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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6931/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE VI CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6931/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, (cf. ), Parte_1 C.F._1
, (cf. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(cf. ) tutti n.q. di eredi del sig. Pt_3 C.F._3
, (c.f. ) Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi come in atti
- ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi il
30.03.2017, alle ore 09.15 circa, mentre scendeva le scale di accesso al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini di a causa di una striscia antiscivolo CP_1 posta sul penultimo gradino che si sollevava improvvisamente così determinando la caduta al suolo dell'istante alla quale seguivano lesioni personali.
Si costituiva l' la quale, chiedeva respingersi la domanda Controparte_1 in quanto infondata in fatto e diritto.
Nelle more decedeva l'attore e in data 21.2.2022 i Sigg.ri Parte_1
e , in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 [...] spiegavano intervento volontario per la prosecuzione del Persona_1 processo.
Nel corso del giudizio sono state espletate le prove testimoniali ed è stata disposta una CTU medica.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
La convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, n. 3 e 164 n. 4 c.p.c.
In effetti, risulta sinteticamente, ma compiutamente descritto il sinistro ed è anche vero, tuttavia, che la semplicità del caso e la sua ricorrenza nella prassi giudiziaria, unitamente non appaiono aver compromesso la corretta instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, con conseguente raggiungimento dello scopo (art. 156, ult. Comma c.p.c.).
In via preliminare, deve osservarsi che la domanda in esame vada ricondotta alla
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previsione di cui all'art. 2051 c.c. atteso che l'attore ha allegato che la responsabilità per i danni in concreto prodottisi discendeva da un'anomalia del rivestimento in gomma di un gradino delle scale dell'Ospedale Pellegrini in che si sollevava non essendo perfettamente aderente al suolo CP_1 determinando la caduta dell'istante.
Le scale dell'Ospedale Pellegrini in ed il dedotto verificarsi del fatto CP_1 dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo, rientrano tra i beni rispetto ai quali l' convenuto ha responsabilità di custodia, quale custode del CP_2 bene ad esso riconducibile.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene detenuto dal convenuto, gravando su quest'ultimo il compito di provare il caso fortuito.
Il caso fortuito, tuttavia, secondo la dottrina e la giurisprudenza più accorte, non va ristretto alle sole ipotesi di fatti estranei alla causalità propria della cosa, ma si estende anche al fatto del terzo ed alla colpa esclusiva del danneggiato.
La più recente Corte di Cassazione, infatti, ha evidenziato che “Sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare
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l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del 10/03/2006
(Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579857);
Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode o al danneggiato. Per esempio, a giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno).
Il fattore interruttivo del nesso causale, però, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez.
3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778).
Oltre al fatto del terzo si può trattare anche del comportamento dello stesso danneggiato. Osserva la Corte di Cassazione che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ. (Sez. 3,
Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del
09/04/2003 (Rv. 562024). Una ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il
“dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto
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imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Deve inoltre, chiarirsi che laddove si discuta di custodia di beni non intrinsecamente pericolosi ed, anzi, privi addirittura di autonome caratteristiche dinamiche, può ritenersi sussistente un rapporto di causalità tra cosa e danno solo nella misura in cui per effetto diretto di una alterazione delle caratteristiche della cosa essa contribuisca ad attivare un processo causale che si concluda con l'evento dannoso e non quando l'evento si verifichi ove la cosa è ubicata o al suo interno, restando quest'ultima, in tali casi, una mera occasione (e non causa giuridicamente rilevante) dell'evento.
L'attore assume di essere ruzzolato al suolo mentre scendeva i gradini della scalinata di accesso al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini di a causa CP_1 di una striscia antiscivolo posta sul penultimo gradino che si sollevava improvvisamente.
Il teste indotto dall'attore, sig. sui capi articolati nell'atto di citazione ha Testimone_1 riferito: “a) Vero che in data 30/03/2017 verso le ore 09,15 circa, l'istante scendeva i gradini della scalinata di accesso del P.S. dell'Ospedale Dei Pellegrini di Si è vero, io CP_1 lo avevo accompagnato insieme al figlio Lo abbiamo accompagnato poiché era il Pt_1 giorno del suo onomastico e quindi, in seguito alla visita, avremmo preso un caffè insieme.
b) Vero che l'istante era poco prima dell'accaduto giunto in ospedale per la rimozione di punti di sutura relativi all'escissione di un nevo, e al termine della visita nell'andare via dall'ospedale scendeva la predetta scalinata? Si è vero. Noi lo stavamo aspettando sotto le scale. Noi ci trovavamo al piano terra all'interna, all'ultima rampa.
c) Vero che la scala di accesso al P.S. del predetto nosocomio all'epoca dei fatti presentava il nastro antiscivolo sui gradini apparentemente integro? Si è vero però in realtà il nastro
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antiscivolo non era integro.
Sui capi articolati da parte attrice nella seconda memoria istruttoria:
3.“Vero è che l' venne soccorso dal familiare che lo aspettava al termine della scala e Pt_1 poi condotto al Pronto Soccorso dello stesso nosocomio per le necessarie cure.”
Si è vero. Fu prontato al pronto soccorso con una barella che nel frattempo era arrivata.
5.“Vero è che all'epoca del sinistro la scalinata aveva il corrimano solo da un lato, il destro per chi sale, nonché bande antiscivolo sui gradini”
Si è vero, la scalinata aveva il corrimano solo sulla destra. ADR: lo scalino dove è caduto era il penultimo scendendo. Nello scivolare ha battuto la gamba destra a terra e quindi provava dolore in quel punto”(verbale 26.4.2022)
Alla luce delle risultanze istruttorie la domanda deve essere rigettata perché non può dirsi provata la dinamica del sinistro.
L'unico teste escusso non descrive minimamente ne' la dinamica ne' la causa della caduta, determinando in tal modo una impossibilità ricostruttiva della dinamica dell'incidente.
In realtà, il testimone si è limitato a riferire che il nastro Testimone_1 antiscivolo della scalinata dell'Ospedale non era integro ma senza specificare quale fosse in concreto l'anomalia apprezzata (nastro rotto, mancante o sollevato in alcune parti dello scalino), o su quale gradino la gomma non fosse integra o come sia caduto l'attore (inciampato, scivolato, piede destro-sinistro). Nulla riferisce in merito alla circostanza, invece posta dall'attore a sostegno della domanda, secondo cui la gomma antiscivolo del penultimo gradino si sarebbe sollevata da terra così determinando la caduta dell' Peraltro, essendo Pt_1 stato escusso un unico testimone, non vi è possibilità di un confronto di coerenza tra deposizioni testimoniali.
In realtà, il fondamento di una responsabilità dell'ente convenuto dovrebbe avere come premessa l'avvenuta ricostruzione della dinamica dell'incidente: individuazione esatta del posto ove è avvenuta la caduta, la presenza e il tipo di anomalia o dissesto, la natura insidiosa di tale anomalia o dissesto, la caduta della persona per effetto ad es. della perdita di equilibrio dovuta alla presenza di una
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insidia o dissesto dello scalino ecc., mentre il convenuto, solo se adeguatamente provata tale serie causale, innescata specificamente dalla sopravvenuta pericolosità della cosa, dovrebbe dimostrare il fortuito sancito dall'art. 2051 c.c..
In conclusione, la domanda non può che essere respinta.
In considerazione del quadro complessivo sotteso alla vicenda in esame e dei disagi comunque patiti dalla vittima per le lesioni accertate, si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di ctu, che restano definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa fra le parti le spese di lite;
3. Le spese di ctu restano definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Napoli, oggi 24 giugno 2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Rita Nissim)
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