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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott.ssa Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 307/2024 R.G. promossa da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAMBA MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 2 26100
OGGETTO: CREMONA, presso il menzionato difensore Somministrazione
APPELLANTE
contro
c.f. con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_2
PARATORE SIMONA, dell'avv. VITRANO ANTONINO e dall'avv.to
ALECCI ROBERTO, elettivamente domiciliata in VIALE SAN MARTINO
pagina 1 di 7 APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona, sezione prima, pubblicata il 20/02/2024 con il n. 138/2024.
CONCLUSIONI
di Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contraiis, in totale riforma
dell'appellata sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
1) accertare e dichiarare la carenza di prova del credito vantato
da nei confronti di e, per l'effetto, revocare il _1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3/2021 emesso dal Tribunale di Cremona;
2) in via gradata, dir tenuta a corrispondere ad Parte_1 _1
per le medesime causali, la minor somma ritenuta certa, liquida ed
[...]
esigibile alla luce dei riscontri a disposizione;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di ambedue i
gradi di giudizio”.
Cautelativamente, in via istruttoria, si reitera la richiesta d'ammissione di
consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a:
1) individuare l'arco temporale in cui il si è Parte_1
approvvigionata di energia elettrica presso mediante punto di _1
prelievo identificato da POD IT008E00000094 sito in Cremona, Via Antiche
pagina 2 di 7 Fornaci, 10.
2) ricostruire i consumi effettivi di energia elettrica, in tale periodo, della
predetta utenza, rigorosamente in ragione dei soli documenti di causa;
3) verificare se le fatturazioni operate da a carico di _1
(con particolare attenzione alle seguenti fatture azionate Parte_1
monitoriamente: FT n. 088215 emessa il 20/04/2020 per un importo pari ad
euro 517,13; FT n. 063470 emessa il 20/03/2020 per un importo pari ad euro
1941,69; FT n. 040052 emessa il 21/02/2020 per un importo pari ad euro
3106,71; FT n. 017851 emessa il 21/01/2020 per un importo pari ad euro
2613,94; FT n. 191821 emessa il 21/12/2019 per un importo pari ad euro
852,30) abbiano recepito correttamente tali consumi quali basi di addebito
dei corrispettivi esposti;
4) verificare se le fatturazioni operate da a carico di _1
trovino o meno corrispondenza nelle tariffe concordate Parte_1
contrattualmente (se documentate dal fornitore) e se siano o meno conformi
alle direttive dell'autorità per l'energia elettrica ratione temporis vigenti;
5) alla luce degli accertamenti svolti, determinare dunque l'eventuale residuo
dovuto da parte da Controparte_2
[...]
1) accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
[...] pagina 3 di 7 2) Confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare parte appellante al pagamento della somma di denaro in
favore della con vittoria di spese e compensi di lite come da D.M. _1
55/2014. Salvo ogni altro diritto e/o azione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.138/2024 il Tribunale di Cremona rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 _1
di € 9.031,77 a saldo della somministrazione di energia elettrica presso il
[...]
punto di prelievo identificato da PODIT008E00000094 sito in Cremona, via
Antiche Fornaci 10.
Queste le argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e la fornitura di energia elettrica non erano in contestazione;
il consumo di energia era stato certificato dal distributore locale;
aveva pagato regolarmente tutte le fatture Parte_1
emesse dalla fornitrice sino al 2019 rimanendo in seguito morosa;
l'asserita non conformità delle cifre fatturate rispetto alle intese contrattuali erano deduzioni generiche prive di qualsiasi riscontro istruttorio.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Resisteva chiedendo che venisse accertata e dichiarata _1
l'inammissibilità dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza di pagina 4 di 7 primo grado.
All'udienza del 7 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante imputa al Tribunale di aver malgovernato i principi dell'onere probatorio sotteso al contratto di somministrazione di energia elettrica, che, nel caso di contestazione dell'utente, attribuisce al preteso creditore il compito di fornire la prova del perfetto funzionamento del contatore.
Allega che l'appellata , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
non ha prodotto documenti che dimostrassero la coerenza tra le rilevazioni dei consumi ed i dati utilizzati come base di fatturazione, né la corretta applicazione delle tariffe concordate, atteso che i tabulati forniti dal gestore della rete di energia LD Reti sono incomprensibili, né ha prodotto il contratto al fine di dimostrare quale fosse il costo della fornitura.
Il motivo va rigettato.
non ha mai contestato il malfunzionamento del contatore, si è Parte_1
limitata a dedurre genericamente che spettava alla società che forniva l'energia elettrica documentare quanto aveva consumato nonché la correttezza dei conteggi del costo dell'energia in conformità alle pattuizioni raggiunte nel contratto di somministrazione.
pagina 5 di 7 Si tratta di contestazioni pretestuose, poiché in allegato al ricorso _1
per decreto ingiuntivo, aveva prodotto la proposta di contratto, sottoscritta dal legale rappresentate di il 3.7.2019, che riportava, quale oggetto Parte_1
dell'accordo “ termini e condizioni del contratto di fornitura visionato e reperibile su https://www.ubroker.it//clienti/modulistica/;” che l'aderente aveva dichiarato di conoscere e accettare.
Il contratto di somministrazione era stato concluso con oggetto determinato con riferimento alle condizioni ivi indicate (art. 1346 c.c.).
Dette condizioni sono state applicate dall'appellata, come dimostrano le precise indicazioni riportate nelle fatture che specificano: i consumi da lettura ed effettivi;
i costi (medio unitario, anche con esclusione della sola spesa per la materia energetica, con ulteriore specificazione delle imposte erariali).
Per tali ragioni il motivo d'appello va respinto.
Su , soccombente, grava la condanna a rifondere in favore di Parte_1
le spese del grado che la Corte liquida in complessivi € 3.966,00 (di _1
cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria), oltre esborsi e oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare tenuta parte appellante al versamento dell'importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Cremona in data 20/02/2024, così
provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a pagare in favore Parte_1
dell'appellato le spese del grado liquidate come in parte _1
motiva;
-dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
227 98123 MESSINA, presso i menzionati difensori
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott.ssa Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 307/2024 R.G. promossa da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAMBA MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 2 26100
OGGETTO: CREMONA, presso il menzionato difensore Somministrazione
APPELLANTE
contro
c.f. con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_2
PARATORE SIMONA, dell'avv. VITRANO ANTONINO e dall'avv.to
ALECCI ROBERTO, elettivamente domiciliata in VIALE SAN MARTINO
pagina 1 di 7 APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona, sezione prima, pubblicata il 20/02/2024 con il n. 138/2024.
CONCLUSIONI
di Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contraiis, in totale riforma
dell'appellata sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
1) accertare e dichiarare la carenza di prova del credito vantato
da nei confronti di e, per l'effetto, revocare il _1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3/2021 emesso dal Tribunale di Cremona;
2) in via gradata, dir tenuta a corrispondere ad Parte_1 _1
per le medesime causali, la minor somma ritenuta certa, liquida ed
[...]
esigibile alla luce dei riscontri a disposizione;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di ambedue i
gradi di giudizio”.
Cautelativamente, in via istruttoria, si reitera la richiesta d'ammissione di
consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a:
1) individuare l'arco temporale in cui il si è Parte_1
approvvigionata di energia elettrica presso mediante punto di _1
prelievo identificato da POD IT008E00000094 sito in Cremona, Via Antiche
pagina 2 di 7 Fornaci, 10.
2) ricostruire i consumi effettivi di energia elettrica, in tale periodo, della
predetta utenza, rigorosamente in ragione dei soli documenti di causa;
3) verificare se le fatturazioni operate da a carico di _1
(con particolare attenzione alle seguenti fatture azionate Parte_1
monitoriamente: FT n. 088215 emessa il 20/04/2020 per un importo pari ad
euro 517,13; FT n. 063470 emessa il 20/03/2020 per un importo pari ad euro
1941,69; FT n. 040052 emessa il 21/02/2020 per un importo pari ad euro
3106,71; FT n. 017851 emessa il 21/01/2020 per un importo pari ad euro
2613,94; FT n. 191821 emessa il 21/12/2019 per un importo pari ad euro
852,30) abbiano recepito correttamente tali consumi quali basi di addebito
dei corrispettivi esposti;
4) verificare se le fatturazioni operate da a carico di _1
trovino o meno corrispondenza nelle tariffe concordate Parte_1
contrattualmente (se documentate dal fornitore) e se siano o meno conformi
alle direttive dell'autorità per l'energia elettrica ratione temporis vigenti;
5) alla luce degli accertamenti svolti, determinare dunque l'eventuale residuo
dovuto da parte da Controparte_2
[...]
1) accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
[...] pagina 3 di 7 2) Confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare parte appellante al pagamento della somma di denaro in
favore della con vittoria di spese e compensi di lite come da D.M. _1
55/2014. Salvo ogni altro diritto e/o azione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.138/2024 il Tribunale di Cremona rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 _1
di € 9.031,77 a saldo della somministrazione di energia elettrica presso il
[...]
punto di prelievo identificato da PODIT008E00000094 sito in Cremona, via
Antiche Fornaci 10.
Queste le argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e la fornitura di energia elettrica non erano in contestazione;
il consumo di energia era stato certificato dal distributore locale;
aveva pagato regolarmente tutte le fatture Parte_1
emesse dalla fornitrice sino al 2019 rimanendo in seguito morosa;
l'asserita non conformità delle cifre fatturate rispetto alle intese contrattuali erano deduzioni generiche prive di qualsiasi riscontro istruttorio.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Resisteva chiedendo che venisse accertata e dichiarata _1
l'inammissibilità dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza di pagina 4 di 7 primo grado.
All'udienza del 7 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante imputa al Tribunale di aver malgovernato i principi dell'onere probatorio sotteso al contratto di somministrazione di energia elettrica, che, nel caso di contestazione dell'utente, attribuisce al preteso creditore il compito di fornire la prova del perfetto funzionamento del contatore.
Allega che l'appellata , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
non ha prodotto documenti che dimostrassero la coerenza tra le rilevazioni dei consumi ed i dati utilizzati come base di fatturazione, né la corretta applicazione delle tariffe concordate, atteso che i tabulati forniti dal gestore della rete di energia LD Reti sono incomprensibili, né ha prodotto il contratto al fine di dimostrare quale fosse il costo della fornitura.
Il motivo va rigettato.
non ha mai contestato il malfunzionamento del contatore, si è Parte_1
limitata a dedurre genericamente che spettava alla società che forniva l'energia elettrica documentare quanto aveva consumato nonché la correttezza dei conteggi del costo dell'energia in conformità alle pattuizioni raggiunte nel contratto di somministrazione.
pagina 5 di 7 Si tratta di contestazioni pretestuose, poiché in allegato al ricorso _1
per decreto ingiuntivo, aveva prodotto la proposta di contratto, sottoscritta dal legale rappresentate di il 3.7.2019, che riportava, quale oggetto Parte_1
dell'accordo “ termini e condizioni del contratto di fornitura visionato e reperibile su https://www.ubroker.it//clienti/modulistica/;” che l'aderente aveva dichiarato di conoscere e accettare.
Il contratto di somministrazione era stato concluso con oggetto determinato con riferimento alle condizioni ivi indicate (art. 1346 c.c.).
Dette condizioni sono state applicate dall'appellata, come dimostrano le precise indicazioni riportate nelle fatture che specificano: i consumi da lettura ed effettivi;
i costi (medio unitario, anche con esclusione della sola spesa per la materia energetica, con ulteriore specificazione delle imposte erariali).
Per tali ragioni il motivo d'appello va respinto.
Su , soccombente, grava la condanna a rifondere in favore di Parte_1
le spese del grado che la Corte liquida in complessivi € 3.966,00 (di _1
cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria), oltre esborsi e oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare tenuta parte appellante al versamento dell'importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Cremona in data 20/02/2024, così
provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a pagare in favore Parte_1
dell'appellato le spese del grado liquidate come in parte _1
motiva;
-dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
227 98123 MESSINA, presso i menzionati difensori