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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.8350/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
20.7.2017 iscritto al n. 1150/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 23.9.2025 e pendente TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, dall'Avv. Michele Romaniello (C.F.
); C.F._1
APP ELLAN TE
E
, (C.F. ) costituitasi in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Grande (C.F.
) dell'Avvocatura Regionale C.F._2
APP ELLA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1707/2013 depositato il 25.3.2013, Controparte_1 con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva ad essa il pagamento della somma di € 3.117.200,98, oltre interessi legali, in favore della a titolo di integrazione del Parte_2
1 contributo regionale dell'attività di forestazione. In particolare, la Parte_2 deduceva che l'importo totale, previsto per il Piano di Forestazione per l'anno 2011, era pari alla somma di € 7.703.540,00, di cui euro 6.923.263,00 per il personale addetto ed euro 280.179,00 per le spese di acquisto dei materiali e le spese generali. Tuttavia, la provvedeva al Controparte_1 versamento della sola somma di euro 4.449.461,70. Pertanto, la ricorreva al Parte_2
Tribunale di Napoli affinché fosse alla ingiunto il pagamento della differenza residua. CP_1
Avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1707/2013, la proponeva opposizione, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Deduceva infatti che non era stato emesso il provvedimento di concessione del contributo e che occorreva, per la concessione del finanziamento, l'adozione di un provvedimento amministrativo e l'individuazione della necessaria copertura finanziaria;
pertanto, non poteva ritenersi sussistente una posizione di diritto soggettivo della Parte_2
Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa.
Si costituiva la impugnando, per quanto di ragione, le avverse Parte_2 deduzioni, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 8350/2017 pubblicata il 20/7/2017 il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il Giudice di Prime Cure osservava che “le risorse economiche delle sono assegnate tramite apposito provvedimento Parte_2 amministrativo di carattere autoritativo della e l'individuazione degli importi oggetto di CP_1 finanziamento è rimessa alla discrezionalità della Giunta Regionale, sicché deve escludersi che la
vanti in proposito una posizione di diritto soggettivo, considerato il particolare Parte_2 interesse pubblico che informa l'intero procedimento ed i rapporti tra i due enti pubblici e tenuto conto che le scelte della anche se determinano l'insufficienza dei mezzi finanziari per CP_1
l'adempimento dei compiti delle restano pur sempre ampiamente discrezionali Parte_3
e determinate da valutazioni di carattere non tecnico ma finanziario, di contenimento della spesa pubblica, che determinano l'erogazione del contributo;
né può argomentarsi che gli importi spettanti alla ricorrente siano stati individuati, in via definitiva, con l'approvazione, da parte della
Giunta Regionale, del Piano forestale generale 2009/2013, considerato che detto Piano prevede soltanto delle “ipotesi di finanziamento” per i vari anni di riferimento, ma non attribuisce, né stanzia alcuna risorsa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo che: Parte_2
-Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, in quanto le somme destinate all'attività di
2 forestazione, la cui funzione era stata delegata dalla Regione alla integrano Parte_2 finanziamenti riconducibili al fondo consolidato ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 504/1992;
-In secondo luogo, il richiamo operato agli atti deliberativi della Regione, quindi provvedimenti amministrativi autoritativi regionali volti a disporre una specifica disciplina, sarebbe inconferente.
Concludeva, dunque, chiedendo riformare la sentenza impugnata e “per l'effetto, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, rimandando, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., le parti davanti al primo giudice”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 2/7/2018, la chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'appello, insistendo per il riconoscimento della fondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione.
All'udienza del 23.9.2025 la Corte riservava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Non ravvisa questo Collegio valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure.
L'art. 34 d.lgs n. 504/1992, richiamato da parte appellante a sostegno della effettiva sussistenza di un obbligo all'integrale finanziamento da parte della dispone, al comma 3, che: “Lo Stato CP_1 potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni
e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.”
Stante il disposto normativo, interveniva successivamente la Legge n. 191/2009 stabilendo, all'art. 2 comma 187, che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità previsto dall'articolo 34 del decreto Pt_4 legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281”.
La norma era parzialmente dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n.
326/2010 che ha così statuito “8.13.― Non va, infatti, sottaciuto che i provvedimenti finanziari adottati dallo Stato allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa nel settore pubblico allargato,
3 pur dovendo avere un carattere di assoluta generalità e lo scopo di porre un freno al dilagare di tale spesa – anche mediante la fissazione di criteri d'ordine generale, appunto costituenti espressione di principi fondamentali della materia, che lasciano, in sede applicativa, specifici ambiti di autonomia alle Regioni e agli enti locali minori – non possono, tuttavia, prescindere dalla individuazione certa delle fonti di finanziamento delle spese degli enti locali territoriali e dunque anche delle comunità montane e dei comuni che di esse fanne parte. Diversamente, ne verrebbe compromessa la certezza sia delle fonti di finanziamento della spesa degli enti interessati, sia delle risorse economiche effettivamente disponibili per gli enti stessi, da impiegare per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.
8.14.― Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, primo periodo, della legge n. 191 del 2009, nella parte in cui, nel richiamare l'articolo 34 del d.lgs. n. 504 del 1992, viene soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, nonché nell'inciso «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità . Pt_4
8.15.― Deve, altresì, essere dichiarata, per consequenzialità logica, l'illegittimità costituzionale della previsione, contenuta nel successivo secondo periodo, della devoluzione, in via transitoria, ai comuni già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi in applicazione delle altre «disposizioni di legge» come sopra specificato, in quanto si tratta di disposizioni strettamente connesse al primo periodo del comma 187, di cui è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale.” (cfr. sent. n. 326/2010 Corte Cost.).
Pertanto, con L.R. n. 16/2010, all'art. 19 comma 5, era disposto che: “Le risorse di cui al (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione . CP_1
Tuttavia, tale trasferimento è sempre subordinato ad una valutazione accurata delle disponibilità economiche che possono essere riconosciute, precedentemente dallo Stato e poi dalla CP_1 attraverso appositi provvedimenti che tengano conto delle risorse e delle finalità perseguite.
Stante la ormai consolidata giurisprudenza in punto di causa petendi, la cognizione è devoluta al giudice amministrativo ovvero al giudice ordinario sulla base dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass., Sez. un., 18 maggio 2021,
n. 13492). Il sistema dualistico della giurisdizione è definito anche nella Carta Costituzionale agli
4 artt. 24, 103 e 113, pur ridotto il divario tra le due posizioni, sebbene l'interesse legittimo presupponga pur sempre l'intermediazione del potere, che può atteggiarsi in diverse modalità.
Possono configurarsi posizioni di interesse legittimo anche rispetto a provvedimenti vincolati qualora volti a perseguire una finalità pubblicistica, così come l'atto può essere vincolato nella sua adozione, ma discrezionale sotto il profilo della valutazione e della ponderazione comparativa degli interessi.
Infatti, in tema di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, la posizione dell'ente ricevente non può atteggiarsi in termini di pretesa soggettiva all'integrale pagamento, trattandosi di fondi di natura pubblica che concorrono a perseguire interessi pubblicistici. In altri termini, la controversia attiene a una posizione di interesse legittimo qualora la mancata integrale erogazione sia dipesa dall'esercizio di poteri pubblici dell'amministrazione.
Le risorse economiche, di cui si chiede, rappresentano una dotazione erariale riconducibile allo svolgimento di servizi previsti e considerati indispensabili, già definiti nel c.d. “fondo ordinario”, idoneo a integrare, in base a requisiti oggettivi, le risorse dei Comuni per lo svolgimento di attività per così dire “ordinarie”, tra cui, certamente, nella specie, l'attività di forestazione. Diversamente, il c.d. “fondo consolidato” individua risorse destinate a specifiche finalità, tendenzialmente con vincoli precisi, sia economici sia programmatici.
E' dunque nella disponibilità della una preventiva determinazione delle dotazioni, con il CP_1 dovere di contribuire al finanziamento di attività amministrative e di forestazione previste nei bilanci comunali, escludendo però un obbligo di integrale copertura delle spese.
In tali termini, non può riconoscersi un vero e proprio diritto soggettivo della al Parte_2 pagamento dell'importo individuato, il quale sarebbe stato versato solo in parte, in quanto l'erogazione è l'esito di una valutazione di merito compiuta dell'ente e destinata a CP_1 ricondurre le proprie considerazioni in un provvedimento amministrativo, che è espressione di un esame discrezionale della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, con Delibera della Giunta
Regionale n. 351 del 19.07.2011 (all.5 fascicolo di primo grado parte appellata), avuto considerazione delle linee programmatiche predisposte nel Piano di forestazione del 2011 approvato dalla per un ammontare di € 7.703.540,00, era specificamente riservata la Parte_2 somma di € 4.029.518,00 per l'esercizio della delega ex art. 3, comma 3, della L.R. 11/96. La delega, come operata nel caso de quo con fonte normativa regionale, comporta il trasferimento di un potere da un organo all'altro, affinché sia da quest'ultimo esercitato, riconoscendo non già la titolarità dei poteri, ma la sola competenza nell'esercizio degli stessi, delineata dall'organo delegante. Invero, la delega di funzioni amministrative, per lo svolgimento delle attività di forestazione, non riconosce un'automatica pretesa all'integrale pagamento della somma individuata
5 con apposito Piano. Infatti, la suddetta L.R. 11/1996 specifica, all'art. 6, che “
1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 sulla base del Documento di programmazione, elaborano i loro programmi che sono approvati sulla base di un'istruttoria condotta dalle strutture competenti e del finanziamento stabilito con delibera di Giunta regionale”. Appare di tutta evidenza che, una volta elaborato e proposto il piano di forestazione, spetta alla con apposita delibera a seguita di CP_1 autonoma valutazione, individuare e determinare, sulla base delle disponibilità finanziarie, il quantum oggetto di sovvenzione.
Ne consegue che la posizione dell'appellante deve essere qualificata quale situazione giuridica sostanziale di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, pretesa da soddisfare, giacché si atteggia quale interesse al mantenimento o conseguimento di un determinato bene (le risorse economiche) che richiede l'intermediazione di poteri che non sono nella disponibilità del titolare
Come già evidenziato da questa Corte, “non vi è dubbio che può ritenersi ravvisabile un diritto soggettivo in capo alle ad ottenere solo quanto già stanziato in loro favore da Parte_5 parte della regione con apposito provvedimento. Nel caso in cui, invece, le comunità intendessero ottenere finanziamenti maggiori di quelli stanziati, dovrebbero necessariamente impugnare i provvedimenti adottati dalla regione contenenti l'indicazione delle somme trasferite. Ovviamente
l'impugnazione va necessariamente proposta innanzi al Giudice Amministrativo, potendo al più le predette comunità vantare un interesse legittimo all'ottenimento degli ulteriori fondi, e dovendo procedersi alla valutazione di un provvedimento il cui contenuto è quanto meno in parte discrezionale” (sentenza Corte di Appello di Napoli n.4149/2022 pubblicata il 10.10.2022).
Quindi, le pretese risorse sono attribuite in seguito ad una stretta considerazione ponderata degli interessi all'erogazione, che abbia da bilanciare le disponibilità finanziarie, le esigenze comunali e le finalità che si intendano perseguire.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la valuta Parte_2 inconferente il richiamo fatto dal Tribunale agli atti deliberativi della In realtà, Controparte_1 come evidenziato, l'effettivo concorso della all'integrazione del bilancio comunale, CP_1 attraverso il riconoscimento di risorse economiche, è adempiuto mediante delibere della Giunta
Regionale, volte a prevedere uno stanziamento delle suddette risorse, per poi provvedere al finanziamento con provvedimento amministrativo. Pertanto, la determinazione compiuta in merito alle attribuzioni economiche delle non può ignorare le disponibilità finanziarie, Parte_5 individuate con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 504/1992. Per cui, il richiamo operato con sentenza n. 8350/2017 alla L.R. n. 16/2010 avvalora la piena attuazione del disposto della Corte
Costituzionale, impegnando la a concorrere al finanziamento delle comunità alla CP_1 Pt_4 luce dell'art. 119 Cost., rientrando tra le materie di potestà legislativa regionale, ma non riconosce
6 un'automatica posizione di diritto soggettivo. Infatti, la ripartizione delle risorse economiche deriva da una pianificazione regionale e da una gestione accurata delle disponibilità finanziarie sulla base di cui sia possibile un'attribuzione dei fondi, pur sempre attraverso un provvedimento amministrativo dell'Ente.
Concludendo, per i motivi esposti, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi in base ai parametri contenuti nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 2.000.000,01 e € 4.000.000, in € 22.100,72 (€
4821,32 per la fase di studio, € 2.803,37 per la fase introduttiva, € 6.459,18 ed € 8.016,85 per la fase decisoria). Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
8350/2017, pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, il 20.7.2017:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore della Controparte_1 che liquida in € 22.100,72 per compenso professionale e € 3315,10 per spese di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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