Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta TA UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5550 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Donatella Cerè che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Sergio Fedeli che la rappresenta e difende con l'Avv.to Simone Catozzi per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 12079/2021 resa nel procedimento 42917/2018 – causa in materia di rapporti societari società di capitali -
1
Con atto di citazione notificato il tredici giugno 2018 e iscritto a ruolo ( r.g. 42917/2018 ) la curatela fallimentare di conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 sezione specializzata imprese, la e deduceva quanto segue. Controparte_1
La società fallita aveva acquisito il ventidue marzo 2011 il 4% delle quote della convenuta al prezzo di euro 400,00 e, il sei giugno 2011, aveva acquisito un ulteriore 1% al prezzo di euro 100,00; il ventinove maggio 2012 aveva ceduto tutte le quote al prezzo di euro 500,00.
Sulla base del bilancio anno 2011, delle scritture contabili e degli estratti conto risultavano trasferimenti dalla società fallita alla società convenuta tra il ventidue marzo e il quindici settembre 2011, pari a € 460.000,00 complessivi, con causale “finanziamenti in conto capitale”.
Gli accrediti, secondo la prospettazione attorea, costituivano indebito oggettivo per cui era chiesta ex art. 2033 c.c. la condanna di controparte alla restituzione.
La convenuta si costituiva, affermava che i versamenti erano stati effettuati regolarmente, erano stati annotati nei libri sociali ed erano avvenuti ai sensi dell'art. 6 del proprio Statuto.
Con sentenza 12079/2021 la domanda era respinta e il Tribunale provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
La curatela fallimentare proponeva appello e concludeva chiedendo : “in via principale e nel merito in accoglimento del proposto appello in tutte le sue eccezioni, riformare la sentenza n. n.12079/2021 del Tribunale Civile di Roma nei capi impugnati e per l'effetto: condannare accertare e dichiarare, la sussistenza dell'indebito, ai sensi dell'art. Controparte_1
2033 c.c., dei trasferimenti di denaro, effettuati in favore della convenuta, con causale finanziamenti in c/capitale, per complessivi € 460.000,00; condannare, per l'effetto, la convenuta alla restituzione in favore del fallimento n.859/2016 dell Parte_1
della somma di € 460.000,00, maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo, oltre a
[...] maggior danno, attesa anche la mala fede dell che si quantifica Controparte_1 in euro 50.000,00; in ogni caso, anche nelle denegata ipotesi di rigetto totale o parziale del presente gravame, riformare la sentenza n. n.12079/2021 sul capo relativo alla condanna alle spese degli attori nella minor somma che la Corte riterrà di giustizia. Condannare in caso di accoglimento totale o parziale del presente gravame, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze legali, oltre
2 spese generali (15%), IVA 22% e Cassa di Assistenza e Previdenza Forense 4% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Donatella Cerè di entrambi i gradi di giudizio”
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo : “respingere l'appello proposto dal perché viziato da inammissibilità e, comunque, Parte_2 nel merito perché infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, perché non provato, con rigetto di ogni domanda in esso contenuta, confermando quanto statuito nella sentenza impugnata del Tribunale di Roma n.12079/2021; condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
La Corte all'esito dell'udienza del dieci febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolato in fatto e in diritto rispetto ai passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
L'impugnazione è peraltro infondata.
Il Tribunale ha correttamente affermato che la prova dell'indebito e quindi dell'assenza di una valida causa per il trasferimento del denaro debba essere fornita dall'attore e che quest'ultimo non ha adempiuto a detto onere.
L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato la concatenazione degli eventi e in particolare il ridotto arco temporale di detenzione delle partecipazioni sociali coincidente sostanzialmente con il periodo di erogazione delle somme che pertanto sarebbero del tutto prive di giustificazione causale.
In realtà la causa per il conferimento in conto capitale sussiste come condivisibilmente affermato da Cass.7092/2006 ( estensore Rordorf ) in motivazione.
Testualmente : “i cosiddetti versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati), pur non incrementando immediatamente il capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti ad una specifica deliberazione assembleare di aumento del predetto capitale), hanno tuttavia una causa che di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile invece a quella del capitale di rischio;
con la conseguenza che essi non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai
3 soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione”.
Per quanto poi riguarda l'individuazione in concreto della natura del trasferimento il
Tribunale correttamente ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta: a) la possibilità di conferimento in conto capitale era espressamente prevista dallo statuto dell'appellata b) le somme erano state iscritte nei bilanci di entrambe le società e c) fino al
2017 (dopo la dichiarazione di fallimento) non era stata richiesta la restituzione degli importi.
Sono stati pertanto applicati in modo corretto i principi indicati anche di recente condivisibilmente da Cass. 33957/2022: “… ove manchi una chiara manifestazione di volontà della società e del socio al momento della dazione di danaro dal secondo alla prima, la relativa chiave di lettura deve essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio, soggetto all'approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento…. I finanziamenti in senso proprio sono contratti di mutuo…. I versamenti "in conto capitale" non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato….”
L'inquadramento dell'operazione come conferimento in conto capitale deve pertanto essere confermato e in ciò consiste la causa dei trasferimenti.
L'appellante in sede di citazione in primo grado ha affermato, per sostenere il contrario, che
“l'operazione non ha valida ragione economica” adducendo, come ribadito in sede di comparsa conclusionale che “i versamenti venivano effettuati verosimilmente dal signor
- che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di direttore dell'unità locale Parte_3 alberghiera di proprietà della e come tale aveva la disponibilità di Parte_1 accesso e operatività sui con confronti dell Controparte_1 le cui quote sono detenute interamente dai familiari dello stesso: signori Parte_4 (figlio) (consorte)”. Persona_1
Ebbene, la condotta distrattiva, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non riguarda la causa del trasferimento ma, laddove sussistente, potrà essere fatta valere mediante lo strumento dell'azione di responsabilità, esperibile dal curatore sia a tutela del patrimonio sociale, sia a tutela del patrimonio dei creditori.
La sentenza di primo grado deve di conseguenza essere confermata.
4 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare alla difesa antistataria dell'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma camera di consiglio del trentuno marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TA UN de Courtelary
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