Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10310 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 19.8.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 26.07.2013, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; del preavviso di diniego in data 26.02.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 19.8.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 26.07.2013, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul conto dell’istante una segnalazione all’A.G. in datata 24.04.2012, per violazione degli artt. 609 quinquies e 660 c.p. (corruzione di minorenne e molestia).
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 20.02.2017, resa ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riscontro della quale veniva rappresentato che i pregiudizi penali contestati si sono rispettivamente conclusi con provvedimenti di archiviazione del 20 marzo 2013 e del 23 maggio 2013,
Eccepisce in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per “violazione e falsa applicazione dell’art. 9 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n.91 in relazione all’art. 6 della medesima legge, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per motivazione carente, perplessa, errata e contradditoria, per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e mancanza di proporzionalità nella valutazione compiuta dall’amministrazione competente” , non avendo l’Amministrazione considerato l’intervenuta archiviazione dei reati contestati.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento, essendo emersi a carico del ricorrente pregiudizi penali per corruzione di minore ex art. 609 c.p. (successivamente derubricato ad atti osceni ex art. 527 c.p.) e molestia ex art. 660 c.p., che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità.
Tali condotte, non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché risalenti ad appena un anno prima della domanda di cittadinanza (presentata nel 2013) e quindi tutte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la predetta domanda, in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
A sostegno della non manifesta irragionevolezza o illogicità della valutazione discrezionale cui è pervenuta l’Amministrazione depone inoltre la circostanza che i reati di atti osceni e molestia hanno portata plurioffensiva, in quanto incidono su beni primari della persona costituzionalmente tutelati (vedi, T.A.R Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4625/22 e 4651/22, sez.I ter, n. 9241/19) e costituiscono, altresì, “reati di indole” particolarmente rilevanti, sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, tanto da poter essere presi in considerazione quali “indici” di tendenze del carattere anche ove fuoriescano dal periodo di 10 anni normalmente valutato a tal fine (Cons. St., sez III; n. 1726/19, 5271/19, 7122/19, 4122/2021).
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Quanto alla intervenuta estinzione dei reati contestati è sufficiente osservare che, ai fini dell’esame, in ambito amministrativo, della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, sez. II, n. 1833/2015), come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro il reato di molestia si è estinto esclusivamente per intervenuta oblazione (cfr. provvedimento del 20 marzo 2013), ovvero mediante il pagamento di una somma di denaro che pur permettendo di estinguere reati minori (contravvenzioni) trasformando l’illecito penale in una sanzione amministrativa, non fa altro che conferma la manifesta colpevolezza dell’imputato; d’altra parte, il reato di atti osceni si è estinto unicamente in conseguenza del fatto che “…stante la postazione dell’indagato non sarebbe stato possibile alle parti offese vedere gli asseriti atti osceni” (cfr. provvedimento del 23 maggio 2013), il che non esclude oltre ogni ragionevole dubbio che tali atti non siano stati effettivamente compiti, anche in considerazione dell’avvenuto accertamento del concomitante reato di molestia comunque posto in essere dall’indagato.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai pregiudizi valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non avendo d’altra parte il ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI IZ, Presidente
CO AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AT | RI IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.