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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex artt. 437 c.p.c., formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 437 c.p.c.
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1727 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato ACRI EMILIANA
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1 Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione ordinanza ingiunzione ex artt.
22 L689/1981 (violazione codice strada)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 498/2024, pubblicata il 27 Parte_2 maggio 2024 e notificata in pari data, con cui il Giudice di Pace di Cosenza ha, nella sua contumacia, accolto il ricorso promosso da avverso il verbale di accertamento n. Controparte_1
1810V/1993/2023, elevato dalla Polizia Locale in data 15.12.2023, annullando l'atto e condannandolo al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
L'appellante ha, in particolare, eccepito: 1) l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cosenza in favore di quello di Rogliano;
2) l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità della sentenza gravata;
3) l'erroneità, nel merito, dell'appellato pronunciamento.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare, gradatamente, la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica al dell'originario ricorso e Parte_1 decreto di fissazione udienza mai pervenuti da parte della Cancelleria al resistente del tempo
(odierno appellante) e, per l'effetto, rimettere le parti dinnanzi al giudice di primo grado;
b) accertare
e dichiarare l'originaria incompetenza per territorio ed inderogabile (art. 5 cpc) del Giudice di Pace di Cosenza, in favore del Giudice di Pace di Rogliano e, conseguentemente, adottare ogni ulteriore provvedimento ex lege previsto fra cui la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata;
c) accogliere in toto l'appello, e previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, per l'effetto riformare la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e diritto e accogliere l'odierno appello, con reiezione dell'originario ricorso”, vinti gli onorari e le spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. alla luce della totale infondatezza dell'avversa impugnazione. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice di Pace adito, avuto riguardo alla circostanza della inoperatività, all'epoca della proposizione del ricorso, dell' , che sarebbe stato, infatti, successivamente soppresso;
e Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per errata declaratoria della contumacia del essendo stato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ritualmente Pt_1 comunicati anche all'appellante in data 08.04.2024, per come si evincerebbe dall'analisi del fascicolo telematico RG. 1330.2024 del Giudice di Pace di Cosenza, sostenendo comunque che, “avendo il
Giudice di Pace onerato la cancelleria alla notifica della fissazione dell'udienza nei confronti del
ed avendo lo stesso omesso di verificare l'avvenuta notifica del ricorso Parte_1
e del pedissequo decreto da parte della stessa cancelleria, qualsiasi errore commesso dalla
Cancelleria e dal Giudice non” potrebbe essere a lui addebitata, “anche e soprattutto in merito alla valutazione sulla condanna alle spese di lite”.
L'appello è fondato.
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del gravame i sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, infatti, l'appello non appare manifestamente infondato, avendo l'appellante dedotto specifici motivi di gravame, basati su dati oggettivi e documentati, che hanno imposto lo scrutinio nel merito dell'impugnazione.
Deve essere accolto, con efficacia assorbente, il primo motivo di gravame.
L'appellante, come visto sopra, eccependo l'omessa notifica nei propri confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice di Pace, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, rimettere le parti dinnanzi al giudice di primo grado.
Sul punto, va premesso che, avendo ad oggetto il giudizio una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per violazione della normativa del Codice della Strada, il giudizio di primo grado è stato correttamente introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
La norma, al comma 8, prevede che il Giudice, ricevuto il ricorso, fissa con decreto l'udienza per la trattazione della casa con il quale, inoltre, “ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
L'art. 6, sempre al comma 8, dispone poi che “il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
L'incombente di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato compete, dunque, come si vede bene, alla cancelleria del
Giudice adito.
Quanto alle modalità della notifica disposta dal Magistrato, l'art. 136 c.p.c., premesso che “il cancelliere fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma di comunicazione”, stabilisce che “la comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art.3 bis, comma 4 quinquies, codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
La stessa norma prevede, inoltre, che “salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, con le modalità previste dall'art. 149 bis c.p.c.”, unitamente, cioè, ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione, in tal caso, si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
L'art. 16 bis, c. 4, D.L. n. 179/2012 stabilisce, a sua volta, che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o, comunque, accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Si stabilisce, infine, all'art. 16 sexies D.L. n. 179/12 che , se il destinatario della notifica non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il procedimento, non è possibile procedere, ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria in quanto l'atto andrà notificato alla pec del destinatario risultante dai pubblici elenchi e si potrà procedere alla notifica in cancelleria solo se l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulta accessibile per cause imputabili al destinatario.
La normativa in esame ha trovato coerente applicazione nella giurisprudenza della S.C. la quale ha, infatti, precisato che “… l'articolo 16 sexies D.L. n. 179/2012, dalla sua entrata in vigore, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo pec risultante dagli elenchi …, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo pec, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione …” (cfr. Cass. Sez. 1 ordinanza n. 15783 del 7.6.2021).
Ebbene, nel caso che ci occupa, dall'esame degli atti prodotti nei due gradi di giudizio non v'è prova della notifica al mediante pec né prova della inaccessibilità Parte_1 dell'indirizzo di pec in questione e, d'altro canto, il difensore di controparte ha resistito alla eccezione esclusivamente evidenziando come “dalla schermata inerente le COMUNICAZIONI si legge che la notificazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo e della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 20 maggio 2024 nei confronti del - Polizia è avvenuta Parte_1 CP_3 mediante il ritiro in cancelleria (Tipologia: Ritiro in cancelleria;
Stato: Notificato;
Data perfezionamento: 08/04/2024)”.
Ne consegue che, pur a voler considerare la schermata anzidetta, prodotta dall'appellata, come inerente alla comunicazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza per cui è causa, la notifica deve ritenersi affetta da nullità da far valere, come ha chiarito la Cassazione, con l'impugnazione tempestiva della sentenza (v. Cass. Sez. Unite sentenza n. 14916/2016 e Cass. sentenza n.21865/2016).
La sentenza impugnata deve esse, pertanto, annullata per violazione del diritto di difesa del comune nei cui confronti non si è mai incardinato il contraddittorio.
Ne deriva la trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Spese compensate in ragione della natura in rito della sentenza odierna, avuto ulteriore riguardo alla non imputabilità all'appellata della causa di nullità del provvedimento gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in funzione di Giudie d'Appello, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza gravata;
- rimette la causa al primo giudice davanti al quale le parti devono riassumerla nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica del presente provvedimento;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Cosenza, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo