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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3478/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Napoletano, giusto mandato in Parte_1 atti,
- Attore- contro avv. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cpc CP_1
- convenuto -
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato con pedissequo provvedimento il 2.11.2020, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, all'esecuzione mobiliare presso terzi, proposta dal avvocato, oggi convenuto, assumendo l'inesistenza del titolo e del credito in capo al deducente difensore.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice dell'Esecuzione, ritenuto che la verifica del fumus boni iuris e dei gravi motivi che giustifichino la richiesta di sospensione dell'esecuzione andasse effettuata allo stato degli atti, sulla base altresì delle risultanze documentali addotte dalle parti, concedeva la sospensione dell'esecuzione e fissava un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il sig. con atto notificato il 5.07.2021 ex art. 618 2^ comma cpc, introduceva il Pt_1 giudizio di merito.
1 Con comparsa dell'8.03.2022 si costituiva l'avv. il quale contestava ogni CP_1 avversa eccezione e richiesta, assolutamente infondata e non provata.
Completata l'attività processuale con il deposito di note, fallito il tentativo di risolvere transattivamente, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§§§§§§
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, appare fondata, pertanto deve essere accolta per le ragioni che seguono.
L'opposizione si fonda sull'esistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte dell'avv. CP_1 nei confronti del sig. Pt_1
L'avv. fonda la sua pretesa esecutiva sulla base di una cessione del credito avvenuta con CP_1 scrittura privata in data 29.05.2019 da parte del dott. , quale legale Parte_2 rappresentate p.t. della società Claroclima sas.
Nella citata cessione è stato trasferito all'avv. la somma di € 10.291,32 per spettanze CP_1 professionali maturate e relative al giudizio definito con sentenza n. 759/2019.
Tuttavia, è in atti, che la società Claroclima sas è stata cancellata dal registro delle imprese in data 15.06.2018, dunque prima dell'avvenuta cessione del credito.
A riguardo si deve osservare che il dott. ha agito non a nome proprio o come socio Parte_2 della disciolta società, ma quale legale rappresentante di una società ormai inesistente;
dunque privo di ogni potere in merito.
Ne deriva, pertanto, che nessun credito poteva essere ceduto da un soggetto privo di rappresentanza, in quanto lo stesso risultava legale rappresentante di una società inesistente per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Di contro non vi è prova che la cessione del credito sia avvenuta da soggetto titolato a cedere crediti per una società ormai cancellata, né che questo sia accaduto in quanto socio titolare del diritto di credito oggetto di cessione.
Tutto ciò comporta la nullità dell'azione esecutiva, posta in essere dall'odierno convenuto, per inesistenza del titolo a fondamento dell'azione stessa.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, e alla luce del comportamento processuale assunto dal convenuto, accoglie l'opposizione e condanna l'avv. alla refusione delle spese del CP_1 presente giudizio e del giudizio di opposizione RGE n. 727/2020, in favore del sig. Pt_1 che vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO
[...]
2022 N. 147, nella misura di € 5.077,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso
2 tra gli Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione formulata dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
- dichiara inesistente il diritto di credito azionato dal convenuto;
- condanna l'avv. alla refusione delle spese del presente giudizio e del CP_1 giudizio di opposizione RGE n. 727/2020, in favore del sig. che Parte_1 vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022
N. 147, nella misura € 5.077,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Dispone lo svincolo immediato delle somme accantonate dal terzo pignorato.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3478/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Napoletano, giusto mandato in Parte_1 atti,
- Attore- contro avv. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cpc CP_1
- convenuto -
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato con pedissequo provvedimento il 2.11.2020, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, all'esecuzione mobiliare presso terzi, proposta dal avvocato, oggi convenuto, assumendo l'inesistenza del titolo e del credito in capo al deducente difensore.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice dell'Esecuzione, ritenuto che la verifica del fumus boni iuris e dei gravi motivi che giustifichino la richiesta di sospensione dell'esecuzione andasse effettuata allo stato degli atti, sulla base altresì delle risultanze documentali addotte dalle parti, concedeva la sospensione dell'esecuzione e fissava un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il sig. con atto notificato il 5.07.2021 ex art. 618 2^ comma cpc, introduceva il Pt_1 giudizio di merito.
1 Con comparsa dell'8.03.2022 si costituiva l'avv. il quale contestava ogni CP_1 avversa eccezione e richiesta, assolutamente infondata e non provata.
Completata l'attività processuale con il deposito di note, fallito il tentativo di risolvere transattivamente, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§§§§§§
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, appare fondata, pertanto deve essere accolta per le ragioni che seguono.
L'opposizione si fonda sull'esistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte dell'avv. CP_1 nei confronti del sig. Pt_1
L'avv. fonda la sua pretesa esecutiva sulla base di una cessione del credito avvenuta con CP_1 scrittura privata in data 29.05.2019 da parte del dott. , quale legale Parte_2 rappresentate p.t. della società Claroclima sas.
Nella citata cessione è stato trasferito all'avv. la somma di € 10.291,32 per spettanze CP_1 professionali maturate e relative al giudizio definito con sentenza n. 759/2019.
Tuttavia, è in atti, che la società Claroclima sas è stata cancellata dal registro delle imprese in data 15.06.2018, dunque prima dell'avvenuta cessione del credito.
A riguardo si deve osservare che il dott. ha agito non a nome proprio o come socio Parte_2 della disciolta società, ma quale legale rappresentante di una società ormai inesistente;
dunque privo di ogni potere in merito.
Ne deriva, pertanto, che nessun credito poteva essere ceduto da un soggetto privo di rappresentanza, in quanto lo stesso risultava legale rappresentante di una società inesistente per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Di contro non vi è prova che la cessione del credito sia avvenuta da soggetto titolato a cedere crediti per una società ormai cancellata, né che questo sia accaduto in quanto socio titolare del diritto di credito oggetto di cessione.
Tutto ciò comporta la nullità dell'azione esecutiva, posta in essere dall'odierno convenuto, per inesistenza del titolo a fondamento dell'azione stessa.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, e alla luce del comportamento processuale assunto dal convenuto, accoglie l'opposizione e condanna l'avv. alla refusione delle spese del CP_1 presente giudizio e del giudizio di opposizione RGE n. 727/2020, in favore del sig. Pt_1 che vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO
[...]
2022 N. 147, nella misura di € 5.077,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso
2 tra gli Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione formulata dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
- dichiara inesistente il diritto di credito azionato dal convenuto;
- condanna l'avv. alla refusione delle spese del presente giudizio e del CP_1 giudizio di opposizione RGE n. 727/2020, in favore del sig. che Parte_1 vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 AGOSTO 2022
N. 147, nella misura € 5.077,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Dispone lo svincolo immediato delle somme accantonate dal terzo pignorato.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
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