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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 636/2024 R.G.A.C., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. allo scadere del termine per il deposito telematico delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del giorno 8 gennaio 2025, vertente
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta Parte_1
individuale elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano (CS) A.U. Rossano, Controparte_1
alla Via Nazionale n. 17, nello studio dell'Avv. Aldo Zagarese, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Greco dell'Avvocatura regionale giusta procura generale alle liti per notar rep. n. 153.618 e racc. n. 31.846, elettivamente domiciliata presso la sede Persona_1 dell'Avvocatura regionale in Catanzaro, località Germaneto, Cittadella regionale;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., voglia accogliere, in integrale riforma della sentenza n. 282/2024 emessa il 15/02/2024 depositata in pari data nell'ambito del proc. n. 2578/2022 r.g., dal Giudice Dott. Caronia, notificata il 28/03/2024 dalla a mezzo del nominato difensore, le seguenti conclusioni: Controparte_2
1
1. Preliminarmente, accogliere la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. per le ragioni indicate in atto;
2. Nel merito, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 18 co, 1 della Legge 689/1981; inammissibilità/nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per mancata audizione dell'istante che ne fa richiesta.
3. Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per errata metodologia di prelievo e omessa valutazione di elementi specifici nel ciclo di depurazione dell'impianto per le ragioni indicate in atto.
4. Dichiarare la nullità, dunque, dell'atto impugnato dell'ordinanza-ingiunzione prot. N. 428210 emessa dalla e delle ulteriori Parte_2
sanzioni accessorie e di ogni altro atto successivo, precedente e conseguenziale.
B – con vittoria di spese e competenze, anche del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore anticipante”.
Per la : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 22 bis L. 689/1981 depositato in data 10 novembre 2022 presso il Tribunale di
Castrovillari, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 428204 del Parte_1
29 settembre 2022, notificata in data 11 ottobre 2022, con la quale la
[...]
, sulla scorta del verbale di constatazione e contestazione Parte_3
di illecito amministrativo n. 19/2017 del 16 novembre 2017, notificato il 5 dicembre 2017, redatto dalla
Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro
3.007,95, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione prevista e punita dagli artt. 101, comma
1, e 133, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), poiché, in seguito al controllo eseguito il 6 settembre 2017 presso l'impianto di depurazione del Comune di CC LE (CS), sito in località “Piscitelli” – di cui al verbale di sopralluogo e operazioni compiute n. 81/17 –, gestito dal ricorrente, era emerso che i reflui in uscita dal predetto depuratore, convogliati nel corso d'acqua denominato “Torrente Canna”, avevano i valori di emissioni superiori a quelli fissati nell'allegato 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali e, in particolare, che nel campione di acque reflue analizzato dal personale i Cosenza è CP_3
2 stato riscontrato un valore dei parametri di “Cloro attivo libero” superiore ai limiti di emissione previsti dalla tabella 3 del citato allegato 5.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha addotto:
- l'inammissibilità dell'ingiunzione perché l'istante non è stato sentito personalmente pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18 L. 689/1981;
- l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto fa mero richiamo ai documenti di indagine senza riportare lo specifico superamento del valore tabellare previsto dalla Tabella 3 del D.Lgs. n. 152/2006 – genericità della condotta illecita contestata per mancata indicazione del valore specifico di cloro libero attivo registrato nelle acque reflue prelevate;
- l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per errata metodologia di prelievo e omessa valutazione di elementi specifici del ciclo di depurazione dell'impianto – omesso utilizzo del metodo di prelevamento dei campioni medio ponderati nelle ventiquattro ore.
Tanto dedotto, ha chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di dichiararla nulla, con vittoria di spese e competenza, in favore del procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Vinte le spese di lite.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 282, resa e pubblicata in data 14 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ha ritenuto:
che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la illegittimità della ordinanza ingiunzione;
che l'obbligo di motivazione del provvedimento deve ritenersi soddisfatto atteso che l'opposta ordinanza-ingiunzione reca la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, nonché degli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, nonché della normativa ai sensi della quale è stata determinata la sanzione irrogata. Pertanto, non vi è dubbio che si tratta di una motivazione per relationem, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 241/1990, nella quale le ragioni poste alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità;
3 che, dalla definizione di acque urbane di cui all'art. 74, comma 1 lett. i), del D.lgs. n. 152/2006, si evince chiaramente che in esse sono ricomprese non solo le acque reflue domestiche, ma anche quelle industriali, pertanto, deve ritenersi che l'accertamento operato dagli agenti della Guardia
Costiera di Corigliano Calabro nell'arco di tre ore e con riferimento al parametro del Cloro libero attivo sia stato corretto, avendo ad oggetto le acque reflue urbane non solamente domestiche e avendo fatto riferimento, quindi, a quanto indicato nella tabella 3, sia sotto il profilo dei limiti di emissione sia sotto il profilo delle modalità di campionamento;
che il superamento dei limiti di emissione previsti dalle citate tabelle è pacificamente documentato dagli esiti delle analisi svolte dall' esiti che, invero, non sono stati CP_3 contestati dall'opponente.
2. Avverso sopraddetta sentenza, non notificata, , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante pro tempore della ditta individuale , ha interposto appello, con Controparte_1
ricorso presentato, telematicamente, il 28 aprile 2024.
Si è costituita in giudizio la , in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 30 settembre 2024, la Corte ha fissato per la discussione l'udienza del giorno 8 gennaio 2025, poi sostituita col deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito di note scritte e la Corte ha deciso la causa mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale, erroneamente valutando il primo motivo di opposizione, ritenuto legittima l'ordinanza ingiunzione sebbene adottata in manifesta violazione dell'art. 18 L. n. 689 del 1981. Rappresenta che, invero, la richiesta di audizione avanzata da , “avrebbe fatto chiarezza su notevoli e astrusi punti Parte_1 relativi all'oggetto della contestazione tanto del verbale quanto della ordinanza […]” (cfr. ricorso, pag.
4). L'ordinanza ingiunzione è, altresì, affetta da vizio di motivazione, poiché, in violazione dell'art. 3 L.
n. 241/1990 e dell'art. 18, comma 2, L. n. 689/1981, essa non tiene conto delle argomentazioni esposte dall'interessato nella memoria difensiva depositata a mezzo p.e.c. il 27 dicembre 2022. Trattasi di vizio che – sempre in thesi – travolgerebbe la sentenza di primo grado.
Il motivo è destituito di giuridico fondamento in tutti i profili in cui si articola.
Come è stato già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent.n.1786 del 28 gennaio 2010), la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli
4 argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Tale orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, risulta consolidato a seguito di altra più recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art.
18 della I. n. 689 del 1981 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (v. Cass. civ. n. 21146 del 2019, conf. Cass. civ. n. 6313 del 2020; Cass. civ. n. 24901 del 2022).
In maniera del tutto corretta il Tribunale ha, pertanto, concluso sul punto affermando che, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta
l'illegittimità della ordinanza ingiunzione” (cfr. sentenza quivi impugnata, pag. 11).
In ordine al lamentato vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, va, preliminarmente, rilevata la non pertinenza del richiamo all'art. 3 della L. 241/1990, dovendosi fare esclusivo riferimento all'art. 18, comma 2, l. n. 689/1981 conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di sanzioni amministrative cd. “punitive” (v. Cass. civ., 13 luglio 2005, n. 14771;
Cass. civ., 5 novembre 2003, n. 16630) “discende che la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è direttamente applicabile ad atti che non possono essere compresi nella categoria dei “provvedimenti” amministrativi, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente. È il caso, appunto, dell'ordinanza- ingiunzione, contemplata dalla l. 689/1989, che è strumento esclusivamente preordinato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege con la commissione e l'accertamento della violazione, secondo il chiaro disposto dell'art. 28 della legge (decorrenza della prescrizione del credito dell'amministrazione dal giorno in cui è stata commessa la violazione). Pertanto si deve fare riferimento esclusivo all'art. 18, comma 2, l. 689/1981, che impone l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, e il contenuto di tale obbligo va individuato in funzione dello scopo ricavabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la
5 conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203)” (cfr. Cass. civ., 22 luglio 2008, n. 20189).
Trova dunque applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal
Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto al ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (Cass. civ., 13 aprile
2006, n. 8649).
Nel caso in esame, l'ordinanza è sufficientemente motivata, dacché essa richiama esplicitamente il verbale di accertamento della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, accertante la violazione dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 1526/2006, sanzionata dall'art. 133, comma 1, dello stesso decreto;
dà atto che durante le operazioni di prelievo dei reflui, era presente il sig. in qualità di Persona_2 dipendente della ditta il quale sottoscriveva regolarmente il verbale di prelievo Controparte_1 del 6 settembre 2017, contenente l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo delle analisi di laboratorio;
precisa che “non è agli atti alcuna documentazione dalla quale risulti che all'atto del prelevamento o alle operazioni di apertura dei campioni, siano state addotte osservazioni in merito al punto di prelievo presso il quale è stato eseguito il campionamento”.
Del resto, in proposito, va considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. civ., 16 febbraio
2016 n. 2959; conf. Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16316).
Si tratta di principi di diritto opportunamente richiamati dal Giudice di prime cure che, in forza di essi, ha correttamente concluso per la insussistenza del dedotto vizio di motivazione.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il rigetto nel merito della opposizione proposta dal ricorrente d'innanzi al Tribunale di Castrovillari. Rileva che – come già precisato nel ricorso
6 introduttivo del giudizio di primo grado – l'impianto di depurazione del comune di CC LE gestito dalla in persona del titolare , è stato progettato e costruito Controparte_1 Parte_1
solo ed esclusivamente per trattare le acque reflue urbane che confluiscono dalla rete urbana della pubblica fornitura;
non è, dunque, un impianto idoneo a trattare nessuno scarico industriale. Ed infatti, la autorizzazione allo scarico dell'impianto di CC LE in via definitiva è stata rilasciata dalla
Provincia di Cosenza con determina dirigenziale n. 14001281 del 16 giugno 2014 al fine di provvedere allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del
[...]
: nelle prescrizioni della suddetta autorizzazione allo scarico al punto 1, “ lo scarico Controparte_4 rispetti i limiti di emissione di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06”, al punto 2 “ un controllo da parte dell Provincia di Cosenza che accerti i limiti indicati nella Tabella 3 Parte_4 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06”. Orbene, a seguito dei controlli effettuati nel comune di CC
LE, il responsabile dell'UTC Ing. ha, in data 21 marzo 2024, rilasciato Persona_3
dichiarazione, dalla quale si evince chiaramente che il Comune di CC LE alla data del 21 dicembre 2017 non aveva rilasciato alcuna autorizzazione per allacciamenti alla rete fognaria comunale di scarichi industriali o assimilabili ed ancor di più “questo dato è stato oggetto di verifica di poi confluito nella dichiarazione di cui sopra, all'interno della scheda tecnica redatta dal Responsabile dell'UTC dalla quale si evince altrettanto chiaramente che non c'è presenza di acque Persona_4 reflue industriali nello scarico della rete fognaria nella quale è avvenuto l'accertamento originario delle contestazioni impugnate dall'odierno appellante. A tutto voler concedere, gli scarichi indicati come industriali dalla , per assurdo, potrebbero provenire da attività che scaricano Controparte_2
nella rete fognaria in via del tutto ABUSIVA: bagni e acque di lavaggio civili, eventuali scarichi di lavorazione, richiedono, infatti, trattamenti diversi e non scaricano sicuramente nelle rete fognaria in quanto non autorizzati!” (cfr. ricorso in appello, pag. 14-15). Pertanto, prosegue l'appellante, “poiché trattasi esclusivamente di acque reflue urbane ai sensi dell'art.
1.1 dedicato esclusivamente alle acque reflue urbane – c.3 dell'allegato 5 “gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nella tabella 3”. E la tabella 3 accanto alle soglie limite dei valori di emissione per gli impianti, prevedono espressamente che “per il controllo delle conformità dei limiti indicati nella tabella 3 vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore” (cfr. ricorso in appello, pag. 15). Nel caso di specie, invece, i prelievi eseguiti in data 6 settembre 2017 dalla Capitaneria di Porto, per i campioni da sottoporre ad analisi chimiche, sono stati eseguiti con modalità medio composito nell'arco delle 3 ore, mentre per il campione da sottoporre ad analisi microbiologiche per la ricerca del parametro escherichia coli è stato adottato, la modalità del prelievo istantaneo: “il prelievo è stato eseguito alle ore 15,15 nel verbale di campionamento non è
7 indicato il non giustificato utilizzo della metodologia medio ponderato nell'arco delle 24 ore ed il riferimento a modalità diverse è consentito solo quando lo giustificano particolari esigenze quali
“prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, le caratteristiche del ciclo tecnologico e il tipo di scarico” e comunque previo motivazioni nel verbale di campionamento (Cass. Pen. III sez. n.
12390/1998 e 513/1993) …” (cfr. ricorso in appello, pag. 15-16). L'appellante evidenzia, ancora, la genericità delle analisi effettuate relativamente al metodo di campionamento e di conservazione del campione nonché talune problematiche connesse alla funzionalità dell'impianto.
Il motivo non è fondato.
Non è superfluo rammentare in fatto che, di vero, la ha sanzionato l'originario Controparte_2
opponente , in qualità di legale rappresentante della ditta individuale Parte_1 CP_1
, “per il superamento dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 del D. Lgs. n. 152/06,
[...]
come accertato dal risultato delle analisi chimiche batteriologiche Rapporto di Prova n. 17CS4154C/01
(Cloro Attivo Libero – All. A – parte integrante del presente provvedimento), ottenuti a seguito del prelievo di campioni di acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale ubicato in loc.
Piscitelli del Comune di CC LE”.
Si tratta di illecito derivante dal superamento dei valori-limite tabellari di cui al D.lgs. n. 152/2006, accertato con verbale n. 19 del 16 novembre 2017, redatto dalla Capitaneria di Porto di Corigliano
Calabro, con il quale – a seguito di un controllo eseguito in data 6 settembre 2017 presso l'impianto di depurazione comunale di CC LE (CS) sito in località “Piscitelli”, i verbalizzanti hanno accertato che “i reflui in uscita dallo stesso, convogliati nel corso d'acqua denominato “Torrente
Canna”, avevano i valori di emissioni superiori a quelli fissati dall'allegato 5 parte III del D. Lgs. n°
152/06 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
in particolare nel campione di acque reflue analizzato dal personale è stato riscontrato un valore Controparte_5 del parametro “Cloro Attivo Libero” superiore ai limiti di emissione previsti dalla tab. 3 dell'Allegato
5 parte III del d.Lgs. n° 152/2006”, in violazione dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, che dispone: idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto […]>>.
Il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto provato l'illecito amministrativo, muovendo dall'assunto secondo cui, poiché le acque reflue dell'impianto in questione sono di natura mista, di conseguenza, deve ritenersi che l'accertamento operato dagli agenti della Guardia Costiera di Corigliano Calabro nell'arco di tre ore e con riferimento al parametro del Cloro libero attivo sia stato corretto, avendo ad oggetto le acque reflue urbane non solamente domestiche e avendo fatto riferimento, quindi, a quanto
8 indicato nella tabella 3, sia sotto il profilo dei limiti di emissione sia sotto il profilo delle modalità di campionamento.
Il Giudice di prime cure è giunto a questa conclusione valorizzando, in primo luogo, quanto dichiarato dallo stesso ricorrente negli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 presentati all'amministrazione competente, nei quali si legge che “l'impianto di depurazione comunale sito in località Piscitelli del comune di CC LE (CS) … è soggetto ad arrivi di portata anomali in quanto la rete fognaria è mista” (v. pag. 2 scritti difensivi trasmessi alla a mezzo pec in data 28 dicembre 2017). Controparte_2
Il Tribunale ha, poi, aggiunto che suffragano tale conclusione anche i documenti prodotti dalla parte resistente (cfr. mappatura depuratore), mai specificamente contestati, da cui si evince la presenza di insediamenti relativi ad attività commerciali e produttive: nel depuratore in contestazione, pertanto, affluiscono anche acque reflue industriali. E ne ha tratto la conclusione che “le modalità di campionamento con c.d. campioni medi ponderati prelevati nell'arco di tre ore, va effettuata anche per le acque miste (ovvero reflui urbani miscelati a reflui industriali) in ordine ai quali l'autorità competente per il controllo dovrà eseguire, per accertare il superamento dei valori limite di emissione, campioni medi ponderati prelevati nell'arco di tre ore” (cfr. sentenza, pag. 13). All'esito del campionamento correttamente eseguito nell'arco di 3 ore ad orari diversi, con campioni in modalità medio composita prelevati nell'arco di tre ore ad orari diversi, (12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15 e non solo, quindi, alle ore 15,00, come eccepito dal ricorrente), conservati in contenitori sterili forniti dall' trasportati e sigillati secondo le procedure nazionali dettagliatamente indicate, alla CP_3
presenza, peraltro, di un dipendente della impresa del ricorrente. All'esito delle analisi svolte dall' – esiti che, invero, non sono stati contestati dall'opponente – è emerso il CP_3
superamento dei limiti di emissione previsti dalle citate tabelle.
Per questi motivi
ha rigettato l'opposizione.
Si tratta di motivazione assolutamente corretta in iure e coerente con le emergenze istruttorie che non merita censure.
L'art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 distingue le acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, le acque reflue industriali, scaricate da impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, ed include nel concetto di acque reflue urbane il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, provenienti da agglomerato.
Ebbene, siccome nell'agglomerato di riferimento (Comune di CC LE) sono certamente presenti insediamenti in cui si svolgono le attività commerciali e produttive sopra indicate (e quindi di negozi,
9 supermercati, etc.), peraltro come documentato dalla , risulta incontestabile che nel Controparte_2
depuratore in contestazione entrino anche acque reflue industriali secondo la nozione soprariportata. Da ciò ne deriva che, siccome gli scarichi urbani immessi nel depuratore presentano natura mista, in quanto in essi confluiscono non soltanto i reflui domestici, ma anche quelli meteorici di dilavamento, e quelli derivanti da attività industriali, il gestore dell'impianto è soggetto all'obbligo del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza al D.lgs. n. 152/2006 in quanto è lo stesso legislatore ad aver previsto nel caso di reflui urbani – che per loro stessa natura possono contenere anche reflui industriali, essendo misti – l'assoggettamento al rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5.
In particolare, l'Allegato 5 prevede che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle Tabelle 1 e 2 però al punto
1.1. dell'All. 5 stabilisce che devono essere rispettati i valori limite di cui alla Tabella 3 nel caso di fognature che raccolgono anche scarichi di acque reflue industriali. Si tratta di valori limite aventi natura inderogabile (cfr. TAR Lazio, Sez. II-quater, 6 marzo 2013, n. 2374).
Nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione. In tal senso la Suprema Corte ha affermato in linea generale che “l'attività relativa al prelevamento dei campioni ha natura amministrativa e che la scelta del metodo più appropriato al caso specifico è rimessa alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione”(cfr. Cass. civ., 16 maggio 2006, n. 11479). In ogni caso, è incontrovertibile che “ai sensi del punto due dell'allegato 5 del
D.lgs. n. 152/1999, il campionamento medio nelle 24 ore va effettuato esclusivamente nelle ipotesi di scarichi di acque reflue urbane (limiti tabelle 1 e 2) e non invece nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie (vedi infra) – di scarichi di acque reflue industriali (limiti tabella 3) in ordine ai quali
l'autorità competente per il controllo dovrà eseguire, per accertare il superamento dei valori limite di emissione, campioni medi ponderati prelevati nell'arco di tre ore” (cfr. Cass. n. 11479 del 2006, cit.).
Questa ultima modalità di campionamento (c.d. campioni medi ponderati prelevati nell'arco di tre ore), va effettuata anche per le acque miste (ovvero reflui urbani miscelati a reflui industriali) in ordine ai quali l'autorità competente per il controllo dovrà eseguire, per accertare il superamento dei valori limite di emissione, campioni medi ponderati prelevati nell'arco di tre ore (cfr. Cass. civ., 16 giugno 2006, n.
13962: “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso di fognature miste, assistite da un impianto di depurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche, ma anche acque reflue industriali, provenienti da un agglomerato, è altresì obbligatorio il rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, riferita precipuamente alle acque industriali. In presenza di acque scaricate da un depuratore comunale, per stabilire la tipologia del refluo – e, quindi, dello scarico – occorre fare riferimento alla natura e alla composizione delle acque scaricate: se in esso
10 sono convogliate anche acque industriali, come nel caso di specie, tale deve essere ritenuta anche la natura del refluo”).
Ebbene, venendo al caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative disciplinanti la materia e dei cennati principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, sì che essa va integralmente confermata, avendo l' ccertato il superamento dei valori limite di CP_3
cloro nel prelievo di campioni medi ponderati prelevati nell'arco di tre ore, per come desumibile dal
“Rapporto di prova n° 17CS4154C/01” del 15 settembre 2017.
Nel “Verbale di prelievo di campione di acqua di scarico” del 6 settembre 2017, si dà espressamente atto che l'attività di prelievo ha avuto inizio alle ore 12:15, alla presenza di un dipendente della ditta tal , delegato da . L'attività di prelievo ha avuto Controparte_1 Persona_2 Parte_1 luogo con le seguenti modalità: “modalità del medio-composito nell'arco delle tre ore […] prelievi eseguiti alle ore 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15” – che i campioni sono stati conservati e sigillati alla presenza delle parti nel seguente modo: “conservati in appositi contenitori sterili forniti dall' quali sono stati opportunamente sigillati e trasportati in Controparte_5 applicazione delle procedure nazionali previste al capitolo 6010, paragrafo 2 del manuale “Metodi
Analitici per le Acque” redatto dall'AP , ovvero mediante l'utilizzo di frigorifero portatile C.F._1 dotato di ventola interna alimentato da cavo connesso all'accendisigaro della vettura di servizio all'interno del quale sono state inserite diverse piastre congelate commerciali (cd. ghiaccioli) che permetteranno la refrigerazione dei reflui che all'atto del prelievo hanno la temperatura di 26° C”; - che il torrente AN “si presentava interessato dalla massiccia presenza di fanghi di depurazione sino alla foce. Il torrente a monte del punto di immissione del depuratore risultava incontaminato ed in secca”.
Alla luce delle descritte risultanze documentali, pare indubbio che nel corso del campionamento sono stati effettuati più prelievi (e precisamente n. 7 prelievi) nell'arco di 3 ore, senza che, peraltro, il delegato della ditta , abbia formulato dei rilievi in ordine alle modalità di campionamento. Controparte_1
D'altro canto, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi (cfr. Cass. pen. nn. 1773/2000, 32996/2003,
41487/2002, 14425/2004)” (cfr. Cass. civ., 16 maggio 2006, n. 11479). E invero, “il principio da tenere presente deve essere la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al D.lgs. citato” (cfr. Cass.
11 civ., 16 maggio 2006, n. 11479). E, nel caso in esame, il superamento dei limiti di emissione previsti dalle citate tabelle è pacificamente documentato dagli esiti delle analisi svolte dall' esiti CP_3
che, invero, non sono stati contestati dall'opponente, circostanza questa pure sottolineata dal Tribunale.
Quanto poi alle problematiche connesse alla funzionalità dell'impianto, che, a dire dell'appellante, avrebbero comportato un aumento della concentrazione di cloro nel campione prelevato durante il sopralluogo della Guardia Costiera, vi è da dire che di esse e della loro effettiva incidenza sulla quantità di cloro presente nell'impianto di depurazione, l'appellante-opponente non ha offerto prova alcuna.
In ogni caso era onere dell'opponente dimostrare di aver fatto, per impedire il superamento dei valori limite di emissioni previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, del D. Lgs. n. 152/06, quanto gli era imposto dall'osservanza delle regole di diligenza dettate dalla situazione particolare. Ha puntualizzato la giurisprudenza di legittimità che “dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora trasfuso nel
D.Lgs. 3.4.2006, n. 152) viene a essere attribuita al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ispirandosi ai criteri dettati dall'art. 28 stesso decreto, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'allegato 5. Sul gestore, in particolare, ove la situazione rimanga immutata, grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue ne limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare
i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo avvenuto contro la sua volontà e senza la possibilità di ovviarvi per tempo” (cfr. Cass. civ., 16 maggio 2006, n. 11479.
Si veda, altresì, la più recente Cass. civ., 23 novembre 2021, n. 36288: “La responsabilità per
l'effettuazione dello scarico, infatti, ricade certamente sul soggetto gestore degli impianti, chiamato a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa in materia di scarichi di acque reflue. Si tratta di una fattispecie di illecito incentrata sulla mera condotta (di scarico), secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e il giudizio di colpevolezza e ricollegato dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, modellato sull'art. 42 c.p., comma 4, sulla sussistenza della coscienza e volontà della condotta attivo od omissiva, sia essa dolosa o colposa”).
L'appello è, dunque, rigettato con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite del giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi del D.M. n. 147/2022 (valore della causa di € 3.007,95), ridotti del 50% stante la scarsa complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
12 5. Il tenore della decisione (rigetto dell'appello) impone di dare atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del
2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
ditta individuale nei confronti della , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Presidente suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 28 aprile 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, n. 282, resa e pubblicata in data 14 febbraio 2024, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite che Controparte_2
liquida in euro 1.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
3) dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater
d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta da remoto in data 9 gennaio
2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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