Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 894/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. VOLANTE Parte_1
ANTONELLA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. AMATO FILIPPO ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto dei 10-16.11.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente
l'uno dall'altro nel luogo che riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art.337 sexies c.c.
2. Il superiore accordo avrà decorrenza inter partes dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Entrambi i coniugi autorizzano, l'un l'altro, sin d'ora per allora al rilascio dei rispettivi passaporti.
4. Entrambi i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già provveduto, con reciproca soddisfazione, alla divisione di tutti i loro beni in comunione e di aver ritirato tutti i loro effetti personali.
5. Entrambi i coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciprocamente diritto ad alcun contributo al loro mantenimento”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle
- 2 - spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 06/12/1996, da nato Parte_1
a PALERMO il 06/07/1970 e da nata a [...] il CP_1
12/07/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
122, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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