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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
VI DARIO, Relatore
LI NA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002752956000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1733/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 13.05.2025 la Società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la intimazione di pagamento n°
298.2025.90027529.56.000, pervenuta a mezzo pec in data 27.02.2025, della complessiva somma di
€ 31.708,01.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Difetto di notifica;
2)
Annullabilità ex art. 7 bis e 7 sexies L. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo eventuale) per mancata rituale notificazione dei titoli in essa indicati ed a questa presupposti (cartelle di pagamento), ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50, co. 2; D.P.R. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 e ss. c.p.c., nonché del principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
3) Difetto assoluto di motivazione.; 4) Decadenza dei termini di notifica e intervenuta prescrizione;
5) Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art 7bis L. 212/2000, per mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini della prescrizione (cinque anni) che, dunque, sono spirati con il decorso del termine quinquennale per l'imposta principale e del termine quinquennale ex artt. 2948, co. 1, n°4 c.c.
(interessi), 20, co. 3, D.Lgs. 472/97 (sanzioni); 6) Illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni. Chiedeva pertanto di disporre e dichiarare l'annullamento giudiziale ex art.
7-bis Legge n. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo impugnato), per omessa e/o irrituale notifica delle sottostanti cartelle di pagamento n°29820180002876825000, n°29820230024074967000, n°
29820230024075068000 e n°29820240003488992000, con tutte le conseguenti statuizioni, anche in ordine al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione nonché al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contribuente al solo fine di evitare l'adozione di possibili, imminenti prelevamenti coattivi, con rivalutazione ed interessi ope legis. Vinte spese ed onorari, da distrarre a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con atto di costituzione depositato in data
04.11.2025 chiedendo di dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato il ricorso. Con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del difensore.
La ricorrente depositava in data 18.11.2025 memoria difensiva con motivi aggiunti per contestare l'omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti alla luce della documentazione prodotta dalla resistente e in data
18.11.2025 e in data 20.11.2025 memorie difensive.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere conseguentemente accolto con riferimento al secondo motivo di ricorso.
La ricorrente, nelle memorie finali e difensive depositate in data 18.11.2025 e 20.11.2025, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di AdER, atteso che la stessa risulta costituita per mezzo del difensore
Avv. Difensore_2, giusta delega conferita allo stesso a mezzo del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA Sig. Nominativo_1, a ciò autorizzato in virtù di una procura speciale non prodotta agli atti del giudizio.
L'eccezione risulta fondata.
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento della S.C. secondo il quale “A norma dell'art. 182 cod. proc. civ., il giudice è tenuto - ove rilevi di ufficio un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determini la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio (Cass., Sez. U., n. 28337/2011), con efficacia ex tunc (Cass., n. 2460/2020).
5. Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019).
6. In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (cfr., di recente Cass. n. 12868/2025).
Non avendo la parte resistente prodotto la procura conferita al procuratore speciale di AdER Nominativo_1
, che ha conferito il mandato difensivo all'Avv. Difensore_2, neppure a seguito dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente, risulta irregolare la costituzione della parte resistente, con conseguente inutilizzabilità della produzione documentale della stessa anche con riferimento alla notifica delle cartelle presupposte.
Non risulta pertanto agli atti del giudizio la prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente nullità dello stesso atto impugnato.
I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dal comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Incarica la Segreteria di inviare copia della sentenza e degli atti di causa alla Procura regionale presso la
Corte dei Conti di Palermo. Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025. Il Relatore Il Presidente Dr. Dario
Castrovinci Dr. UN Trebastoni
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
VI DARIO, Relatore
LI NA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002752956000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1733/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 13.05.2025 la Società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la intimazione di pagamento n°
298.2025.90027529.56.000, pervenuta a mezzo pec in data 27.02.2025, della complessiva somma di
€ 31.708,01.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Difetto di notifica;
2)
Annullabilità ex art. 7 bis e 7 sexies L. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo eventuale) per mancata rituale notificazione dei titoli in essa indicati ed a questa presupposti (cartelle di pagamento), ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50, co. 2; D.P.R. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 e ss. c.p.c., nonché del principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
3) Difetto assoluto di motivazione.; 4) Decadenza dei termini di notifica e intervenuta prescrizione;
5) Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art 7bis L. 212/2000, per mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini della prescrizione (cinque anni) che, dunque, sono spirati con il decorso del termine quinquennale per l'imposta principale e del termine quinquennale ex artt. 2948, co. 1, n°4 c.c.
(interessi), 20, co. 3, D.Lgs. 472/97 (sanzioni); 6) Illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni. Chiedeva pertanto di disporre e dichiarare l'annullamento giudiziale ex art.
7-bis Legge n. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo impugnato), per omessa e/o irrituale notifica delle sottostanti cartelle di pagamento n°29820180002876825000, n°29820230024074967000, n°
29820230024075068000 e n°29820240003488992000, con tutte le conseguenti statuizioni, anche in ordine al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione nonché al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contribuente al solo fine di evitare l'adozione di possibili, imminenti prelevamenti coattivi, con rivalutazione ed interessi ope legis. Vinte spese ed onorari, da distrarre a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con atto di costituzione depositato in data
04.11.2025 chiedendo di dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato il ricorso. Con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del difensore.
La ricorrente depositava in data 18.11.2025 memoria difensiva con motivi aggiunti per contestare l'omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti alla luce della documentazione prodotta dalla resistente e in data
18.11.2025 e in data 20.11.2025 memorie difensive.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere conseguentemente accolto con riferimento al secondo motivo di ricorso.
La ricorrente, nelle memorie finali e difensive depositate in data 18.11.2025 e 20.11.2025, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di AdER, atteso che la stessa risulta costituita per mezzo del difensore
Avv. Difensore_2, giusta delega conferita allo stesso a mezzo del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA Sig. Nominativo_1, a ciò autorizzato in virtù di una procura speciale non prodotta agli atti del giudizio.
L'eccezione risulta fondata.
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento della S.C. secondo il quale “A norma dell'art. 182 cod. proc. civ., il giudice è tenuto - ove rilevi di ufficio un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determini la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio (Cass., Sez. U., n. 28337/2011), con efficacia ex tunc (Cass., n. 2460/2020).
5. Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019).
6. In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (cfr., di recente Cass. n. 12868/2025).
Non avendo la parte resistente prodotto la procura conferita al procuratore speciale di AdER Nominativo_1
, che ha conferito il mandato difensivo all'Avv. Difensore_2, neppure a seguito dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente, risulta irregolare la costituzione della parte resistente, con conseguente inutilizzabilità della produzione documentale della stessa anche con riferimento alla notifica delle cartelle presupposte.
Non risulta pertanto agli atti del giudizio la prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente nullità dello stesso atto impugnato.
I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dal comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Incarica la Segreteria di inviare copia della sentenza e degli atti di causa alla Procura regionale presso la
Corte dei Conti di Palermo. Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025. Il Relatore Il Presidente Dr. Dario
Castrovinci Dr. UN Trebastoni