Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 157
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di rappresentanza

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non avendo quest'ultima prodotto la necessaria procura speciale nemmeno a seguito dell'eccezione sollevata dalla ricorrente. Di conseguenza, la costituzione della resistente è irregolare e la sua produzione documentale, inclusa la prova della notifica delle cartelle presupposte, è inutilizzabile.

  • Accolto
    Omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento)

    A seguito dell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di rappresentanza, la Corte dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.

  • Accolto
    Difetto di notifica dell'avviso di intimazione

    La Corte accoglie il ricorso per le ragioni espresse in relazione al secondo motivo di ricorso, che comprende anche la questione del difetto di notifica degli atti presupposti, determinando la nullità dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione

    Il motivo viene assorbito dalla decisione di accoglimento del ricorso fondato sul difetto di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sulla conseguente nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Decadenza dei termini di notifica e prescrizione

    Il motivo viene assorbito dalla decisione di accoglimento del ricorso fondato sul difetto di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sulla conseguente nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni

    Il motivo viene assorbito dalla decisione di accoglimento del ricorso fondato sul difetto di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sulla conseguente nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 157
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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