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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3544 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2022
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ventriglia, presso il cui Parte_1 studio in S. Maria Capua Vetere (CE), in via P. Togliatti n. 17 elett.te domicilia
(RICORRENTE) CONTRO
in qualità di titolare della ditta individuale Genna Maria, rappresentata e CP_1 difesa dagli avv.ti Lorenzo Roccasalva Capasso e Alessandro Raucci ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere, alla via Santella 45 (RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 19.5.2022, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato come barista alle dipendenze di che le impartiva ordini e direttive, presso CP_1 il di sua titolarità sito in S. Maria C.V., dal 6.7.2021 al 31.1.2022, sebbene Controparte_2 formalmente inquadrata solo dall'11.11.2021 per due ore al giorno per sei giorni a settimana. Deduceva tuttavia di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 del mattino e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 della sera e talvolta fino alle ore 23.00, lavorando anche nei giorni festivi, percependo una somma pari ad euro 120,00 settimanali. Rappresentava di aver svolto mansioni di cui al livello 6s del CCNL Commercio Terziario occupandosi di preparare i cornetti, della pulizia e sistemazione del bar, di gestire i rapporti con i fornitori, di servire i clienti e incassare i soldi, di effettuare le consegne. Esponeva di non aver espletato l'attività lavorativa dal 30.12.2021 quando il bar veniva chiuso in quanto altro dipendente e, poi, la titolare contraevano il virus Covid19. Lamentava di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché il TFR al momento della cessazione del rapporto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di sentir condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 8.119,10 di cui 717, 36 a titolo di TFR, per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
1 Ritualmente citata in giudizio, si costituiva la parte resistente resistendo al ricorso con diffuse argomentazioni (cfr. conclusioni memoria). Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di differenze sul presupposto della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Ebbene, va evidenziato che parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 7 luglio 2021 privo di formale inquadramento sino al 10.11.2021. Sul punto, parte resistente costituendosi in giudizio non ha contestato che il rapporto sia iniziato nel luglio 2021 imputando tale scelta esclusivamente alla ricorrente. Deve pertanto ritenersi pacifica, in quanto non solo non contesta ma confermata dalla convenuta, la sussistenza di un rapporto di natura subordinata sin dal 6 luglio 2021, formalizzato in data 11.11.2021 mediante contratto a tempo determinato per 10 ore a settimana e termine al 31.01.2022, con inquadramento nel 6 livello del CCNL di ctg e mansioni cameriere di bar come emerge dalle buste paga prodotte dalla ricorrente e dal modulo UNILAV depositato dalla resistente (cfr. prod. in fasc. telem.). Punti controversi del presente ricorso sono, invece, lo svolgimento di mansioni rientranti nel 6s livello del CCNL di ctg., l'orario di lavoro e le modalità di cessazione del rapporto. Quanto alla prima questione, deve evidenziarsi sin da subito che le carenze assertive ridondano nel rigetto di qualsiasi eventuale pretesa, superflua ai fini del decidere ogni attività istruttoria. Invero, la ricorrente si limita nell'incipit della parte in fatto dell'atto introduttivo a dedurre di aver svolto mansioni di cui al 6s livello del CCNL di ctg. senza prendere mai posizione in merito alle contestazioni di parte resistente espressamente formulate sul punto.
2 Ebbene, tale deduzione resta sul piano della mera asserzione in quanto non solo non si traduce in una espressa domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, mai formulata espressamente nemmeno nelle conclusioni del ricorso, ma soprattutto manca in ricorso - sia nella parte in fatto che in diritto - l'allegazione del contenuto delle declaratorie del contratto collettivo dei due livelli, delle differenze tra le stesse in rapporto alla fattispecie concreta per cui è causa, impendendo in radice qualsiasi confronto. Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013) ha stabilito che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori che incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. L'accoglimento del ricorso con cui si chieda il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori, deve infatti necessariamente partire dal confronto tra le due declaratorie (quella in godimento e quella o quelle pretese) che consenta di enuclearne i tratti differenziali. Solo detta analisi preliminare può consentire infatti al giudice di valutare, all'esito dall'espletamento della prova, se le mansioni svolte in fatto con continuità e prevalenza ricadano nell'una o nell'altra declaratoria. È questa, infatti, l'unica via attraverso la quale può accertarsi in capo alla parte istante il diritto alla superiore qualifica, per svolgimento in fatto di mansioni superiori con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive qui pretese, oltre che alla regolarizzazione previdenziale. Ebbene, è allora evidente come la mancata allegazione delle qualifiche di inquadramento impedisce in radice detta operazione, non consentendo il confronto tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto “fare” in virtù dell'inquadramento e quanto invece – eventualmente – ha fatto. Sul piano processuale è chiaro che il ricorrente, con l'assumere e il riferire di aver svolto mansioni diverse e superiori a quelle formalmente assegnategli, ha l'onere di descrivere analiticamente le mansioni svolte, di indicare in modo specifico la normativa contrattuale applicabile, di precisare, infine, il settore di appartenenza e quello rivendicato, nonché il grado e la qualifica rivestiti e richiesti (cfr. Cass.14088/2001; Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203). Inoltre, è pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (ancora Cass. 5203 cit.). Detta omissione preclude al giudice di valutare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori. D'altra parte, e a tutto voler concedere, dal confronto tra gli importi pretesi e riportati nei conteggi e i parametri retributivi di riferimento emerge che i primi non corrispondono ai minimi riportati nelle tabelle retributive per il livello 6s e, in ogni caso, dalle esternazioni dei testi escussi in merito alle mansioni svolte dalla ricorrente (cfr. infra), risulta che ella si occupasse delle comuni mansioni di addetta al bar quali quelle di preparare i caffe, riordinare il locale ed effettuare consegne e non anche dei rapporti con i fornitori e di incassare. Venendo alle altre spettanze richieste, va detto quanto segue.
3 Quanto all'orario di lavoro effettivamente espletato dalla ricorrente, quest'ultima ha affermato di aver sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 21.00 protraendo a volte la propria prestazione sino alle 23.00. La convenuta costituendosi in giudizio, ha eccepito che la lavorava sì dal lunedì al Parte_1 sabato ma fino a settembre dalle 15.00 alle 21.00 e, successivamente, dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 21.00 e che solo una volta aveva lavorato sino alle 23.00 in occasione di una festa, in tal guisa ammettendo che di fatto la ricorrente - pur inquadrata con contratto part time al 25%- seguisse un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto percependo 140 euro a settimana. Su tale presupposto, deve ritenersi pacifico lo svolgimento quanto meno di un orario settimanale pari a 36 ore, e giornaliero di 6 ore, circostanza confermata anche dalle testi e mentre gli esiti dell'istruttoria testimoniale non consentono di ritenere Tes_1 Tes_2 provato lo svolgimento di un orario superiore. Infatti, quanto all'orario mattutino svolto dalla appaiono particolarmente rilevanti le Parte_1 dichiarazioni della teste - priva di interessi nemmeno mediati agli esiti del giudizio Tes_1 avendo anche cessato il proprio rapporto di lavoro con la convenuta al momento della deposizione (le circostanze riportate da parte ricorrente nelle note autorizzate dell'11.6.2025 non sono supportate da riscontro documentale e in ogni caso appaiono irrilevanti ai fini per cui è causa) - in quanto collega di lavoro inserita in un turno coincidente con quello della ricorrente: ella, svolgendo la propria prestazione dalle 6.30 alle 14.00, è a conoscenza diretta dell'orario antimeridiano della dichiarando che la stessa lavorava dalle 8.00 alle Parte_1
10.00. Quanto all'orario pomeridiano dedotto dalla ricorrente, esso coincide con quanto affermato dalla resistente, confermato anche dalla teste – cliente abituale del bar specie Tes_2 nell'orario mattutino, che abitando di fronte al bar di titolarità di asseriva che al CP_1 termine dell'attività lavorativa spesso la guardava attraversare la strada in quanto la zona era buia. Conferma anche l'orario estivo indicato dalla resistente dalle 15.00 alle 23.00. Queste le dichiarazioni assunte. La teste dichiarava: “Conosco la ricorrente in quanto è la sorella del compagno di mia Testimone_3 figlia. Ci conosciamo dal 2013 quando sono andata ad abitare nello stesso stabile in cui risiede la ricorrente sito in via Antonio Indaco n.
8. Io abito al piano terra. Conosco la resistente e il relativo bar perché abito proprio di fronte e sono cliente in quanto mi recavo tutte le mattine a fare colazione sin da quando ha aperto nel 2021. Ricordo che la signora cercava un dipendente e fui io a presentarle la ricorrente che cercava lavoro. Ella CP_1 ha iniziato a lavorare presso il bar nel luglio 2021 occupandosi sia della pulizia del bar, dei tavoli, delle sedie che di preparare caffè al banco e i cornetti e di servire i prodotti ai clienti all'esterno del bar nonché di effettuare consegne a domicilio, anche a casa mia. La ha smesso di lavorare intorno al 28/29 dicembre 2021 Parte_1 anche se il contratto era fino a gennaio 2022, in quanto il bar per un periodo dovette chiudere poiché la CP_ dipendente e poi la sig. erano affetti dal Covid. Io mi recavo tutte le mattine al bar intorno alle CP_1
8.30 /9.00 e mi trattenevo il tempo necessario della colazione. A volte mi recavo anche di pomeriggio ad es. per prendere un gelato. Quando non mi recavo mi facevo consegnare la colazione a casa, veniva a recapitarmela una CP_ certa . Io sono casalinga. La ricorrente lavorava dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 21.00 e d'estate
4 anche dalle 15.00 fino alla chiusura alle 23.00. Sono a conoscenza di questi orari sia perché quando ho presentato la ricorrente alla signora ella mi riferì che le serviva una persona per tali orari, sia perché come CP_1 già detto il bar si trova proprio di fronte casa mia e quindi riesco a vedere il locale. Inoltre, spesso le tenevo la figlia mentre lei lavorava e la sera quando finiva tardi io e il padre della ricorrente la attendevamo fuori casa guardandola mentre attraversava perché la strada era molto buia. Lavorava tutti i giorni della settimana, ma non ricordo se lavorasse anche il sabato e la domenica né quale fosse il giorno di riposo. Non ricordo se la ricorrente ha goduto di ferie. Né se abbia lavorato durante i giorni festivi. Il bar aveva un'altra dipendente tale CP_
che al mattino aveva anche il compito di aprire il bar e svolgeva le stesse mansioni della ricorrente. All'interno del bar c'era la signora Presso il bar era possibile effettuare anche piccoli eventi infatti io ho CP_1 festeggiato il diciottesimo compleanno di mia figlia il 25 novembre del 2021”. La teste riporta fatti di cui ha diretta conoscenza, confermando l'orario sostenuto in ricorso, ovvero 8-11- 17-21, circostanza di cui risulta informata in quanto assidua frequentatrice del bar. La teste dichiarava: “Conosco le parti in causa in quanto ho lavorato presso il bar della Testimone_4 resistente dall'agosto 2020 all'agosto 2023 quando mi sono dimessa in quanto ho trovato altro impiego. Avevo un regolare contratto. Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare presso il bar in estate ma non ricordo con precisione il mese, mi pare fosse il 2021/2022 e ha lavorato fino al dicembre dello stesso anno. Il bar è stato chiuso a causa del Covid per circa una decina di giorni perché io sono stata positiva dal 30.12 di quell'anno al Covid e quindi il bar chiuse dal pomeriggio dopo che lo comunicai alla sig. e poi anche la sig. CP_1 CP_1 risultò positiva alcuni giorni dopo però non ricordo con precisone i giorni. Preciso che la mattina mi recai
[...] al lavoro e poiché non mi sentivo bene andai via alle 10.30 circa e il pomeriggio comunicai telefonicamente alla sig. che ero positiva. La era barista preparava i caffè, serviva ai tavoli e faceva le consegne. CP_1 Parte_1
Anche io svolgevo queste stesse mansioni ma mi occupavo anche di aprire il bar, infornare i cornetti e fare la macina del caffè. Io lavoravo dalle 6.30 alle 14.00 tutti i giorni dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale. La ricorrente lavorava dalle 8.00 alle 10.00/10.30 del mattino e il pomeriggio se non sbaglio ritornava alle 17.00/18.00 però non lo ricordo con precisione perché io lavoravo solo di mattina. Ella lavorava sei giorni a settimana e se non sbaglio aveva la domenica di riposo. Nel mio giorno di riposo ella mi sostituiva svolgendo il mio orario ma iniziava alle 8.00 e terminava alle 14.00. Non ricordo con precisione ma se non sbaglio in quel periodo non vi erano altri dipendenti. Conosco la teste che ha appena deposto in quanto era una nostra cliente abituale. Non conosco il contratto della ricorrente e ricordo che non fu immediatamente regolarizzata. Se non sbaglio nel mese di agosto del 2021 il bar chiuse per qualche giorno per meno di una settimana, non mi pare che la ricorrente abbia goduto di altri giorni di ferie. Io ebbi le ferie una settimana ad agosto in concomitanza della chiusura del bar e poi una settimana ad ottobre. La ricorrente ha sicuramente lavorato il 26 dicembre di quell'anno in quanto anche io ho lavorato quel giorno. So che la ricorrente percepiva circa 135/140 euro a settimana perché me lo riferiva ella stessa. A domanda avv. Raucci, ADR: “quanto agli ordini e ai contatti con i fornitori se ne occupava direttamente la sig. Io e la ricorrente, comunicandolo CP_1 alla predetta, ci occupavamo solo della richiesta alla San Carlo in quanto era sempre la stessa tipologia e quantità di prodotti che ordinavamo e cioè 20 buste di patatine. Io firmavo anche le bolle di consegna della merce, mentre se non erro non se ne occupava la ricorrente in quanto ero sempre presente io nel suo turno o in mancanza la sig. . CP_1
5 Irrilevanti appaiono le dichiarazioni della teste dichiarava: “Sono la sorella di Testimone_5
Attualmente lavoro presso il bar dal settembre del 2023. Conosco la ricorrente. Ella ha lavorato CP_1 come cameriera e barista, svolgendo anche le consegne presso il bar dal luglio al dicembre del 2022 CP_2 se non sbaglio. In quel periodo poteva capitare che mi recassi presso il bar anche tutti i giorni per dare una mano. Non avevo una frequenza fissa né un orario ma in ogni caso mi trattenevo un paio d'ore per fare qualche consegna o servire ai tavoli. Non conosco l'orario di lavoro della Non so se la fosse Parte_1 Parte_1 inquadrata. La ricorrente era presente anche di sabato, mentre di domenica non lo so. Ricordo che nel periodo in cui la ricorrente lavorava, il bar è stato chiuso a causa del covid dal pomeriggio del 30 dicembre per circa 15 giorni in quanto erano risultate positive al covid sia la che, dopo qualche giorno, mia sorella. Non Tes_1 Tes_ ricordo con precisione se la ricorrente abbia lavorato nei giorni festivi natalizi. Conosco la signora in quanto era cliente del bar. Al teste, ai sensi dell'art. 126 c.p.c. nella formulazione vigente all'esito delle modifiche apportate con il D.L. 90/2014 convertito in l. 114/2014, viene data lettura delle dichiarazioni rese ed il teste dichiara espressamente di confermarle. A questo punto il Giudice chiede di far rientrare in aula le testi Tes_1 Tes_ e A domanda del Giudice, risponde: “conosco la signora in Testimone_4 Testimone_5 quanto a volte si recava presso il bar per fare colazione e in quelle occasioni poteva capitare che si trattenesse, se necessario, per aiutare la sorella o a sbarazzare qualche tavolo o ad acquistare qualcosa per il bar e si tratteneva per un'oretta. Veniva quasi sempre il sabato a fare colazione con il marito. Negli altri giorni la sua frequentazione non era fissa, poteva capitare che venisse tutti i giorni, qualche giorno o mai”. A domanda del Tes_ Giudice, risponde: “conosco la sorella della resistente in quanto a volte la Testimone_5 CP_ sostituiva presso il bar al pomeriggio. ciò accadeva anche frequentemente se ad es. non c 'era . Al mattino la vedevo fare colazione con il marito”. Dunque, tutti i testi hanno riferito di aver visto la ricorrente a lavoro in orari compatibili certamente con 36 ore settimanali, mentre non può dirsi pienamente provato lo svolgimento di un orario straordinario, reso oltre tale orario talvolta fino alle 23.00, in quanto nessuna testimonianza appare utile in tal senso. Invero, deve ricordarsi che per consolidato orientamento della Suprema Corte invero, la prova del lavoro straordinario è molto rigorosa ed infatti la Cassazione, in materia di rapporto di lavoro straordinario del lavoratore afferma: “il lavoratore che agisca per ottenere compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e ove deduca una insufficienza della retribuzione è tenuto a provare il numero effettivo delle ore lavorate, senza che eventuali o non decisive circostanze siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. 3717/2009).
Nel caso in questione, né la documentazione in atti né l'espletata istruttoria sono tali da fondare un giudizio di accertamento della quantità di lavoro straordinario, asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le quaranta ore settimanali. Analogamente, va respinta la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie tenuto conto che la ricorrente ha lavorato per poco più di 5 mesi (luglio-dicembre) e che la teste riferisce che ad agosto dell'anno in cui lavorava la ricorrente il bar è stato chiuso per Tes_1 circa una settimana periodo in cui la ricorrente ha goduto di ferie.
6 Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015) e del pari deve dirsi per il lavoro festivo ad eccezione del 26 dicembre come riscontrato dalla teste . Tes_1
Venendo ora alle altre spettanze domandate, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto i ratei di tredicesima, quattordicesima e il TFR (come riportato nei conteggi). Ebbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. ex ceteris Cass 3373/2010): ebbene nel caso di specie, il datore, non ha fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente il trattamento di fine rapporto né la tredicesima, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti. la parte datoriale. Spetterà anche la quattordicesima mensilità in quanto prevista dalla fonte collettiva di riferimento allegata in atti posto che l'applicabilità di detta voce è subordinata all'applicazione di un CCNL che la preveda, trattandosi di una voce di natura contrattuale. Quanto alla eccezione di compensazione con le somme dovute a titolo di indennità di preavviso sollevata da parte resistente per non essersi recata la a lavoro nel mese di gennaio, Parte_1 deve rilevarsi che nel caso di specie, pur trattandosi di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, il datore di lavoro non ha provato le modalità di cessazione del rapporto né che la ricorrente abbia spontaneamente abbandonato il luogo di lavoro e inoltre, pacifico che la
7 ricorrente non abbia lavorato dal 30 dicembre e fino alla naturale scadenza del contratto il 31.1.2022, va detto che in giudizio è emerso che il bar è stato chiuso per circa 15 giorni dal 30 dicembre 2021 alla prima metà di gennaio 2022 a causa del contagio da Covid19 contratto da parte della dipendente e poi da ma non vi è prova che la ricorrente sia Tes_1 CP_1 stata richiamata al lavoro alla riapertura dell'esercizio commerciale. Invero, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori rileva il Tribunale, accedendo ad un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento che “la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.” (cfr. Cass. n.21684 del 19 ottobre 2011 e 25847 del 16 ottobre 2018). Passando ora alla quantificazione degli importi dovuti alla parte ricorrente, considerato lo svolgimento di un orario lavorativo quanto meno di 36 ore settimanali dal lunedì al sabato;
rilevato che non vi è prova degli importi dichiarati in memoria come corrisposti dalla resistente;
tenuto conto della retribuzione affermata come percepita in ricorso pari a 120,00 euro settimanali e riportata nei conteggi e della retribuzione “diretta” pretesa utilizzata base di calcolo rimodulata in considerazione dell'orario provato;
considerato pertanto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
alla ricorrente spetterà – anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la somma di euro 5.820,00 titolo di differenze retributive inclusa la tredicesima e quattordicesima mensilità ed euro a titolo di TFR 490,00. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Assorbito ogni ulteriore motivo, in ogni caso non adeguatamente dedotto e allegato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna titolare della omonima ditta individuale al pagamento, nei confronti di CP_1 della somma di € 6.310,00 oltre interessi e rivalutazione, per le causali di Parte_1 cui in parte motiva;
2) condanna titolare della omonima ditta individuale alla refusione delle spese di lite CP_1 in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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