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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2024, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2123/2019 RG vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grandini Parte_1
del foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. John Gattai del Controparte_1
foro di Lucca e dall'avv. Alessandra Leoncini del foro di La Spezia;
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Giuliani Controparte_2
e Laura Giuliani del foro di Livorno;
APPELLATA
All'udienza del 6.2.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 PerParte_1
previa riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis, confermare la validità e l'efficacia del testamento olografo impugnato e quindi accertare e dichiarare che la sig.ra è l'unica erede della sig.ra Parte_1 [...]
e pertanto la titolare esclusiva delle somme portate dal libretto Per_1
postale di deposito e dai buoni fruttiferi postali, cartacei e dematerializzati per cui è causa, oltreché delle polizze, come da descrizione del CTU dott.
il tutto con ogni eventuale ulteriore declaratoria del caso, Persona_2
tra cui l'ordine, a di pagare le somme spettanti, con Controparte_3
esonero da ogni responsabilità, nonché la restituzione dei titoli, se necessaria e con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, essendo venuti meno i requisiti per il patrocinio a spese dello stato, come da documentazione che si depositerà a parte, ponendo a carico delle parti soccombenti pure i compensi liquidati ai CTU e quelli spettanti ai CTP, il tutto oltre gravami fiscali. In via istruttoria si insiste di nuovo, per quanto occorrer possa, per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli formulati con la seconda memoria autorizzata di seguito trascritti… (omissis)>>.
Per < Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
respinta ogni contraria istanza, - dichiarare inammissibile, ex artt. 342 e 348
bis, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1256/19 del Tribunale di Lucca Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, depositata in data 16/09/2019 per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza Parte_1
1256/19 del Tribunale di Lucca, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, e confermare integralmente la sentenza n. 1256/19 emessa dal
Tribunale di Lucca. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre CAP ed IVA come per legge,
2 riconfermando altresì la condanna di parte appellante alle spese del giudizio di primo grado. In via istruttoria: - insiste, per i motivi già
ampiamente rappresentati in atti e riconfermati all'udienza del 7 novembre
2023, sull'eccezione di nullità e comunque di inutilizzabilità delle due CTU
espletate; - insta per la rinnovazione delle stesse con affidamento ad altri
CTU, proprio atteso il carattere di delibazione sommaria espressamente riconosciuto alla decisione di non procedere alla relativa rinnovazione, e ritenendo indispensabile una più approfondita valutazione al riguardo da riservare alla cognizione piena;
- insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti appellate, non potendosi ritenere probanti ai fini del presente giudizio civile le risultanze delle testimonianze rese in sede penale>>.
Per < Controparte_1
contraria istanza eccezione, domanda e difesa: in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza 7.11.2023, -ammettere la prova orale per interrogatorio formale della IG.ra e per testi, sui capitoli Parte_1
di cui alla memoria ex art. 183 n.2 cpc datata 30.7.2015 (capitoli da 1 a 33 di seguito trascritti: Capitolo 1. Vero che l'attrice è nipote Controparte_1
della IG.ra (sorella di suo padre, IG. , nata Persona_1 Persona_3
a ST di AG (LU) il giorno 8 agosto 1935, in vita ivi residente in frazione Chiozza, deceduta a Barga in data 2 febbraio 2014? Capitolo
2.Vero che la IG.ra a partire dal 2007 versava in uno stato di Persona_1
grave malattia che ha inciso anche sulle sue capacità intellettive? Capitolo
3.Vero che, a partire del 2011 le condizioni della IG.ra si sono Persona_1
aggravate ed era immobilizzata in una sedia a rotelle? Capitolo 4. Vero che la IG.ra soffriva di un grave scompenso cardiaco e di diabete Per_1
mellito tipo II che incideva sulle sue capacità cognitive? Capitolo 5.Vero che in seguito al ricovero presso l'ospedale di Castelnuovo AG del 2011,
Per la IG. non era più in grado di svolgere le elementari cure quotidiane
3 della persona, quali provvedere a farsi da mangiare, vestirsi, e lavarsi?
Capitolo 6. Vero che in seguito al ricovero presso l'ospedale di Castelnuovo
AG del 2011, la IG.ra , assieme ai propri cugini Controparte_1
IG.ri e ed alla zia Persona_4 Persona_5 Controparte_2
Per hanno deciso di chiedere l'aiuto di una badante per occuparsi della zia ?
Capitolo 7.Vero che dal dicembre 2011 all'agosto 2013 la IG.ra Parte_1
ha iniziato ad occuparsi della IG.ra alla quale ha
[...] Persona_1
prestato assistenza per 4 ore giornaliere? Capitolo 8. Vero che nei primi mesi di servizio il lavoro della IG.ra veniva pagato direttamente Pt_1
Per dalla SI dopo che il IG. ritirava i soldi della pensione Per_4
Per presso l'Ufficio Postale e li consegna alla IG.ra ; dopo circa sei-sette mesi la sig.ra. veniva pagata direttamente dal sig. Parte_1 Per_4
poiché la IG.ra non ricordava ove nascondeva i soldi per
[...] Per_1
le spese quotidiane? Capitolo 9.Vero che nel periodo di agosto 2013 la salute fisica e psichica della IG.ra è peggiorata tanto da non essere Persona_1
più in grado di riconoscere i propri familiari e le persone che si recavano a farle visita? Capitolo 10. Vero che nel mese di agosto 2013 durante una visita del nipote (figlio della IGnora con la Per_6 Controparte_2
Per moglie ed i figli e , la IGnora non li riconobbe e li prese CP_4 Per_7
in cambio con le figlie della IGnora Capitolo 11.Vero che da Pt_1
novembre 2013 la IG.ra aveva continui dolori che non le Per_1
permettevano neppure di accendere la televisione e di intrattenere una normale conversazione con chi si recava a farle visita e non era in grado di effettuare le telefonate ad amici e parenti, non riusciva più ad alimentarsi ed a bere né ad avvicinare il bicchiere alla bocca, faceva e diceva le cose che
Per le venivano suggerite? Capitolo 12 Vero che in quel periodo la IG.ra è
stata rinvenuta svenuta a terra ed in stato confusionario? Capitolo 13.Vero
che la IG.ra da agosto 2013, a causa delle peggiorate Parte_1
Per condizioni di salute della IG. , aumentò le ore a servizio da 4 a 5 e che
4 per tali servizi si avvaleva dell'aiuto della madre Capitolo Parte_2
Per 14. Vero che la IGnora , in più occasioni durante le visite di parenti ed amici, si è lamentata della IG.ra e della madre chiedendo Parte_1
ai familiari di allontanarle in quanto non era affatto soddisfatta dei loro
Per servizi quali badanti? Capitolo 15.Vero che la IG.ra si è con lei lamentata dei continui e quotidiani ritardi della IG.ra e Parte_1
della madre oltre che del modo in cui svolgevano le loro mansioni?
Capitolo 16.Vero che la IG.ra ha in più occasioni richiesto Persona_1
che tornasse la precedente badante ? Capitolo 17.Vero che l'attrice Per_8
riuscì a convincere la zia a tenere la IG.ra Controparte_1 Parte_1
Capitolo 18. Vero che l'attrice si recava a
[...] Controparte_1
trovare la zia tutte le domeniche e nei giorni di festa Persona_1
portandole il pranzo? Capitolo 19.Vero che durante il ricovero ospedaliero dal 15 al 30 novembre 2013 fu preceduto a far data dal 11 novembre da una degenza presso il Pronto Soccorso di Castelnuovo in quanto presso il reparto di medicina non c'erano letti disponibili? Capitolo 20. Vero che
Per durante il ricovero era spesso agitata e confusa e fu sottoposta a terapia
Per psichiatrica? Capitolo 21. Vero che la SI durante il ricovero del novembre 2013 non aveva cognizione del luogo in cui si trovasse e non riconosceva le persone? Capitolo 22. Vero che durante il ricovero in
Per ospedale del novembre 2013 la IGnora era assistita continuativamente durante il giorno e durante la notte;
Capitolo 23. Vero che durante una
Per visita in ospedale, la IG.ra ha chiesto al nipote di andare a Per_4
prendere le pizze da , una pizzeria del paese ove abitava la zia, per Pt_3
lei e per , così le avrebbero mangiate a casa in quanto non si rendeva Per_4
conto di essere in ospedale? Capitolo 25.Vero che, recatosi più volte presso l'abitazione di nell'autunno 2013, ha notato un forte Persona_1
Per peggioramento nelle sue condizioni di salute, in quanto la IG.ra non la riconosceva e neppure capiva cosa le stesse dicendo ed era divenuta sorda
5 e quasi totalmente cieca, respirava a fatica ed aveva bisogno dell'ossigeno?
Per Capitolo 26. Vero che la domenica 11.12.2013 la IG.ra stava malissimo,
non riusciva a bere e si lamentava per il dolore? Capitolo 27. Vero che in quell'occasione la IG. non era in casa e fu chiamata da Parte_1
voi e fu sempre la IG.ra a chiedere alla IG.ra di CP_1 Pt_1
Per Per preparare qualcosa da mangiare alla IG.ra , ma la non riusciva a mangiare e fu la sig.ra a chiedere alla IG.ra i “imboccare CP_1 CP_5
la zia”? Capitolo 28. Vero che nel dicembre del 2013 ed in data 21.12.2013 la
IG.ra era in condizioni psicofisiche tali da non esser Persona_1
assolutamente in grado di scrivere né di leggere, ma neppure di mangiare né di bere autonomamente, non guardava la televisione, non reggeva in mano alcun oggetto, era allettata e non riconosceva chi l'andava a trovare,
faceva e diceva solo le cose che le venivano suggerite? Capitolo 29. Vero
Per che durante il ricovero ospedaliero del 24.12. 2013 la IGnora non fu in grado né di comprendere i trattamenti sanitari né di firmare il consenso informato? Capitolo 30. Vero che pochi giorni prima del ricovero del
24.12.2013 le IG.ra riferiva al signor che la IG.ra Pt_1 Persona_4
Per
aveva detto di voler lasciare tutto il suo patrimonio alla di lei figliola?
Capitolo 31. Vero che di ciò informò anche la IG.ra ed il Per_4 CP_2
figlio ? Capitolo 32. Vero che con il ricovero del dicembre 2013 i Per_6
Per medici riferirono che la IG.ra avrebbe dovuto essere ricoverata in una residenza sanitaria in quanto non mangiava più, era immobilizzata a letto,
aveva l'ossigeno ed il catetere fissi e mentalmente non era presente in quanto disorientata, confusa ed agitata. Capitolo 33. Vero che durante il
Per ricovero del dicembre 2013 la IG.ra era assistita continuativamente durante il giorno e la notte. In ipotesi di ammissione di prova per testi richiesta da parte appellante, si chiede ammettersi controprova e prova contraria sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI
comma n.3 del 18.9.2015 di seguito trascritti: A prova contraria sul capitolo
6 12 formulato da controparte:
5. Vero che dall'estate 2013 e fino al suo decesso la
IG.ra ha cessato di effettuare telefonate? 6. Vero che dall'estate 2013 Persona_1
e fino al suo decesso la IG.ra è stata anche mesi senza essere Persona_1
accompagnata dalla parrucchiera per farsi i capelli? 7. Vero che dall'estate 2013 e
fino al suo decesso la IG.ra ha cessato di scrivere le liste della spesa? Persona_1
8. Vero che dall'estate 2013 e fino al suo decesso il IG. pagava le Persona_4
spese effettuate dalla IG.ra nell'alimentari gestito dalla IG.ra Pt_1 [...]
9. Vero che dall'estate 2013 e fino al suo decesso non ha mai sentito la Tes_1
IG.ra chiamare la badante con l'appellativo la “mi Persona_1 Parte_1
Per bimba” 10. Vero che recatasi presso l'abitazione della IG.ra , nel corso dell'anno
2013, ha visto in più occasioni che l'acquaio, la stufa a gas, i piatti ed il frigorifero
erano in disordine. Si indicano a testi Persona_4 Testimone_2
A prova contraria sul Persona_5 Testimone_3 Testimone_4
capitolo 13: 11. Vero che la decisione di comprare una stufa a pellet per la IG.ra
fu presa dal IG. che poi andò a comprare la stufa e la Per_1 Persona_4
Per installò presso l'abitazione della sig.ra nel mese di dicembre 2013? Si indica a teste A prova contraria sui capitoli 16: 12. Vero che la IG.ra Persona_4
Per è andata a trovare la zia all'ospedale di Barga durante il ricovero del CP_1
novembre 2013, il sabato pomeriggio ed in quell'occasione la IG.ra disse Pt_1
alla IG.ra “tua zia non c'è più con la testa” 13. Vero che all'arrivo in CP_1
Per stanza dell'infermiera, iniziò a trattarla male e la prese a male parole. Si
indicano a testi gli infermieri (cartella clinica Tes_5 Tes_6 Tes_7
Presidio Ospedaliero Valle del Serchio – Stabilimento Ospedaliero di Barga
– ricovero del 15.11.2013). A prova contraria sul capitolo 18: 14. Vero che dopo
il ricovero del dicembre 2013 furono i medici e l'infermiera a chiamare la IG.ra
Per ed a informarla che la IG. , al momento delle dimissioni, Controparte_1
doveva essere ricoverata in una struttura sanitaria. Si indica a teste la Dr.ssa
-disporre, in accoglimento delle eccezioni e delle ragioni Testimone_8
tutte esposte in atti dalla difesa dell'appellata anche alla luce delle relazioni
7 di parte depositate, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e della consulenza tecnica d'ufficio grafologica con incarico a diversi consulenti. Nel merito: anche all'esito dell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e della rinnovazione delle CTU: rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. 1256/2019 Parte_1
emessa dal Tribunale di Lucca e depositata in Cancelleria in data 16
settembre 2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In ipotesi: Dichiarare: che il testamento olografo in data 21.12.2013 in possesso di pubblicato in data 5 Parte_1
febbraio 2014 è nullo ed improduttivo di effetti ex artt. 606, 1 e 1418 c.c. in quanto non autografo e per l'effetto dichiarare che e Controparte_1
sono eredi legittime di ciascuna per la Controparte_2 Persona_1
quota del 50% e per l'effetto, accertata la consistenza del patrimonio relitto costituito da beni mobili individuati dalla CTU contabile del Dott. Per_2
accertato che le giacenze presenti sul libretto postale ed i buoni postali fruttiferi, come meglio identificati nella CTU contabile del Dott. Per_2
appartenevano in via esclusiva alla de cuius, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria fra le eredi legittime e Controparte_1
ed assegnare a ciascuna la propria quota di spettanza del Controparte_2
patrimonio relitto in ragione del 50%; in ogni caso previa resa del conto e restituzione da parte della IGnora a favore della massa Controparte_2
ereditaria delle somme eventualmente percette oltre interessi maturati e maturandi dall'incasso al saldo effettivo. Condannare l'appellante a rifondere ad le spese del primo grado di giudizio, della Controparte_1
fase cautelare e del presente giudizio di appello per anticipazioni,
compensi, spese generali ed accessori di legge, confermando la sentenza di
Primo grado ovvero con vittoria integrale delle spese anche di CTU e di
CTP a favore di > Controparte_1
8 I FATTI DI CAUSA
nipote della zia vedova e senza Controparte_1 Persona_1
figli, nata l'[...] e deceduta il 2.2.2014, conveniva dinanzi al Tribunale
di Lucca e allegando che la de cuius, Parte_1 Controparte_2
dal 2007, versava in stato di grave infermità per deficit visivo, uditivo,
diabete mellito ed obesità, tanto da essere riconosciuta invalida al 100% e che nel 2011 essa non era più autosufficiente, tanto che, al momento delle dimissioni ospedaliere del dicembre 2011, essa attrice, insieme ad altri parenti, decidevano di trovarle una badante: la sig.ra Parte_1
Illustrava che già dalla cartella clinica del 2011 si rilevava che la de cuius era confusa e disorientata. Nel 2013 le condizioni della de cuius peggioravano ulteriormente, tanto da non essere più in grado di riconoscere i propri familiari che l'assistevano quando la non era in servizio, né di Pt_1
accendere la televisione o di telefonare. Allegava che spesso la de cuius
diceva di non essere soddisfatta dei servizi della e della madre che Pt_1
talvolta l'aiutava e che i familiari la convincevano a sopportare la presenza della badante. Essa attrice, quasi tutte le domeniche, insieme alla figlia Per_9
si recava a trovare la de cuius constatando il peggioramento delle sue condizioni psichiche, perché non la riconosceva e non capiva cosa le si diceva, essendo quasi totalmente sorda, necessitava di ossigeno e portava il catetere. Il 23.12.2013 le condizioni della de cuius peggioravano ulteriormente, tanto che la avendola trovata in fin di vita, fredda Pt_1
e cianotica, si attivava per farla ricoverare. Durante il ricovero era riscontrato un grave deficit intellettivo, grave ipoacusia, pregresso scompenso cardiaco congestizio, insufficienza respiratoria, diabete mellito,
non era in grado di firmare né di prestare il proprio consenso alle terapie.
Dimessa il 13 gennaio 2014, decedeva il 2 febbraio 2014. Il 7 Persona_1
febbraio 2014, all'insaputa dei parenti, faceva registrare Parte_1
un testamento olografo apparentemente redatto il 21.12.2013 del seguente
9 tenore: <lascio tutto quello che o a questa è la mia volontà Parte_1
perché la mia bimba mi ha guardato in questi anni>>. Essa attrice aveva, quindi,
acquisito una consulenza psichiatrica dal prof. che aveva concluso Per_10
per lo stato di incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento del testamento. Poste tali premesse, concludeva chiedendo: 1) che il testamento fosse annullato per incapacità di intendere e di volere della de
cuius; 2) che il testamento olografo fosse dichiarato nullo perché frutto del reato di circonvenzione di incapace;
3) che fosse dichiarata aperta la successione legittima di e che il patrimonio relitto (composto Persona_1
da un libretto postale, da una polizza assicurativa e da buoni postali per complessivi € 457.809,53) fosse diviso al 50% tra essa attrice e la sorella della
de cuius a nulla rilevando la cointestazione del libretto e Controparte_2
dei buoni postali alla medesima posto che ciò non dava Controparte_2
luogo ad una donazione indiretta in difetto di animus donandi; in subordine chiedeva che la divisione avesse luogo sulla quota relitta;
4) che Parte_1
che non era parente né erede, fosse condannata alla restituzione in
[...]
favore della massa delle somme eventualmente percette, oltre interessi,
previo rendimento del conto;
5) che fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia della cointestazione a favore di del libretto di risparmio Controparte_2
postale e dei buoni postali fruttiferi;
6) che ricostruito il patrimonio relitto e dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, fosse attribuito ad essa attrice il 50% delle somme rinvenienti dai citati titoli postali.
Si costituiva la quale, ribadendo, a sua volta, la Controparte_2
condizione di incapacità di intendere e di volere della de cuius, contestava altresì l'autenticità del testamento olografo, assumendo che esso fosse apocrifo. Allegava inoltre che, contrariamente a quanto argomentato dall'attrice, aveva cointestato il libretto ed i buoni postali ad Persona_1
essa con animus donandi ed allo scopo di favorirla nella Controparte_2
propria successione ed in modo da lasciarle maggiori sostanze. Chiedeva
10 pertanto che il testamento fosse dichiarato nullo perché apocrifo, ovvero perché frutto del reato di circonvenzione di incapace;
in subordine che fosse annullato per la condizione di incapacità di intendere e di volere della de
cuius; chiedeva inoltre che fosse condannata a restituire Parte_1
alla massa le somme eventualmente percette, oltre interessi, previo rendimento del conto. Infine, chiedeva che fossero respinte le domande avanzate da nei propri confronti. Controparte_1
Si costituiva allegando di essere stata la badante Parte_1
della de cuius da dicembre 2011 sino al suo decesso, avvenuto il 2.2.2014.
Illustrava che, durante tale periodo, la de cuius, che veniva assistita per quattro ore al giorno, era capace di intendere e di volere, viveva da sola, ed era autonoma. Allegava di averla ospitata a casa propria una settimana nel gennaio 2014, al momento delle dimissioni ospedaliere successive alla redazione del testamento. Invocava le risultanze delle cartelle cliniche, da cui non emergevano gravi deficit cognitivi, tanto che dall'ospedale la chiamava spesso per telefono. Illustrava che la sorella non andava CP_2
mai a trovarla e saltuariamente. Ciò nonostante che la Controparte_1
de cuius avesse ceduto la nuda proprietà su due fabbricati di cui era proprietaria ai figli della sorella che avevano continuato di CP_2
disinteressarsi di lei. Rimarcava il rapporto affettuoso con la de cuius, che la chiamava “la mi' bimba”. Invocava la consulenza del prof. , Per_11
attestante la condizione di capacità di intendere e di volere della de cuius e concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti,
con la conferma della validità e dell'efficacia del testamento olografo impugnato, ordinando a di corrispondere ad essa CP_3 Pt_1
l'intero importo derivante dai titoli postali, o in subordine il 50%.
Su istanza di è stato disposto il sequestro Controparte_1
giudiziario dei titoli postali.
11 La causa era istruita mediante documenti, l'escussione dei testi ammessi ( , ) l'acquisizione delle Persona_4 Persona_5
trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale per circonvenzione di incapaci svoltosi a carico di e Parte_1
l'espletamento di una consulenza tecnica contabile in merito al patrimonio mobiliare di e di una consulenza tecnica medico – legale. Persona_1
Con sentenza n. 1256/2019, depositata il 16.9.2019, il Tribunale di
Lucca, tenuto conto della consulenza medico – legale e delle risultanze delle cartelle cliniche in atti, riteneva che fosse incapace di Persona_1
intendere e di volere ed annullava l'olografo. Dichiarata aperta la successione legittima, ricostruiva il patrimonio relitto reputando che i titoli postali erano stati alimentati unicamente con provvista della de cuius (come confermato anche dal teste e non contestato dalla convenuta Persona_4
, negando che la cointestazione dei titoli avesse dato Controparte_2
luogo ad un'ipotesi di donazione indiretta in favore della sorella in CP_2
difetto della prova dell'animus donandi. Per tali ragioni, così statuiva: <<1)
annulla il testamento olografo del 21.12.2013, pubblicato in data 5.2.2014; 2)
dichiara che e sono eredi legittime di Controparte_1 Controparte_2
ciascuna per la quota del 50%; 3) accerta che il patrimonio Persona_1
relitto è costituito dai beni mobili individuati nella c.t.u. contabile del dott.
4) accerta che le giacenze presenti sul libretto postale e i buoni Per_2
fruttiferi postali, come meglio identificati nella c.t.u. contabile del dott.
appartenevano alla de cuius in ragione del 100%; 7) dichiara la Per_2
scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra Controparte_1
e ed assegna a ciascuna la propria quota di spettanza del Controparte_2
patrimonio relitto in ragione del 50%; 8) condanna a Parte_1
rifondere ad e per quanto concerne Controparte_1 Controparte_2
la domanda di annullamento del testamento, € 19.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e a rifondere ad le Controparte_1
12 spese di contributo unificato, bolli e spese di notifica;
8) condanna Parte_1
a rifondere a e per quanto
[...] Controparte_1 Controparte_2
concerne il procedimento cautelare in corso di causa, € 5.262,00 oltre spese generali, Iva Cpa;
9) compensa per metà le spese di lite tra CP_1
e per quanto concerne la domanda di
[...] Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria e di divisione;
10) condanna a rimborsare a la residua parte delle spese di Controparte_2 CP_1
lite che liquida per l'intero nell'importo di complessivi € 13.430, oltre spese generali, Iva Cpa;
11) pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese per la c.t.u. medico – legale;
12) compensa tra e Controparte_1
le spese per la c.t.u. contabile. Controparte_2
Con citazione notificata in data 21.10.2019 Parte_1
proponeva appello per un unico articolato motivo col quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che al momento in cui Persona_1
redigeva il testamento, fosse incapace di intendere e di volere, evidenziando che dopo tutti i ricoveri ospedalieri subiti era stata rimandata Persona_1
presso la sua abitazione, ove viveva da sola con l'assistenza, per quattro ore al giorno, di essa risultando autosufficiente per tutte le altre Pt_1
attività della vita quotidiana. Metteva in evidenza tutti gli elementi medico
– sanitari emergenti dalle cartelle cliniche per escludere uno stato di incapacità di intendere e di volere ed invocava la rinnovazione della consulenza medico – legale, perché non era stata svolta in modo da tenere adeguatamente conto di tutti gli elementi di valutazione emergenti dagli atti e, in particolare, dalla documentazione medico – sanitaria. Invocava,
inoltre, le testimonianze rese nel processo penale per circonvenzione di incapace iniziato a suo carico (con particolare riguardo alle dichiarazioni della dott. e dell'infermiera AG, relative all'ultimo ricovero Tes_8
della de cuius) e sottolineava la ferma volontà di di non essere Persona_1
ricoverata in una struttura per persone non autosufficienti, incompatibile
13 con una condizione di vulnerabilità e soggezione. Rimarcava che il primario, dott. non aveva segnalato alcuna Persona_12
problematica di tipo psichiatrico, se non quella legata all'insonnia notturna,
tipica di molti anziani, per la quale era stata richiesta una consulenza psichiatrica del dott. il quale, escusso come teste in sede penale, Per_13
aveva riscontrato che la paziente era vigile, parzialmente orientata nei parametri spazio – temporali, priva di significative alterazioni amnestiche e affetta da una lieve quota ansiosa, di minima entità, oltre all'inversione del ritmo sonno – veglia. Il le somministrava quindi il ed Per_13 Pt_4
il per riposare meglio la notte. Richiamava anche le dichiarazioni Pt_5
dei testi escussi in sede penale e (figli della Tes_9 Tes_10
compagna di camera ospedaliera) che attestavano le condizioni psichiche favorevoli di ed il legame affettivo con essa appellante. Persona_1
Faceva rilevare che solo negli ultimi tre anni prima del decesso Per_4
aveva tenuto il libretto postale, sul quale aveva la delega ad operare:
[...]
delega che tutti i parenti avevano ritenuto valida. Richiamava anche le dichiarazioni della propria madre, che era infermiera Testimone_11
professionale. Allegava che la de cuius redigeva da sola la lista della spesa,
pagava i generi di prima necessità e la parrucchiera, decideva in autonomia gli acquisti, come quando, nel dicembre del 2013 aveva deciso di acquistare una stufa a pellets e brontolava quando la badante le allungava la birra con un po' d'acqua. Il 3 gennaio 2014 firmò da sola il consenso informato per la somministrazione del mezzo di contrasto. Invocava, inoltre, la registrazione del 3 gennaio 2014 ripresa da essa al fine di attestare quale fosse la Pt_1
volontà della de cuius dopo le dimissioni ospedaliere (ossia quella di tornare a casa) in contrasto con la volontà dei parenti di ricoverarla in una struttura per anziani, da cui emergeva, anche nel timbro di voce, che essa era ancora presente a sé stessa e dotata di intenzionalità. Argomentava che non era stata raggiunta la prova dell'incapacità di intendere e di volere della de cuius
14 al momento della redazione del testamento e concludeva affinché, previa ammissione della prova per testi e la rinnovazione della consulenza medico
– legale, fosse confermata la validità del testamento olografo di
[...]
e dichiarato che essa era l'unica erede della de Per_1 Parte_1
cuius e pertanto titolare esclusiva delle somme portate dal libretto di postale, dei buoni postali e delle polizze meglio descritte nella consulenza d'ufficio del dott. con ordine a di pagare Persona_2 Controparte_3
le somme spettanti e col favore delle spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ex art. 342 e 348 bis cod. proc. civ.. Nel merito richiamava le corrette conclusioni cui era pervenuto, sulla scorta della documentazione medica depositata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, e, ribadendo l'eccezione di nullità del testamento, perché apocrifo, concludeva per il rigetto dell'appello e delle istanze istruttorie, col favore delle spese.
Si costituiva anche anch'essa eccependo, in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cod. proc.
civ.. Nel merito, previa occorrenda rinnovazione dell'istruttoria con l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado e l'espletamento di una consulenza grafologica, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della declaratoria di nullità del testamento olografo di
[...]
attesa la corretta ed esaustiva motivazione della sentenza di Per_1
primo grado che, sulla scorta della consulenza medico – legale e della documentazione sanitaria acquisita in atti, aveva concluso per la sussistenza di una condizione di incapacità di intendere e di volere della de
cuius al momento in cui sarebbe stato formato l'olografo, che,
temporalmente si collocava tra il ricovero del novembre 2013 e a distanza di soli tre giorni dal ricovero del 24 dicembre 2013, quando giungeva in ospedale con diagnosi di ingresso di <grave ipoacusia, deficit intellettivo,
pregresso scompenso cardiaco congestizio, diabete mellito tipo 2, insufficienza
15 respiratoria>> tanto che il 25.12.2013 non era in grado neppure di esprimere il proprio consenso ai trattamenti. Invocava le dichiarazioni rese in sede penale dal medico curante, dott. che ogni quindici giorni si recava Per_14
presso l'abitazione della de cuius per prescriverle i farmaci (tra i quali il
IC ed il ), secondo cui negli ultimi tre – quattro Pt_5 Persona_1
mesi di vita non aveva autonomia decisionale e faceva solo le cose che le venivano suggerite. Ribadiva che non sussisteva alcun contrasto coi familiari, tale da poterla indurre a diseredarli, beneficiando dell'intero patrimonio la badante, con un testamento di cui eccepiva l'apocrifia.
Con le note depositate il 27.1.2022 l'appellante produceva la copia della sentenza penale di assoluzione di dal reato di Parte_1
circonvenzione di incapaci con la formula: <perché il fatto non sussiste>>,
munita dell'attestazione di irrevocabilità.
Con ordinanza del 1°.
2.2022 era disposta la rinnovazione della consulenza medico – legale ed era disposta la c.t.u. grafologica, previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Erano poi respinte le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti sui capitali trascritti in epigrafe e, all'udienza del 6.2.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe;
quindi la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del
2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto
16 di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il passaggio alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ..
Ancora in via preliminare va ribadita anche in questa sede l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla parte appellata sui capitoli di prova ed i testi richiesti nella seconda Controparte_1
memoria ex art. 183 cod. proc. civ.. Questo perché tali richieste istruttorie devono intendersi rinunciate, in quanto su di esse non Controparte_1
ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice, ove, in via istruttoria ha concluso per l'<ammissione di prova
contraria e controprova così come dedotta nella terza memoria ex art. 183 cpc>> (v.,
ex multis, Cass. 16290/2016).
La richiesta di prova contraria per testi avanzata nella terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. è parimenti inammissibile, sia perché non è stata svolta la prova diretta richiesta dalla sia perché trattasi di Pt_1
circostanze generiche, valutative e non concludenti rispetto ai puntuali e significativi riscontri documentali emergenti dalle cartelle cliniche versate in atti, attinenti al ricovero ospedaliero anteriore di circa un mese rispetto alla data di redazione del testamento ed al ricovero ospedaliero successivo di pochi giorni rispetto alla compilazione della scheda testamentaria oggetto di causa.
Sempre in via preliminare va, invece, disattesa l'eccezione di tardività della produzione delle trascrizioni delle prove testimoniali assunte in sede penale (esibite all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado), siccome formatesi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado, tanto che il primo
17 giudice le ha esaminate, seppur negandone rilievo probatorio assorbente,
alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del dott.
Per_15
Nel merito, l'appello è fondato.
Insegna la Suprema Corte che: <
per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de
cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà,
della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi,
con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume,
di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere>> (v. Cass. 9081/2010; Cass. 9508/2005).
Alla luce di tali principi, occorre adesso valutare l'ampio materiale istruttorio acquisito in atti.
nata nell'agosto del 1935 e deceduta nel febbraio del Persona_1
2014, all'epoca del testamento di cui si discute (redatto il 21.12.2013) aveva
78 anni, era vedova, senza figli e viveva da sola nella casa di proprietà.
Aveva conseguito la licenza elementare e aveva lavorato come bidella sino alla pensione.
Dal 2011 era assistita, per quattro ore al giorno, della badante coadiuvata anche dalla madre, , che Parte_1 Testimone_11
era infermiera presso l'ospedale del vicino nosocomio.
Negli ultimi anni della sua vita, era affetta da Persona_1
numerose patologie: broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
diabete mellito di tipo II, pregresso carcinoma uterino trattato con radio e chemio terapia, artrite gottosa, poliartrosi, epatopatia cronica ad impronta
18 steatosica, era ipovedente (esoftalmo bilaterale con ipovisus) e affetta da ipoacusia.
Nel novembre 2006 era riconosciuta invalida al 100% con anamnesi di diabete mellito in mediocre compenso, deficit uditivo grave, obesità, IAS,
gonartrosi bilaterale, istero-annessiectomia con trattamento radioterapico concluso recentemente e <riferiti>> disturbi della memoria, senza alcun approfondimento medico con riguardo ai disturbi della memoria.
Nel 2009 era stata ricoverata nell'ospedale di Persona_1
Castelnuovo AG per scompenso cardiaco congestizio e versamento pleurico destro;
alla visita di ingresso è descritta come “vigile e orientata” e nella scheda infermieristica si legge: “stato di coscienza: normale;
linguaggio buono;
deficit uditivo ipoacusia, alimentazione autosufficiente”.
Firmava il consenso informato.
Alle fine del 2011 ha subito un ulteriore ricovero, Persona_1
essendo caduta a terra con perdita di feci;
alla visita di ingresso il medico la descriveva come confusa e disorientata; nella scheda infermieristica si dava atto: “stato mentale scadente” e la paziente non firmava il consenso informato.
È rimasta ricoverata oltre una settimana (dal 1°.12.2011 al 9.12.2011) e non
è stata eseguita alcuna diagnosi neurologica o psichiatrica. Al momento delle dimissioni ha fatto rientro nella propria abitazione, ove Persona_1
viveva da sola. Non risulta che sia stato proposto alcun inserimento in struttura per anziani.
L'anno che ha preceduto la sua morte, è stata Persona_1
ricoverata dall'8.2.2013 al 12.2.2013 per colecistite litisiaca presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Castelnuovo AG. Alle
dimissioni ha fatto rientro nella propria abitazione.
E' stata poi ricoverata dall'11.11.2013 al 30.11.2013, inizialmente in
OBI sino al 15.11.2013 e poi nel reparto di medicina generale, per uno scompenso cardiaco congestizio e versamento pleurico massivo a destra.
19 In quest'ultimo ricovero, nella scheda infermieristica dell'11.11.2013,
la era descritta come <disorientata, incontinente urinaria, Per_1
parzialmente autonoma, non autonoma nell'igiene personale, non autonoma
nell'igiene orale>>. Nel diario infermieristico del 13.11.2013 era annotato:
<paziente agitata>>; il 14.11.2013: <paziente agitata … fatto diazepam intra
muscolo, alterna momenti in cui è collaborante a momenti di agitazione>>. Il
30.11.2013 era dimessa dall'ospedale con diagnosi di scompenso cardiaco congestizio con versamento pleurico massivo a destra sottoposto a toracentesi evacuativo e posizionamento di Pig – tail.
Durante il ricovero del novembre 2013 (circa tre mesi prima della morte e circa un mese prima del testamento), la non firmava i Per_1
moduli sui quali era scritto: <paziente non in grado di firmare>>, ma firmava poi, il 13.11.2013, il consenso informato ai trattamenti ed il modulo del consenso informato per ecografia interventistica. Alla visita di ingresso veniva descritta come <confusa ma collaborante>> e nel diario clinico erano riportati diversi episodi di confusione mentale e agitazione psicomotoria che venivano trattati con (nei giorni 15, 16, 17, 19 e 21 novembre Pt_5
2013), per cui era richiesta una consulenza psichiatrica. Alla visita del dott.
appariva: <vigile, parzialmente orientata nei Per_13 Persona_1
parametri spazio-temporali e priva di significative alterazioni mnesiche. Emerge
lieve nota ansiosa, inversione nel ritmo sonno veglia. IC 75 mg RP 2/3 alla
sera e Talofen 20 gtt alla sera>>.
Nel corso del processo penale per il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.) svoltosi a carico di , i testi Parte_1
e figli della paziente ricoverata nella stessa Tes_9 Testimone_12
camera ospedaliera della hanno riferito di recarsi Per_1
quotidianamente dalla propria madre e di trascorrervi alcune ore al giorno.
In tali occasioni avevano avuto modo, compatibilmente con la condizione di ipoacusia che l'affliggeva, di parlare con la e di constatare Per_1
20 l'ottimo rapporto che aveva con la che loro pensavano fosse una Pt_1
nipote.
Il dott. , direttore della struttura complessa di Persona_16
medicina interna dell'ospedale di Barga e di quello di Castelnuovo, ha riferito che la de cuius era stata ricoverata per dispnea e già al pronto soccorso era stato rilevato un importante versamento pleurico che aveva indotto i sanitari ad effettuarle un drenaggio;
trasferita nel reparto di medicina, era stata trattata per lo scompenso cardiaco. Ha riferito che
[...]
era molto sorda e per ciò aveva qualche difficoltà ad approcciarsi Per_1
al mondo circostante. Ed era anche preoccupata, date le sue condizioni di salute, come frequentemente avveniva nei pazienti anziani quando si trovavano in un ambiente che non era il loro. Il dott. ha inoltre Persona_17
precisato di avere più volte interloquito con e che bisognava Persona_1
alzare la voce a causa della sua ipoacusia ed evidenziava che, quando la era arrivata in ospedale, era stata visitata dalla dott.ssa la Per_1 Per_18
quale, pur rilevando le patologie da cui era affetta la de cuius, non aveva fatto alcun riferimento a difficoltà nell'approccio della paziente o a difficoltà
comunicative. Precisava inoltre che nessuno tra i sanitari del Pronto
Soccorso aveva riscontrato problematiche di tipo neurologico, quanto,
piuttosto un'alterazione nel ritmo sonno – veglia frequente negli anziani:
<per questo motivo è stato chiamato a consulenza lo psichiatra, il quale ha detto
che non c'erano problemi … l'unica osservazione che fa è “paziente vigile, orientata
nei parametri spazio temporali, priva di significative alterazioni amnesiche, emerge
un lieve grado ansioso, poi inversione del ritmo sonno – veglia, per cui consigliano
un sonnifero, sostanzialmente>>. Spiegava poi il dott. che le notazioni Per_12
infermieristiche, attestanti stati temporanei di disorientamento erano compatibili con il fatto che essa si trovava in un ambiente non consueto e rimarcava che alcune notazioni erano state fatte in modo superficiale, come quando si afferma che la paziente era arrivata sola e in coma. Riferiva inoltre
21 che lo stato di confusione era progressivamente venuto meno con il passare dei giorni ed il miglioramento delle condizioni cliniche della Per_1
In sede penale (v. trascrizioni dell'udienza del 21.1.2019) il teste medico psichiatra che ebbe modo di interloquire con la Testimone_13
de cuius durante il ricovero ha confermato che, quando era stato chiamato per la consulenza psichiatrica: <la paziente era vigile, quindi non c'erano
alterazioni della vigilanza, parzialmente orientata nei parametri spazio – temporali,
quindi, qualche difficoltà di inquadramento nell'inquadramento o spaziale o
temporale, priva di significative alterazioni amnestiche, quindi non sono emerse nel
corso del colloquio alterazioni importanti della memoria. Fu evidenziata una lieve
quota ansiosa, una sintomatologia ansiosa di minima entità ed un'inversione del
ritmo sonno – veglia … Ho prescritto una terapia con due farmaci IC e Pt_5
che sono due farmaci che sono molto utili in queste situazioni per il riposo notturno,
il primo dà una mano anche per quanto riguarda la quota ansiosa, sono prescritti
tutti e due la sera, il primo ha una durata di azione più lunga, quindi può dare aiuto
anche nelle ore diurne, l'altro farmaco è il è un tranquillante maggiore, Pt_5
specifico per le ore notturne per migliorare il riposo e trattare l'insonnia>>. Il dott.
ha inoltre riferito che non erano evidenziate difficoltà Per_13
nell'approccio né disturbi nella comunicazione;
non ricordava se vi fossero problemi di udito e ha dichiarato che <se riuscivo a comunicare con lei, anche
se aveva un disturbo dell'udito e riuscivo a comunicare, non l'avrei specificato>>
nella relazione sanitaria della consulenza psichiatrica. Allo stesso modo lo psichiatra ha chiarito che se la avesse avuto difficoltà a livello Per_1
psichiatrico o altri tipi di difficoltà l'avrebbe segnalato nella propria consulenza.
Dimessa il 30.11.2013, ha fatto rientro nella propria Persona_1
abitazione, ove ha continuato ad essere assistita da per Parte_1
quattro ore al giorno. Non risulta che sia stato proposto l'inserimento della
de cuius in una residenza per anziani non autosufficienti.
22 Il 21.12.2013 scriveva il testamento in favore di Persona_1
(sulla cui autenticità v. infra). Parte_1
Quattro giorni dopo, il 25.12.2013 era nuovamente Persona_1
ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Barga per sospetta sepsi urinaria, ipovolemia iatrogena, idroureteronefrosi destra.
Sul modulo del consenso informato si dava atto che: <la paziente non
è in grado di firmare il consenso>>, sebbene firmava poi il Persona_1
modulo di consenso alla somministrazione di farmaci per via endovenosa.
Nella cartella infermieristica, come familiari, venivano indicate Parte_1
e la sorella
[...] Controparte_2
Nella scheda infermieristica si legge: <decadimento cognitivo>> e dal diario clinico emergono vari episodi di agitazione psicomotoria: <08/01 pz
agitata, si è sfilata il picc. …; 09/01 paziente agitata, non collaborante, aggressiva
… alterna momenti di agitazione a momenti di sopore. La paziente rifiuta (sputa)
il trittico… 11/01 paziente agitata, si è completamente sporcata con le feci …
paziente smaniosa, agitata, non collaborante, si è tolta l'agocannula … 12/1 agitata
e aggressiva>>.
Durante il ricovero era proposto a l'inserimento in un Persona_1
ospedale di comunità che la paziente rifiutava preferendo <tornare a casa
da chi già la segue>>.
Nella scheda di continuità assistenziale dell'8.1.2014 veniva scritto:
<bisogno assistenziale infermieristico e sociale … situazione familiare: sola …
invalidità civile: sì … paz. Dipendente, non collaborante, si alimenta poco,
decadimento cognitivo, ipoacusia, già portatrice di catetere vescicale …
completamente dipendente … stato di coscienza: semicosciente … stato psichico:
ansioso, agitato>>.
Rifiutato l'inserimento in una residenza sanitaria assistita,
[...]
ha manifestato la ferma volontà di andare a casa dalla “mi' Per_1
bimba” ed alle dimissioni è stata effettivamente ospitata a casa di Pt_1
23 la quale, come si apprende dalla deposizione della teste Pt_1 Tes_14
(madre della escussa in sede penale) aveva una camera disponibile Pt_1
per ospitarla e poteva assisterla anche grazie all'aiuto della propria madre che svolgeva l'attività di infermiera.
La dott. , escussa in sede penale, ha infatti riferito che Persona_19
aveva manifestato la volontà di andare a casa con Persona_1 CP_6
<noi dovevamo parlare con la paziente, questa era una nostra prassi, se
[...]
la paziente era in grado di darci le risposte giuste e pensavamo che potesse esprimere
la sua opinione, andava bene così, altrimenti poi chiedevamo anche aiuto alla
famiglia se c'era una famiglia>>. La dott. aveva inoltre parlato anche Tes_8
con una familiare (probabilmente una nipote): <mi ricordo prima della
dimissione però, questa cosa qui era già stata decisa mi sembra la dimissione e
l'affidamento a chi già la seguiva, non sembrava che vi fossero … una delle parenti
non so se era la zia, qualcuno volesse che andasse in ospedale di comunità, ma la
SI, giustamente, non vi voleva andare …>>.
Dalle dichiarazioni della teste emerge, dunque, che era Tes_8
possibile avere un confronto con la e che essa era in grado di Per_1
esprimere la propria volontà ad una figura professionalmente qualificata,
che laddove avesse riscontrato incongruità o una volontà inaffidabile, con ogni verisimiglianza, non avrebbe dato seguito alle dichiarazioni della paziente, posto che per prassi: <avevamo questo modo di fare, volevamo capire,
sincerarci di quale fosse la volontà della paziente>> (v. dichiarazioni della dott.
rese all'udienza dibattimentale del 21.1.2019). Persona_19
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dalla teste AG,
infermiera durante il medesimo ricovero ospedaliero, la quale altresì
precisato che la sorella della de cuius che viveva a Livorno, aveva chiesto che fosse ricoverata in un ospedale di comunità, ma Persona_1
quest'ultima non voleva andarci: <la SI non ci voleva andare nella
24 struttura, questo me lo ricordo bene, le abbiamo anche un po' urlato per la paura
che non ci sentisse, che non capisse>>.
Secondo quanto riferito in sede penale dalla teste (madre Pt_2
dell'appellante), la ha scoperto il testamento, quando, qualche Pt_1
giorno prima delle dimissioni ospedaliere, dopo aver deciso di accogliere la
de cuius a casa propria e dopo aver ricevute le chiavi che Persona_1
teneva con sé anche all'ospedale, si era recata nell'abitazione della Per_1
per prelevare i suoi effetti personali, il letto ed il materasso al fine di poterla sistemare a casa propria. Prosegue la teste narrando che, una volta Pt_2
a casa, la aveva mostrato alla de cuius il testamento e Pt_1 Persona_1
le aveva detto di metterlo da parte.
dimessa dall'ospedale il 13.1.2014, è rimasta a casa di Persona_1
circa una settimana. Infatti, il 20 gennaio 2014 la de cuius Parte_1
è stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Barga per shock settico in diarrea cronica da Clostridium Difficile. Sul foglio del consenso informato viene indicato che la paziente non era in grado di firmare, ma all'esame obiettivo all'ingresso veniva descritta ancora come vigile. Anche
in occasione di tale ricovero, la prima persona di riferimento indicata è
Parte_1
Il 2 febbraio 2014 moriva. Persona_1
Giova altresì evidenziare che il patrimonio immobiliare di
[...]
era già stato devoluto in vita ai nipoti (cui aveva attribuito la nuda Per_1
proprietà), mentre il patrimonio mobiliare relitto, costituito da titoli postali per € 673,690,57, negli ultimi due anni di vita della de cuius era stato gestito,
mediante deleghe, da (figlio di una cugina della de cuius), Persona_4
come da lui dichiarato all'udienza del 28.3.2018: <ho tenuto presso la mia
Pt_ abitazione il libretto postale della negli ultimi due anni, due anni e mezzo
Pt_ precedenti la morte di , operavo con delega. Avevo iniziato ad operare con delega
Pt_ anche qualche mese prima che la mi affidasse materialmente anche la custodia
25 del libretto. In quel limitato periodo il libretto lo teneva la Jole e io facevo sempre le
Pt_ operazioni con delega. Preciso che la mi aveva consegnato tutti i buoni postali
e le polizze perché aveva paura che i ladri li portassero via. Ciò è avvenuto circa un
anno prima che morisse>>.
In sede penale, è stata assolta dal reato di Parte_1
circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.), con sentenza passata in giudicato, con la formula: <il fatto non sussiste>>, reputando il giudice penale, all'esito dell'escussione di numerosi testi (le cui trascrizioni sono state riversate in atti) che non sussistesse una condizione di incapacità o di vulnerabilità della de cuius al momento del testamento e che: <la volontà
espressa dalla testatrice non sia affatto estemporanea, nel senso di deviazione
rispetto alla “storia di vita” evidenziata dalla medesima, ma sia conforme alla sua
coscienza come manifestata, in maniera convincente ed attendibile, in occasione del
citato rifiuto di trasferimento in casa di riposo>>.
Anche il consulente medico – legale nominato in grado di appello,
dott. ricostruendo la vicenda sanitaria della de cuius, ha concluso Per_20
nel senso che al momento della redazione della scheda testamentaria non vi fosse una apprezzabile evidenza di una condizione di incapacità di intendere e di volere della de cuius, riscontrando che:
<<- gli stati confusionali e le alterazioni della coscienza della de cuius,
documentati nelle cartelle cliniche, erano verosimilmente causati da
delirium conseguente a scompenso organico e quindi di patologia acuta,
transitoria e reversibile e limitata ai periodi di ospedalizzazione>>;
<<- tale quadro cognitivo era fluttuante, come descritto nei diari infermieristici e come dimostrato dal fatto che alcuni consensi informati sono stati fatti firmare alla de cuius (e quindi la paziente era stata ritenuta in grado di autodeterminarsi dai medici) e altri invece no>>;
26 <<- nell'unica visita psichiatrica a cui è stata sottoposta la IG.ra
[...]
non sono state rilevate patologie psichiatriche o neurologiche, ma Per_1
solo un lieve stato ansioso con alterazione del ciclo sonno-veglia>>;
<<- un ipotetico decadimento cognitivo non è ritenuto sufficiente a inficiare l'autodeterminazione di una persona>>;
<<- il contenuto del testamento risulta essere in linea con le capacità
intellettive e la scolarità della de cuius e che la volontà espressa è compatibile con la testimoniata vicinanza della IG.ra alla defunta>>. Parte_7
Su tali premesse, ampiamente illustrate nella relazione del dott.
il consulente d'ufficio ha concluso che: << è “più probabile che non” Per_20
che la IG.ra al momento della scrittura del testamento, fosse Persona_1
in grado di intendere e volere>>.
Ritiene questa Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio nominato in appello, dott. siano condivisibili in relazione Per_20
risultanze istruttorie acquisite in atti ed alla approfondite e corrette valutazioni ivi espresse.
Vanno conseguentemente disattese le osservazioni svolte dai consulenti di parte: il fatto che la scrittura dell'olografo sia irregolare e disomogenea non evidenzia problematiche di tipo psichico o neurologiche,
posto che, come chiarito anche dalla consulenza grafologica espletata in grado di appello, tali caratteristiche della scrittura (diversità di spaziatura tra le parole, addossamenti di lettere, irregolarità di allineamento, ecc.) sono attribuibili al deficit visivo unitamente ad una verosimile posizione di allettamento della de cuius. Deficit visivo che non è di per sé sintomatico di una minorazione della capacità di intendere e di volere. Né assumono rilevanza gli errori grammaticali presenti anche nella lista della spesa redatta dalla stessa (3 etti di magginato … da brodo … Persona_1 Per_21
sachetti medi da congelatore …) e compatibili con la sua scarsa scolarizzazione
(quinta elementare). Né, del resto, il consulente di parte appellata si
27 confronta in modo esaustivo con le risultanze dell'unica consulenza psichiatrica redatta in ambiente ospedaliero dal dott. in epoca Per_13
prossima alla stesura del testamento.
Ritiene inoltre il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato in grado di appello siano maggiormente convincenti anche di quelle cui era pervenuto il consulente d'ufficio di primo grado,
dott. perché queste ultime appaiono intrinsecamente Per_15
contraddittorie: da un lato, infatti, il consulente nominato in primo grado ha dato atto che: <in occasione delle ripetute degenze e nonostante le
manifestazioni ansiose ed insonnia presenti nella paziente, non avvezza
all'ambiente ospedaliero con aggravante delle difficoltà relazionali legate alla grave
sordità e la deficit visivo non sono emerse anomalie comportamentali che abbiano
indotto all'ipotesi di declino cognitivo>> rimarcando che: <nella consulenza del
dott. non vi sono riferimenti a disturbi neurologici o psichiatrici>>. Per_13
Dall'altro, pur enunciando tali premesse, egli ha tuttavia concluso nel senso della incapacità di intendere e di volere della de cuius in ragione delle plurime patologie sistemiche da cui era affetta, che avrebbero:
<progressivamente inciso sulle capacità cognitive di critica e di giudizio … le
cartelle cliniche in occasione dei plurimi ricoveri ospedalieri documentano
progressivo decadimento cognitivo>>, assumendo pertanto che al momento in cui ha scritto il testamento fosse affetta da una condizione di Persona_1
decadimento cognitivo e di confusione mentale reattiva alle condizioni organiche.
Tuttavia, il termine “decadimento cognitivo”, come ha sottolineato il consulente nominato in grado di appello, compare solo nella scheda infermieristica, mentre non è mai segnalato nelle diagnosi di dimissione dei vari ricoveri ospedalieri. Ed inoltre il “decadimento cognitivo” quale naturale fattore dovuto all'età avanzata, non determina una condizione di incapacità di intendere e di volere, dando luogo ad una condizione
28 frequente nelle persone anziane che non per questo sono incapaci di redigere il proprio testamento.
Vanno inoltre condivise le valutazioni del consulente d'ufficio dott.
laddove evidenzia che, in ogni caso, il decadimento cognitivo, gli Per_20
stati di confusione ed agitazione di cui si dà atto nelle schede infermieristiche ed il fatto che la de cuius, durante i ricoveri ospedalieri, non sia stata, talvolta, in grado di sottoscrivere il consenso informato, è
compatibile con situazioni di delirium verosimilmente correlato ad una situazione organica, ma non ad una condizione psichica di di Persona_1
natura endogena. Pertanto, deve ritenersi che gli stati confusionali registrati durante i ricoveri nelle schede infermieristiche, siano stati fluttuanti,
transitorie e legati a situazioni di acuzie delle plurime condizioni patologiche per le quali sono avvenuti i ricoveri.
Riscontra, correttamente, il dott. < Per_20
veniva acquisita la firma per il modulo del consenso informato e al consenso per l'esecuzione di ecografia interventistica, ad indicare che in quel momento la paziente era stata valutata dai medici di reparto in grado di autodeterminarsi ed esprimere un proprio consenso valido;
nella medesima data veniva però annotato sul diario clinico “13/11 paziente agitata”, il giorno successivo veniva scritto in cartella “paziente agitata … alterna momenti in cui
è collaborante a momenti di agitazione…” e sul foglio di consenso informato del 15.11.2013 troviamo scritto “paziente non in grado di firmare” Situazione
analoga si presenta durante il ricovero successivo. All'ingresso (25.12.2013)
sul modulo del consenso informato a trattamenti terapeutici/procedure diagnostiche viene scritto “la paziente non è in grado di firmare il consenso”, ma firma il modulo di consenso informato alla somministrazione di mezzo di contrasto (modulo non datato). Come si può evincere dal diario infermieristico, anche durante questo ricovero si presentano diversi episodi di agitazione psicomotoria trattati con e la de cuius viene descritta Pt_5
29 come “paziente agitata, non collaborante, aggressiva ... alterna momenti di
agitazione a momenti di sopore”>>.
Trattasi, tuttavia, di condizioni che, connesse alla acuzie delle malattie organiche da cui era affetta, si manifestano fluttuanti e legate anche al fatto che la affetta da grave ipoacusia e ipovedente, si è trovata Per_1
in un ambiente, come quello ospedaliero, cui non era avvezza e che dava luogo ad una situazione di ulteriore disagio.
Mentre il testamento olografo di cui si discute non è stato redatto durante un periodo di ospedalizzazione, ma quando la de cuius si trovava nella propria abitazione, ossia in un ambiente a lei familiare ove non risulta avesse avuto condizioni stati di agitazione. Tanto che neppure dopo le dimissioni del 30 novembre (circa venti giorni prima della redazione della scheda testamentaria) si è ritenuto necessario un livello di assistenza maggiore, rispetto alle quattro ore giornaliere prestate dalla badante
Il che conduce a ritenere che, rientrata a casa, Parte_1 [...]
abbia ripreso il proprio consueto ritmo quotidiano e non fossero Per_1
presenti quegli scompensi acuti che hanno dato luogo ai ricoveri del novembre e del dicembre 2013, trattandosi di stadi patologici gravi (quali lo scompenso cardiaco e la sepsi) tali da richiedere l'immediato ricovero.
Ciò trova indiretto riscontro anche nel fatto che i sanitari dell'ospedale, al momento delle dimissioni del 30 novembre 2013, abbiano reputato normale rimandarla a casa, senza attivare le procedure per il suo inserimento in una residenza sanitaria assistita per anziani, attivato invece in esito al ricovero successivo del 25 dicembre 2013/gennaio 2014, dove emergeva un peggioramento delle condizioni cliniche della de cuius legato alla insorgenza di una condizione settica che ha innescato una dinamica evolutiva che, circa un mese dopo, ha condotto al decesso. Persona_1
Peggioramento clinico di cui, invece, non vi è alcuna evidenza alla data del 21.3.2013 (ossia il giorno della redazione del testamento), posto che
30 l'insorgenza della sospetta sepsi che ha condotto al ricovero del 25.12.2013
dà luogo ad un fatto acuto per il cui trattamento si rendeva necessario l'immediato ricovero della de cuius, che, invece, di fatto è avvenuto soltanto circa quattro giorni dopo.
Resta il fatto che l'unica visita psichiatrica svolta il 23.11.2013 (poco meno di un mese prima di fare testamento) il dott. non Per_13
riscontrava fattori di rilievo idonei ad incidere sulla capacità di intendere e di volere della de cuius, ma solo una lieve quota di ansia e un'alterazione del ritmo sonno – veglia che trattava con e . Pt_4 Pt_5
Così come, poco prima di essere dimessa dal successivo ricovero ospedaliero del gennaio 2014 (circa venti giorni dopo aver redatto il testamento), è stata reputata pienamente in grado di Persona_1
autodeterminarsi, posto che ha sottoscritto il consenso informato e, dopo il colloquio con la dott. essa, invece di essere ospitata in struttura, è Tes_8
stata rimandata a casa con la persona da cui era assistita, avendo espresso tale volontà.
Ciò posto, si osserva che non era legalmente incapace, Persona_1
né affetta da una condizione di incapacità di intendere e di volere permanente, posto che gli elementi di valutazione emersi nel corso dell'istruttoria attestano una condizione in cui la de cuius, ancora il mese dopo il testamento e nonostante l'aggravarsi delle sue condizioni di salute,
era in grado di autodeterminarsi in relazione a scelte importanti della sua esistenza e di essere ritenuta credibile al riguardo dal personale sanitario,
tanto da essere rimandata a casa ancora nel gennaio del 2014 con l'assistenza di quattro ore giornaliere da parte della badante. Mentre, come sopra anticipato, al momento delle dimissioni del 30 novembre 2013,
neppure è stato proposto l'inserimento della de cuius in una residenza sanitaria assistita o ospedale di comunità.
31 Né vi è alcuna evidenza che le condizioni di scompenso organico che hanno condotto al ricovero della notte tra il 24 ed il 25 dicembre 2013 fossero già presenti il giorno 21 dicembre 2013 e fossero tali da determinare una condizione di delirium tale da privare la de cuius in modo totale della capacità di autodeterminarsi. Circostanza, peraltro, che pare potersi negare anche alla luce della intrinseca coerenza del contenuto del testamento con la condizione di vita di che, sola e senza figli, negli ultimi Persona_1
anni della sua esistenza ha potuto contare in via del tutto prevalente sull'assistenza di per le sue necessità quotidiane. Parte_1
D'altro lato si osserva che il ricovero del 25 dicembre 2013 è stato determinato, anch'esso da un fattore organico (sepsi) e non dal fatto che la
de cuius versasse in stato confusionale o di agitazione psico – motoria.
Va inoltre evidenziato che il testamento olografo di Persona_1
come già rilevato anche dal giudice penale, si mostra intrinsecamente coerente ed in armonia con la situazione di vita della de cuius. Il suo tenore letterale è il seguente: < Chiozza 21 dicembre 2013 Io nata 8 08 Persona_1
del 35 a ST lascio tutto quello che o a questa è la mia Parte_1
volonta perche e la mia binba mi a guardato i questi anni>> ed è in linea con il grado di scolarizzazione della de cuius e con le sue capacità intellettive.
Inoltre, la volontà ivi espressa è coerente col fatto che negli ultimi anni della sua vita era assistita da posto che nelle Persona_1 Parte_1
cartelle cliniche in atti, la parte appellante era indicata come persona di riferimento che la seguiva.
Ritiene, pertanto, questa Corte che, in difetto di prova di una condizione di incapacità naturale permanente non solo in epoca anteriore,
ma neppure successiva alla redazione della scheda testamentaria, fosse onere delle parti appellate e dimostrare che al CP_1 Controparte_2
momento del testamento fosse affetta da una condizione di Persona_1
32 incapacità di intendere e di volere e che, per le considerazioni che precedono tale prova non sia stata offerta.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle dichiarazioni rese in sede penale da e secondo cui negli ultimi Persona_4 Testimone_2
mesi di vita iole non sarebbe stata in grado di scrivere, posto che Per_1
tali dichiarazioni, di contenuto fortemente valutativo, si scontrano con la circostanza che sia durante il ricovero del novembre 2013 (anteriore di circa un mese alla redazione del testamento) sia in occasione del ricovero del dicembre 2013/gennaio 2014 (successivo al testamento del 21.12.2013), di fatto, la de cuius firmava i moduli di consenso di cui si è dato atto. Le restanti circostanze menzionate dalle suddette persone informate sui fatti, non appaiono, invece, concludenti sia perché valutative, sia perché la percezione dello stato psichico della de cuius, nel caso di specie, era ulteriormente complicato dalla sua condizione di ipoacusia e dal deficit visivo che costituiva un'ulteriore difficoltà al riconoscimento delle persone.
Vanno, pertanto, respinte le eccezioni di nullità e le istanze di rinnovazione delle consulenze medico – legale e grafologica espletate in grado di appello.
Contrariamente a quanto argomentato dalle parti appellate la consulenza medico – legale ha compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte e spiegato le ragioni per le quali non vi era evidenza di una condizione di incapacità della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria. E ciò anche con riguardo al certificato redatto post
mortem il 15.4.2014 dal medico curante, dott. specialista Persona_22
in otorinolaringoiatria, il quale, dopo aver elencato le patologie da cui era affetta ha scritto che: <negli ultimi tre o quattro anni non aveva Persona_1
autonomia decisionale. Faceva le cose che le venivano suggerite>>.
La valutazione conclusiva del dott. appare, sul punto, Per_14
piuttosto generica e non consente di ritenere che fosse Persona_1
33 costantemente priva di autonomia decisionale, poiché ciò è contraddetto dall'atteggiamento assunto dalla medesima durante il ricovero del dicembre 2013/gennaio 2014, quando, disattendendo la volontà dei parenti,
ha chiesto di essere riportata a casa rifiutando il ricovero nell'ospedale di comunità, manifestando tale volontà al personale sanitario incaricato, ossia a soggetti professionalmente qualificati a trattare tali situazioni anche sotto il profilo della valutazione della capacità del soggetto di esprimere una propria volontà.
Le considerazioni che precedono conducono altresì a negare che il testamento sia nullo perché frutto del delitto di circonvenzione di incapace
(srt. 643 cod. pen.), tenuto altresì conto del fatto che da tale ipotesi di reato come sopra anticipato, è stata assolta con la formula Parte_1
<perché il fatto non sussiste>> con sentenza passata in giudicato.
Il testamento di è, inoltre, autentico. Persona_1
Le condivisibili valutazioni cui è pervenuta la consulenza d'ufficio nominata in appello, dott. , attestano, infatti che la scrittura del Per_23
testo dell'olografo è coerente con il livello di scolarizzazione, l'età e le condizioni di salute della scrivente, tra le quali, in primo luogo il fatto che si trattasse di persona ipovedente, come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, e versasse in una condizione di deficienza visiva tale da giustificare l'addossamento delle lettere, la diversità di spaziatura tra le parole, la irregolarità di allineamento, l'instabilità pressoria ed il tremore.
Spiega, infatti, la dott. che: < la percezione del soggetto va Per_23
considerata dal punto di vista cognitivo intellettivo distinto dalla percezione
sensoriale visiva;
si deve cioè distinguere il deficit percettivo visivo da quello
cognitivo ideativo logico razionale. Dunque, se la grafia di un ipovedente presenta
dinamiche simili a quelle dementigene, non vanno sovrapposte le risultanze del
fenomeno grafico come il derivato di un identico processo e prodotto scrittorio
conseguente>>.
34 Nondimeno, il testamento presenta univoche aderenze con la scrittura di risultante dalle scritture comparative esibite in Persona_1
atti, da cui emerge una grafia di tipo elementare, contraddistinta da diversi errori grammaticali e lessicali, indici di un livello scolastico mediocre e le ulteriori caratteristiche rilevate dal consulente d'ufficio analoghe alle lettere contenute nel testamento.
La consulente d'ufficio ha quindi negato che il testamento fosse artefatto o apocrifo, non essendo prospettabile la tesi della mano guidata
(rimanendo intatte microgestualità e movimenti fini intrinseci alla mano della scrivente ripetutamente presenti nello scritto) e potendosi ritenere che la grafia dell'intero scritto, del testo e della firma, presenti, come dimostrato dall'attento ed analitico lavoro di analisi e comparazione svolto dalla dott.
i segni ed i gesti personali autografi della mano della de cuius: < Si Per_23
ritiene dunque che l'aspetto estrinseco sconnesso del tracciato, sia dovuto al deficit
visivo importante della scrivente, allo stato multipatologico, all'anzianità, ed alla
posizione verosimilmente allettata, e non dunque ad un intervento attivo di un'altra
mano>>.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle valutazioni espresse dalla consulente di parte dott. che assume una violazione dei Per_24
protocolli scientifici che non trova riscontro nell'elaborato della dott.
la quale nell'applicazione del c.d. metodo Morettiano ha preso in Per_23
considerazione molteplici parametri di comparazione, rilevando le caratteristiche ideografiche attraverso una approfondita analisi grafoscopica con studio oggettivato da rilievi eseguiti in microspia digitale con rilievo sulle gestualità fini tipiche del soggetto e non imitabili da altra mano, per cui: <i gesti fini e la pressione sfumata tra collegamenti e finali di
grafemi unitamente a tutti i dati rilevato sono prova della mancanza totale di altra
mano sia essa guidante o estranea>>.
35 Difetta inoltre nella consulenza di parte l'indicazione di elementi grafoscopici e di oggettivazioni dimostrative e risultano assenti quei rilievi in microscopia che avrebbero dovuto confutare le conclusioni della consulente d'ufficio.
Ritenuta la validità del testamento olografo di e la sua Persona_1
autenticità, deve ritenersi che sia erede universale della Parte_1
de cuius in relazione a tutti beni ed i titoli descritti nella consulenza d'ufficio del dott. Persona_2
Né viene in rilievo la cointestazione di alcuni titoli postali con la sorella giacché con la sentenza di primo grado è stato Controparte_2
accertato che tutti i denari depositati sul libretto postale o investiti in titoli postali e polizze appartenevano in via esclusiva a (tanto da Persona_1
essere attribuiti metà ciascuna a e a e non ¼ ad CP_2 Controparte_1
e ¾ a e su tale accertamento non sono stati CP_1 Controparte_2
proposti motivi di appello incidentale.
Ne consegue che, in totale riforma della sentenza impugnata le azioni di nullità e di annullabilità del testamento proposte da Controparte_1
e da vanno respinte e va dichiarato che Controparte_2 Parte_1
è erede universale di con conseguente attribuzione alla stessa Persona_1
del patrimonio relitto come meglio identificato nella consulenza d'ufficio del dott. Persona_2
Le spese del doppio grado (ivi compresa la fase del sequestro giudiziario) seguono la soccombenza delle parti appellate e CP_1
e sono liquidate in favore della parte appellante come da Controparte_2
dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi. Si dà
atto che la parte appellante ha allegato di non avere più i requisiti per il mantenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio, per cui dette spese vanno liquidate direttamente in suo favore, con conseguente revoca dell'ammissione al beneficio.
36 Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado ed in appello.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di con atto notificato in data Controparte_1 Controparte_2
21.10.2019 avverso la sentenza n. 1256/2019 del Tribunale di Lucca,
depositata in data 16.9.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di annullamento e di nullità del testamento olografo redatto da Persona_1
il 21.12.2013 proposte da e da nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di e per l'effetto dichiara che Parte_1 Parte_1
è erede universale di per la quota del 100% dei beni relitti, Persona_1
come individuati nella consulenza tecnico contabile del dott. Per_2
che attribuisce a
[...] Parte_1
2) condanna e in solido, al Controparte_2 Controparte_1
rimborso delle spese del doppio grado in favore di che Parte_1
liquida, per il primo grado in € 23.000,00 (ivi compresi i compensi del sub procedimento per sequestro giudiziario) e per il presente grado in €
17.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) pone definitivamente a carico di e di Controparte_2 CP_1
le spese delle consulenze tecniche (contabile e medico – legale)
[...]
espletate in primo grado ed in appello.
Firenze, 24 giugno 2024.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
37
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
38
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2123/2019 RG vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grandini Parte_1
del foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. John Gattai del Controparte_1
foro di Lucca e dall'avv. Alessandra Leoncini del foro di La Spezia;
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Giuliani Controparte_2
e Laura Giuliani del foro di Livorno;
APPELLATA
All'udienza del 6.2.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per
previa riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis, confermare la validità e l'efficacia del testamento olografo impugnato e quindi accertare e dichiarare che la sig.ra è l'unica erede della sig.ra Parte_1 [...]
e pertanto la titolare esclusiva delle somme portate dal libretto Per_1
postale di deposito e dai buoni fruttiferi postali, cartacei e dematerializzati per cui è causa, oltreché delle polizze, come da descrizione del CTU dott.
il tutto con ogni eventuale ulteriore declaratoria del caso, Persona_2
tra cui l'ordine, a di pagare le somme spettanti, con Controparte_3
esonero da ogni responsabilità, nonché la restituzione dei titoli, se necessaria e con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, essendo venuti meno i requisiti per il patrocinio a spese dello stato, come da documentazione che si depositerà a parte, ponendo a carico delle parti soccombenti pure i compensi liquidati ai CTU e quelli spettanti ai CTP, il tutto oltre gravami fiscali. In via istruttoria si insiste di nuovo, per quanto occorrer possa, per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli formulati con la seconda memoria autorizzata di seguito trascritti… (omissis)>>.
Per < Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
respinta ogni contraria istanza, - dichiarare inammissibile, ex artt. 342 e 348
bis, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1256/19 del Tribunale di Lucca Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, depositata in data 16/09/2019 per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza Parte_1
1256/19 del Tribunale di Lucca, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, e confermare integralmente la sentenza n. 1256/19 emessa dal
Tribunale di Lucca. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre CAP ed IVA come per legge,
2 riconfermando altresì la condanna di parte appellante alle spese del giudizio di primo grado. In via istruttoria: - insiste, per i motivi già
ampiamente rappresentati in atti e riconfermati all'udienza del 7 novembre
2023, sull'eccezione di nullità e comunque di inutilizzabilità delle due CTU
espletate; - insta per la rinnovazione delle stesse con affidamento ad altri
CTU, proprio atteso il carattere di delibazione sommaria espressamente riconosciuto alla decisione di non procedere alla relativa rinnovazione, e ritenendo indispensabile una più approfondita valutazione al riguardo da riservare alla cognizione piena;
- insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti appellate, non potendosi ritenere probanti ai fini del presente giudizio civile le risultanze delle testimonianze rese in sede penale>>.
Per < Controparte_1
contraria istanza eccezione, domanda e difesa: in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza 7.11.2023, -ammettere la prova orale per interrogatorio formale della IG.ra e per testi, sui capitoli Parte_1
di cui alla memoria ex art. 183 n.2 cpc datata 30.7.2015 (capitoli da 1 a 33 di seguito trascritti: Capitolo 1. Vero che l'attrice è nipote Controparte_1
della IG.ra (sorella di suo padre, IG. , nata Persona_1 Persona_3
a ST di AG (LU) il giorno 8 agosto 1935, in vita ivi residente in frazione Chiozza, deceduta a Barga in data 2 febbraio 2014? Capitolo
2.Vero che la IG.ra a partire dal 2007 versava in uno stato di Persona_1
grave malattia che ha inciso anche sulle sue capacità intellettive? Capitolo
3.Vero che, a partire del 2011 le condizioni della IG.ra si sono Persona_1
aggravate ed era immobilizzata in una sedia a rotelle? Capitolo 4. Vero che la IG.ra soffriva di un grave scompenso cardiaco e di diabete Per_1
mellito tipo II che incideva sulle sue capacità cognitive? Capitolo 5.Vero che in seguito al ricovero presso l'ospedale di Castelnuovo AG del 2011,
Per la IG. non era più in grado di svolgere le elementari cure quotidiane
3 della persona, quali provvedere a farsi da mangiare, vestirsi, e lavarsi?
Capitolo 6. Vero che in seguito al ricovero presso l'ospedale di Castelnuovo
AG del 2011, la IG.ra , assieme ai propri cugini Controparte_1
IG.ri e ed alla zia Persona_4 Persona_5 Controparte_2
Per hanno deciso di chiedere l'aiuto di una badante per occuparsi della zia ?
Capitolo 7.Vero che dal dicembre 2011 all'agosto 2013 la IG.ra Parte_1
ha iniziato ad occuparsi della IG.ra alla quale ha
[...] Persona_1
prestato assistenza per 4 ore giornaliere? Capitolo 8. Vero che nei primi mesi di servizio il lavoro della IG.ra veniva pagato direttamente Pt_1
Per dalla SI dopo che il IG. ritirava i soldi della pensione Per_4
Per presso l'Ufficio Postale e li consegna alla IG.ra ; dopo circa sei-sette mesi la sig.ra. veniva pagata direttamente dal sig. Parte_1 Per_4
poiché la IG.ra non ricordava ove nascondeva i soldi per
[...] Per_1
le spese quotidiane? Capitolo 9.Vero che nel periodo di agosto 2013 la salute fisica e psichica della IG.ra è peggiorata tanto da non essere Persona_1
più in grado di riconoscere i propri familiari e le persone che si recavano a farle visita? Capitolo 10. Vero che nel mese di agosto 2013 durante una visita del nipote (figlio della IGnora con la Per_6 Controparte_2
Per moglie ed i figli e , la IGnora non li riconobbe e li prese CP_4 Per_7
in cambio con le figlie della IGnora Capitolo 11.Vero che da Pt_1
novembre 2013 la IG.ra aveva continui dolori che non le Per_1
permettevano neppure di accendere la televisione e di intrattenere una normale conversazione con chi si recava a farle visita e non era in grado di effettuare le telefonate ad amici e parenti, non riusciva più ad alimentarsi ed a bere né ad avvicinare il bicchiere alla bocca, faceva e diceva le cose che
Per le venivano suggerite? Capitolo 12 Vero che in quel periodo la IG.ra è
stata rinvenuta svenuta a terra ed in stato confusionario? Capitolo 13.Vero
che la IG.ra da agosto 2013, a causa delle peggiorate Parte_1
Per condizioni di salute della IG. , aumentò le ore a servizio da 4 a 5 e che
4 per tali servizi si avvaleva dell'aiuto della madre Capitolo Parte_2
Per 14. Vero che la IGnora , in più occasioni durante le visite di parenti ed amici, si è lamentata della IG.ra e della madre chiedendo Parte_1
ai familiari di allontanarle in quanto non era affatto soddisfatta dei loro
Per servizi quali badanti? Capitolo 15.Vero che la IG.ra si è con lei lamentata dei continui e quotidiani ritardi della IG.ra e Parte_1
della madre oltre che del modo in cui svolgevano le loro mansioni?
Capitolo 16.Vero che la IG.ra ha in più occasioni richiesto Persona_1
che tornasse la precedente badante ? Capitolo 17.Vero che l'attrice Per_8
riuscì a convincere la zia a tenere la IG.ra Controparte_1 Parte_1
Capitolo 18. Vero che l'attrice si recava a
[...] Controparte_1
trovare la zia tutte le domeniche e nei giorni di festa Persona_1
portandole il pranzo? Capitolo 19.Vero che durante il ricovero ospedaliero dal 15 al 30 novembre 2013 fu preceduto a far data dal 11 novembre da una degenza presso il Pronto Soccorso di Castelnuovo in quanto presso il reparto di medicina non c'erano letti disponibili? Capitolo 20. Vero che
Per durante il ricovero era spesso agitata e confusa e fu sottoposta a terapia
Per psichiatrica? Capitolo 21. Vero che la SI durante il ricovero del novembre 2013 non aveva cognizione del luogo in cui si trovasse e non riconosceva le persone? Capitolo 22. Vero che durante il ricovero in
Per ospedale del novembre 2013 la IGnora era assistita continuativamente durante il giorno e durante la notte;
Capitolo 23. Vero che durante una
Per visita in ospedale, la IG.ra ha chiesto al nipote di andare a Per_4
prendere le pizze da , una pizzeria del paese ove abitava la zia, per Pt_3
lei e per , così le avrebbero mangiate a casa in quanto non si rendeva Per_4
conto di essere in ospedale? Capitolo 25.Vero che, recatosi più volte presso l'abitazione di nell'autunno 2013, ha notato un forte Persona_1
Per peggioramento nelle sue condizioni di salute, in quanto la IG.ra non la riconosceva e neppure capiva cosa le stesse dicendo ed era divenuta sorda
5 e quasi totalmente cieca, respirava a fatica ed aveva bisogno dell'ossigeno?
Per Capitolo 26. Vero che la domenica 11.12.2013 la IG.ra stava malissimo,
non riusciva a bere e si lamentava per il dolore? Capitolo 27. Vero che in quell'occasione la IG. non era in casa e fu chiamata da Parte_1
voi e fu sempre la IG.ra a chiedere alla IG.ra di CP_1 Pt_1
Per Per preparare qualcosa da mangiare alla IG.ra , ma la non riusciva a mangiare e fu la sig.ra a chiedere alla IG.ra i “imboccare CP_1 CP_5
la zia”? Capitolo 28. Vero che nel dicembre del 2013 ed in data 21.12.2013 la
IG.ra era in condizioni psicofisiche tali da non esser Persona_1
assolutamente in grado di scrivere né di leggere, ma neppure di mangiare né di bere autonomamente, non guardava la televisione, non reggeva in mano alcun oggetto, era allettata e non riconosceva chi l'andava a trovare,
faceva e diceva solo le cose che le venivano suggerite? Capitolo 29. Vero
Per che durante il ricovero ospedaliero del 24.12. 2013 la IGnora non fu in grado né di comprendere i trattamenti sanitari né di firmare il consenso informato? Capitolo 30. Vero che pochi giorni prima del ricovero del
24.12.2013 le IG.ra riferiva al signor che la IG.ra Pt_1 Persona_4
Per
aveva detto di voler lasciare tutto il suo patrimonio alla di lei figliola?
Capitolo 31. Vero che di ciò informò anche la IG.ra ed il Per_4 CP_2
figlio ? Capitolo 32. Vero che con il ricovero del dicembre 2013 i Per_6
Per medici riferirono che la IG.ra avrebbe dovuto essere ricoverata in una residenza sanitaria in quanto non mangiava più, era immobilizzata a letto,
aveva l'ossigeno ed il catetere fissi e mentalmente non era presente in quanto disorientata, confusa ed agitata. Capitolo 33. Vero che durante il
Per ricovero del dicembre 2013 la IG.ra era assistita continuativamente durante il giorno e la notte. In ipotesi di ammissione di prova per testi richiesta da parte appellante, si chiede ammettersi controprova e prova contraria sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI
comma n.3 del 18.9.2015 di seguito trascritti: A prova contraria sul capitolo
6 12 formulato da controparte:
5. Vero che dall'estate 2013 e fino al suo decesso la
IG.ra ha cessato di effettuare telefonate? 6. Vero che dall'estate 2013 Persona_1
e fino al suo decesso la IG.ra è stata anche mesi senza essere Persona_1
accompagnata dalla parrucchiera per farsi i capelli? 7. Vero che dall'estate 2013 e
fino al suo decesso la IG.ra ha cessato di scrivere le liste della spesa? Persona_1
8. Vero che dall'estate 2013 e fino al suo decesso il IG. pagava le Persona_4
spese effettuate dalla IG.ra nell'alimentari gestito dalla IG.ra Pt_1 [...]
9. Vero che dall'estate 2013 e fino al suo decesso non ha mai sentito la Tes_1
IG.ra chiamare la badante con l'appellativo la “mi Persona_1 Parte_1
Per bimba” 10. Vero che recatasi presso l'abitazione della IG.ra , nel corso dell'anno
2013, ha visto in più occasioni che l'acquaio, la stufa a gas, i piatti ed il frigorifero
erano in disordine. Si indicano a testi Persona_4 Testimone_2
A prova contraria sul Persona_5 Testimone_3 Testimone_4
capitolo 13: 11. Vero che la decisione di comprare una stufa a pellet per la IG.ra
fu presa dal IG. che poi andò a comprare la stufa e la Per_1 Persona_4
Per installò presso l'abitazione della sig.ra nel mese di dicembre 2013? Si indica a teste A prova contraria sui capitoli 16: 12. Vero che la IG.ra Persona_4
Per è andata a trovare la zia all'ospedale di Barga durante il ricovero del CP_1
novembre 2013, il sabato pomeriggio ed in quell'occasione la IG.ra disse Pt_1
alla IG.ra “tua zia non c'è più con la testa” 13. Vero che all'arrivo in CP_1
Per stanza dell'infermiera, iniziò a trattarla male e la prese a male parole. Si
indicano a testi gli infermieri (cartella clinica Tes_5 Tes_6 Tes_7
Presidio Ospedaliero Valle del Serchio – Stabilimento Ospedaliero di Barga
– ricovero del 15.11.2013). A prova contraria sul capitolo 18: 14. Vero che dopo
il ricovero del dicembre 2013 furono i medici e l'infermiera a chiamare la IG.ra
Per ed a informarla che la IG. , al momento delle dimissioni, Controparte_1
doveva essere ricoverata in una struttura sanitaria. Si indica a teste la Dr.ssa
-disporre, in accoglimento delle eccezioni e delle ragioni Testimone_8
tutte esposte in atti dalla difesa dell'appellata anche alla luce delle relazioni
7 di parte depositate, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e della consulenza tecnica d'ufficio grafologica con incarico a diversi consulenti. Nel merito: anche all'esito dell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e della rinnovazione delle CTU: rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. 1256/2019 Parte_1
emessa dal Tribunale di Lucca e depositata in Cancelleria in data 16
settembre 2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In ipotesi: Dichiarare: che il testamento olografo in data 21.12.2013 in possesso di pubblicato in data 5 Parte_1
febbraio 2014 è nullo ed improduttivo di effetti ex artt. 606, 1 e 1418 c.c. in quanto non autografo e per l'effetto dichiarare che e Controparte_1
sono eredi legittime di ciascuna per la Controparte_2 Persona_1
quota del 50% e per l'effetto, accertata la consistenza del patrimonio relitto costituito da beni mobili individuati dalla CTU contabile del Dott. Per_2
accertato che le giacenze presenti sul libretto postale ed i buoni postali fruttiferi, come meglio identificati nella CTU contabile del Dott. Per_2
appartenevano in via esclusiva alla de cuius, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria fra le eredi legittime e Controparte_1
ed assegnare a ciascuna la propria quota di spettanza del Controparte_2
patrimonio relitto in ragione del 50%; in ogni caso previa resa del conto e restituzione da parte della IGnora a favore della massa Controparte_2
ereditaria delle somme eventualmente percette oltre interessi maturati e maturandi dall'incasso al saldo effettivo. Condannare l'appellante a rifondere ad le spese del primo grado di giudizio, della Controparte_1
fase cautelare e del presente giudizio di appello per anticipazioni,
compensi, spese generali ed accessori di legge, confermando la sentenza di
Primo grado ovvero con vittoria integrale delle spese anche di CTU e di
CTP a favore di > Controparte_1
8 I FATTI DI CAUSA
nipote della zia vedova e senza Controparte_1 Persona_1
figli, nata l'[...] e deceduta il 2.2.2014, conveniva dinanzi al Tribunale
di Lucca e allegando che la de cuius, Parte_1 Controparte_2
dal 2007, versava in stato di grave infermità per deficit visivo, uditivo,
diabete mellito ed obesità, tanto da essere riconosciuta invalida al 100% e che nel 2011 essa non era più autosufficiente, tanto che, al momento delle dimissioni ospedaliere del dicembre 2011, essa attrice, insieme ad altri parenti, decidevano di trovarle una badante: la sig.ra Parte_1
Illustrava che già dalla cartella clinica del 2011 si rilevava che la de cuius era confusa e disorientata. Nel 2013 le condizioni della de cuius peggioravano ulteriormente, tanto da non essere più in grado di riconoscere i propri familiari che l'assistevano quando la non era in servizio, né di Pt_1
accendere la televisione o di telefonare. Allegava che spesso la de cuius
diceva di non essere soddisfatta dei servizi della e della madre che Pt_1
talvolta l'aiutava e che i familiari la convincevano a sopportare la presenza della badante. Essa attrice, quasi tutte le domeniche, insieme alla figlia Per_9
si recava a trovare la de cuius constatando il peggioramento delle sue condizioni psichiche, perché non la riconosceva e non capiva cosa le si diceva, essendo quasi totalmente sorda, necessitava di ossigeno e portava il catetere. Il 23.12.2013 le condizioni della de cuius peggioravano ulteriormente, tanto che la avendola trovata in fin di vita, fredda Pt_1
e cianotica, si attivava per farla ricoverare. Durante il ricovero era riscontrato un grave deficit intellettivo, grave ipoacusia, pregresso scompenso cardiaco congestizio, insufficienza respiratoria, diabete mellito,
non era in grado di firmare né di prestare il proprio consenso alle terapie.
Dimessa il 13 gennaio 2014, decedeva il 2 febbraio 2014. Il 7 Persona_1
febbraio 2014, all'insaputa dei parenti, faceva registrare Parte_1
un testamento olografo apparentemente redatto il 21.12.2013 del seguente
9 tenore: <lascio tutto quello che o a questa è la mia volontà Parte_1
perché la mia bimba mi ha guardato in questi anni>>. Essa attrice aveva, quindi,
acquisito una consulenza psichiatrica dal prof. che aveva concluso Per_10
per lo stato di incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento del testamento. Poste tali premesse, concludeva chiedendo: 1) che il testamento fosse annullato per incapacità di intendere e di volere della de
cuius; 2) che il testamento olografo fosse dichiarato nullo perché frutto del reato di circonvenzione di incapace;
3) che fosse dichiarata aperta la successione legittima di e che il patrimonio relitto (composto Persona_1
da un libretto postale, da una polizza assicurativa e da buoni postali per complessivi € 457.809,53) fosse diviso al 50% tra essa attrice e la sorella della
de cuius a nulla rilevando la cointestazione del libretto e Controparte_2
dei buoni postali alla medesima posto che ciò non dava Controparte_2
luogo ad una donazione indiretta in difetto di animus donandi; in subordine chiedeva che la divisione avesse luogo sulla quota relitta;
4) che Parte_1
che non era parente né erede, fosse condannata alla restituzione in
[...]
favore della massa delle somme eventualmente percette, oltre interessi,
previo rendimento del conto;
5) che fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia della cointestazione a favore di del libretto di risparmio Controparte_2
postale e dei buoni postali fruttiferi;
6) che ricostruito il patrimonio relitto e dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, fosse attribuito ad essa attrice il 50% delle somme rinvenienti dai citati titoli postali.
Si costituiva la quale, ribadendo, a sua volta, la Controparte_2
condizione di incapacità di intendere e di volere della de cuius, contestava altresì l'autenticità del testamento olografo, assumendo che esso fosse apocrifo. Allegava inoltre che, contrariamente a quanto argomentato dall'attrice, aveva cointestato il libretto ed i buoni postali ad Persona_1
essa con animus donandi ed allo scopo di favorirla nella Controparte_2
propria successione ed in modo da lasciarle maggiori sostanze. Chiedeva
10 pertanto che il testamento fosse dichiarato nullo perché apocrifo, ovvero perché frutto del reato di circonvenzione di incapace;
in subordine che fosse annullato per la condizione di incapacità di intendere e di volere della de
cuius; chiedeva inoltre che fosse condannata a restituire Parte_1
alla massa le somme eventualmente percette, oltre interessi, previo rendimento del conto. Infine, chiedeva che fossero respinte le domande avanzate da nei propri confronti. Controparte_1
Si costituiva allegando di essere stata la badante Parte_1
della de cuius da dicembre 2011 sino al suo decesso, avvenuto il 2.2.2014.
Illustrava che, durante tale periodo, la de cuius, che veniva assistita per quattro ore al giorno, era capace di intendere e di volere, viveva da sola, ed era autonoma. Allegava di averla ospitata a casa propria una settimana nel gennaio 2014, al momento delle dimissioni ospedaliere successive alla redazione del testamento. Invocava le risultanze delle cartelle cliniche, da cui non emergevano gravi deficit cognitivi, tanto che dall'ospedale la chiamava spesso per telefono. Illustrava che la sorella non andava CP_2
mai a trovarla e saltuariamente. Ciò nonostante che la Controparte_1
de cuius avesse ceduto la nuda proprietà su due fabbricati di cui era proprietaria ai figli della sorella che avevano continuato di CP_2
disinteressarsi di lei. Rimarcava il rapporto affettuoso con la de cuius, che la chiamava “la mi' bimba”. Invocava la consulenza del prof. , Per_11
attestante la condizione di capacità di intendere e di volere della de cuius e concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti,
con la conferma della validità e dell'efficacia del testamento olografo impugnato, ordinando a di corrispondere ad essa CP_3 Pt_1
l'intero importo derivante dai titoli postali, o in subordine il 50%.
Su istanza di è stato disposto il sequestro Controparte_1
giudiziario dei titoli postali.
11 La causa era istruita mediante documenti, l'escussione dei testi ammessi ( , ) l'acquisizione delle Persona_4 Persona_5
trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale per circonvenzione di incapaci svoltosi a carico di e Parte_1
l'espletamento di una consulenza tecnica contabile in merito al patrimonio mobiliare di e di una consulenza tecnica medico – legale. Persona_1
Con sentenza n. 1256/2019, depositata il 16.9.2019, il Tribunale di
Lucca, tenuto conto della consulenza medico – legale e delle risultanze delle cartelle cliniche in atti, riteneva che fosse incapace di Persona_1
intendere e di volere ed annullava l'olografo. Dichiarata aperta la successione legittima, ricostruiva il patrimonio relitto reputando che i titoli postali erano stati alimentati unicamente con provvista della de cuius (come confermato anche dal teste e non contestato dalla convenuta Persona_4
, negando che la cointestazione dei titoli avesse dato Controparte_2
luogo ad un'ipotesi di donazione indiretta in favore della sorella in CP_2
difetto della prova dell'animus donandi. Per tali ragioni, così statuiva: <<1)
annulla il testamento olografo del 21.12.2013, pubblicato in data 5.2.2014; 2)
dichiara che e sono eredi legittime di Controparte_1 Controparte_2
ciascuna per la quota del 50%; 3) accerta che il patrimonio Persona_1
relitto è costituito dai beni mobili individuati nella c.t.u. contabile del dott.
4) accerta che le giacenze presenti sul libretto postale e i buoni Per_2
fruttiferi postali, come meglio identificati nella c.t.u. contabile del dott.
appartenevano alla de cuius in ragione del 100%; 7) dichiara la Per_2
scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra Controparte_1
e ed assegna a ciascuna la propria quota di spettanza del Controparte_2
patrimonio relitto in ragione del 50%; 8) condanna a Parte_1
rifondere ad e per quanto concerne Controparte_1 Controparte_2
la domanda di annullamento del testamento, € 19.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e a rifondere ad le Controparte_1
12 spese di contributo unificato, bolli e spese di notifica;
8) condanna Parte_1
a rifondere a e per quanto
[...] Controparte_1 Controparte_2
concerne il procedimento cautelare in corso di causa, € 5.262,00 oltre spese generali, Iva Cpa;
9) compensa per metà le spese di lite tra CP_1
e per quanto concerne la domanda di
[...] Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria e di divisione;
10) condanna a rimborsare a la residua parte delle spese di Controparte_2 CP_1
lite che liquida per l'intero nell'importo di complessivi € 13.430, oltre spese generali, Iva Cpa;
11) pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese per la c.t.u. medico – legale;
12) compensa tra e Controparte_1
le spese per la c.t.u. contabile. Controparte_2
Con citazione notificata in data 21.10.2019 Parte_1
proponeva appello per un unico articolato motivo col quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che al momento in cui Persona_1
redigeva il testamento, fosse incapace di intendere e di volere, evidenziando che dopo tutti i ricoveri ospedalieri subiti era stata rimandata Persona_1
presso la sua abitazione, ove viveva da sola con l'assistenza, per quattro ore al giorno, di essa risultando autosufficiente per tutte le altre Pt_1
attività della vita quotidiana. Metteva in evidenza tutti gli elementi medico
– sanitari emergenti dalle cartelle cliniche per escludere uno stato di incapacità di intendere e di volere ed invocava la rinnovazione della consulenza medico – legale, perché non era stata svolta in modo da tenere adeguatamente conto di tutti gli elementi di valutazione emergenti dagli atti e, in particolare, dalla documentazione medico – sanitaria. Invocava,
inoltre, le testimonianze rese nel processo penale per circonvenzione di incapace iniziato a suo carico (con particolare riguardo alle dichiarazioni della dott. e dell'infermiera AG, relative all'ultimo ricovero Tes_8
della de cuius) e sottolineava la ferma volontà di di non essere Persona_1
ricoverata in una struttura per persone non autosufficienti, incompatibile
13 con una condizione di vulnerabilità e soggezione. Rimarcava che il primario, dott. non aveva segnalato alcuna Persona_12
problematica di tipo psichiatrico, se non quella legata all'insonnia notturna,
tipica di molti anziani, per la quale era stata richiesta una consulenza psichiatrica del dott. il quale, escusso come teste in sede penale, Per_13
aveva riscontrato che la paziente era vigile, parzialmente orientata nei parametri spazio – temporali, priva di significative alterazioni amnestiche e affetta da una lieve quota ansiosa, di minima entità, oltre all'inversione del ritmo sonno – veglia. Il le somministrava quindi il ed Per_13 Pt_4
il per riposare meglio la notte. Richiamava anche le dichiarazioni Pt_5
dei testi escussi in sede penale e (figli della Tes_9 Tes_10
compagna di camera ospedaliera) che attestavano le condizioni psichiche favorevoli di ed il legame affettivo con essa appellante. Persona_1
Faceva rilevare che solo negli ultimi tre anni prima del decesso Per_4
aveva tenuto il libretto postale, sul quale aveva la delega ad operare:
[...]
delega che tutti i parenti avevano ritenuto valida. Richiamava anche le dichiarazioni della propria madre, che era infermiera Testimone_11
professionale. Allegava che la de cuius redigeva da sola la lista della spesa,
pagava i generi di prima necessità e la parrucchiera, decideva in autonomia gli acquisti, come quando, nel dicembre del 2013 aveva deciso di acquistare una stufa a pellets e brontolava quando la badante le allungava la birra con un po' d'acqua. Il 3 gennaio 2014 firmò da sola il consenso informato per la somministrazione del mezzo di contrasto. Invocava, inoltre, la registrazione del 3 gennaio 2014 ripresa da essa al fine di attestare quale fosse la Pt_1
volontà della de cuius dopo le dimissioni ospedaliere (ossia quella di tornare a casa) in contrasto con la volontà dei parenti di ricoverarla in una struttura per anziani, da cui emergeva, anche nel timbro di voce, che essa era ancora presente a sé stessa e dotata di intenzionalità. Argomentava che non era stata raggiunta la prova dell'incapacità di intendere e di volere della de cuius
14 al momento della redazione del testamento e concludeva affinché, previa ammissione della prova per testi e la rinnovazione della consulenza medico
– legale, fosse confermata la validità del testamento olografo di
[...]
e dichiarato che essa era l'unica erede della de Per_1 Parte_1
cuius e pertanto titolare esclusiva delle somme portate dal libretto di postale, dei buoni postali e delle polizze meglio descritte nella consulenza d'ufficio del dott. con ordine a di pagare Persona_2 Controparte_3
le somme spettanti e col favore delle spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ex art. 342 e 348 bis cod. proc. civ.. Nel merito richiamava le corrette conclusioni cui era pervenuto, sulla scorta della documentazione medica depositata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, e, ribadendo l'eccezione di nullità del testamento, perché apocrifo, concludeva per il rigetto dell'appello e delle istanze istruttorie, col favore delle spese.
Si costituiva anche anch'essa eccependo, in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cod. proc.
civ.. Nel merito, previa occorrenda rinnovazione dell'istruttoria con l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado e l'espletamento di una consulenza grafologica, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della declaratoria di nullità del testamento olografo di
[...]
attesa la corretta ed esaustiva motivazione della sentenza di Per_1
primo grado che, sulla scorta della consulenza medico – legale e della documentazione sanitaria acquisita in atti, aveva concluso per la sussistenza di una condizione di incapacità di intendere e di volere della de
cuius al momento in cui sarebbe stato formato l'olografo, che,
temporalmente si collocava tra il ricovero del novembre 2013 e a distanza di soli tre giorni dal ricovero del 24 dicembre 2013, quando giungeva in ospedale con diagnosi di ingresso di <grave ipoacusia, deficit intellettivo,
pregresso scompenso cardiaco congestizio, diabete mellito tipo 2, insufficienza
15 respiratoria>> tanto che il 25.12.2013 non era in grado neppure di esprimere il proprio consenso ai trattamenti. Invocava le dichiarazioni rese in sede penale dal medico curante, dott. che ogni quindici giorni si recava Per_14
presso l'abitazione della de cuius per prescriverle i farmaci (tra i quali il
IC ed il ), secondo cui negli ultimi tre – quattro Pt_5 Persona_1
mesi di vita non aveva autonomia decisionale e faceva solo le cose che le venivano suggerite. Ribadiva che non sussisteva alcun contrasto coi familiari, tale da poterla indurre a diseredarli, beneficiando dell'intero patrimonio la badante, con un testamento di cui eccepiva l'apocrifia.
Con le note depositate il 27.1.2022 l'appellante produceva la copia della sentenza penale di assoluzione di dal reato di Parte_1
circonvenzione di incapaci con la formula: <perché il fatto non sussiste>>,
munita dell'attestazione di irrevocabilità.
Con ordinanza del 1°.
2.2022 era disposta la rinnovazione della consulenza medico – legale ed era disposta la c.t.u. grafologica, previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Erano poi respinte le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti sui capitali trascritti in epigrafe e, all'udienza del 6.2.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe;
quindi la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del
2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto
16 di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il passaggio alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ..
Ancora in via preliminare va ribadita anche in questa sede l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla parte appellata sui capitoli di prova ed i testi richiesti nella seconda Controparte_1
memoria ex art. 183 cod. proc. civ.. Questo perché tali richieste istruttorie devono intendersi rinunciate, in quanto su di esse non Controparte_1
ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice, ove, in via istruttoria ha concluso per l'<ammissione di prova
contraria e controprova così come dedotta nella terza memoria ex art. 183 cpc>> (v.,
ex multis, Cass. 16290/2016).
La richiesta di prova contraria per testi avanzata nella terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. è parimenti inammissibile, sia perché non è stata svolta la prova diretta richiesta dalla sia perché trattasi di Pt_1
circostanze generiche, valutative e non concludenti rispetto ai puntuali e significativi riscontri documentali emergenti dalle cartelle cliniche versate in atti, attinenti al ricovero ospedaliero anteriore di circa un mese rispetto alla data di redazione del testamento ed al ricovero ospedaliero successivo di pochi giorni rispetto alla compilazione della scheda testamentaria oggetto di causa.
Sempre in via preliminare va, invece, disattesa l'eccezione di tardività della produzione delle trascrizioni delle prove testimoniali assunte in sede penale (esibite all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado), siccome formatesi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado, tanto che il primo
17 giudice le ha esaminate, seppur negandone rilievo probatorio assorbente,
alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del dott.
Per_15
Nel merito, l'appello è fondato.
Insegna la Suprema Corte che: <
per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de
cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà,
della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi,
con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume,
di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere>> (v. Cass. 9081/2010; Cass. 9508/2005).
Alla luce di tali principi, occorre adesso valutare l'ampio materiale istruttorio acquisito in atti.
nata nell'agosto del 1935 e deceduta nel febbraio del Persona_1
2014, all'epoca del testamento di cui si discute (redatto il 21.12.2013) aveva
78 anni, era vedova, senza figli e viveva da sola nella casa di proprietà.
Aveva conseguito la licenza elementare e aveva lavorato come bidella sino alla pensione.
Dal 2011 era assistita, per quattro ore al giorno, della badante coadiuvata anche dalla madre, , che Parte_1 Testimone_11
era infermiera presso l'ospedale del vicino nosocomio.
Negli ultimi anni della sua vita, era affetta da Persona_1
numerose patologie: broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
diabete mellito di tipo II, pregresso carcinoma uterino trattato con radio e chemio terapia, artrite gottosa, poliartrosi, epatopatia cronica ad impronta
18 steatosica, era ipovedente (esoftalmo bilaterale con ipovisus) e affetta da ipoacusia.
Nel novembre 2006 era riconosciuta invalida al 100% con anamnesi di diabete mellito in mediocre compenso, deficit uditivo grave, obesità, IAS,
gonartrosi bilaterale, istero-annessiectomia con trattamento radioterapico concluso recentemente e <riferiti>> disturbi della memoria, senza alcun approfondimento medico con riguardo ai disturbi della memoria.
Nel 2009 era stata ricoverata nell'ospedale di Persona_1
Castelnuovo AG per scompenso cardiaco congestizio e versamento pleurico destro;
alla visita di ingresso è descritta come “vigile e orientata” e nella scheda infermieristica si legge: “stato di coscienza: normale;
linguaggio buono;
deficit uditivo ipoacusia, alimentazione autosufficiente”.
Firmava il consenso informato.
Alle fine del 2011 ha subito un ulteriore ricovero, Persona_1
essendo caduta a terra con perdita di feci;
alla visita di ingresso il medico la descriveva come confusa e disorientata; nella scheda infermieristica si dava atto: “stato mentale scadente” e la paziente non firmava il consenso informato.
È rimasta ricoverata oltre una settimana (dal 1°.12.2011 al 9.12.2011) e non
è stata eseguita alcuna diagnosi neurologica o psichiatrica. Al momento delle dimissioni ha fatto rientro nella propria abitazione, ove Persona_1
viveva da sola. Non risulta che sia stato proposto alcun inserimento in struttura per anziani.
L'anno che ha preceduto la sua morte, è stata Persona_1
ricoverata dall'8.2.2013 al 12.2.2013 per colecistite litisiaca presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Castelnuovo AG. Alle
dimissioni ha fatto rientro nella propria abitazione.
E' stata poi ricoverata dall'11.11.2013 al 30.11.2013, inizialmente in
OBI sino al 15.11.2013 e poi nel reparto di medicina generale, per uno scompenso cardiaco congestizio e versamento pleurico massivo a destra.
19 In quest'ultimo ricovero, nella scheda infermieristica dell'11.11.2013,
la era descritta come <disorientata, incontinente urinaria, Per_1
parzialmente autonoma, non autonoma nell'igiene personale, non autonoma
nell'igiene orale>>. Nel diario infermieristico del 13.11.2013 era annotato:
<paziente agitata>>; il 14.11.2013: <paziente agitata … fatto diazepam intra
muscolo, alterna momenti in cui è collaborante a momenti di agitazione>>. Il
30.11.2013 era dimessa dall'ospedale con diagnosi di scompenso cardiaco congestizio con versamento pleurico massivo a destra sottoposto a toracentesi evacuativo e posizionamento di Pig – tail.
Durante il ricovero del novembre 2013 (circa tre mesi prima della morte e circa un mese prima del testamento), la non firmava i Per_1
moduli sui quali era scritto: <paziente non in grado di firmare>>, ma firmava poi, il 13.11.2013, il consenso informato ai trattamenti ed il modulo del consenso informato per ecografia interventistica. Alla visita di ingresso veniva descritta come <confusa ma collaborante>> e nel diario clinico erano riportati diversi episodi di confusione mentale e agitazione psicomotoria che venivano trattati con (nei giorni 15, 16, 17, 19 e 21 novembre Pt_5
2013), per cui era richiesta una consulenza psichiatrica. Alla visita del dott.
appariva: <vigile, parzialmente orientata nei Per_13 Persona_1
parametri spazio-temporali e priva di significative alterazioni mnesiche. Emerge
lieve nota ansiosa, inversione nel ritmo sonno veglia. IC 75 mg RP 2/3 alla
sera e Talofen 20 gtt alla sera>>.
Nel corso del processo penale per il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.) svoltosi a carico di , i testi Parte_1
e figli della paziente ricoverata nella stessa Tes_9 Testimone_12
camera ospedaliera della hanno riferito di recarsi Per_1
quotidianamente dalla propria madre e di trascorrervi alcune ore al giorno.
In tali occasioni avevano avuto modo, compatibilmente con la condizione di ipoacusia che l'affliggeva, di parlare con la e di constatare Per_1
20 l'ottimo rapporto che aveva con la che loro pensavano fosse una Pt_1
nipote.
Il dott. , direttore della struttura complessa di Persona_16
medicina interna dell'ospedale di Barga e di quello di Castelnuovo, ha riferito che la de cuius era stata ricoverata per dispnea e già al pronto soccorso era stato rilevato un importante versamento pleurico che aveva indotto i sanitari ad effettuarle un drenaggio;
trasferita nel reparto di medicina, era stata trattata per lo scompenso cardiaco. Ha riferito che
[...]
era molto sorda e per ciò aveva qualche difficoltà ad approcciarsi Per_1
al mondo circostante. Ed era anche preoccupata, date le sue condizioni di salute, come frequentemente avveniva nei pazienti anziani quando si trovavano in un ambiente che non era il loro. Il dott. ha inoltre Persona_17
precisato di avere più volte interloquito con e che bisognava Persona_1
alzare la voce a causa della sua ipoacusia ed evidenziava che, quando la era arrivata in ospedale, era stata visitata dalla dott.ssa la Per_1 Per_18
quale, pur rilevando le patologie da cui era affetta la de cuius, non aveva fatto alcun riferimento a difficoltà nell'approccio della paziente o a difficoltà
comunicative. Precisava inoltre che nessuno tra i sanitari del Pronto
Soccorso aveva riscontrato problematiche di tipo neurologico, quanto,
piuttosto un'alterazione nel ritmo sonno – veglia frequente negli anziani:
<per questo motivo è stato chiamato a consulenza lo psichiatra, il quale ha detto
che non c'erano problemi … l'unica osservazione che fa è “paziente vigile, orientata
nei parametri spazio temporali, priva di significative alterazioni amnesiche, emerge
un lieve grado ansioso, poi inversione del ritmo sonno – veglia, per cui consigliano
un sonnifero, sostanzialmente>>. Spiegava poi il dott. che le notazioni Per_12
infermieristiche, attestanti stati temporanei di disorientamento erano compatibili con il fatto che essa si trovava in un ambiente non consueto e rimarcava che alcune notazioni erano state fatte in modo superficiale, come quando si afferma che la paziente era arrivata sola e in coma. Riferiva inoltre
21 che lo stato di confusione era progressivamente venuto meno con il passare dei giorni ed il miglioramento delle condizioni cliniche della Per_1
In sede penale (v. trascrizioni dell'udienza del 21.1.2019) il teste medico psichiatra che ebbe modo di interloquire con la Testimone_13
de cuius durante il ricovero ha confermato che, quando era stato chiamato per la consulenza psichiatrica: <la paziente era vigile, quindi non c'erano
alterazioni della vigilanza, parzialmente orientata nei parametri spazio – temporali,
quindi, qualche difficoltà di inquadramento nell'inquadramento o spaziale o
temporale, priva di significative alterazioni amnestiche, quindi non sono emerse nel
corso del colloquio alterazioni importanti della memoria. Fu evidenziata una lieve
quota ansiosa, una sintomatologia ansiosa di minima entità ed un'inversione del
ritmo sonno – veglia … Ho prescritto una terapia con due farmaci IC e Pt_5
che sono due farmaci che sono molto utili in queste situazioni per il riposo notturno,
il primo dà una mano anche per quanto riguarda la quota ansiosa, sono prescritti
tutti e due la sera, il primo ha una durata di azione più lunga, quindi può dare aiuto
anche nelle ore diurne, l'altro farmaco è il è un tranquillante maggiore, Pt_5
specifico per le ore notturne per migliorare il riposo e trattare l'insonnia>>. Il dott.
ha inoltre riferito che non erano evidenziate difficoltà Per_13
nell'approccio né disturbi nella comunicazione;
non ricordava se vi fossero problemi di udito e ha dichiarato che <se riuscivo a comunicare con lei, anche
se aveva un disturbo dell'udito e riuscivo a comunicare, non l'avrei specificato>>
nella relazione sanitaria della consulenza psichiatrica. Allo stesso modo lo psichiatra ha chiarito che se la avesse avuto difficoltà a livello Per_1
psichiatrico o altri tipi di difficoltà l'avrebbe segnalato nella propria consulenza.
Dimessa il 30.11.2013, ha fatto rientro nella propria Persona_1
abitazione, ove ha continuato ad essere assistita da per Parte_1
quattro ore al giorno. Non risulta che sia stato proposto l'inserimento della
de cuius in una residenza per anziani non autosufficienti.
22 Il 21.12.2013 scriveva il testamento in favore di Persona_1
(sulla cui autenticità v. infra). Parte_1
Quattro giorni dopo, il 25.12.2013 era nuovamente Persona_1
ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Barga per sospetta sepsi urinaria, ipovolemia iatrogena, idroureteronefrosi destra.
Sul modulo del consenso informato si dava atto che: <la paziente non
è in grado di firmare il consenso>>, sebbene firmava poi il Persona_1
modulo di consenso alla somministrazione di farmaci per via endovenosa.
Nella cartella infermieristica, come familiari, venivano indicate Parte_1
e la sorella
[...] Controparte_2
Nella scheda infermieristica si legge: <decadimento cognitivo>> e dal diario clinico emergono vari episodi di agitazione psicomotoria: <08/01 pz
agitata, si è sfilata il picc. …; 09/01 paziente agitata, non collaborante, aggressiva
… alterna momenti di agitazione a momenti di sopore. La paziente rifiuta (sputa)
il trittico… 11/01 paziente agitata, si è completamente sporcata con le feci …
paziente smaniosa, agitata, non collaborante, si è tolta l'agocannula … 12/1 agitata
e aggressiva>>.
Durante il ricovero era proposto a l'inserimento in un Persona_1
ospedale di comunità che la paziente rifiutava preferendo <tornare a casa
da chi già la segue>>.
Nella scheda di continuità assistenziale dell'8.1.2014 veniva scritto:
<bisogno assistenziale infermieristico e sociale … situazione familiare: sola …
invalidità civile: sì … paz. Dipendente, non collaborante, si alimenta poco,
decadimento cognitivo, ipoacusia, già portatrice di catetere vescicale …
completamente dipendente … stato di coscienza: semicosciente … stato psichico:
ansioso, agitato>>.
Rifiutato l'inserimento in una residenza sanitaria assistita,
[...]
ha manifestato la ferma volontà di andare a casa dalla “mi' Per_1
bimba” ed alle dimissioni è stata effettivamente ospitata a casa di Pt_1
23 la quale, come si apprende dalla deposizione della teste Pt_1 Tes_14
(madre della escussa in sede penale) aveva una camera disponibile Pt_1
per ospitarla e poteva assisterla anche grazie all'aiuto della propria madre che svolgeva l'attività di infermiera.
La dott. , escussa in sede penale, ha infatti riferito che Persona_19
aveva manifestato la volontà di andare a casa con Persona_1 CP_6
<noi dovevamo parlare con la paziente, questa era una nostra prassi, se
[...]
la paziente era in grado di darci le risposte giuste e pensavamo che potesse esprimere
la sua opinione, andava bene così, altrimenti poi chiedevamo anche aiuto alla
famiglia se c'era una famiglia>>. La dott. aveva inoltre parlato anche Tes_8
con una familiare (probabilmente una nipote): <mi ricordo prima della
dimissione però, questa cosa qui era già stata decisa mi sembra la dimissione e
l'affidamento a chi già la seguiva, non sembrava che vi fossero … una delle parenti
non so se era la zia, qualcuno volesse che andasse in ospedale di comunità, ma la
SI, giustamente, non vi voleva andare …>>.
Dalle dichiarazioni della teste emerge, dunque, che era Tes_8
possibile avere un confronto con la e che essa era in grado di Per_1
esprimere la propria volontà ad una figura professionalmente qualificata,
che laddove avesse riscontrato incongruità o una volontà inaffidabile, con ogni verisimiglianza, non avrebbe dato seguito alle dichiarazioni della paziente, posto che per prassi: <avevamo questo modo di fare, volevamo capire,
sincerarci di quale fosse la volontà della paziente>> (v. dichiarazioni della dott.
rese all'udienza dibattimentale del 21.1.2019). Persona_19
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dalla teste AG,
infermiera durante il medesimo ricovero ospedaliero, la quale altresì
precisato che la sorella della de cuius che viveva a Livorno, aveva chiesto che fosse ricoverata in un ospedale di comunità, ma Persona_1
quest'ultima non voleva andarci: <la SI non ci voleva andare nella
24 struttura, questo me lo ricordo bene, le abbiamo anche un po' urlato per la paura
che non ci sentisse, che non capisse>>.
Secondo quanto riferito in sede penale dalla teste (madre Pt_2
dell'appellante), la ha scoperto il testamento, quando, qualche Pt_1
giorno prima delle dimissioni ospedaliere, dopo aver deciso di accogliere la
de cuius a casa propria e dopo aver ricevute le chiavi che Persona_1
teneva con sé anche all'ospedale, si era recata nell'abitazione della Per_1
per prelevare i suoi effetti personali, il letto ed il materasso al fine di poterla sistemare a casa propria. Prosegue la teste narrando che, una volta Pt_2
a casa, la aveva mostrato alla de cuius il testamento e Pt_1 Persona_1
le aveva detto di metterlo da parte.
dimessa dall'ospedale il 13.1.2014, è rimasta a casa di Persona_1
circa una settimana. Infatti, il 20 gennaio 2014 la de cuius Parte_1
è stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Barga per shock settico in diarrea cronica da Clostridium Difficile. Sul foglio del consenso informato viene indicato che la paziente non era in grado di firmare, ma all'esame obiettivo all'ingresso veniva descritta ancora come vigile. Anche
in occasione di tale ricovero, la prima persona di riferimento indicata è
Parte_1
Il 2 febbraio 2014 moriva. Persona_1
Giova altresì evidenziare che il patrimonio immobiliare di
[...]
era già stato devoluto in vita ai nipoti (cui aveva attribuito la nuda Per_1
proprietà), mentre il patrimonio mobiliare relitto, costituito da titoli postali per € 673,690,57, negli ultimi due anni di vita della de cuius era stato gestito,
mediante deleghe, da (figlio di una cugina della de cuius), Persona_4
come da lui dichiarato all'udienza del 28.3.2018: <ho tenuto presso la mia
Pt_ abitazione il libretto postale della negli ultimi due anni, due anni e mezzo
Pt_ precedenti la morte di , operavo con delega. Avevo iniziato ad operare con delega
Pt_ anche qualche mese prima che la mi affidasse materialmente anche la custodia
25 del libretto. In quel limitato periodo il libretto lo teneva la Jole e io facevo sempre le
Pt_ operazioni con delega. Preciso che la mi aveva consegnato tutti i buoni postali
e le polizze perché aveva paura che i ladri li portassero via. Ciò è avvenuto circa un
anno prima che morisse>>.
In sede penale, è stata assolta dal reato di Parte_1
circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.), con sentenza passata in giudicato, con la formula: <il fatto non sussiste>>, reputando il giudice penale, all'esito dell'escussione di numerosi testi (le cui trascrizioni sono state riversate in atti) che non sussistesse una condizione di incapacità o di vulnerabilità della de cuius al momento del testamento e che: <la volontà
espressa dalla testatrice non sia affatto estemporanea, nel senso di deviazione
rispetto alla “storia di vita” evidenziata dalla medesima, ma sia conforme alla sua
coscienza come manifestata, in maniera convincente ed attendibile, in occasione del
citato rifiuto di trasferimento in casa di riposo>>.
Anche il consulente medico – legale nominato in grado di appello,
dott. ricostruendo la vicenda sanitaria della de cuius, ha concluso Per_20
nel senso che al momento della redazione della scheda testamentaria non vi fosse una apprezzabile evidenza di una condizione di incapacità di intendere e di volere della de cuius, riscontrando che:
<<- gli stati confusionali e le alterazioni della coscienza della de cuius,
documentati nelle cartelle cliniche, erano verosimilmente causati da
delirium conseguente a scompenso organico e quindi di patologia acuta,
transitoria e reversibile e limitata ai periodi di ospedalizzazione>>;
<<- tale quadro cognitivo era fluttuante, come descritto nei diari infermieristici e come dimostrato dal fatto che alcuni consensi informati sono stati fatti firmare alla de cuius (e quindi la paziente era stata ritenuta in grado di autodeterminarsi dai medici) e altri invece no>>;
26 <<- nell'unica visita psichiatrica a cui è stata sottoposta la IG.ra
[...]
non sono state rilevate patologie psichiatriche o neurologiche, ma Per_1
solo un lieve stato ansioso con alterazione del ciclo sonno-veglia>>;
<<- un ipotetico decadimento cognitivo non è ritenuto sufficiente a inficiare l'autodeterminazione di una persona>>;
<<- il contenuto del testamento risulta essere in linea con le capacità
intellettive e la scolarità della de cuius e che la volontà espressa è compatibile con la testimoniata vicinanza della IG.ra alla defunta>>. Parte_7
Su tali premesse, ampiamente illustrate nella relazione del dott.
il consulente d'ufficio ha concluso che: << è “più probabile che non” Per_20
che la IG.ra al momento della scrittura del testamento, fosse Persona_1
in grado di intendere e volere>>.
Ritiene questa Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio nominato in appello, dott. siano condivisibili in relazione Per_20
risultanze istruttorie acquisite in atti ed alla approfondite e corrette valutazioni ivi espresse.
Vanno conseguentemente disattese le osservazioni svolte dai consulenti di parte: il fatto che la scrittura dell'olografo sia irregolare e disomogenea non evidenzia problematiche di tipo psichico o neurologiche,
posto che, come chiarito anche dalla consulenza grafologica espletata in grado di appello, tali caratteristiche della scrittura (diversità di spaziatura tra le parole, addossamenti di lettere, irregolarità di allineamento, ecc.) sono attribuibili al deficit visivo unitamente ad una verosimile posizione di allettamento della de cuius. Deficit visivo che non è di per sé sintomatico di una minorazione della capacità di intendere e di volere. Né assumono rilevanza gli errori grammaticali presenti anche nella lista della spesa redatta dalla stessa (3 etti di magginato … da brodo … Persona_1 Per_21
sachetti medi da congelatore …) e compatibili con la sua scarsa scolarizzazione
(quinta elementare). Né, del resto, il consulente di parte appellata si
27 confronta in modo esaustivo con le risultanze dell'unica consulenza psichiatrica redatta in ambiente ospedaliero dal dott. in epoca Per_13
prossima alla stesura del testamento.
Ritiene inoltre il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato in grado di appello siano maggiormente convincenti anche di quelle cui era pervenuto il consulente d'ufficio di primo grado,
dott. perché queste ultime appaiono intrinsecamente Per_15
contraddittorie: da un lato, infatti, il consulente nominato in primo grado ha dato atto che: <in occasione delle ripetute degenze e nonostante le
manifestazioni ansiose ed insonnia presenti nella paziente, non avvezza
all'ambiente ospedaliero con aggravante delle difficoltà relazionali legate alla grave
sordità e la deficit visivo non sono emerse anomalie comportamentali che abbiano
indotto all'ipotesi di declino cognitivo>> rimarcando che: <nella consulenza del
dott. non vi sono riferimenti a disturbi neurologici o psichiatrici>>. Per_13
Dall'altro, pur enunciando tali premesse, egli ha tuttavia concluso nel senso della incapacità di intendere e di volere della de cuius in ragione delle plurime patologie sistemiche da cui era affetta, che avrebbero:
<progressivamente inciso sulle capacità cognitive di critica e di giudizio … le
cartelle cliniche in occasione dei plurimi ricoveri ospedalieri documentano
progressivo decadimento cognitivo>>, assumendo pertanto che al momento in cui ha scritto il testamento fosse affetta da una condizione di Persona_1
decadimento cognitivo e di confusione mentale reattiva alle condizioni organiche.
Tuttavia, il termine “decadimento cognitivo”, come ha sottolineato il consulente nominato in grado di appello, compare solo nella scheda infermieristica, mentre non è mai segnalato nelle diagnosi di dimissione dei vari ricoveri ospedalieri. Ed inoltre il “decadimento cognitivo” quale naturale fattore dovuto all'età avanzata, non determina una condizione di incapacità di intendere e di volere, dando luogo ad una condizione
28 frequente nelle persone anziane che non per questo sono incapaci di redigere il proprio testamento.
Vanno inoltre condivise le valutazioni del consulente d'ufficio dott.
laddove evidenzia che, in ogni caso, il decadimento cognitivo, gli Per_20
stati di confusione ed agitazione di cui si dà atto nelle schede infermieristiche ed il fatto che la de cuius, durante i ricoveri ospedalieri, non sia stata, talvolta, in grado di sottoscrivere il consenso informato, è
compatibile con situazioni di delirium verosimilmente correlato ad una situazione organica, ma non ad una condizione psichica di di Persona_1
natura endogena. Pertanto, deve ritenersi che gli stati confusionali registrati durante i ricoveri nelle schede infermieristiche, siano stati fluttuanti,
transitorie e legati a situazioni di acuzie delle plurime condizioni patologiche per le quali sono avvenuti i ricoveri.
Riscontra, correttamente, il dott. < Per_20
veniva acquisita la firma per il modulo del consenso informato e al consenso per l'esecuzione di ecografia interventistica, ad indicare che in quel momento la paziente era stata valutata dai medici di reparto in grado di autodeterminarsi ed esprimere un proprio consenso valido;
nella medesima data veniva però annotato sul diario clinico “13/11 paziente agitata”, il giorno successivo veniva scritto in cartella “paziente agitata … alterna momenti in cui
è collaborante a momenti di agitazione…” e sul foglio di consenso informato del 15.11.2013 troviamo scritto “paziente non in grado di firmare” Situazione
analoga si presenta durante il ricovero successivo. All'ingresso (25.12.2013)
sul modulo del consenso informato a trattamenti terapeutici/procedure diagnostiche viene scritto “la paziente non è in grado di firmare il consenso”, ma firma il modulo di consenso informato alla somministrazione di mezzo di contrasto (modulo non datato). Come si può evincere dal diario infermieristico, anche durante questo ricovero si presentano diversi episodi di agitazione psicomotoria trattati con e la de cuius viene descritta Pt_5
29 come “paziente agitata, non collaborante, aggressiva ... alterna momenti di
agitazione a momenti di sopore”>>.
Trattasi, tuttavia, di condizioni che, connesse alla acuzie delle malattie organiche da cui era affetta, si manifestano fluttuanti e legate anche al fatto che la affetta da grave ipoacusia e ipovedente, si è trovata Per_1
in un ambiente, come quello ospedaliero, cui non era avvezza e che dava luogo ad una situazione di ulteriore disagio.
Mentre il testamento olografo di cui si discute non è stato redatto durante un periodo di ospedalizzazione, ma quando la de cuius si trovava nella propria abitazione, ossia in un ambiente a lei familiare ove non risulta avesse avuto condizioni stati di agitazione. Tanto che neppure dopo le dimissioni del 30 novembre (circa venti giorni prima della redazione della scheda testamentaria) si è ritenuto necessario un livello di assistenza maggiore, rispetto alle quattro ore giornaliere prestate dalla badante
Il che conduce a ritenere che, rientrata a casa, Parte_1 [...]
abbia ripreso il proprio consueto ritmo quotidiano e non fossero Per_1
presenti quegli scompensi acuti che hanno dato luogo ai ricoveri del novembre e del dicembre 2013, trattandosi di stadi patologici gravi (quali lo scompenso cardiaco e la sepsi) tali da richiedere l'immediato ricovero.
Ciò trova indiretto riscontro anche nel fatto che i sanitari dell'ospedale, al momento delle dimissioni del 30 novembre 2013, abbiano reputato normale rimandarla a casa, senza attivare le procedure per il suo inserimento in una residenza sanitaria assistita per anziani, attivato invece in esito al ricovero successivo del 25 dicembre 2013/gennaio 2014, dove emergeva un peggioramento delle condizioni cliniche della de cuius legato alla insorgenza di una condizione settica che ha innescato una dinamica evolutiva che, circa un mese dopo, ha condotto al decesso. Persona_1
Peggioramento clinico di cui, invece, non vi è alcuna evidenza alla data del 21.3.2013 (ossia il giorno della redazione del testamento), posto che
30 l'insorgenza della sospetta sepsi che ha condotto al ricovero del 25.12.2013
dà luogo ad un fatto acuto per il cui trattamento si rendeva necessario l'immediato ricovero della de cuius, che, invece, di fatto è avvenuto soltanto circa quattro giorni dopo.
Resta il fatto che l'unica visita psichiatrica svolta il 23.11.2013 (poco meno di un mese prima di fare testamento) il dott. non Per_13
riscontrava fattori di rilievo idonei ad incidere sulla capacità di intendere e di volere della de cuius, ma solo una lieve quota di ansia e un'alterazione del ritmo sonno – veglia che trattava con e . Pt_4 Pt_5
Così come, poco prima di essere dimessa dal successivo ricovero ospedaliero del gennaio 2014 (circa venti giorni dopo aver redatto il testamento), è stata reputata pienamente in grado di Persona_1
autodeterminarsi, posto che ha sottoscritto il consenso informato e, dopo il colloquio con la dott. essa, invece di essere ospitata in struttura, è Tes_8
stata rimandata a casa con la persona da cui era assistita, avendo espresso tale volontà.
Ciò posto, si osserva che non era legalmente incapace, Persona_1
né affetta da una condizione di incapacità di intendere e di volere permanente, posto che gli elementi di valutazione emersi nel corso dell'istruttoria attestano una condizione in cui la de cuius, ancora il mese dopo il testamento e nonostante l'aggravarsi delle sue condizioni di salute,
era in grado di autodeterminarsi in relazione a scelte importanti della sua esistenza e di essere ritenuta credibile al riguardo dal personale sanitario,
tanto da essere rimandata a casa ancora nel gennaio del 2014 con l'assistenza di quattro ore giornaliere da parte della badante. Mentre, come sopra anticipato, al momento delle dimissioni del 30 novembre 2013,
neppure è stato proposto l'inserimento della de cuius in una residenza sanitaria assistita o ospedale di comunità.
31 Né vi è alcuna evidenza che le condizioni di scompenso organico che hanno condotto al ricovero della notte tra il 24 ed il 25 dicembre 2013 fossero già presenti il giorno 21 dicembre 2013 e fossero tali da determinare una condizione di delirium tale da privare la de cuius in modo totale della capacità di autodeterminarsi. Circostanza, peraltro, che pare potersi negare anche alla luce della intrinseca coerenza del contenuto del testamento con la condizione di vita di che, sola e senza figli, negli ultimi Persona_1
anni della sua esistenza ha potuto contare in via del tutto prevalente sull'assistenza di per le sue necessità quotidiane. Parte_1
D'altro lato si osserva che il ricovero del 25 dicembre 2013 è stato determinato, anch'esso da un fattore organico (sepsi) e non dal fatto che la
de cuius versasse in stato confusionale o di agitazione psico – motoria.
Va inoltre evidenziato che il testamento olografo di Persona_1
come già rilevato anche dal giudice penale, si mostra intrinsecamente coerente ed in armonia con la situazione di vita della de cuius. Il suo tenore letterale è il seguente: < Chiozza 21 dicembre 2013 Io nata 8 08 Persona_1
del 35 a ST lascio tutto quello che o a questa è la mia Parte_1
volonta perche e la mia binba mi a guardato i questi anni>> ed è in linea con il grado di scolarizzazione della de cuius e con le sue capacità intellettive.
Inoltre, la volontà ivi espressa è coerente col fatto che negli ultimi anni della sua vita era assistita da posto che nelle Persona_1 Parte_1
cartelle cliniche in atti, la parte appellante era indicata come persona di riferimento che la seguiva.
Ritiene, pertanto, questa Corte che, in difetto di prova di una condizione di incapacità naturale permanente non solo in epoca anteriore,
ma neppure successiva alla redazione della scheda testamentaria, fosse onere delle parti appellate e dimostrare che al CP_1 Controparte_2
momento del testamento fosse affetta da una condizione di Persona_1
32 incapacità di intendere e di volere e che, per le considerazioni che precedono tale prova non sia stata offerta.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle dichiarazioni rese in sede penale da e secondo cui negli ultimi Persona_4 Testimone_2
mesi di vita iole non sarebbe stata in grado di scrivere, posto che Per_1
tali dichiarazioni, di contenuto fortemente valutativo, si scontrano con la circostanza che sia durante il ricovero del novembre 2013 (anteriore di circa un mese alla redazione del testamento) sia in occasione del ricovero del dicembre 2013/gennaio 2014 (successivo al testamento del 21.12.2013), di fatto, la de cuius firmava i moduli di consenso di cui si è dato atto. Le restanti circostanze menzionate dalle suddette persone informate sui fatti, non appaiono, invece, concludenti sia perché valutative, sia perché la percezione dello stato psichico della de cuius, nel caso di specie, era ulteriormente complicato dalla sua condizione di ipoacusia e dal deficit visivo che costituiva un'ulteriore difficoltà al riconoscimento delle persone.
Vanno, pertanto, respinte le eccezioni di nullità e le istanze di rinnovazione delle consulenze medico – legale e grafologica espletate in grado di appello.
Contrariamente a quanto argomentato dalle parti appellate la consulenza medico – legale ha compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte e spiegato le ragioni per le quali non vi era evidenza di una condizione di incapacità della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria. E ciò anche con riguardo al certificato redatto post
mortem il 15.4.2014 dal medico curante, dott. specialista Persona_22
in otorinolaringoiatria, il quale, dopo aver elencato le patologie da cui era affetta ha scritto che: <negli ultimi tre o quattro anni non aveva Persona_1
autonomia decisionale. Faceva le cose che le venivano suggerite>>.
La valutazione conclusiva del dott. appare, sul punto, Per_14
piuttosto generica e non consente di ritenere che fosse Persona_1
33 costantemente priva di autonomia decisionale, poiché ciò è contraddetto dall'atteggiamento assunto dalla medesima durante il ricovero del dicembre 2013/gennaio 2014, quando, disattendendo la volontà dei parenti,
ha chiesto di essere riportata a casa rifiutando il ricovero nell'ospedale di comunità, manifestando tale volontà al personale sanitario incaricato, ossia a soggetti professionalmente qualificati a trattare tali situazioni anche sotto il profilo della valutazione della capacità del soggetto di esprimere una propria volontà.
Le considerazioni che precedono conducono altresì a negare che il testamento sia nullo perché frutto del delitto di circonvenzione di incapace
(srt. 643 cod. pen.), tenuto altresì conto del fatto che da tale ipotesi di reato come sopra anticipato, è stata assolta con la formula Parte_1
<perché il fatto non sussiste>> con sentenza passata in giudicato.
Il testamento di è, inoltre, autentico. Persona_1
Le condivisibili valutazioni cui è pervenuta la consulenza d'ufficio nominata in appello, dott. , attestano, infatti che la scrittura del Per_23
testo dell'olografo è coerente con il livello di scolarizzazione, l'età e le condizioni di salute della scrivente, tra le quali, in primo luogo il fatto che si trattasse di persona ipovedente, come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, e versasse in una condizione di deficienza visiva tale da giustificare l'addossamento delle lettere, la diversità di spaziatura tra le parole, la irregolarità di allineamento, l'instabilità pressoria ed il tremore.
Spiega, infatti, la dott. che: < la percezione del soggetto va Per_23
considerata dal punto di vista cognitivo intellettivo distinto dalla percezione
sensoriale visiva;
si deve cioè distinguere il deficit percettivo visivo da quello
cognitivo ideativo logico razionale. Dunque, se la grafia di un ipovedente presenta
dinamiche simili a quelle dementigene, non vanno sovrapposte le risultanze del
fenomeno grafico come il derivato di un identico processo e prodotto scrittorio
conseguente>>.
34 Nondimeno, il testamento presenta univoche aderenze con la scrittura di risultante dalle scritture comparative esibite in Persona_1
atti, da cui emerge una grafia di tipo elementare, contraddistinta da diversi errori grammaticali e lessicali, indici di un livello scolastico mediocre e le ulteriori caratteristiche rilevate dal consulente d'ufficio analoghe alle lettere contenute nel testamento.
La consulente d'ufficio ha quindi negato che il testamento fosse artefatto o apocrifo, non essendo prospettabile la tesi della mano guidata
(rimanendo intatte microgestualità e movimenti fini intrinseci alla mano della scrivente ripetutamente presenti nello scritto) e potendosi ritenere che la grafia dell'intero scritto, del testo e della firma, presenti, come dimostrato dall'attento ed analitico lavoro di analisi e comparazione svolto dalla dott.
i segni ed i gesti personali autografi della mano della de cuius: < Si Per_23
ritiene dunque che l'aspetto estrinseco sconnesso del tracciato, sia dovuto al deficit
visivo importante della scrivente, allo stato multipatologico, all'anzianità, ed alla
posizione verosimilmente allettata, e non dunque ad un intervento attivo di un'altra
mano>>.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle valutazioni espresse dalla consulente di parte dott. che assume una violazione dei Per_24
protocolli scientifici che non trova riscontro nell'elaborato della dott.
la quale nell'applicazione del c.d. metodo Morettiano ha preso in Per_23
considerazione molteplici parametri di comparazione, rilevando le caratteristiche ideografiche attraverso una approfondita analisi grafoscopica con studio oggettivato da rilievi eseguiti in microspia digitale con rilievo sulle gestualità fini tipiche del soggetto e non imitabili da altra mano, per cui: <i gesti fini e la pressione sfumata tra collegamenti e finali di
grafemi unitamente a tutti i dati rilevato sono prova della mancanza totale di altra
mano sia essa guidante o estranea>>.
35 Difetta inoltre nella consulenza di parte l'indicazione di elementi grafoscopici e di oggettivazioni dimostrative e risultano assenti quei rilievi in microscopia che avrebbero dovuto confutare le conclusioni della consulente d'ufficio.
Ritenuta la validità del testamento olografo di e la sua Persona_1
autenticità, deve ritenersi che sia erede universale della Parte_1
de cuius in relazione a tutti beni ed i titoli descritti nella consulenza d'ufficio del dott. Persona_2
Né viene in rilievo la cointestazione di alcuni titoli postali con la sorella giacché con la sentenza di primo grado è stato Controparte_2
accertato che tutti i denari depositati sul libretto postale o investiti in titoli postali e polizze appartenevano in via esclusiva a (tanto da Persona_1
essere attribuiti metà ciascuna a e a e non ¼ ad CP_2 Controparte_1
e ¾ a e su tale accertamento non sono stati CP_1 Controparte_2
proposti motivi di appello incidentale.
Ne consegue che, in totale riforma della sentenza impugnata le azioni di nullità e di annullabilità del testamento proposte da Controparte_1
e da vanno respinte e va dichiarato che Controparte_2 Parte_1
è erede universale di con conseguente attribuzione alla stessa Persona_1
del patrimonio relitto come meglio identificato nella consulenza d'ufficio del dott. Persona_2
Le spese del doppio grado (ivi compresa la fase del sequestro giudiziario) seguono la soccombenza delle parti appellate e CP_1
e sono liquidate in favore della parte appellante come da Controparte_2
dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi. Si dà
atto che la parte appellante ha allegato di non avere più i requisiti per il mantenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio, per cui dette spese vanno liquidate direttamente in suo favore, con conseguente revoca dell'ammissione al beneficio.
36 Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado ed in appello.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di con atto notificato in data Controparte_1 Controparte_2
21.10.2019 avverso la sentenza n. 1256/2019 del Tribunale di Lucca,
depositata in data 16.9.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di annullamento e di nullità del testamento olografo redatto da Persona_1
il 21.12.2013 proposte da e da nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di e per l'effetto dichiara che Parte_1 Parte_1
è erede universale di per la quota del 100% dei beni relitti, Persona_1
come individuati nella consulenza tecnico contabile del dott. Per_2
che attribuisce a
[...] Parte_1
2) condanna e in solido, al Controparte_2 Controparte_1
rimborso delle spese del doppio grado in favore di che Parte_1
liquida, per il primo grado in € 23.000,00 (ivi compresi i compensi del sub procedimento per sequestro giudiziario) e per il presente grado in €
17.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) pone definitivamente a carico di e di Controparte_2 CP_1
le spese delle consulenze tecniche (contabile e medico – legale)
[...]
espletate in primo grado ed in appello.
Firenze, 24 giugno 2024.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
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Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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