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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 922/2023 R.G.;
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Amelia Cuomo (c.f. -pec C.F._1
e dall'Avv. Antonio Maria Berardi (c.f. Email_1
- ; C.F._2 Email_2
E
avente partita iva , quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di " , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_2
Fioretti ( c.f. ); C.F._3
1
[... Con ricorso del marzo 2009, Finproget s.p.a., quale mandataria della Cassa adiva il Tribunale di Ferrara, chiedendo ingiungersi a Parte_2 il pagamento di € 20.391,38 pari al saldo debitorio del suo Parte_1 conto corrente.
*
Emesso e notificato il richiesto decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1 opposizione, lamentando, per quanto ancora rileva, il carattere usurario degli interessi debitori.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della banca al pagamento del saldo positivo del conto corrente, come riconteggiato dal suo consulente, pari ad
€ 1.014,39.
*
Con sentenza n. 854/2014, pubblicata in data 2 luglio 2014, il Tribunale di Ferrara, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello nel febbraio 2015 il soccombente opponente, insistendo nelle proprie originarie domande.
*
Con sentenza n. 3021/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, la Corte d'appello di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, dichiarava inammissibile l'appello.
*
A seguito di ricorso proposto da con ordinanza n. 2023, la Parte_1
Suprema Corte cassava la suindicata sentenza, rinviando a questo ufficio, in diversa composizione, escludendo l'inammissibilità dell'appello.
*
Con atto di citazione del maggio 2023, provvedeva alla Parte_1
riassunzione del giudizio, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
*
2 Si costituiva quale mandataria di Controparte_1 CP_2
cessionaria del credito de quo, ex art. 58 TUB.
[...]
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 28.5.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il proposto appello, le cui argomentazioni sono state richiamate ed approfondite con l'atto di citazione in riassunzione, si contestava esclusivamente, pur sotto diversi profili, diffusamente e specificatamente, l'erroneità della modalità di verifica della ribadita natura usuraia degli interessi debitori.
2)Non occorre, tuttavia verificare la fondatezza di tali argomentazioni, imponendosi la conferma dell'impugnata sentenza, in forza di una motivazione differente rispetto a quella adottata dal primo giudice.
3)Deve specificatamente osservarsi come, con la nota sentenza della Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24675/2017, sia stata evidenziata l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, enunciando il seguente principio di diritto, pronunciato in relazione al contatto di mutuo, ma pacificamente estensibile anche al contratto di conto corrente:
«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».
3 Al riguardo, deve richiamarsi per completezza, la più recente, conforme, sentenza della Corte di cassazione n. 24747/2023.
Chiarito che deve farsi applicazione del principio sopra richiamato, resta da osservare come, nella fattispecie in esame, con l'atto di citazione in opposizione, sia stata contestata la c.d. usura sopravvenuta, senza alcun riferimento al tasso debitorio contrattualmente previsto.
Con tale atto si richiama, espressamente, al riguardo, l'allegato n. 9 alla relazione del proprio consulente, nel quale vengono indicati il tasso soglia ed il teg, per ogni singolo trimestre dal 31.12.2003 al 12.2.2007, senza alcuna indicazione relativa al tasso previsto col contratto stipulato nell'agosto 2003.
Non resta, dunque, che rigettare l'appello.
4)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 26.000, seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico del in applicazione del c.d. principio di globalità, costantemente Pt_1 ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (cfr. ex plurimis : Cass. n. 6369/2013).
5) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 922/2023
R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del procedimento di appello, liquidate in € 3.500, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.000 e delle spese dell'odierno giudizio di rinvio, liquidate in € 3.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
4 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 4.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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