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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 630/2023 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Caudullo, presso il cui studio in Vittoria, via
G. Matteotti n. 140, è elettivamente domiciliata, giusta procura in foglio separato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
DA nato a [...]-Fantina (ME) il 24/11/1962 (.F.: CP_1 [...]
e residente in [...], elettivamente C.F._2
domiciliato in Messina, Via Cesare Battisti, 229, presso lo studio degli Avv.ti
Antonino Li Causi e Nuccia Torre, dai quali è rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, per procura che si deposita telematicamente RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso chiedeva al Tribunale adìto “Dichiarare tenuto e per Parte_1
l'effetto condannare il sig a contribuire al mantenimento dei Parte_2
figli minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonchè a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ,oltre il versamento del 50% dell'assegno unico . Quanto alle spese straordinarie per alcune non sarà richiesta la preventiva concertazione e precisamente :libri scolastici ,spese sanitarie urgenti, spese ortodontiche ,spese oculistiche spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Il rimborso al genitore che avrà anticipato dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla presentazione della ricevuta o fattura;
Disporre che il padre potrà vedere i figli secondo il seguente piano genitoriale : I figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio della madre sito in AG alla via Plebiscito,21. La frequentazione con il padre avverrà compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre che spesso si trova all'estero per motivi di lavoro. Lo spostamento e la permanenza presso il padre dovrà avvenire con le seguenti modalità e il seguente orario :due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio ,prelevando i figli da casa della madre fino alla domenica pomeriggio giorno in cui li riporterà a AG .
Quando i figli sono con uno dei genitori l'altro potrà telefonargli giornalmente.
Quanto ai periodi di assenza dalla scuola i figli trascorreranno nel periodo estivo con il padre una settimana al mese da stabilirsi entro il 31 maggio compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni dei figli. Le vacanze natalizie le trascorreranno per metà ciascuno con alternanza di natale e capodanno da un anno all'altro le vacanze pasquali dividendo la settimana di sosta in quattro giorni comprendente la Pasqua e tre giorni comprendenti la pasquetta con alternanza da un anno all'altro . Spese e competenze di causa.”
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva: “1) Parte_2
Preliminarmente riconoscere e dare atto che il resistente aderisce e non si oppone alla domanda, formulata dalla ricorrente, di regolamentazione dell'affidamento relativo ai figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nato a [...] P.G. il 07/08/2013; 2) Affidare i predetti minori, ai sensi
[...]
e per gli effetti della legge n° 54/2006, ad entrambi i genitori, i quali dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse attinenti l'istruzione, l'educazione, la salute, etc., degli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, il genitore presso il quale i figli minori si troveranno a dimorare potrà esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente;
3) Disporre che i minori e abbiano il Per_1 Per_2
domicilio privilegiato con il padre nella casa familiare, sita in Terme Vigliatore (ME),
Via Maceo, 244, con facoltà della madre di vederli liberamente, compatibilmente con gli impegni dei bambini e con quelli lavorativi della stessa;
4) In via subordinata, affidare i minori a entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre in
AG, Via Plebiscito, 21, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le modalità di seguito indicate: a) per due fine settimana al mese alternati, dalle ore 16,00 del venerdì sino alle ore 22,30 della domenica. Qualora i bambini decidessero di pernottare con il padre anche la domenica, quest'ultimo il giorno successivo si occuperà di accompagnarli dalla madre;
b) per sette giorni consecutivi nelle festività di Natale e Capodanno, comprendenti ad anni alterni
Natale e Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; c) durante le vacanze estive per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre domiciliataria, almeno il 31 maggio di ogni anno;
d) tutte le festività in rosso (tutti i
Santi, l'Immacolata, Santo Stefano, il 25 aprile, il 1° maggio, etc. a titolo esemplificativo), saranno trascorse dai minori un anno con la mamma e il successivo con il papà e comunque concordate tra i genitori almeno una settimana prima, con facoltà dei bambini di pernottare con il padre, in considerazione della lontananza dei rispettivi luoghi di residenza;
e) i figli minori trascorreranno la festa del papà, il compleanno del papà e il suo onomastico con il papà, con facoltà dei bambini di pernottare con lo stesso;
la festa della mamma, il compleanno della mamma e il suo onomastico con la mamma;
f) il compleanno dei minori e il loro onomastico saranno trascorsi dagli stessi un anno con la mamma e il successivo con il papà, con facoltà degli stessi di pernottare con quest'ultimo; g) nel caso in cui il padre non possa esercitare il proprio diritto nei modi e nei termini previsti, per cause di forza maggiore, anche dipendenti da indisponibilità fisica o impegni dei bambini, i genitori concorderanno giorni diversi;
h) nell'esercizio delle facoltà di cui ai punti precedenti,
i genitori dovranno rispettare le esigenze, i bisogni e i desideri dei figli minori. i) in ogni caso, nell'esercizio delle modalità di affidamento dei minori, le parti potranno concordare giorni e modalità diverse, sia per indisponibilità fisica o per impegni vari degli stessi, che per impegni genitoriali. j) i genitori si impegnano a operare in modo che i bambini possano mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascun genitore e possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. k) in considerazione degli impegni lavorativi del
[...]
che, come detto in premessa, svolge l'attività di autotrasportatore, Pt_2
riconoscere e dichiarare la facoltà dello stesso di avvalersi della collaborazione dei propri familiari o di persone di fiducia per prendere e accompagnare i minori dalla madre;
l) il Sig. potrà telefonare e/o videochiamare i propri figli Parte_2
liberamente, come da suo diritto e nell'interesse precipuo degli stessi”.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Ed invero, nulla osta all'affido condiviso dei figli minori delle parti, e Per_1
, ad entrambi i genitori, in conformità al principio della c.d. bigenitorialità, Per_2
ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, non essendo emersi dagli atti di causa, alla luce in particolare delle relazioni fatte pervenire dai Servizi Sociali competenti, degli elementi di grave pregiudizio per i figli, ostativi all'applicazione di tale regime preferenziale.
Le dichiarazioni rese da ciascuna delle parti, tese a screditare e a mettere in dubbio le capacità genitoriali dell'altra, con l'instaurazione anche di procedimenti penali, a carico della ricorrente (cfr. richiesta di rinvio a giudizio in atti), nonché del resistente, per pretesi atti di violenza morale e materiale dallo stesso posti in essere ai danni sia della ricorrente che dei figli - procedimento, quest'ultimo, conclusosi con una sentenza assolutoria nei riguardi del perchè il fatto non sussiste, Pt_2
stanti le evidenti contraddizioni e illogicità riscontrate nelle dichiarazioni rese dalle persone offese -, sono state confutate dalle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali acquisite in atti, recanti data 27.09.2023 e 11.04.2024, dalle quali si evince chiaramente una capacità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
In particolare, la ricorrente si è mostrata una madre attenta alla cura e all'educazione dei figli, i quali sono apparsi, in occasione delle diverse visite degli operatori sociali, ben curati e appropriati nell'aspetto e nell'abbigliamento, nonchè nel modo di porsi nei confronti degli assistenti intervenuti, oltre a frequentare la scuola con regolarità, risultando ben inseriti nel contesto familiare e sociale di appartenenza.
Anche l'abitazione è risultata ben pulita e in buone condizioni igieniche.
Già in sede di precedente provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Messina del 20.09.2022, di revoca del precedente collocamento in comunità dei figli minori insieme alla madre, e di conferma dell'affido degli stessi agli operatori dei Servizi Sociali, ai soli fini di assicurare un'attività di monitoraggio, di assistenza e di sostegno nei confronti del nucleo familiare, si è dato atto dell'accresciuta capacità della madre di reinserimento nel contesto familiare, sociale e lavorativo di riferimento.
Tale capacità ha trovato riscontro nell'intervenuta assunzione della con Pt_1
contratto part – time a tempo indeterminato presso il supermercato Le Dune, con una paga mensile di circa euro 930,00.
I minori sono risultati condurre uno stile di vita regolare e adeguato alla loro età, mentre “la madre si mostra sempre adeguata nella cura dei figli, e attenta alle loro esigenze, e il padre si impegna per mantenere regolari e costanti rapporti con i figli”.
In seno alla prima relazione, del settembre del 2023, già si legge che i minori, al colloquio, hanno descritto un rapporto positivo e sereno sia con entrambi i genitori che con la sorella (nata dalla precedente relazione della madre Per_3
con un altro uomo) e con i fratelli unilaterali (avuti dal padre da una diversa relazione sentimentale).
Durante il colloquio è stato possibile osservare una positiva interazione tra i minori e la madre, e una comunicazione fluida e serena tra i vari componenti del nucleo familiare.
Già nella prima relazione, pertanto, si dà atto della progressiva autonomia acquisita dalla madre dei minori, e della sua condotta adeguata e idonea rispetto alle esigenze dei figli, impegnandosi la stessa per garantire loro una condizione di serenità e di benessere, mostrandosi adeguata e attenta rispetto ai loro bisogni, e non ostacolando il loro rapporto con il padre e con i parenti paterni, nei cui confronti i bambini mostrano un forte legame affettivo.
La madre non si oppone al rapporto tra il padre e i figli, ben contenti e sempre entusiasti di incontrarlo e di rivederlo, ma chiede soltanto di essere avvisata in tempo allorquando il padre intende incontrarli, al fine di avere la possibilità di organizzarsi con i suoi turni lavorativi.
L'unica difficoltà emersa relativamente all'organizzazione materna degli impegni dei figli è costituita dal fatto che la stessa non ha un mezzo di locomozione, ma riceve l'aiuto di una signora della Caritas, che accompagna a scuola i bambini e li va a riprendere.
Relativamente al rapporto con il padre, quest'ultimo si reca solitamente a trovarli una volta al mese, trascorrendo con loro la giornata della domenica;
i minori hanno anche trascorso con il padre alcune giornate in occasione delle festività natalizie e pasquali, e delle vacanze estive, e appaiono sempre contenti di vedere il padre e i familiari del medesimo, cui sono molto legati. Nessuna criticità pertanto è stata evidenziata dagli assistenti sociali relativamente al rapporto tra ciascuno dei genitori e i figli, non essendo state messe in dubbio le rispettive capacità genitoriali e l'idoneità ad interagire con i minori, essendo anzi emerso un buon rapporto di questi ultimi con entrambe le figure genitoriali.
Alla luce delle circostanze sopravvenute, quali emerse dalle relazioni suddette, si ritiene maggiormente conforme all'interesse dei figli disporsi il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non ravvisandosi la persistenza di quelle originarie condizioni che avevano determinato l'affidamento degli stessi ai
Servizi Sociali, in seno al provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Messina del
20.09.2022, il quale peraltro trovava una sua giustificazione non già in particolari ragioni di pregiudizio per i figli, bensì soltanto nell'opportunità di assicurare un'attività di vigilanza, di supporto e di assistenza da parte, appunto, dei Servizi all'uopo delegati.
Con riferimento al collocamento dei minori, si reputa maggiormente congruo e rispondente all'interesse degli stessi disporsi il loro collocamento presso la madre, con cui hanno sempre vissuto e che costituisce senza dubbio il loro principale punto di riferimento.
Un loro collocamento differente presso il padre, il quale vive in altra località
(Terme Vigliatore, in provincia di Messina), sarebbe del tutto ingiustificato e contrario all'interesse dei figli, i quali verrebbero immotivatamente sradicati dal loro habitat naturale e dalle loro abitudini, nonchè dal contesto sociale, culturale e ambientale in cui hanno sinora vissuto, soprattutto dal punto di vista scolastico e delle relazioni affettive e sociali.
Il resistente, peraltro, è risultato svolgere l'attività di autotrasportatore/camionista, lavoro che lo costringe a compiere dei lunghi viaggi, ivi incluse delle trasferte all'estero, per più settimane, circostanza, questa, che appare in evidente contrasto con la richiesta di collocamento dei figli presso di sé.
Di contro, la madre effettua un lavoro part – time presso un supermercato di
AG, con dei turni di lavoro mattutini, pomeridiani o serali, seppure abbia richiesto al proprio datore di lavoro di svolgere un maggior numero di turni di mattina, ricevendo comunque l'aiuto della Caritas o di sue connazionali, non potendo la stessa contare su una propria rete familiare.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei riguardi dei figli minori, stante la lontananza fisica del padre, il quale, come già detto, risiede in altra città, e la tipologia di lavoro dallo stesso svolta, che lo costringe a stare lontano da casa, anche per lunghi periodi, si reputa equo prevedere che il padre possa vedere e stare con i figli: per due finesettimana al mese, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, impegnandosi a prelevare i minori e a riaccompagnarli dalla madre, eventualmente avvalendosi anche dell'aiuto di terzi, familiari o altre persone fidate, previo accordo con la madre, in caso di sua impossibilità per ragioni lavorative;
in occasione delle festività natalizie per sette giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del Capodanno;
per le feste pasquali, tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per trenta giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con la madre entro la fine del mese di maggio, compatibilmente con le esigenze dei figli e con gli impegni lavorativi delle parti;
in occasione delle altre festività di calendario, sempre seguendo il criterio dell'alternanza con la madre, ivi incluso il pernotto;
per il giorno del compleanno del padre e della madre i figli trascorreranno tale giorno rispettivamente con ciascuno dei due genitori, ivi incluso eventualmente il pernotto con il padre nella prima ipotesi;
per il compleanno dei figli, gli stessi staranno se possibile con entrambi i genitori, oppure alternativamente con ciascuno di essi, di anno in anno, ivi incluso il pernotto, laddove si trovino con il padre.
Il inoltre, potrà effettuare delle telefonate o videochiamate nei Pt_2
confronti dei figli quotidianamente, in orari predeterminati dalle parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Con riferimento alla determinazione dell'assegno da porsi a carico del resistente per il mantenimento dei figli, si ritiene di confermare la misura di euro
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), come già disposto in sede di precedente provvedimento del 24.01.2024, avuto riguardo al reddito percepito da ciascuna delle parti – la ricorrente è risultata lavorare come commessa presso un supermercato, con uno stipendio di euro 930,00 mensili, con l'onere a suo carico di versare il canone locatizio per la casa di abitazione, per euro 400,00 mensili, oltre ad euro
160,00 mensili per far accompagnare i suoi figli a scuola;
il resistente, dal canto suo, svolge l'attività di camionista, con uno stipendio a detta della di euro 2.000,00, Pt_1
mentre il suddetto ha riferito di percepire euro 1.200,00/1.300,00 mensili (in atti sono state prodotte soltanto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e
2019), oltre a dover provvedere al mantenimento di altri due figli, avuti da una precedente relazione sentimentale, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
La capacità reddituale del resistente trova conferma nella circostanza, da lui stesso rappresentata nei suoi scritti difensivi, secondo cui il suddetto avrebbe finora provveduto a mantenere la ricorrente, i due figli avuti dalla relazione con la medesima, i due figli nati da precedente relazione, e altra figlia della . Pt_1
Priva di riscontro è rimasta l'affermazione del resistente circa lo svolgimento da parte della di altro lavoro in nero, anche se appare verosimile ritenere che la Pt_1
predetta goda di altre fonti di reddito, avuto riguardo all'attività dichiarata, dalla quale trae un reddito di soli euro 930,00 mensili, a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'affitto della casa di abitazione (euro 400,00 mensili), e per fare accompagnare i figli a scuola (euro 160,00 mensili).
Le spese straordinarie andranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, mentre l'assegno unico familiare deve essere versato per l'intero in favore della ricorrente, quale genitore verosimilmente gravato in misura maggiore della cura e della gestione quotidiana dei figli.
Appare equo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo a modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Messina in data 20.09.2022
affida in maniera condivisa i figli minori delle parti e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre;
regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente, per il Pt_2
mantenimento dei figli, un assegno di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) – al netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi per l'intero in favore della madre -, entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in AG il 24.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti