento notificate il 10.3.2016, afferenti a ritenute IRPEF e tasse smaltimento rifiuti, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente, richiamando il termine di prescrizione quinquennale dell'imposta locale, sanzioni, interessi e oneri accessori, instava per la declaratoria dell'intervenuta prescrizione di tali diritti azionati. Dunque, chiedeva dichiararsi la nullità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata, con rifusione delle spese di giudizio.
2 Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, anzi tutto, dava atto, come da documentazione allegata, della regolare notifica ex art. 140 c.p.c., in data 23.2.2016, delle due cartelle di pagamento al ricorrente quale socio, solidamente e illimitatamente responsabile, della
Società_1 , con conseguente inammissibilità di ogni istanza volta a far valere vizi propri di tali atti di riscossione.
In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi consistiti nell'avviso di intimazione di pagamento notificata ex art. 140 c.p.c. in data 13.3.2022 e nella successiva intimazione di pagamento impugnata, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con rimborso delle spese di lite. Con memoria datata 17.12.2025 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo per la non applicabilità dell'art. 68 comma 4 bis DL n. 18/20 e della mancata prova del deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CA) relativamente alla notifica dell'atto interruttivo del 2022.
A seguito dell'odierna udienza camerale il giudice ha deciso come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
Anzi tutto, deve rilevarsi che il ricorrente nulla ha lamentato in ordine ai titoli giustificativi della riscossione, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per imposta locale, sanzioni, interessi e diritti di aggio, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento.
Dagli atti versati in giudizio risulta che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, precedentemente all'atto impugnato, provvedeva a notificare, con le modalità previste dagli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 DPR n. 600/73 e 140 c.p.c., dapprima le due cartelle di pagamento in data 10.3.2016, e poi l'intimazione di pagamento n. 07320219000972419000 in data 21.5.2022. 3 In ordine alla regolarità delle predette notifiche va evidenziato esse venivano eseguite presso l'individuata e non contestata residenza del ricorrente, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 140
c.p.c., a seguito di ripetuto accesso in loco infruttuoso, stante l'assenza anche di altre persone legittimate a ricevere la notifica come previsto dall'art. 139 c.p.c.. La notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. L'art. 140 c.p.c. richiede per il perfezionamento del procedimento notificatorio, in caso di irreperibilità
o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio della raccomandata con avviso di ricevimento) che, sebbene essenziali, non postula affatto che del compimento di esse l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma (cfr., sulla necessità di svolgimento di tutti tali adempimenti a pena di nullità, Cass.
4.4.2025 n. 8910).
La relata di notificazione va in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.), e non certo sulla base di una considerazione atomistica delle parti che la compongono.
Ne consegue che, ove l'agente notificatore dichiari di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'attestazione di avere ”rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 c.p.c., e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti di compatibilità, agli atti amministrativi (cfr., Cass. civ., Sez. Trib., 12.2.2010, n. 3426).
In particolare, nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine alla attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore (cfr., ex multis, Cass. civ., 24.4.1993 n.
4844).
4 In particolare, quanto alla spedizione della racc. a.r. contente la comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CA), il notificante è tenuto a fornire la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio del correlativo avviso di ricevimento non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (cfr., Cass. civ., sez. II, 7.11.2025 n. 29479; Cass. Sez. Un. n. 10012/21)
Nel caso di specie, posto che non sussiste alcun dubbio in ordine all'abitazione residenziale p.t. del contribuente (Indirizzo_1 , vedi pure residenza indicata nel ricorso), dalla documentazione allegata emerge che, dopo i rispettivi tentativi infruttuosi, l'agente notificatore, recatosi in loco e constatata la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate a ricevere la notifica, affiggeva alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, procedendo poi al deposito presso la Casa comunale del plico e informando il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, che veniva poi restituita al mittente anch'essa per compiuta giacenza.
Di tali operazioni si dava atto con rituale sottoscrizione dell'agente notificatore. Le riserve formali espresse dal ricorrente in ordine alle operazioni materiali di consegna della raccomandata CA non valgono ad inficiare la regolarità del procedimento notificatorio.
Invero, la notificazione effettuata – come nel caso di specie – ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione.
Occorre la prova non già della consegna della CA, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altre persone abilitate, ovvero dall'annotazione dell'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso stesso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (doc. n. 8), l'agente postale, non avendo rinvenuto all'indirizzo nessuna persona idonea a ricevere la comunicazione, attestava ciò nell'avviso di ricevimento (sia pure con formula sintetica dell'avvenuto accesso all'indirizzo noto in data 8.6.2022 h. 12.20, con restituzione poi al mittente per compiuta giacenza), con conseguente perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione in data 11.5.2022 della raccomandata contente la CA (cfr., Cass. 14.9.2025 n. 25158).
5 Peraltro, non può ravvisarsi la nullità o l'inesistenza della notifica per illeggibilità della firma dell'agente postale sull'avviso di consegna della CA, atteso che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, sebbene dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un atto riscossivo, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata o comunque del potere esercitato. Dunque, in assenza di tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (e a maggior ragione di inesistenza) della notificazione (cfr., Cass. civ. sez. V, 6.5.2015 n. 9036).
Orbene, ritenuta la regolarità delle predette notifiche, quanto alla eccepita prescrizione, occorre osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.
Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c.. Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
6 Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, i diritti per le imposte locale – quale la tassa smaltimento rifiuti oggetto di una delle cartelle afferenti all'intimazione di pagamento impugnata - si prescrivono in cinque anni (cfr., ex multis, Cass. 13.9.2018 n. 22305; Cass. 26.6.2024 n. 17667), così come analogo termine si applica per sanzioni e interessi.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715).
L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
7 Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr.,
Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
8 Tanto premesso, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in data 10.3.2016, l'emissione – come successivo atto interruttivo della prescrizione – dell'intimazione di pagamento notificata nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., con spedizione della raccomandata informativa depositata presso la Casa Comunale e compiuta giacenza in data 18.6.2022.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che, avuto riguardo ai termini di notifica delle cartelle e dei successivi atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione (intimazione di pagamento notificata il 21.5.2022 e successiva intimazione di pagamento notificata il
27.2.2025), nonché allo specifico regime prescrizionale quinquennale per i diritti oggetto di contenzioso, non vi è verificata alcuna prescrizione per i crediti di imposta oggetto della riscossione, né dei relativi accessori. Infatti, deve rilevarsi che a decorrere dal 8.3.2020 (quindi prima del compimento del termine quinquennale rispetto alla notifica delle cartelle, con decorrenza 10.3.2016), per la disciplina emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, entrava in vigore un lungo periodo di sospensione dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. n. 18/20 (c.d. decreto cura Italia) ha disposto la sospensione della riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (542 giorni), con inibizione di tutte le attività riscossive, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Sicché, posto che alla data di inizio (8.3.2020) della prolungata sospensione della prescrizione era trascorso dall'atto interruttivo il periodo di anni 3 mesi 11 e giorni 28 (dal 10.3.2016 al 8.3.2020), non c' è dubbio che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (21.5.2022) non era maturata l'invocata prescrizione quinquennale, siccome trascorso (con decorrenza 1.9.2021) l'ulteriore periodo di otto mesi e 21 giorni, e dunque complessivamente l'arco temporale di anni 4 mesi 8 e giorni 19. Il nuovo termine di prescrizione è stato quindi nuovamente interrotto in tempo utile con la notifica in data 27.2.2025 dell'atto impugnato.
Del resto, costituisce jus receptum condiviso da questa Corte, che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora, di talché, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di
9 eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., Cass. 21.7.2025 n. 20476; Cass. 13.2.2025 n. 3733).
Ne discende che, in ogni caso, la contribuente non può far valere la prescrizione già maturata che avrebbe dovuto eccepire con il precedente atto interruttivo (intimazione di pagamento del 21.5.2022). Ne discende che il ricorso va respinto.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite – con liquidazione come in dispositivo, sulla base del valore del contenzioso, della effettiva attività espletata e della sua concreta modesta complessità - vanno poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in favore di ADER in euro 700,00. Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
GI ON
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