Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/06/2022, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 00307/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2022, proposto da
CE OL IV, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Morciano di Leuca e Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 1252 del 11.02.2022, notificato in data 10.03.2022, a firma del Responsabile p.t. del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente Demanio e SUAP del Comune di Morciano di Leuca;
- della nota prot. n. 792 del 09.01.2020 resa dalla regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
Con domanda acquisita al protocollo comunale in data 01.04.1986 il de cuius di parte ricorrente presentava, limitatamente alla quota di intervento priva di legittimazione, richiesta di condono ex L n. 47/1985, provvedendo contestualmente al pagamento dell’oblazione.
L’area sulla quale ricade l’immobile è stata investita da vincoli ambientali, ovvero: vincolo idrogeologico e paesaggistico.
In data 10.03.2022 è pervenuto a parte ricorrente provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Morciano di Leuca ha comunicato diniego definitivo della avanzata domanda di condono, in quanto “ ai sensi della L. 47/85 il rigetto della regione Puglia – Servizio Foresta – Sezione Provinciale di Lecce- risulta vincolante per la tutela del vincolo stesso ”.
Ritenuto che:
In disparte i profili di fumus boni iuris che saranno più approfonditamente delibati dal Collegio nella fase di merito, non sono ravvisabili gli estremi del periculum in mora (a distanza di oltre trenta anni dall’istanza di condono), e, dunque, di un pregiudizio grave ed irreparabile, attesa la natura pretensiva dell’interesse fatto valere, che, in quanto tale, non troverebbe una sua immediata soddisfazione all’esito dell’eventuale sospensione dell’atto gravato, integrante un mero diniego di condono.
Nulla deve essere statuito per le spese processuali considerata la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge l’istanza cautelare proposta in ricorso.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO