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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310 2024 promossa da:
(C.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Pierpaolo Rosetti
Avv. Micaela Buschi Attore
contro
, cf. Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Giulio Agnelli
convenuta
CP_2
Convenuta contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio e la Parte_1 CP_2 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità
[...]
della sig.ra (C.f.: ) residente in [...]del CP_2 CodiceFiscale_2
ON (A.P.) (63074), alla Via Settembrini n.7, esclusiva o in applicazione dell'art.2054
c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa ai danni del sig. (C.f.: Parte_1
), nato il [...] a [...] (A.P.), ivi CodiceFiscale_1
residente in [...]; condannare la sig.ra (C.f.: CP_2 C.F._3
pagina 1 di 9 H769B) residente in San Benedetto del ON (A.P.) (63074), alla Via Settembrini n.7,
quale unico responsabile e/o corresponsabile in applicazione dell'art.2054 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa e la (C.f.: Controparte_3
; P. I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Bologna (40128) (BO), Via Stalingrado n.45, che la manleva per la responsabilità civile automobilistica, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal sig. (C.f.: Parte_1 C.F._1
), nato il [...] a [...] (A.P.), ivi residente in [...]
[...]
n.20, nel sinistro per cui è causa, pari ad € 36.335,00=, o di quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di lite,
oltre rimborso forfettario al 15%, e CAP come per legge”.
Deduceva l'attore data 31.10.2022, ore 11:15 circa, in San Benedetto del ON, il sig.
, mentre a bordo del motociclo Piaggio vespa targato EH08043, di Parte_1
proprietà della percorreva Via C. e L. Gabrielli in direzione nord Controparte_4
superando sulla sinistra le auto incolonnate, veniva urtato dalla vettura modello Fiat
Punto, targata AR 576 ED, di proprietà e condotta dalla sig.ra , assicurata CP_2
che prima era in colonna per un mezzo in manovra poi, improvvisamente, CP_1
svoltava a sinistra senza avvedersi del motociclo condotto dal sig. urtandolo. Pt_1
A seguito dell'evento lesivo in oggetto il sig. riportava lesioni fisiche Parte_1
certificate presso il locale nosocomio.
Veniva espletato il procedimento di mediazione assistita senza esito positivo;
l'attore proponeva domanda giudiziale per la soddisfazione del proprio diritto.
- Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di parte attrice, così CP_1
concludendo: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Nel merito ed in pagina 2 di 9 via principale, rigettare la domanda siccome infondata. In subordine, ridurla siccome sproporzionata. Con vittoria di spese di lite.
La signora rimaneva contumace. CP_2
- Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata prova per testi nonché c.t.u. medico legale.
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione.
Motivi della decisione a) La presente controversia ha per oggetto la richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale.
Va subito evidenziato come le condizioni di procedibilità della domanda in oggetto siano state soddisfatte dalla parte che invoca tutela del diritto.
Preliminarmente, va osservato come è stato acquisito agli atti rapporto redatto dalla
Polizia Municipale intervenuta successivamente al sinistro, rapporto che, come è noto, ha efficacia probatoria privilegiata in ordini ai fatti accertati dagli agenti e delle dichiarazioni ricevute dai medesimi.
Dal rapporto - preso atto dello schizzo planimetrico, del punto d'urto e delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro e dal teste oculare – è emerso che il veicolo di parte convenuta percorreva la carreggiata e, con l'intento di volgere a sinistra azionava l'indicatore di direzione per segnalare la manovra quando veniva urtato dal motociclo che sopraggiungeva sulla stessa carreggiata superando i veicoli alla loro sinistra.
Le risultanze della prova per testi confermano la dinamica dell'evento, introducendo un ulteriore elemento – seppur da valutare con particolare rigore essendo caratterizzato da elementi valutativi – relativo alla velocità sostenuta dal ciclomotore, nonché quello del pagina 3 di 9 transito del ciclomotore nella semicarreggiata riservata ai veicoli che provenivano dall'opposta direzione.
Vi è da precisare come la convenuta abbia allegato nella propria comparsa di CP_5
risposta l'eccessiva velocità sostenuta dal ciclomotore nell'occasione e che tale circostanza non è stata contestata dalla parte attrice nelle memorie integrative, così da far ritenere in tal modo tale circostanza provata in quanto non contestata ex art. 115 cpc I
comma e suffragata dalle dichiarazioni testimoniali.
Alla luce degli elementi acquisiti al processo appena descritti ed alle asserzioni difensive delle parti in causa, può concludersi, quindi, che il giorno dell'evento il veicolo di parte convenuta percorreva la carreggiata di propria competenza, azionata il segnalatore direzionale e svoltava verso sinistra;
in quel mentre sopraggiungeva il ciclomotore che a velocità sostenuta sorpassava i veicoli alla sua destra percorrendo la semicarreggiata opposta ed andava ad impattare il veicolo della convenuta mentre eseguiva la manovra di svolta.
Stando così i fatti, occorre osservare come il veicolo di parte convenuta sia incorso in responsabilità per non aver tenuto un comportamento prudente nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra senza prima accertarsi che sopraggiungesse un veicolo da tergo in fase di sorpasso, ancorchè questo eseguisse il sorpasso a velocità sostenuta e nell'opposta mezzeria.
Tuttavia, sempre dagli elementi acquisiti al processo, è emerso che il conducente del ciclomotore ha, anche egli, tenuto un comportamento imprudente valutabile sia ai sensi dell'art. 141 c.d.s. (è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che,
avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di pagina 4 di 9 qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), sia ai sensi dell'art. 148 c.d.s. numero 7
(il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre).
Entrambe le già indicate circostanze – velocità sostenuta e sorpasso oltre la mezzeria di competenza in presenza di veicolo (invero due, sia l'autoveicolo di parte convenuta, sia quello che lo seguiva, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali) che aveva segnalato la manovra di svoltare a sinistra, appaiono acclarate sembra ombra di dubbio per quanto sopra esposto.
Va pertanto dichiarato sussistere un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti dei veicoli entrati in collisione, che deve essere suddiviso nella misura del 40% a carico del ciclomotore e del 60% a carico dell'autovettura.
b) Per quanto attiene il quantum debeatur soccorrono gli esiti dell'espletata c.t.u. che possono essere fatti propri dal tribunale essendo stati rispettati i requisiti e presupposti formali e sostanziali, come la salvaguardia del contradditorio, la risposta alle osservazioni ed ai quesiti posti.
Il c.t.u. così conclude: sussistenza di nesso di causalità; inabilità permanente da intendersi come danno biologico è valutabile nella misura del 10 (dieci) % comprensiva della componente dinamico-relazionale con grado di sofferenza psicofisica di 2/5. Tali
menomazioni non determinano la soppressione o limitazioni apprezzabili della specifica o generica capacità lavorativa del periziando, intesa come idoneità ad un'attività
produttiva di reddito.
pagina 5 di 9 L'inabilità temporanea, sulla base dei dati anamnestici e della documentazione esibita, si può valutare in giorni 30 (trenta) per l'inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 30
(trenta) per l'inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 30 (trenta) giorni per l'inabilità temporanea parziale al 25% come da periodo previsto per la completa risoluzione di un quadro clinico, con esiti, come quello riportato dal periziando con grado di sofferenza psicofisica di 2/5.
Le spese mediche sostenute e depositate in atti, pari a 625,00 euro risultano congrue.
Tenuto conto della stabilizzazione dei postumi, non si ritengono necessarie ulteriori future spese.
Spetterebbe all'attore la somma di euro 24.479,00 (di cui euro 18.679,00 per danno biologico, euro 5.1275,00 per invalidità temporanea, euro 625,00.
Esaminando la questione del danno non patrimoniale allegato da parte attrice come conseguenza diretta ed immediata dell'evento dannoso di cui è causa, giova ribadire come esso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici
(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Inoltre, è noto che nel risarcimento del danno non patrimoniale, quest'ultimo deve essere risarcito integralmente, nel senso cioè che - pur senza duplicazioni - il giudice di merito avrà l'obbligo di scandagliare
(ovviamente iuxta alligata et provata) tutte le ripercussioni negative sul valore “uomo”
che l'illecito abbia avuto circa la persona lesa, nessuna esclusa, e la relativa liquidazione deve essere effettuata, in maniera assolutamente personalizzata. Ai fini del risarcimento del danno morale come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, che accompagna il danno biologico, ma al fine di bandire ogni automatismo pagina 6 di 9 occorre che il danneggiato dimostri un ulteriore e diverso aspetto del danno, ossia la sofferenza interiore che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente, a tal fine avvalendosi di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale (cfr:
Corte appello Ancona sez. II, 15/12/2021, n.1368)
Ne consegue che i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita o qualità della medesima possono venire in considerazione ormai solo come "voci descrittive" del danno biologico nel suo aspetto dinamico e conglobante e trovare, quindi,
nel suo ambito complessivo, il loro integrale ed unitario ristoro. Occorre, inoltre, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività
quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva) (cfr: Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3906 del 18/02/2010).
Tenuto conto del grado di sofferenza indicato dal c.t.u. patito dall'attore, ai fini della determinazione del risarcimento integrale, va riconosciuta all'attore l'ulteriore somma di euro 6.000,00.
Spetterebbe, quindi, all'attore la complessiva somma di euro 30.749,00.
Detraendo a detta somma la percentuale del concorso di colpa riconosciuto a suo carico,
spetta all'attore la somma di euro 18.449,00, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
pagina 7 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate in riferimento al liquidato, in riferimento alla posizione della somma all'interno dello scaglione di pertinenza e nel rispetto del concorso di colpa dichiarato, nella misura di euro 4.600,00,
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato. Le spese di c.t.u.
vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 40% a carico dell'attore e del 60% a carico della parte convenuta.
Si evidenzia principio giurisprudenziale in ordine alle spese di c.t.p, allegate da parte attrice nella nota spesa: la spesa della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, va compresa fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 26729/24).
Nel caso di specie parte attrice ha depositato notula del c.t. di parte (deposito di notula sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, secondo quanto contenuto nella sentenza della
Suprema Corte appena citata). Tale somma appare dovuta in quanto è pacifico che il c.t.
di parte abbia svolto la propria attività nell'interesse della parte attrice all'interno del presente processo, e non appare eccessiva. Devono essere riconosciute all'attore,
pertanto, anche le spese di c.t. di parte per euro 644,00.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice dichiarando sussistere un concorso di colpa a carico dell'attore nella misura del 40% e della parte convenuta nella misura del pagina 8 di 9 60% e, per l'effetto, condanna la signora e la assicurazioni spa, in CP_2 CP_1
solido tra loro, a pagare in favore di la somma di euro 18.449,00, oltre Parte_1
interessi legali dall'evento al soddisfo.
- Condanna la signora e la , in solido tra loro, a CP_2 Controparte_3
rifondere al le spese di lite che liquida in euro 4.600,00, oltre spese Parte_1
forfettarie, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato;
oltre le spese di c.t. di parte per euro 644,00. Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 40% a carico dell'attore e del 60% a carico della parte convenuta.
Così è deciso in Ascoli Piceno,12/12/2025
Il Giudice
RT RI
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