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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1305/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- ricorrente in riassunzione - elettivamente domiciliato in VICENZA, CONTRÀ con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. AGRON XHANAJ, contro
Controparte_2
(C.F.: ), CodiceFiscale_2
- resistente in riassunzione -
pagina 1 di 34 elettivamente domiciliata in CORNEDO VICENTINO (VI), VICOLO CAVOUR n. 19, con il patrocinio dagli avv.ti NICOLA MELE e ANDREA ANTINORI.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 944/2023, depositata in data 27.4.23.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
Nel merito:
- rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra per l'ottenimento dell'assegno CP_2
divorzile pari alla somma di € 700,00 (rivalutabile in base agli indici ISTAT) e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1382/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento di primo grado;
In ogni caso:
- rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado (n. 1733/2022 R.G.) la cui sentenza è stata impugnata dal Sig. innanzi alla Pt_1
Suprema Corte e poi cassata, del giudizio di legittimità e del presente procedimento di rinvio.
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondate le osservazioni suesposte e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 944/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, Terza Sez., pubblicata il
27.04.2023, procedimento R.G. N. 1733/2022, e per l'effetto:
(a) Condannare il Sig. a voler corrispondere alla signora entro il Parte_1 CP_2
giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile pari alla somma di € 600,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 2 di 34 (b) Condannare il Sig. di voler versare direttamente alla signora Parte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la somma di euro 500,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
(c) Condannare il Sig. a corrispondere alla signora il 50% delle Parte_1 CP_2
spese straordinarie relative al minore, per le quali si richiama il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
(d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio.
In via Subordinata:
(a) Condannare il Sig. a voler corrispondere alla signora entro il Parte_1 CP_2
giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile pari alla somma di € 400,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua dalla giustizia adita;
(b) Condannare il Sig. di voler versare direttamente alla signora Parte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la somma di euro 500,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
(c) Condannare il Sig. a corrispondere alla signora il 50% delle Parte_1 CP_2
spese straordinarie relative al minore, per le quali si richiama il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
(d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Venezia, , premettendo: Parte_1
- che in data 30.4.90 contraeva matrimonio concordatario con poi Controparte_2
pagina 3 di 34 trascritto presso il registro degli atti civili, optando per il regime di separazione dei beni,
- che il successivo 3.2.02 nasceva , figlio della coppia, Per_1
- che nel 2007 la presentava ricorso per ottenere la separazione giudiziale, CP_2
- che, in via provvisoria e urgente, il giudice disponeva:
o l'affidamento del minore a entrambi i genitori, calendarizzando il diritto di visita per il padre,
o il mantenimento a suo carico del minore, prevedendo un contributo mensile di € 500,00,
o il versamento di un assegno di € 700,00 in favore della moglie,
- che il giudizio si concludeva con la pronuncia di separazione dei coniugi,
confermando i provvedimenti adottati provvisoriamente,
- che in data 18.2.15 veniva condannato per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare a seguito di denuncia querela presentata dalla CP_2
successivamente parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 3499/2016,
- che, dopo un periodo di disoccupazione di circa tre settimane, aveva trovato lavoro come autista magazziniere, con un contratto a tempo determinato prevedente un corrispettivo di € 1.500,00 mensili,
Per_
- che il figlio aveva ormai diciassette anni e frequentava la classe terza della scuola agraria di Lonigo,
- che la madre ostacolava la volontà del figlio di passare più tempo con il padre:
o esercitando una forte pressione sul minore,
o fissando le giornate di vacanza in concomitanza con quelle richieste dal padre e così impedendogli di trascorrere quindici giorni consecutivi con il pagina 4 di 34 figlio,
o facendo in modo che per il secondo anno di fila il figlio trascorresse il giorno del suo compleanno con lei,
- che il figlio, prossimo ai diciotto anni, esprimeva la volontà di trasferirsi presso di lui per un affidamento paritetico,
- che nella sua abitazione era presente una stanza idonea ad alloggiarlo,
- che per fare fronte al mantenimento della moglie e del figlio, aveva dovuto non solo cedere le quote della società che aveva creato, ma anche ricorrere a dei prestiti a parenti e conoscenti,
- che la sua precaria situazione finanziaria aveva comportato delle conseguenze negative sul rapporto con la sua nuova compagna, , la quale aveva CP_3
deciso di lasciarlo e di richiedergli la restituzione delle somme già prestate, previa sottoscrizione di un apposito riconoscimento del debito,
- che, come lavoratore subordinato, aveva la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio,
- che la moglie aveva in precedenza lavorato presso un'impresa orafa, percependo fino al maggio 2007 uno stipendio di € 950,00 mensili,
- che in seguito aveva abbandonato il lavoro al fine di risultare priva di reddito al momento della presentazione della domanda di separazione giudiziale,
- che per dodici anni non aveva considerato di cercare un'altra occupazione sebbene ne avesse le capacità, dal momento che all'atto della separazione aveva solo quarant'anni,
- che, quindi, mancava il presupposto dell'impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, richiesto dalla giurisprudenza per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento,
pagina 5 di 34 - che risultava che lei svolgesse un'attività lavorativa senza regolare contratto da cui presumibilmente ricavava un'entrata non inferiore ad € 800,00 mensili,
- che la medesima non sopportava inoltre alcuna spesa di alloggio poiché risiedeva nell'abitazione conseguita in eredità, assieme ad altri beni liquidi, a seguito della morte dei genitori,
- che non riusciva più ad affrontare il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio,
- che, consapevole degli obblighi di assistenza in capo a ciascun genitore, proponeva un affidamento condiviso, in modo da fare fronte direttamente alle esigenze quotidiane del figlio,
- che anche la giurisprudenza riteneva la forma indiretta del mantenimento mediante il versamento di un assegno un'ipotesi residuale,
- che nel giugno 2007 aveva acceso un mutuo venticinquennale presso la Cassa di
Risparmio del Veneto per l'importo di € 215.000,00, al fine di acquistare un immobile sito in Castelgomberto, prevedente una rata mensile di € 1.300,00 circa,
- che, all'epoca, non configurava un problema pagare le rate del mutuo alla luce del volume d'affari della società che gestiva,
- che, tuttavia, dopo la richiesta di separazione e i provvedimenti provvisori adottati dal giudice nel settembre 2007, si è ritrovato a dovere corrispondere non solo la predetta rata del muto ma pure il mantenimento per la moglie e il figlio, oltre lo stipendio di una propria dipendente per € 1.100,00,
- che, per fare fronte ai vari pagamenti, in data 2.5.16 era stato assunto come autista a tempo indeterminato presso la società “Ulisse Trasporti S.r.l.” (di cui la nuova compagna era socia di maggioranza), percependo uno stipendio mensile di circa €
1.500,00,
pagina 6 di 34 - che, tuttavia, aveva dovuto dimettersi in data 1.5.19 a seguito dell'acuirsi delle incomprensioni con la medesima,
- che la aveva trascritto un sequestro sulla sua casa, ragione per cui non CP_2
aveva più potuto estinguere il mutuo contratto, vendendo l'immobile,
- che, pur avendo ottenuto il dissequestro del bene ed individuato un possibile compratore per la somma di € 210.000,00, la moglie aveva trascritto un nuovo vincolo, impedendogli di dare corso alla programmata alienazione,
- che, oltre alla condanna penale per la mancata corresponsione dell'assegno, la moglie aveva ottenuto il versamento diretto dell'intero stipendio mensile che percepiva,
- che la sua situazione finanziaria era pertanto così riassumibile:
o entrate:
▪ € 1.500,00 mensile (da giugno 2019),
o uscite:
▪ € 1.300,00 per il pagamento delle rate del mutuo (fino al 2032),
▪ € 780,00, oltre alla rivalutazione Istat, a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie,
▪ € 550,00, oltre alla rivalutazione Istat, in favore del figlio,
▪ € 100,00 circa mensili per le forniture gas/acqua/elettriche,
▪ € 200,00 per spese quotidiane personali (alimenti, farmaci),
o debiti:
▪ € 10.000,00 verso la madre , Parte_2
▪ € 165.000,00 circa verso la Cassa di Risparmio per l'immobile acquistato nel 2007,
▪ € 70.000,00 verso per una serie di prestiti ricevuti, Parte_3
pagina 7 di 34 ha chiesto venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre ad accertare che nulla era dovuto alla a titolo di assegno divorzile, con contestuale CP_2
revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, affidamento paritetico del minore ad entrambi i genitori, con previsione di mantenimento diretto, e riconoscimento in uso favore di un assegno di mantenimento a carico della moglie per la somma di €
350,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, la CP_2
- aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- affermava che la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente risultava lacunosa,
omissiva e non veritiera, ricordando che il marito era titolare di una impresa di autotrasporti,
- aggiungeva che essi avevano in corso la ristrutturazione di un immobile in
Castelgomberto, via Monte Mori, che avrebbero adibito ad abitazione coniugale,
- riferiva che in data 3.12.06, il ricorrente, dopo averla accusata di essere una buona a nulla, di non sentirsi soddisfatto sessualmente e di voler riacquistare la sua libertà, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione familiare di per trasferirsi Per_2
presso quella della madre, sempre in Castelgomberto, via Monte Mori n. 40, sita di fianco a quella che i coniugi stavano ristrutturando,
- precisava che il giorno successivo il le aveva telefonato per avvertirla di aver Pt_1
portato a casa , la quale successivamente veniva assunta presso la sua CP_3
impresa di autotrasporti,
- sottolineava che a partire dagli inizi del 2007 il marito aveva omesso qualsiasi forma di mantenimento nei confronti suoi e del figlio, costringendola a rivolgersi all'autorità giudiziaria, la quale autorizzava provvisoriamente i coniugi a vivere separatamente, affidava a lei il figlio e poneva il mantenimento a carico del padre,
pagina 8 di 34 prevedendo un assegno in suo favore di € 700,00 ed uno in favore del figlio di €
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
- evidenziava che, nonostante i provvedimenti assunti provvisoriamente dal giudice, il si era reso inadempiente, sicché aveva dovuto sporgere denuncia querela per Pt_1
il reato di cui all'art. 570 cp nonché presentare istanza di sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà del marito, poi disposto sino all'importo di € 62.400,00,
- segnalava che nel corso del giudizio di separazione quest'ultimo aveva quindi provveduto a cedere la sua impresa alla società ULISSE TRASPORTI S.r.l., costituita in data 18.5.09, strutturata in maniera tale da prevedere:
o il 5% delle quote in capo allo stesso Pt_1
o il 45% delle quote in capo alla sua convivente , CP_3
o il 25% delle quote in capo a Parte_3
o il 25% delle quote in capo a , Controparte_4
- specificava che, dopo l'operazione societaria, il aveva più volte formulato Pt_1
istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, adducendo che le sue condizioni economiche non gli consentivano più di ottemperare agli obblighi di mantenimento,
- sottolineava che tali richieste erano state peraltro rigettate, non essendosi riconosciute siccome credibili le ragioni poste a sostegno delle relative domande,
- aggiungeva che con sentenza n. 248/2015 emessa il 18.2.15 il era stato Pt_1
condannato per il reato di cui all'art. 3 della legge n. 54/2008, in relazione all'art. 12 sexies della legge n. 898/1970, in seguito solo parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello con la sentenza n. 3499/2016 del 14.10.16, mediante applicazione della sospensione condizionale della pena,
- riferiva che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 706/2017 del 5.1.17, aveva pagina 9 di 34 infine dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, mantenendo le condizioni economiche già disposte in via provvisoria,
- precisava che la Corte d'Appello, con sentenza 1705/2017 del 5.6.17, aveva confermato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame proposto dal Pt_1
- affermava che, persistendo la condotta omissiva del coniuge, era nuovamente ricorsa all'autorità giudiziaria, ottenendo, con decreto emesso in data 10.6.17, che la fosse obbligata a versare direttamente ad ella la Parte_4
somma di € 1.337,89 mensili, oltre alla rivalutazione, prelevata dallo stipendio riconosciuto al Pt_1
- riferiva che in data 27.4.18 aveva inoltre presentato denuncia querela nei confronti di e del in quanto la prima, in qualità di legale rappresentante CP_3 Pt_1
della ULISSE TRASPORTI S.R.L., in concorso con il secondo, dal mese di dicembre 2017 aveva omesso di ottemperare al menzionato ordine di versamento diretto,
- segnalava che nel mese di settembre 2018 il aveva quindi proposto un Pt_1
accordo al fine di chiudere tutte le sue posizioni debitorie, peraltro non andato a buon fine,
- evidenziava che, a fronte del timore che il coniuge potesse dismettere il suo patrimonio, aveva allora proceduto ad iscrivere ipoteca su tutti i beni immobili a lui intestati,
- sottolineava che nel frattempo la ULISSE TRASPORTI S.R.L. aveva trasferito la propria sede in via dell'Industria a Vicenza, assumendo autisti, acquistando furgoni e specializzandosi anche nelle consegne veloci,
- ricordava che, all'epoca del matrimonio, lavorava come operaia orafa presso la società ZI IO & C. S.N.C. in , ove era stata assunta nel 1996, Per_2
pagina 10 di 34 - affermava che, dopo un periodo di cassa integrazione, aveva quindi iniziato a lavorare tramite cooperativa presso la società IL VECCHIO FORNO ARTIGIANO
S.R.L. di Brogliano, la quale, tuttavia, il mese seguente non aveva confermato l'assunzione,
- negava, pertanto, di essersi licenziata per risultare priva di reddito, osservando:
o che il giudizio di separazione era stato instaurato successivamente alla mancata conferma,
o che l'interruzione della convivenza era stata frutto di una decisione improvvisa e imprevedibile del Pt_1
- asseriva di lavorare come collaboratrice domestica senza regolare contratto,
- sosteneva che, a seguito della decisione del di abbandonare la casa familiare, Pt_1
si era trovata in una situazione di grave indigenza per la mancanza assoluta di qualsiasi mantenimento da parte del coniuge, e che, di conseguenza, aveva dovuto ricorrere a lavori salutari, percependo un reddito mensile non superiore ad € 300,00 /
350,00, nonché all'assistenza dei suoi familiari e della CP_5
- precisava di vivere con il figlio presso l'abitazione di Via Vallorcola, in , in Per_2
comproprietà con i suoi fratelli e sorelle, in forza dell'intervenuta successione legittima della loro defunta madre, deceduta nel 2008, la quale non aveva lasciato loro alcun bene mobile,
- evidenziava di essersi subito interessata a reperire un lavoro, iscrivendosi anche presso il Centro per l'impiego di Valdagno,
- contestava di avere esercitato pressione sul figlio o di avere posto in essere condotte impeditive al fine di non fargli vedere il padre,
- deduceva che la proposta di affido condiviso e paritario fosse finalizzata a non corrispondere più nulla a titolo di concorso al mantenimento del figlio, osservando,
pagina 11 di 34 altresì, che gli impegni lavorativi del padre risultavano poco compatibili ad assicurare un'adeguata assistenza al medesimo,
- negava che il ricorrente versasse in una condizione di grave difficoltà economica tale da non potere fare fronte al mantenimento del figlio, precisando in particolare:
o che nel dicembre 2006 aveva abbandonato la casa familiare per andare a convivere con la , tra l'altro assunta presso l'impresa individuale del CP_3
marito con uno stipendio mensile di € 1.500,00,
o che presso la stessa compagine avevano iniziato a collaborare anche e , suoi amici di vecchia data, Controparte_4 Parte_3
o che nel 2009, quando era in corso la separazione, l'impresa era stata acquisita dalla neonata ULISSE TRASPORTI S.R.L., nella quale il ricorrente si era fittiziamente riservata la sola quota del 5%, mentre quella maggioritaria del 45% era attribuita alla sua convivente e le rimanenti suddivise in egual misura tra il ed il , CP_4 Pt_3
o che, al momento dell'acquisizione, l'impresa individuale aveva un parco macchine di cinque furgoni, di cui tre nuovi,
o che il era stato quindi assunto alle dipendenze di tale società con uno Pt_1
stipendio mensile di € 1.500,00,
o che nel procedimento di separazione il Tribunale di Vicenza aveva quindi accertato come il coniuge avesse posto in essere le descritte manovre al fine di spogliarsi del suo patrimonio per non dover corrispondere alcun assegno di mantenimento,
- sottolineava che sia il sia la ULISSE TRASPORTI S.R.L. avevano omesso Pt_1
qualsiasi comunicazione relativa alla sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro,
pagina 12 di 34 - specificava che il coniuge continuava a disattendere i provvedimenti adottati del
Tribunale di Vicenza circa l'obbligo di mantenimento,
- segnalava che le somme ricevute dal a seguito della vendita della quota Pt_1
detenuta nella ULISSE TRASPORTI S.R.L. e della stipula di alcuni mutui con gli amici , nonché con la madre di lui, non le erano state corrisposte, Controparte_6
- notava che non si comprendeva, d'altronde, come la avesse reperito i capitali CP_3
per divenire socia maggioritaria della citata compagine,
- aggiungeva che le dimissioni del dalla società di autotrasporti costituivano Pt_1
nient'altro che un ulteriore tentativo di elusione degli obblighi del mantenimento,
- asseriva di avere diritto al versamento di una somma a titolo di assegno divorzile richiamando tutto quanto già dedotto e sottolineando, ulteriormente:
o che il coniuge aveva raggiunto i propri successi in campo lavorativo grazie al contributo che lei aveva assicurato alla famiglia,
o di aver subito nel 2008 un intervento chirurgico per un carcinoma al seno,
tale da limitare le sue capacità lavorative,
o l'evidente sproporzione tra i redditi dei due coniugi e la difficoltà di reperire un'attività lavorativa stabile e redditizia a causa dell'età e delle condizioni fisiche compromesse dalla malattia,
- sosteneva che il figlio, all'epoca diciassettenne, necessitasse ancora dell'assegno di mantenimento,
- criticava la proposta di affido paritario del figlio, precisando che tutte le spese straordinarie dovevano rimanere a carico del padre nella misura del 50%,
- chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Pt_1
con vittoria di spese, previa conferma:
o dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione pagina 13 di 34 prevalente presso la sua abitazione o quella dichiarata dal figlio a seguito di audizione,
o delle condizioni già indicate dal Tribunale per le visite al figlio,
o della condanna del alla corresponsione di un assegno divorzile pari a Pt_1
€ 700,00, nonché di un assegno di mantenimento di € 500,00 in favore del figlio, entrambi rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative al minore.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 501/2022 del 20.2.20 e procedutosi all'espletamento dell'attività istruttoria attraverso il deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc e l'escussione dei testi, la causa è stata quindi decisa con la pronuncia n. 1382/2022, depositata in data 29.7.22, in forza della quale il Tribunale:
- disattesa la domanda di assegno divorzile proposta dal sul presupposto per Pt_1
cui la separazione era stata pronunciata con addebito a suo carico,
- riscontrata l'assenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile a favore della in quanto, nonostante la presenza di uno squilibrio economico CP_2
a favore dell'ex coniuge, doveva escludersi che la stessa avesse contribuito alla costituzione del patrimonio del o, comunque, avesse sacrificato le proprie Pt_1
ambizioni professionali per agevolare l'attività dello stesso, in assenza di una specifica allegazione sul punto,
- osservato, inoltre, che la all'epoca della separazione svolgeva attività CP_2
lavorativa e aveva quarant'anni,
- preso atto che, ciò nonostante, si era limitata a iscriversi presso il Centro per l'impiego, senza dimostrare di essersi attivata per reperire una nuova occupazione ovvero di non averlo potuto fare a causa di una qualche patologia,
pagina 14 di 34 - accertato in sede di testimonianza che la resistente aveva ricevuto nel settembre
2019 una seria offerta di lavoro con la mansione di lustralessa presso un'impresa orafa, rifiutata sulla base di un presunto problema alla vista rimasto sfornito di prova,
- ritenuto che non fosse dimostrata la compromissione della capacità lavorativa della per via della patologia tumorale, CP_2
- riconosciuta la perdurante sussistenza dell'obbligo del alla contribuzione del Pt_1
mantenimento del figlio nei termini stabiliti dai provvedimenti assunti in data
6.12.07, dal momento che la situazione di fatto non risultava mutata, ha rigettato sia la domanda di assegno divorzile avanzata dal sia quella proposta Pt_1
dalla condannando il ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento CP_2
per il figlio maggiorenne, a decorrere dal 6.12.07, dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutato all'attualità e ulteriormente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre che al sostenimento del 50% delle spese straordinarie, con integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia proponeva gravame l'originaria resistente volta a censurare con un unico motivo la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di assegno divorzile a carico del Pt_1
- evidenziando l'errore in cui era incorso nella parte in cui, esaminando la situazione economica del ricorrente, non aveva tenuto conto del fatto che la precedente sentenza del Tribunale civile di Vicenza n. 706/2017, vertente sul giudizio di separazione, aveva avuto modo di accertare con efficacia di giudicato che il peggioramento delle condizioni economiche del era stato in realtà il frutto di Pt_1
un disegno diretto a evitare l'adempimento dell'obbligazione di mantenimento,
pagina 15 di 34 - precisando che tutte le richieste di modifica delle condizioni di separazione avanzate dal ricorrente non erano mai state accolte,
- sottolineando che non risultava adeguatamente valorizzato l'impegno e il sacrificio da lei profusi per diciassette anni in favore della famiglia, di cui indirettamente aveva beneficiato anche l'impresa individuale dell'ex coniuge,
- segnalando l'errore commesso nella valutazione della sua situazione lavorativa e patrimoniale, giacché si era omesso di considerare quanto affermato dalla sentenza del Tribunale penale di Vicenza n. 248/2015 del 18.5.15, la quale aveva accertato in modo irrevocabile che ella non era stata in grado di trovare un nuovo lavoro e si era quindi dovuta rivolgere all'aiuto dei fratelli,
- precisando, inoltre, di non essersi limitata ad iscriversi presso il Centro per l'impiego, ma di aver anche lavorato come collaboratrice domestica, percependo un reddito mensile di circa € 300,00 / 350,00,
- sostenendo che la proposta di lavoro come lustralessa presso l'impresa orafa Arcano
era stata in realtà organizzata dal al fine di dimostrare che non aveva Pt_1
intenzione di lavorare,
- specificando, invece, che l'impiego era stato giustamente rifiutato in virtù dei suoi problemi di salute noti e non contestati,
- affermando di essersi sforzata di trovare un nuovo lavoro, ciò che era risultato peraltro difficile poiché in passato non aveva maturato esperienze lavorative e dopo l'abbandono del marito si era dovuta occupare del figlio,
- ricordando che secondo la giurisprudenza di legittimità l'attribuzione dell'assegno divorzile non era basata esclusivamente sulla disparità economica, bensì anche sul principio di pari dignità alla luce della funzione prevalentemente compensativo- perequativa dell'istituto in questione,
pagina 16 di 34 - precisando che la disparità economica tra i due ex coniugi dipendeva dalle scelte di vita del marito.
Sicché instava per la riforma della parte di sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni già presentate nel grado precedente.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, si è difeso:
- rimarcando la correttezza della pronuncia del grado precedente,
- evidenziando che il Tribunale aveva preso a riferimento l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità circa i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile,
- sostenendo che il rigetto della domanda proposta dall'appellante non era dovuto al mancato vaglio delle precedenti sentenze intercorse tra le parti, bensì all'assenza di prova dei fatti allegati e alla mancanza dei presupposti di legge,
- ricordando che, dietro richiesta del giudice di primo grado, la Guardia di Finanza
aveva avuto modo di appurare il peggioramento della sua situazione patrimoniale, riscontrando:
o che i depositi presso gli istituti di credito presentavano un saldo negativo o,
comunque, avevano importi molto esigui,
o che i suoi beni immobili risultavano gravati da vincoli che li rendevano difficilmente alienabili,
- segnalando la persistenza di una condizione di indigenza, dato:
o che il mutuo per l'acquisto della casa familiare sita a Castelgomberto pari a €
1.200,00 mensili sarebbe terminato solo nel 2032,
o che percepiva uno stipendio mensile di € 1.500,00,
o che era tenuto all'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio per una somma di € 500,00 mensili,
pagina 17 di 34 o che tutti questi importi dovevano essere rivalutati,
o che a ciò dovevano poi aggiungersi i costi relativi alle utenze e ai bisogni quotidiani della vita (alimenti, vestiario e farmaci),
o che, nel corso degli anni, per fare fronte al pagamento del mantenimento nei confronti del figlio e dell'ex moglie era stato costretto a contrarre dei mutui da amici e parenti dell'importo:
▪ di € 10.000,00 con la madre , Parte_2
▪ di € 70.000,00 con , Parte_3
- sottolineando che, se l'impugnazione avesse trovato accoglimento, non sarebbe certamente riuscito a sostenere gli esborsi,
- precisando che la non sosteneva alcun costo di mutuo o affitto, CP_2
- negando che l'ex moglie avesse contribuito alla formazione del patrimonio familiare in costanza di matrimonio, dal momento:
o che lo stipendio di € 950,00 percepito durante l'impiego come orafa presso la ZI IO S.N.C. veniva depositato direttamente sul suo conto corrente,
o che i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni,
o che ella aveva una propria posizione lavorativa, indipendente dall'attività del marito, sicché non aveva rinunciato ad alcuna possibilità di carriera,
o che non aveva contribuito in alcun modo per l'acquisto della casa familiare,
gravando solo su di lui il mutuo che era stato acceso,
o che non vi era prova dei sacrifici compiuti per la famiglia e, di riflesso, per la sua impresa individuale,
- affermando che, nel momento in cui aveva perso il lavoro, non si era peraltro attivata per la ricerca di un nuovo impego, posto:
pagina 18 di 34 o che non vi era prova dell'iscrizione presso le agenzie interinali,
o che non aveva accettato la proposta di lavoro avanzata nel settembre del
2009 senza giustificato motivo, non essendo dimostrata l'esistenza di problemi fisici a suo carico,
o che la documentazione medica prodotta ex novo doveva ritenersi tardiva e inammissibile,
o che, in ogni caso, in sede di testimonianza era emersa la disponibilità del lavoro a metterle a disposizione una particolare apparecchiatura che avrebbe permesso di superare il problema alla vista,
o che, del pari, non era stato dimostrato che il rifiuto potesse giustificarsi per presunti problemi di locomozione dell'arto, derivanti dalla rimozione del tumore,
- segnalando che l'ex moglie aveva disponibilità economica per promuovere le diverse cause nei suoi confronti, non avendo mai usufruito del patrocinio gratuito,
- precisando che le somme percepite come collaboratrice domestica non risultavano dalle dichiarazioni dei redditi depositate e che, pertanto, la documentazione offerta in prova non corrispondeva a realtà,
- sottolineando che tali importi erano comunque difficilmente verificabili, trattandosi di somme percepite senza un regolare contratto,
- affermando che, se la si fosse effettivamente trovata in difficoltà CP_2
economiche, non avrebbe declinato la proposta transattiva da lui presentata,
- chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
944/2023, pubblicata il 27.4.23, in forza della quale la Corte:
- evidenziato che nel giudizio divorzile risultava ammissibile l'acquisizione di nuovi pagina 19 di 34 documenti, purché nel rispetto del principio del contraddittorio,
- riscontrata l'esistenza di un divario economico tra le parti, in quanto, mentre la non possedeva un reddito e vantava solo una quota della proprietà CP_2
dell'immobile in cui viveva, il percepiva invece uno stipendio mensile di € Pt_1
1.500,00 ed era proprietario dell'immobile in cui risiedeva, oltre che di alcuni terreni,
- ritenuto che il medesimo avesse anche la possibilità di porre a reddito i beni immobili di cui non usufruiva direttamente, mentre la aveva scarse CP_2
possibilità di trovare un nuovo impiego,
- reputato, in via presuntiva, che l'ex moglie avesse comunque contribuito, almeno mediante prestazioni in ambito domestico, ai miglioramenti e alla conservazione dell'immobile di Castelgomberto, di proprietà del Pt_1
- considerato che sussistessero pertanto i presupposti per riconoscere a favore della ex moglie un importo diretto a compensare e riequilibrare le disparità dipese dall'improvvisa interruzione del legame coniugale,
- opinato che le entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica non fossero sufficienti per fare fronte alle primarie necessità di vita, ha accolto l'appello, disponendo un assegno mensile di € 600,00 in favore della dovuto dal momento in cui era passata in giudicato la sentenza del Tribunale CP_2
di Vicenza n. 501/2020 e ponendo le spese di lite di entrambi i gradi a carico del soccombente.
3. Il giudizio di cassazione
A fronte di tale decisione, il ha promosso ricorso per cassazione lamentando: Pt_1
- con il primo motivo l'omesso esame da parte della Corte d'Appello del rifiuto della di accettare la proposta transattiva con la quale egli aveva proposto di CP_2
pagina 20 di 34 tacitare le sue pretese con la corresponsione della somma di € 130.000,00, derivante dalla vendita dell'immobile sito a Castelgomberto,
- con la seconda censura la mancata considerazione da parte del giudice d'appello dei dati emersi a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza su incarico del
Tribunale, dalle quali era emersa la grave situazione economica in cui egli versava a causa dei pesi gravanti sulle prorpietà a lui intestate,
- con il terzo motivo che la domanda formulata dalla fosse stata accolta sulla CP_2
base della mera presunzione per cui le somme percepite dalla stessa come collaboratrice domestica non fossero sufficienti per fare fronte alle esigenze primarie di vita, non tenendo in considerazione che si trattava di entrate derivanti da un rapporto di lavoro irregolare e che, pertanto, non risultavano veritiere,
- con la quarta censura l'omesso esame da parte del giudice del gravame degli elementi relativi ai redditi e alla situazione economico-patrimoniale dei due ex coniugi acquisiti in giudizio, in particolare quelli da cui emergevano i debiti da lui contratti e i pesi gravanti sugli immobili in sua proprietà,
- con la quinta ragione di ricorso la mancata considerazione in sede di appello del fatto che la si fosse volontariamente licenziata subito dopo l'instaurazione CP_2
del giudizio di separazione per svolgere un'attività lavorativa irregolare, manifestando così l'intento di creare un'apparente condizione di disagio economico al fine di ottenere l'assegno di mantenimento, quando in realtà gli elementi raccolti nel corso del giudizio (documentazione sanitaria, allegazioni della parte e testimonianze) dimostravano l'insussistenza di una qualsiasi valida ragione per escludere la sua capacità lavorativa,
- con il sesto motivo l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nel caso di specie, da ritenersi non dovuto in forza delle circostanze di pagina 21 di 34 fatto già evidenziate con le censure precedenti.
Rimasta contumace la il ricorso è stato deciso con l'ordinanza n. 14378/2024, CP_2
pubblicata in data 23.5.24, in forza della quale:
- ritenuto che il primo motivo relativo alla mancata adesione alla proposta transattiva fosse inammissibile, non risultando un fatto rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cpc, come riformato dall'art. 54, comma primo, lettera b), del D.L.
22.6.12 n. 83,
- reputate fondate la seconda e la quarta censura, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto della limitazione del valore e delle eventuali difficoltà di commercializzazione degli immobili del in quanto gravati da iscrizioni pregiudizievoli, Pt_1
- dichiarata inammissibile la terza ragione di doglianza, dal momento:
o che le critiche sollevate si risolvevano in un mero dissenso in relazione all'appezzamento di profili di merito, il cui esame è precluso in sede di legittimità,
o che la violazione dell'art. 3 Cost., concernente la presunta disparità di valutazione tra la situazione economico-patrimoniale del e quella Pt_1
della avrebbe dovuto farsi valere con l'apposita eccezione di CP_2
illegittimità costituzionale,
o che anche la censura relativa alla scarsa attendibilità del fatto che la CP_2
percepisse come collaboratrice domestica somme insufficienti a sopravvivere si traduceva in una rivalutazione dei fatti, non consentita in quella sede,
- accolto il quinto motivo di ricorso, evidenziando che il giudice del gravame, nel valutare il riconoscimento dell'assegno di divorzio nella sua componente assistenziale, avrebbe dovuto verificare l'effettiva mancanza di autosufficienza pagina 22 di 34 economica in capo alla secondo un giudizio di normalità, CP_2
- ritenuta assorbita la sesta censura a seguito dell'accoglimento del secondo, quarto e quinto motivo di ricorso,
ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati, rinviando la causa all'ulteriore esame di questa Corte territoriale, anche sotto il profilo della liquidazione delle spese.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, il ha riassunto la causa: Pt_1
- richiamando l'orientamento della Corte di cassazione in punto di riconoscimento e determinazione dell'assegno di divorzio,
- segnalando la necessità di considerare gli elementi emersi in corso di causa relativi al reddito e alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, come affermato nell'ordinanza di rinvio,
- ribadendo le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi del giudizio circa il peggioramento delle sue condizioni economiche,
- notando che, quanto affermato, aveva trovato ampio riscontro negli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza,
- sostenendo che la situazione economica della fosse diversa da quella dalla CP_2
stessa prospettata, dal momento:
o che ella abitava nell'immobile ereditato dopo la morte della madre, senza spese di mutuo o affitto,
o che, in costanza del matrimonio, aveva lavorato,
o che al momento della presentazione del ricorso per separazione si era licenziata, lavorando da allora senza regolare contratto,
o che le somme così percepite, unite a quelle riconosciute a titolo di assegno di pagina 23 di 34 mantenimento in sede di separazione, le permettevano di godere di entrate superiori a quelle dell'ex coniuge,
o che non vi era prova circa l'asserita difficoltà a reperire un nuovo impiego,
non risultando dimostrata l'iscrizione presso le agenzie interinali,
o che aveva declinato senza giustificato motivo l'offerta di lavoro come lustralessa avanzata dal sig. , CP_7
o che l'esistenza dei problemi di salute addotti a sostegno del rifiuto non risultava corroborati da elementi di prova,
- evidenziando che, anche tenendo conto della funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, non vi fossero elementi per riconoscerlo, dato:
o che il mutuo per l'acquisto dell'immobile da adibire a casa familiare era tutto a suo carico,
o che, durante il rapporto coniugale, l'ex moglie aveva avuto una sua posizione lavorativa,
o che tale impiego era indipendente dalla sua attività,
o che, quindi, non aveva sacrificato la sua carriera per quella del marito,
o che, in ogni caso, non era stata offerta la prova delle occasioni di lavoro a cui avrebbe dovuto rinunciare per dedicarsi alla famiglia,
- sottolineando che la convenuta, in sede d'appello, non aveva indicato circostanze diverse e nuove utili alla valutazione della sussistenza dei requisiti per l'assegno divorzile, limitandosi a ribadire quanto già affermato in relazione al giudizio di separazione,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, la reiezione della domanda di assegno divorzile formulata dalla con rifusione delle spese di lite, anche dei gradi CP_2
precedenti.
pagina 24 di 34 La convenuta in riassunzione, a sua volta costituitasi:
- ha osservato che l'accoglimento del ricorso per cassazione avrebbe unicamente comportato una rivalutazione del quantum debeatur,
- ha richiamato l'evolversi della vicenda coniugale, riportandosi a quanto già dedotto in appello,
- ha sottolineato che le posizioni debitorie del erano diretta conseguenza Pt_1
dell'omesso versamento del mantenimento nei confronti suoi e del figlio,
- ha precisato che, alla luce di ciò, ella aveva proceduto esecutivamente al fine di tutelare i diritti suoi e del figlio,
- ha evidenziato che la quantificazione dell'assegno non poteva dipendere da questi debiti, dal momento che erano stati contratti con lei e in conseguenza di scelte volontarie del Pt_1
- ha affermato che l'ex coniuge avesse artatamente simulato una situazione economica difficile per evitare il pagamento del mantenimento, producendo dichiarazioni di debito frutto di un'apposita falsificazione,
- ha specificato che le uniche esposizioni debitorie rilevanti riguardavano:
o l'ipoteca volontaria sull'abitazione in cui risiede il iscritta per Pt_1
ottenere un mutuo cointestato per la ristrutturazione dell'immobile di
Castelgomberto,
o il debito di € 47.072,14 con l' , originato dalla cessione dell'impresa CP_8
individuale del Cocco alla ULISSE TRASPORTI S.R.L.,
- ha ricordato di vivere in una situazione di assoluta indigenza, evidenziando:
o che non vi fosse prova che nel 2007 si era volontariamente licenziata al fine di ottenere l'assegno di mantenimento,
o che, dopo avere perso il posto come operaia orafa, non le era poi stato pagina 25 di 34 confermato il nuovo impiego,
o di essersi quindi iscritta presso il Centro per l'impiego, presentando il curriculum ad alcune imprese,
o di svolgere solo saltuariamente talune ore di lavoro come collaboratrice domestica, dovendo per il resto ricorrere all'aiuto economico dei familiari,
o di aver beneficiato dell'assistenza del Centro CARITAS della Parrocchia di
Trissino, come confermato anche in sede di escussione testi,
- ha ribadito che il avesse raggiunto i suoi successi imprenditoriali grazie al Pt_1
fatto che lei si occupava in via diretta e continuativa delle vicende familiari,
- ha ribadito che il rifiuto dell'offerta di lavoro che le era stata proposta era dipeso dalle sue condizioni di salute, ricordando:
o l'intervento chirurgico per un carcinoma al seno sinistro subito nel 2017,
o la difficoltà a utilizzare entrambi gli arti per un determinato periodo di tempo per l'espletamento di attività lavorative,
o i problemi alla vista (visione monoculare) che non le consentono di svolgere quelle attività lavorative che impongono l'applicazione visiva su di un oggetto per lungo tempo,
- ha aggiunto che, in realtà, l'offerta era stata predisposta dal con la Pt_1
collaborazione di alcuni conoscenti allo scopo di dimostrare che ella non si prodigava per cercare lavoro e rifiutava quelli propostigli,
- ha precisato di essere stata costretta ad accettare incarichi senza regolare contratto come donna delle pulizie, in quanto l'ex marito non le corrispondeva l'assegno di mantenimento,
- ha affermato che il convolare del a nuove nozze non faceva venir meno Pt_1
l'obbligo di corresponsione dell'assegno,
pagina 26 di 34 - ha chiesto, pertanto, di condannare l'ex coniuge a corrispondere:
o un assegno divorzile pari alla somma di € 600,00 ovvero, in subordine di €
400,00, come rivalutata all'attualità e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
o un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, dell'importo di €
500,00 mensili, da versare direttamente a sue mani, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, con ordinanza del 24.1.25 venivano disposti:
- l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo biennio,
- il deposito delle buste paga degli ultimi dodici mesi,
- l'acquisizione di informazioni da parte dell'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate circa l'esistenza di contratti di locazioni registrati a nome del ricorrente in riassunzione.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9.7.25 a seguito della discussione del ricorso a cura dei procuratori delle parti.
5. I motivi della decisione
5.1 Sotto un primo profilo va ribadito che l'oggetto del presente giudizio è unicamente costituito dalla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in favore della CP_2
giacché ogni statuizione relativa al mantenimento del figlio, assunta nel corso del primo grado, non è stata impugnata in appello e, non essendo quindi entrata a far parte del
thema decidendum del procedimento di secondo grado e di quello di legittimità, non risulta suscettibile di essere nuovamente esaminata in questa sede di rinvio.
5.2 Quanto, invece, al merito della questione sopra individuata, e cioè avuto riguardo alla questione inerente il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile,
pagina 27 di 34 vale innanzi tutto osservare come la Corte di cassazione abbia avuto modo di affermare
(Cass. Sez. Un. 11.7.18 n. 18287):
- che il sesto comma dell'art. 5 della legge 1.12.70 n. 898 deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza, di pari dignità, di libertà di scelta, di reversibilità della decisione e di autoresponsabilità dei coniugi, siccome ricavabili dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.;
- che l'assegno divorzile svolge pertanto una funzione non solo assistenziale,
finalizzata a sostenere l'ex coniuge che non abbia i mezzi adeguati per sopravvivere e non possa procurarseli per ragioni obiettive, bensì anche compensativo-
perequativa, dovendosi accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio,
- che, dunque, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto all'assegno ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte del sesto comma dell'art. 5 della legge 1.12.70 n. 898, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza,
- che la lettera della norma in questione non consente, invece, di distinguere un piano attributivo dell'assegno da uno determinativo della sua quantificazione, dato che il giudice deve tenere conto di tutti i criteri enunciati dalla menzionata disposizione pagina 28 di 34 quando accerta la spettanza di tale diritto,
- che è quindi necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei presupposti indicati dalla norma al fine di individuare l'eventuale sperequazione determinatasi,
- che tale verifica è imposta anche allo scopo di evitare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge alla conduzione della vita familiare in costanza del vincolo,
- che la funzione equilibratrice dell'assegno non è quindi, conclusivamente, finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
5.3 Alla luce di ciò, deve allora negarsi che nel caso di specie possa essere riconosciuto il diritto della a ricevere l'assegno di mantenimento a seguito della cessazione CP_2
degli effetti civili del matrimonio contratto con il Pt_1
In proposito, va preliminarmente osservato che il giudizio di rinvio su cui deve esprimersi questa Corte non è limitato soltanto alla quantificazione dell'assegno di divorzio, come vorrebbe sostenere la parte convenuta in riassunzione, bensì si estende fino al vaglio della sussistenza dei requisiti per la sua attribuzione, dato:
- che la stessa ordinanza della Corte di cassazione non pone preclusioni in tal senso,
- che, al contrario, nell'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, si segnala la necessità di tenere conto della situazione patrimoniale del nel suo Pt_1
complesso alla luce delle risultanze emerse in corso di giudizio, “anche ai fini della
determinazione del quantum debeatur”, e, quindi, lasciando impregiudicata ogni pagina 29 di 34 valutazione sull'attribuzione dell'assegno,
- che la stessa giurisprudenza di legittimità, in altra occasione, ha evidenziato che la valutazione in punto di an e quantum della pretesa deve essere condotta unitariamente, dopo avere precisato che il presupposto dell'adeguatezza deve essere accertato dal giudice del merito in base ai criteri di cui al comma sesto dell'art. 5
della legge 1.12.70, n. 898 (Cass. Sez. Un. 11.7.18 n. 18287).
Considerate le precedenti premesse, deve allora escludersi che possa essere riconosciuto il diritto della all'ottenimento dell'assegno sia sotto il profilo strettamente CP_2
assistenziale sia in relazione alla componente compensativo-perequativa.
Al riguardo, infatti, va innanzi tutto rilevato:
- da un lato, che lo svolgimento di un'attività di lavoro senza regolare contratto
(circostanza confermata e ammessa dalla stessa convenuta in riassunzione) non permette a questa Corte di ricostruire la consistenza del suo patrimonio allo scopo di effettuare la successiva comparazione con la condizione economica dell'ex coniuge,
- d'altro lato, che tale situazione di incertezza è determinata da un comportamento imputabile alla stessa convenuta in riassunzione, che pretenderebbe il riconoscimento del relativo diritto.
Mentre, sotto un secondo profilo, va anche tenuto conto, quanto alle attuali condizioni di asserita indigenza lamentate dalla stessa, del fatto che ella abbia rifiutato una concreta offerta di lavoro come lustralessa presso un'impresa orafa del luogo, non potendosi addurre in contrario:
- né che si trattasse di un'occasione creata ad arte dall'ex marito, in quanto:
o tale circostanza non comporta di per sé che non si trattasse di un'offerta pagina 30 di 34 seria,
o la convenuta in riassunzione avrebbe dovuto rendersi parte diligente,
accettando nel frattempo l'impiego proposto, e verificando, quindi, se esso le veniva confermato,
- né che tale comportamento fosse giustificato dalle sue particolari condizioni di salute oculare, posto che la compromissione della capacità lavorativa non trova riscontro nella documentazione depositata dalla convenuta in riassunzione, da cui si desume unicamente:
o una situazione di strabismo convergente nella cartella clinica risalente al
27.2.72 (doc. n. 2, allegato con l'atto di appello), quindi in un periodo addirittura antecedente al momento in cui la stessa svolgeva l'attività di operaia orafa prima della separazione,
o l'assenza di “patologie o anomalie oculari tali da compromettere il campo
visivo” (visita del 25.2.15, doc. n. 3, allegato con l'atto di appello),
o la necessità di utilizzo di occhiali solo per la lettura, con prescrizione di nuove lenti (visita del 18.9.18, doc. nn. 3 e 4, allegato con l'atto di appello),
- né che il rifiuto dell'offerta fosse motivato dai postumi dell'intervento subito dalla stessa a causa della patologia tumorale da cui era affetta, mancando in atti qualsiasi prova di siffatta affermazione e rinvenendosi unicamente certificati che si limitano a prescrivere controlli periodici per il monitoraggio della situazione (doc. n. 30,
depositato in primo grado).
Così come rileva il fatto che la da un lato, si sia sostanzialmente posta da sé CP_2
sola nella citata situazione di disagio econo0mico, essendosi licenziata senza apparente pagina 31 di 34 motivo dal lavoro di operaia orafa subito prima della presentazione del ricorso di separazione, d'altro lato, non abbia comunque a sostenere spese di alloggio, risiedendo nell'immobile ereditato a seguito della morte dei genitori.
In base alle quali considerazioni non è allora possibile ravvisare quelle ragioni oggettive indicate dal sesto comma dell'art. 5 della legge 1.12.70, n. 898, che possano legittimare la somministrazione dell'assegno divorzile.
D'altro canto, sotto un diverso profilo, anche a prescindere dalla difficoltà nella ricostruzione della situazione patrimoniale della vanno comunque considerate CP_2
le condizioni economiche in cui versa l'odierno ricorrente, dal momento:
- che il medesimo ha percepito un reddito mensile medio di circa € 1.450,00 in relazione all'anno 2023 (CUD 2024, doc. n. 7 depositato dall'attore in riassunzione)
e di circa € 1.300,00 per quanto concerne l'anno 2024 (CUD 2025, doc. n. 8
depositato dall'attore in riassunzione),
- che gli immobili di cui è proprietario sono gravati da ipoteche e da un sequestro che ne diminuiscono considerevolmente il valore, così come accertato dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza disposte dal Tribunale (nota della Guardia di
Finanza del 3.2.21),
- che, a seguito del controllo delle banche dati tributarie, non risultano contratti di locazione e/o comodato registrati a suo nome presso l'Ufficio territoriale di
Valdagno (nota AdE del 29.1.25),
- che lo stesso continua a corrispondere la rata del mutuo di € 1.068,11, acceso per l'acquisto dell'immobile da adibire a residenza familiare, come risultante dagli estratti conto acquisiti agli atti (doc. 12.1 e 12.2, depositati dall'attore in pagina 32 di 34 riassunzione).
Il che:
- se da un lato evidenzia come i redditi dichiarati non possano essere quelli in concreto riscossi, poiché altrimenti non si spiegherebbe come il , a fronte di Pt_1
un salario mensile di circa € 1.400,00, sia in grado di sopravvivere pur versando la menzionata rata del mutuo e dovendo far fronte al rimborso degli altri prestiti,
- d'altro lato non consente peraltro nemmeno di far presumere che le sue condizioni economiche siano di molto migliori o comunque tali da consentire il riconoscimento di un assegno in favore della moglie, in aggiunta rispetto a quello già dovuto nei confronti del figlio.
E tanto più ove si consideri che anche sulle effettive condizioni economiche della ex moglie permane un non indifferente cono d'ombra rappresentato dal fatto che la stessa ammette di lavorare in nero, così precludendo una qualsiasi attendibile CP_2
ricostruzione della propria situazione, la quale pure deve necessariamente essere dissimile rispetto a quella dichiarata poiché altrimenti non sarebbe nemmeno ella certo in grado di sopravvivere assieme al figlio, mancando tra l'altro qualsiasi prova degli asseriti aiuti in denaro ricevuti dai parenti.
Sicché, in definitiva, non si ritiene dimostrato un divario così rilevante tra la situazione economica del e quella della tale da giustificare la somministrazione Pt_1 CP_2
dell'assegno di mantenimento.
6. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite – tenuto conto della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del pagina 33 di 34 processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n. 9448) – ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cpc, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca, posto:
- che sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi era controversia tra le parti,
- che è stato confermato il mantenimento a carico del padre e a favore del figlio nella misura già determinata in sede di separazione, non mutando sotto tale profilo la situazione già preesistente,
- che sono state rigettate entrambe le reciproche richieste di concessione di un assegno divorzile.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria od ulteriore domanda:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra Controparte_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 34 di 34
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1305/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- ricorrente in riassunzione - elettivamente domiciliato in VICENZA, CONTRÀ con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. AGRON XHANAJ, contro
Controparte_2
(C.F.: ), CodiceFiscale_2
- resistente in riassunzione -
pagina 1 di 34 elettivamente domiciliata in CORNEDO VICENTINO (VI), VICOLO CAVOUR n. 19, con il patrocinio dagli avv.ti NICOLA MELE e ANDREA ANTINORI.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 944/2023, depositata in data 27.4.23.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
Nel merito:
- rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra per l'ottenimento dell'assegno CP_2
divorzile pari alla somma di € 700,00 (rivalutabile in base agli indici ISTAT) e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1382/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento di primo grado;
In ogni caso:
- rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado (n. 1733/2022 R.G.) la cui sentenza è stata impugnata dal Sig. innanzi alla Pt_1
Suprema Corte e poi cassata, del giudizio di legittimità e del presente procedimento di rinvio.
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondate le osservazioni suesposte e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 944/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, Terza Sez., pubblicata il
27.04.2023, procedimento R.G. N. 1733/2022, e per l'effetto:
(a) Condannare il Sig. a voler corrispondere alla signora entro il Parte_1 CP_2
giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile pari alla somma di € 600,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 2 di 34 (b) Condannare il Sig. di voler versare direttamente alla signora Parte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la somma di euro 500,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
(c) Condannare il Sig. a corrispondere alla signora il 50% delle Parte_1 CP_2
spese straordinarie relative al minore, per le quali si richiama il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
(d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio.
In via Subordinata:
(a) Condannare il Sig. a voler corrispondere alla signora entro il Parte_1 CP_2
giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile pari alla somma di € 400,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua dalla giustizia adita;
(b) Condannare il Sig. di voler versare direttamente alla signora Parte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la somma di euro 500,00 – come rivalutata all'attualità – rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
(c) Condannare il Sig. a corrispondere alla signora il 50% delle Parte_1 CP_2
spese straordinarie relative al minore, per le quali si richiama il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
(d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Venezia, , premettendo: Parte_1
- che in data 30.4.90 contraeva matrimonio concordatario con poi Controparte_2
pagina 3 di 34 trascritto presso il registro degli atti civili, optando per il regime di separazione dei beni,
- che il successivo 3.2.02 nasceva , figlio della coppia, Per_1
- che nel 2007 la presentava ricorso per ottenere la separazione giudiziale, CP_2
- che, in via provvisoria e urgente, il giudice disponeva:
o l'affidamento del minore a entrambi i genitori, calendarizzando il diritto di visita per il padre,
o il mantenimento a suo carico del minore, prevedendo un contributo mensile di € 500,00,
o il versamento di un assegno di € 700,00 in favore della moglie,
- che il giudizio si concludeva con la pronuncia di separazione dei coniugi,
confermando i provvedimenti adottati provvisoriamente,
- che in data 18.2.15 veniva condannato per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare a seguito di denuncia querela presentata dalla CP_2
successivamente parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 3499/2016,
- che, dopo un periodo di disoccupazione di circa tre settimane, aveva trovato lavoro come autista magazziniere, con un contratto a tempo determinato prevedente un corrispettivo di € 1.500,00 mensili,
Per_
- che il figlio aveva ormai diciassette anni e frequentava la classe terza della scuola agraria di Lonigo,
- che la madre ostacolava la volontà del figlio di passare più tempo con il padre:
o esercitando una forte pressione sul minore,
o fissando le giornate di vacanza in concomitanza con quelle richieste dal padre e così impedendogli di trascorrere quindici giorni consecutivi con il pagina 4 di 34 figlio,
o facendo in modo che per il secondo anno di fila il figlio trascorresse il giorno del suo compleanno con lei,
- che il figlio, prossimo ai diciotto anni, esprimeva la volontà di trasferirsi presso di lui per un affidamento paritetico,
- che nella sua abitazione era presente una stanza idonea ad alloggiarlo,
- che per fare fronte al mantenimento della moglie e del figlio, aveva dovuto non solo cedere le quote della società che aveva creato, ma anche ricorrere a dei prestiti a parenti e conoscenti,
- che la sua precaria situazione finanziaria aveva comportato delle conseguenze negative sul rapporto con la sua nuova compagna, , la quale aveva CP_3
deciso di lasciarlo e di richiedergli la restituzione delle somme già prestate, previa sottoscrizione di un apposito riconoscimento del debito,
- che, come lavoratore subordinato, aveva la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio,
- che la moglie aveva in precedenza lavorato presso un'impresa orafa, percependo fino al maggio 2007 uno stipendio di € 950,00 mensili,
- che in seguito aveva abbandonato il lavoro al fine di risultare priva di reddito al momento della presentazione della domanda di separazione giudiziale,
- che per dodici anni non aveva considerato di cercare un'altra occupazione sebbene ne avesse le capacità, dal momento che all'atto della separazione aveva solo quarant'anni,
- che, quindi, mancava il presupposto dell'impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, richiesto dalla giurisprudenza per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento,
pagina 5 di 34 - che risultava che lei svolgesse un'attività lavorativa senza regolare contratto da cui presumibilmente ricavava un'entrata non inferiore ad € 800,00 mensili,
- che la medesima non sopportava inoltre alcuna spesa di alloggio poiché risiedeva nell'abitazione conseguita in eredità, assieme ad altri beni liquidi, a seguito della morte dei genitori,
- che non riusciva più ad affrontare il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio,
- che, consapevole degli obblighi di assistenza in capo a ciascun genitore, proponeva un affidamento condiviso, in modo da fare fronte direttamente alle esigenze quotidiane del figlio,
- che anche la giurisprudenza riteneva la forma indiretta del mantenimento mediante il versamento di un assegno un'ipotesi residuale,
- che nel giugno 2007 aveva acceso un mutuo venticinquennale presso la Cassa di
Risparmio del Veneto per l'importo di € 215.000,00, al fine di acquistare un immobile sito in Castelgomberto, prevedente una rata mensile di € 1.300,00 circa,
- che, all'epoca, non configurava un problema pagare le rate del mutuo alla luce del volume d'affari della società che gestiva,
- che, tuttavia, dopo la richiesta di separazione e i provvedimenti provvisori adottati dal giudice nel settembre 2007, si è ritrovato a dovere corrispondere non solo la predetta rata del muto ma pure il mantenimento per la moglie e il figlio, oltre lo stipendio di una propria dipendente per € 1.100,00,
- che, per fare fronte ai vari pagamenti, in data 2.5.16 era stato assunto come autista a tempo indeterminato presso la società “Ulisse Trasporti S.r.l.” (di cui la nuova compagna era socia di maggioranza), percependo uno stipendio mensile di circa €
1.500,00,
pagina 6 di 34 - che, tuttavia, aveva dovuto dimettersi in data 1.5.19 a seguito dell'acuirsi delle incomprensioni con la medesima,
- che la aveva trascritto un sequestro sulla sua casa, ragione per cui non CP_2
aveva più potuto estinguere il mutuo contratto, vendendo l'immobile,
- che, pur avendo ottenuto il dissequestro del bene ed individuato un possibile compratore per la somma di € 210.000,00, la moglie aveva trascritto un nuovo vincolo, impedendogli di dare corso alla programmata alienazione,
- che, oltre alla condanna penale per la mancata corresponsione dell'assegno, la moglie aveva ottenuto il versamento diretto dell'intero stipendio mensile che percepiva,
- che la sua situazione finanziaria era pertanto così riassumibile:
o entrate:
▪ € 1.500,00 mensile (da giugno 2019),
o uscite:
▪ € 1.300,00 per il pagamento delle rate del mutuo (fino al 2032),
▪ € 780,00, oltre alla rivalutazione Istat, a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie,
▪ € 550,00, oltre alla rivalutazione Istat, in favore del figlio,
▪ € 100,00 circa mensili per le forniture gas/acqua/elettriche,
▪ € 200,00 per spese quotidiane personali (alimenti, farmaci),
o debiti:
▪ € 10.000,00 verso la madre , Parte_2
▪ € 165.000,00 circa verso la Cassa di Risparmio per l'immobile acquistato nel 2007,
▪ € 70.000,00 verso per una serie di prestiti ricevuti, Parte_3
pagina 7 di 34 ha chiesto venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre ad accertare che nulla era dovuto alla a titolo di assegno divorzile, con contestuale CP_2
revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, affidamento paritetico del minore ad entrambi i genitori, con previsione di mantenimento diretto, e riconoscimento in uso favore di un assegno di mantenimento a carico della moglie per la somma di €
350,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, la CP_2
- aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- affermava che la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente risultava lacunosa,
omissiva e non veritiera, ricordando che il marito era titolare di una impresa di autotrasporti,
- aggiungeva che essi avevano in corso la ristrutturazione di un immobile in
Castelgomberto, via Monte Mori, che avrebbero adibito ad abitazione coniugale,
- riferiva che in data 3.12.06, il ricorrente, dopo averla accusata di essere una buona a nulla, di non sentirsi soddisfatto sessualmente e di voler riacquistare la sua libertà, aveva improvvisamente abbandonato l'abitazione familiare di per trasferirsi Per_2
presso quella della madre, sempre in Castelgomberto, via Monte Mori n. 40, sita di fianco a quella che i coniugi stavano ristrutturando,
- precisava che il giorno successivo il le aveva telefonato per avvertirla di aver Pt_1
portato a casa , la quale successivamente veniva assunta presso la sua CP_3
impresa di autotrasporti,
- sottolineava che a partire dagli inizi del 2007 il marito aveva omesso qualsiasi forma di mantenimento nei confronti suoi e del figlio, costringendola a rivolgersi all'autorità giudiziaria, la quale autorizzava provvisoriamente i coniugi a vivere separatamente, affidava a lei il figlio e poneva il mantenimento a carico del padre,
pagina 8 di 34 prevedendo un assegno in suo favore di € 700,00 ed uno in favore del figlio di €
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
- evidenziava che, nonostante i provvedimenti assunti provvisoriamente dal giudice, il si era reso inadempiente, sicché aveva dovuto sporgere denuncia querela per Pt_1
il reato di cui all'art. 570 cp nonché presentare istanza di sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà del marito, poi disposto sino all'importo di € 62.400,00,
- segnalava che nel corso del giudizio di separazione quest'ultimo aveva quindi provveduto a cedere la sua impresa alla società ULISSE TRASPORTI S.r.l., costituita in data 18.5.09, strutturata in maniera tale da prevedere:
o il 5% delle quote in capo allo stesso Pt_1
o il 45% delle quote in capo alla sua convivente , CP_3
o il 25% delle quote in capo a Parte_3
o il 25% delle quote in capo a , Controparte_4
- specificava che, dopo l'operazione societaria, il aveva più volte formulato Pt_1
istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, adducendo che le sue condizioni economiche non gli consentivano più di ottemperare agli obblighi di mantenimento,
- sottolineava che tali richieste erano state peraltro rigettate, non essendosi riconosciute siccome credibili le ragioni poste a sostegno delle relative domande,
- aggiungeva che con sentenza n. 248/2015 emessa il 18.2.15 il era stato Pt_1
condannato per il reato di cui all'art. 3 della legge n. 54/2008, in relazione all'art. 12 sexies della legge n. 898/1970, in seguito solo parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello con la sentenza n. 3499/2016 del 14.10.16, mediante applicazione della sospensione condizionale della pena,
- riferiva che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 706/2017 del 5.1.17, aveva pagina 9 di 34 infine dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, mantenendo le condizioni economiche già disposte in via provvisoria,
- precisava che la Corte d'Appello, con sentenza 1705/2017 del 5.6.17, aveva confermato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame proposto dal Pt_1
- affermava che, persistendo la condotta omissiva del coniuge, era nuovamente ricorsa all'autorità giudiziaria, ottenendo, con decreto emesso in data 10.6.17, che la fosse obbligata a versare direttamente ad ella la Parte_4
somma di € 1.337,89 mensili, oltre alla rivalutazione, prelevata dallo stipendio riconosciuto al Pt_1
- riferiva che in data 27.4.18 aveva inoltre presentato denuncia querela nei confronti di e del in quanto la prima, in qualità di legale rappresentante CP_3 Pt_1
della ULISSE TRASPORTI S.R.L., in concorso con il secondo, dal mese di dicembre 2017 aveva omesso di ottemperare al menzionato ordine di versamento diretto,
- segnalava che nel mese di settembre 2018 il aveva quindi proposto un Pt_1
accordo al fine di chiudere tutte le sue posizioni debitorie, peraltro non andato a buon fine,
- evidenziava che, a fronte del timore che il coniuge potesse dismettere il suo patrimonio, aveva allora proceduto ad iscrivere ipoteca su tutti i beni immobili a lui intestati,
- sottolineava che nel frattempo la ULISSE TRASPORTI S.R.L. aveva trasferito la propria sede in via dell'Industria a Vicenza, assumendo autisti, acquistando furgoni e specializzandosi anche nelle consegne veloci,
- ricordava che, all'epoca del matrimonio, lavorava come operaia orafa presso la società ZI IO & C. S.N.C. in , ove era stata assunta nel 1996, Per_2
pagina 10 di 34 - affermava che, dopo un periodo di cassa integrazione, aveva quindi iniziato a lavorare tramite cooperativa presso la società IL VECCHIO FORNO ARTIGIANO
S.R.L. di Brogliano, la quale, tuttavia, il mese seguente non aveva confermato l'assunzione,
- negava, pertanto, di essersi licenziata per risultare priva di reddito, osservando:
o che il giudizio di separazione era stato instaurato successivamente alla mancata conferma,
o che l'interruzione della convivenza era stata frutto di una decisione improvvisa e imprevedibile del Pt_1
- asseriva di lavorare come collaboratrice domestica senza regolare contratto,
- sosteneva che, a seguito della decisione del di abbandonare la casa familiare, Pt_1
si era trovata in una situazione di grave indigenza per la mancanza assoluta di qualsiasi mantenimento da parte del coniuge, e che, di conseguenza, aveva dovuto ricorrere a lavori salutari, percependo un reddito mensile non superiore ad € 300,00 /
350,00, nonché all'assistenza dei suoi familiari e della CP_5
- precisava di vivere con il figlio presso l'abitazione di Via Vallorcola, in , in Per_2
comproprietà con i suoi fratelli e sorelle, in forza dell'intervenuta successione legittima della loro defunta madre, deceduta nel 2008, la quale non aveva lasciato loro alcun bene mobile,
- evidenziava di essersi subito interessata a reperire un lavoro, iscrivendosi anche presso il Centro per l'impiego di Valdagno,
- contestava di avere esercitato pressione sul figlio o di avere posto in essere condotte impeditive al fine di non fargli vedere il padre,
- deduceva che la proposta di affido condiviso e paritario fosse finalizzata a non corrispondere più nulla a titolo di concorso al mantenimento del figlio, osservando,
pagina 11 di 34 altresì, che gli impegni lavorativi del padre risultavano poco compatibili ad assicurare un'adeguata assistenza al medesimo,
- negava che il ricorrente versasse in una condizione di grave difficoltà economica tale da non potere fare fronte al mantenimento del figlio, precisando in particolare:
o che nel dicembre 2006 aveva abbandonato la casa familiare per andare a convivere con la , tra l'altro assunta presso l'impresa individuale del CP_3
marito con uno stipendio mensile di € 1.500,00,
o che presso la stessa compagine avevano iniziato a collaborare anche e , suoi amici di vecchia data, Controparte_4 Parte_3
o che nel 2009, quando era in corso la separazione, l'impresa era stata acquisita dalla neonata ULISSE TRASPORTI S.R.L., nella quale il ricorrente si era fittiziamente riservata la sola quota del 5%, mentre quella maggioritaria del 45% era attribuita alla sua convivente e le rimanenti suddivise in egual misura tra il ed il , CP_4 Pt_3
o che, al momento dell'acquisizione, l'impresa individuale aveva un parco macchine di cinque furgoni, di cui tre nuovi,
o che il era stato quindi assunto alle dipendenze di tale società con uno Pt_1
stipendio mensile di € 1.500,00,
o che nel procedimento di separazione il Tribunale di Vicenza aveva quindi accertato come il coniuge avesse posto in essere le descritte manovre al fine di spogliarsi del suo patrimonio per non dover corrispondere alcun assegno di mantenimento,
- sottolineava che sia il sia la ULISSE TRASPORTI S.R.L. avevano omesso Pt_1
qualsiasi comunicazione relativa alla sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro,
pagina 12 di 34 - specificava che il coniuge continuava a disattendere i provvedimenti adottati del
Tribunale di Vicenza circa l'obbligo di mantenimento,
- segnalava che le somme ricevute dal a seguito della vendita della quota Pt_1
detenuta nella ULISSE TRASPORTI S.R.L. e della stipula di alcuni mutui con gli amici , nonché con la madre di lui, non le erano state corrisposte, Controparte_6
- notava che non si comprendeva, d'altronde, come la avesse reperito i capitali CP_3
per divenire socia maggioritaria della citata compagine,
- aggiungeva che le dimissioni del dalla società di autotrasporti costituivano Pt_1
nient'altro che un ulteriore tentativo di elusione degli obblighi del mantenimento,
- asseriva di avere diritto al versamento di una somma a titolo di assegno divorzile richiamando tutto quanto già dedotto e sottolineando, ulteriormente:
o che il coniuge aveva raggiunto i propri successi in campo lavorativo grazie al contributo che lei aveva assicurato alla famiglia,
o di aver subito nel 2008 un intervento chirurgico per un carcinoma al seno,
tale da limitare le sue capacità lavorative,
o l'evidente sproporzione tra i redditi dei due coniugi e la difficoltà di reperire un'attività lavorativa stabile e redditizia a causa dell'età e delle condizioni fisiche compromesse dalla malattia,
- sosteneva che il figlio, all'epoca diciassettenne, necessitasse ancora dell'assegno di mantenimento,
- criticava la proposta di affido paritario del figlio, precisando che tutte le spese straordinarie dovevano rimanere a carico del padre nella misura del 50%,
- chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Pt_1
con vittoria di spese, previa conferma:
o dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione pagina 13 di 34 prevalente presso la sua abitazione o quella dichiarata dal figlio a seguito di audizione,
o delle condizioni già indicate dal Tribunale per le visite al figlio,
o della condanna del alla corresponsione di un assegno divorzile pari a Pt_1
€ 700,00, nonché di un assegno di mantenimento di € 500,00 in favore del figlio, entrambi rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative al minore.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 501/2022 del 20.2.20 e procedutosi all'espletamento dell'attività istruttoria attraverso il deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc e l'escussione dei testi, la causa è stata quindi decisa con la pronuncia n. 1382/2022, depositata in data 29.7.22, in forza della quale il Tribunale:
- disattesa la domanda di assegno divorzile proposta dal sul presupposto per Pt_1
cui la separazione era stata pronunciata con addebito a suo carico,
- riscontrata l'assenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile a favore della in quanto, nonostante la presenza di uno squilibrio economico CP_2
a favore dell'ex coniuge, doveva escludersi che la stessa avesse contribuito alla costituzione del patrimonio del o, comunque, avesse sacrificato le proprie Pt_1
ambizioni professionali per agevolare l'attività dello stesso, in assenza di una specifica allegazione sul punto,
- osservato, inoltre, che la all'epoca della separazione svolgeva attività CP_2
lavorativa e aveva quarant'anni,
- preso atto che, ciò nonostante, si era limitata a iscriversi presso il Centro per l'impiego, senza dimostrare di essersi attivata per reperire una nuova occupazione ovvero di non averlo potuto fare a causa di una qualche patologia,
pagina 14 di 34 - accertato in sede di testimonianza che la resistente aveva ricevuto nel settembre
2019 una seria offerta di lavoro con la mansione di lustralessa presso un'impresa orafa, rifiutata sulla base di un presunto problema alla vista rimasto sfornito di prova,
- ritenuto che non fosse dimostrata la compromissione della capacità lavorativa della per via della patologia tumorale, CP_2
- riconosciuta la perdurante sussistenza dell'obbligo del alla contribuzione del Pt_1
mantenimento del figlio nei termini stabiliti dai provvedimenti assunti in data
6.12.07, dal momento che la situazione di fatto non risultava mutata, ha rigettato sia la domanda di assegno divorzile avanzata dal sia quella proposta Pt_1
dalla condannando il ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento CP_2
per il figlio maggiorenne, a decorrere dal 6.12.07, dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutato all'attualità e ulteriormente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre che al sostenimento del 50% delle spese straordinarie, con integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia proponeva gravame l'originaria resistente volta a censurare con un unico motivo la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di assegno divorzile a carico del Pt_1
- evidenziando l'errore in cui era incorso nella parte in cui, esaminando la situazione economica del ricorrente, non aveva tenuto conto del fatto che la precedente sentenza del Tribunale civile di Vicenza n. 706/2017, vertente sul giudizio di separazione, aveva avuto modo di accertare con efficacia di giudicato che il peggioramento delle condizioni economiche del era stato in realtà il frutto di Pt_1
un disegno diretto a evitare l'adempimento dell'obbligazione di mantenimento,
pagina 15 di 34 - precisando che tutte le richieste di modifica delle condizioni di separazione avanzate dal ricorrente non erano mai state accolte,
- sottolineando che non risultava adeguatamente valorizzato l'impegno e il sacrificio da lei profusi per diciassette anni in favore della famiglia, di cui indirettamente aveva beneficiato anche l'impresa individuale dell'ex coniuge,
- segnalando l'errore commesso nella valutazione della sua situazione lavorativa e patrimoniale, giacché si era omesso di considerare quanto affermato dalla sentenza del Tribunale penale di Vicenza n. 248/2015 del 18.5.15, la quale aveva accertato in modo irrevocabile che ella non era stata in grado di trovare un nuovo lavoro e si era quindi dovuta rivolgere all'aiuto dei fratelli,
- precisando, inoltre, di non essersi limitata ad iscriversi presso il Centro per l'impiego, ma di aver anche lavorato come collaboratrice domestica, percependo un reddito mensile di circa € 300,00 / 350,00,
- sostenendo che la proposta di lavoro come lustralessa presso l'impresa orafa Arcano
era stata in realtà organizzata dal al fine di dimostrare che non aveva Pt_1
intenzione di lavorare,
- specificando, invece, che l'impiego era stato giustamente rifiutato in virtù dei suoi problemi di salute noti e non contestati,
- affermando di essersi sforzata di trovare un nuovo lavoro, ciò che era risultato peraltro difficile poiché in passato non aveva maturato esperienze lavorative e dopo l'abbandono del marito si era dovuta occupare del figlio,
- ricordando che secondo la giurisprudenza di legittimità l'attribuzione dell'assegno divorzile non era basata esclusivamente sulla disparità economica, bensì anche sul principio di pari dignità alla luce della funzione prevalentemente compensativo- perequativa dell'istituto in questione,
pagina 16 di 34 - precisando che la disparità economica tra i due ex coniugi dipendeva dalle scelte di vita del marito.
Sicché instava per la riforma della parte di sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni già presentate nel grado precedente.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, si è difeso:
- rimarcando la correttezza della pronuncia del grado precedente,
- evidenziando che il Tribunale aveva preso a riferimento l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità circa i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile,
- sostenendo che il rigetto della domanda proposta dall'appellante non era dovuto al mancato vaglio delle precedenti sentenze intercorse tra le parti, bensì all'assenza di prova dei fatti allegati e alla mancanza dei presupposti di legge,
- ricordando che, dietro richiesta del giudice di primo grado, la Guardia di Finanza
aveva avuto modo di appurare il peggioramento della sua situazione patrimoniale, riscontrando:
o che i depositi presso gli istituti di credito presentavano un saldo negativo o,
comunque, avevano importi molto esigui,
o che i suoi beni immobili risultavano gravati da vincoli che li rendevano difficilmente alienabili,
- segnalando la persistenza di una condizione di indigenza, dato:
o che il mutuo per l'acquisto della casa familiare sita a Castelgomberto pari a €
1.200,00 mensili sarebbe terminato solo nel 2032,
o che percepiva uno stipendio mensile di € 1.500,00,
o che era tenuto all'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio per una somma di € 500,00 mensili,
pagina 17 di 34 o che tutti questi importi dovevano essere rivalutati,
o che a ciò dovevano poi aggiungersi i costi relativi alle utenze e ai bisogni quotidiani della vita (alimenti, vestiario e farmaci),
o che, nel corso degli anni, per fare fronte al pagamento del mantenimento nei confronti del figlio e dell'ex moglie era stato costretto a contrarre dei mutui da amici e parenti dell'importo:
▪ di € 10.000,00 con la madre , Parte_2
▪ di € 70.000,00 con , Parte_3
- sottolineando che, se l'impugnazione avesse trovato accoglimento, non sarebbe certamente riuscito a sostenere gli esborsi,
- precisando che la non sosteneva alcun costo di mutuo o affitto, CP_2
- negando che l'ex moglie avesse contribuito alla formazione del patrimonio familiare in costanza di matrimonio, dal momento:
o che lo stipendio di € 950,00 percepito durante l'impiego come orafa presso la ZI IO S.N.C. veniva depositato direttamente sul suo conto corrente,
o che i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni,
o che ella aveva una propria posizione lavorativa, indipendente dall'attività del marito, sicché non aveva rinunciato ad alcuna possibilità di carriera,
o che non aveva contribuito in alcun modo per l'acquisto della casa familiare,
gravando solo su di lui il mutuo che era stato acceso,
o che non vi era prova dei sacrifici compiuti per la famiglia e, di riflesso, per la sua impresa individuale,
- affermando che, nel momento in cui aveva perso il lavoro, non si era peraltro attivata per la ricerca di un nuovo impego, posto:
pagina 18 di 34 o che non vi era prova dell'iscrizione presso le agenzie interinali,
o che non aveva accettato la proposta di lavoro avanzata nel settembre del
2009 senza giustificato motivo, non essendo dimostrata l'esistenza di problemi fisici a suo carico,
o che la documentazione medica prodotta ex novo doveva ritenersi tardiva e inammissibile,
o che, in ogni caso, in sede di testimonianza era emersa la disponibilità del lavoro a metterle a disposizione una particolare apparecchiatura che avrebbe permesso di superare il problema alla vista,
o che, del pari, non era stato dimostrato che il rifiuto potesse giustificarsi per presunti problemi di locomozione dell'arto, derivanti dalla rimozione del tumore,
- segnalando che l'ex moglie aveva disponibilità economica per promuovere le diverse cause nei suoi confronti, non avendo mai usufruito del patrocinio gratuito,
- precisando che le somme percepite come collaboratrice domestica non risultavano dalle dichiarazioni dei redditi depositate e che, pertanto, la documentazione offerta in prova non corrispondeva a realtà,
- sottolineando che tali importi erano comunque difficilmente verificabili, trattandosi di somme percepite senza un regolare contratto,
- affermando che, se la si fosse effettivamente trovata in difficoltà CP_2
economiche, non avrebbe declinato la proposta transattiva da lui presentata,
- chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria di spese.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
944/2023, pubblicata il 27.4.23, in forza della quale la Corte:
- evidenziato che nel giudizio divorzile risultava ammissibile l'acquisizione di nuovi pagina 19 di 34 documenti, purché nel rispetto del principio del contraddittorio,
- riscontrata l'esistenza di un divario economico tra le parti, in quanto, mentre la non possedeva un reddito e vantava solo una quota della proprietà CP_2
dell'immobile in cui viveva, il percepiva invece uno stipendio mensile di € Pt_1
1.500,00 ed era proprietario dell'immobile in cui risiedeva, oltre che di alcuni terreni,
- ritenuto che il medesimo avesse anche la possibilità di porre a reddito i beni immobili di cui non usufruiva direttamente, mentre la aveva scarse CP_2
possibilità di trovare un nuovo impiego,
- reputato, in via presuntiva, che l'ex moglie avesse comunque contribuito, almeno mediante prestazioni in ambito domestico, ai miglioramenti e alla conservazione dell'immobile di Castelgomberto, di proprietà del Pt_1
- considerato che sussistessero pertanto i presupposti per riconoscere a favore della ex moglie un importo diretto a compensare e riequilibrare le disparità dipese dall'improvvisa interruzione del legame coniugale,
- opinato che le entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica non fossero sufficienti per fare fronte alle primarie necessità di vita, ha accolto l'appello, disponendo un assegno mensile di € 600,00 in favore della dovuto dal momento in cui era passata in giudicato la sentenza del Tribunale CP_2
di Vicenza n. 501/2020 e ponendo le spese di lite di entrambi i gradi a carico del soccombente.
3. Il giudizio di cassazione
A fronte di tale decisione, il ha promosso ricorso per cassazione lamentando: Pt_1
- con il primo motivo l'omesso esame da parte della Corte d'Appello del rifiuto della di accettare la proposta transattiva con la quale egli aveva proposto di CP_2
pagina 20 di 34 tacitare le sue pretese con la corresponsione della somma di € 130.000,00, derivante dalla vendita dell'immobile sito a Castelgomberto,
- con la seconda censura la mancata considerazione da parte del giudice d'appello dei dati emersi a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza su incarico del
Tribunale, dalle quali era emersa la grave situazione economica in cui egli versava a causa dei pesi gravanti sulle prorpietà a lui intestate,
- con il terzo motivo che la domanda formulata dalla fosse stata accolta sulla CP_2
base della mera presunzione per cui le somme percepite dalla stessa come collaboratrice domestica non fossero sufficienti per fare fronte alle esigenze primarie di vita, non tenendo in considerazione che si trattava di entrate derivanti da un rapporto di lavoro irregolare e che, pertanto, non risultavano veritiere,
- con la quarta censura l'omesso esame da parte del giudice del gravame degli elementi relativi ai redditi e alla situazione economico-patrimoniale dei due ex coniugi acquisiti in giudizio, in particolare quelli da cui emergevano i debiti da lui contratti e i pesi gravanti sugli immobili in sua proprietà,
- con la quinta ragione di ricorso la mancata considerazione in sede di appello del fatto che la si fosse volontariamente licenziata subito dopo l'instaurazione CP_2
del giudizio di separazione per svolgere un'attività lavorativa irregolare, manifestando così l'intento di creare un'apparente condizione di disagio economico al fine di ottenere l'assegno di mantenimento, quando in realtà gli elementi raccolti nel corso del giudizio (documentazione sanitaria, allegazioni della parte e testimonianze) dimostravano l'insussistenza di una qualsiasi valida ragione per escludere la sua capacità lavorativa,
- con il sesto motivo l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nel caso di specie, da ritenersi non dovuto in forza delle circostanze di pagina 21 di 34 fatto già evidenziate con le censure precedenti.
Rimasta contumace la il ricorso è stato deciso con l'ordinanza n. 14378/2024, CP_2
pubblicata in data 23.5.24, in forza della quale:
- ritenuto che il primo motivo relativo alla mancata adesione alla proposta transattiva fosse inammissibile, non risultando un fatto rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cpc, come riformato dall'art. 54, comma primo, lettera b), del D.L.
22.6.12 n. 83,
- reputate fondate la seconda e la quarta censura, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto della limitazione del valore e delle eventuali difficoltà di commercializzazione degli immobili del in quanto gravati da iscrizioni pregiudizievoli, Pt_1
- dichiarata inammissibile la terza ragione di doglianza, dal momento:
o che le critiche sollevate si risolvevano in un mero dissenso in relazione all'appezzamento di profili di merito, il cui esame è precluso in sede di legittimità,
o che la violazione dell'art. 3 Cost., concernente la presunta disparità di valutazione tra la situazione economico-patrimoniale del e quella Pt_1
della avrebbe dovuto farsi valere con l'apposita eccezione di CP_2
illegittimità costituzionale,
o che anche la censura relativa alla scarsa attendibilità del fatto che la CP_2
percepisse come collaboratrice domestica somme insufficienti a sopravvivere si traduceva in una rivalutazione dei fatti, non consentita in quella sede,
- accolto il quinto motivo di ricorso, evidenziando che il giudice del gravame, nel valutare il riconoscimento dell'assegno di divorzio nella sua componente assistenziale, avrebbe dovuto verificare l'effettiva mancanza di autosufficienza pagina 22 di 34 economica in capo alla secondo un giudizio di normalità, CP_2
- ritenuta assorbita la sesta censura a seguito dell'accoglimento del secondo, quarto e quinto motivo di ricorso,
ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati, rinviando la causa all'ulteriore esame di questa Corte territoriale, anche sotto il profilo della liquidazione delle spese.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, il ha riassunto la causa: Pt_1
- richiamando l'orientamento della Corte di cassazione in punto di riconoscimento e determinazione dell'assegno di divorzio,
- segnalando la necessità di considerare gli elementi emersi in corso di causa relativi al reddito e alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, come affermato nell'ordinanza di rinvio,
- ribadendo le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi del giudizio circa il peggioramento delle sue condizioni economiche,
- notando che, quanto affermato, aveva trovato ampio riscontro negli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza,
- sostenendo che la situazione economica della fosse diversa da quella dalla CP_2
stessa prospettata, dal momento:
o che ella abitava nell'immobile ereditato dopo la morte della madre, senza spese di mutuo o affitto,
o che, in costanza del matrimonio, aveva lavorato,
o che al momento della presentazione del ricorso per separazione si era licenziata, lavorando da allora senza regolare contratto,
o che le somme così percepite, unite a quelle riconosciute a titolo di assegno di pagina 23 di 34 mantenimento in sede di separazione, le permettevano di godere di entrate superiori a quelle dell'ex coniuge,
o che non vi era prova circa l'asserita difficoltà a reperire un nuovo impiego,
non risultando dimostrata l'iscrizione presso le agenzie interinali,
o che aveva declinato senza giustificato motivo l'offerta di lavoro come lustralessa avanzata dal sig. , CP_7
o che l'esistenza dei problemi di salute addotti a sostegno del rifiuto non risultava corroborati da elementi di prova,
- evidenziando che, anche tenendo conto della funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, non vi fossero elementi per riconoscerlo, dato:
o che il mutuo per l'acquisto dell'immobile da adibire a casa familiare era tutto a suo carico,
o che, durante il rapporto coniugale, l'ex moglie aveva avuto una sua posizione lavorativa,
o che tale impiego era indipendente dalla sua attività,
o che, quindi, non aveva sacrificato la sua carriera per quella del marito,
o che, in ogni caso, non era stata offerta la prova delle occasioni di lavoro a cui avrebbe dovuto rinunciare per dedicarsi alla famiglia,
- sottolineando che la convenuta, in sede d'appello, non aveva indicato circostanze diverse e nuove utili alla valutazione della sussistenza dei requisiti per l'assegno divorzile, limitandosi a ribadire quanto già affermato in relazione al giudizio di separazione,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, la reiezione della domanda di assegno divorzile formulata dalla con rifusione delle spese di lite, anche dei gradi CP_2
precedenti.
pagina 24 di 34 La convenuta in riassunzione, a sua volta costituitasi:
- ha osservato che l'accoglimento del ricorso per cassazione avrebbe unicamente comportato una rivalutazione del quantum debeatur,
- ha richiamato l'evolversi della vicenda coniugale, riportandosi a quanto già dedotto in appello,
- ha sottolineato che le posizioni debitorie del erano diretta conseguenza Pt_1
dell'omesso versamento del mantenimento nei confronti suoi e del figlio,
- ha precisato che, alla luce di ciò, ella aveva proceduto esecutivamente al fine di tutelare i diritti suoi e del figlio,
- ha evidenziato che la quantificazione dell'assegno non poteva dipendere da questi debiti, dal momento che erano stati contratti con lei e in conseguenza di scelte volontarie del Pt_1
- ha affermato che l'ex coniuge avesse artatamente simulato una situazione economica difficile per evitare il pagamento del mantenimento, producendo dichiarazioni di debito frutto di un'apposita falsificazione,
- ha specificato che le uniche esposizioni debitorie rilevanti riguardavano:
o l'ipoteca volontaria sull'abitazione in cui risiede il iscritta per Pt_1
ottenere un mutuo cointestato per la ristrutturazione dell'immobile di
Castelgomberto,
o il debito di € 47.072,14 con l' , originato dalla cessione dell'impresa CP_8
individuale del Cocco alla ULISSE TRASPORTI S.R.L.,
- ha ricordato di vivere in una situazione di assoluta indigenza, evidenziando:
o che non vi fosse prova che nel 2007 si era volontariamente licenziata al fine di ottenere l'assegno di mantenimento,
o che, dopo avere perso il posto come operaia orafa, non le era poi stato pagina 25 di 34 confermato il nuovo impiego,
o di essersi quindi iscritta presso il Centro per l'impiego, presentando il curriculum ad alcune imprese,
o di svolgere solo saltuariamente talune ore di lavoro come collaboratrice domestica, dovendo per il resto ricorrere all'aiuto economico dei familiari,
o di aver beneficiato dell'assistenza del Centro CARITAS della Parrocchia di
Trissino, come confermato anche in sede di escussione testi,
- ha ribadito che il avesse raggiunto i suoi successi imprenditoriali grazie al Pt_1
fatto che lei si occupava in via diretta e continuativa delle vicende familiari,
- ha ribadito che il rifiuto dell'offerta di lavoro che le era stata proposta era dipeso dalle sue condizioni di salute, ricordando:
o l'intervento chirurgico per un carcinoma al seno sinistro subito nel 2017,
o la difficoltà a utilizzare entrambi gli arti per un determinato periodo di tempo per l'espletamento di attività lavorative,
o i problemi alla vista (visione monoculare) che non le consentono di svolgere quelle attività lavorative che impongono l'applicazione visiva su di un oggetto per lungo tempo,
- ha aggiunto che, in realtà, l'offerta era stata predisposta dal con la Pt_1
collaborazione di alcuni conoscenti allo scopo di dimostrare che ella non si prodigava per cercare lavoro e rifiutava quelli propostigli,
- ha precisato di essere stata costretta ad accettare incarichi senza regolare contratto come donna delle pulizie, in quanto l'ex marito non le corrispondeva l'assegno di mantenimento,
- ha affermato che il convolare del a nuove nozze non faceva venir meno Pt_1
l'obbligo di corresponsione dell'assegno,
pagina 26 di 34 - ha chiesto, pertanto, di condannare l'ex coniuge a corrispondere:
o un assegno divorzile pari alla somma di € 600,00 ovvero, in subordine di €
400,00, come rivalutata all'attualità e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
o un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, dell'importo di €
500,00 mensili, da versare direttamente a sue mani, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, con ordinanza del 24.1.25 venivano disposti:
- l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo biennio,
- il deposito delle buste paga degli ultimi dodici mesi,
- l'acquisizione di informazioni da parte dell'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate circa l'esistenza di contratti di locazioni registrati a nome del ricorrente in riassunzione.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9.7.25 a seguito della discussione del ricorso a cura dei procuratori delle parti.
5. I motivi della decisione
5.1 Sotto un primo profilo va ribadito che l'oggetto del presente giudizio è unicamente costituito dalla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in favore della CP_2
giacché ogni statuizione relativa al mantenimento del figlio, assunta nel corso del primo grado, non è stata impugnata in appello e, non essendo quindi entrata a far parte del
thema decidendum del procedimento di secondo grado e di quello di legittimità, non risulta suscettibile di essere nuovamente esaminata in questa sede di rinvio.
5.2 Quanto, invece, al merito della questione sopra individuata, e cioè avuto riguardo alla questione inerente il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile,
pagina 27 di 34 vale innanzi tutto osservare come la Corte di cassazione abbia avuto modo di affermare
(Cass. Sez. Un. 11.7.18 n. 18287):
- che il sesto comma dell'art. 5 della legge 1.12.70 n. 898 deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza, di pari dignità, di libertà di scelta, di reversibilità della decisione e di autoresponsabilità dei coniugi, siccome ricavabili dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.;
- che l'assegno divorzile svolge pertanto una funzione non solo assistenziale,
finalizzata a sostenere l'ex coniuge che non abbia i mezzi adeguati per sopravvivere e non possa procurarseli per ragioni obiettive, bensì anche compensativo-
perequativa, dovendosi accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio,
- che, dunque, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto all'assegno ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte del sesto comma dell'art. 5 della legge 1.12.70 n. 898, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza,
- che la lettera della norma in questione non consente, invece, di distinguere un piano attributivo dell'assegno da uno determinativo della sua quantificazione, dato che il giudice deve tenere conto di tutti i criteri enunciati dalla menzionata disposizione pagina 28 di 34 quando accerta la spettanza di tale diritto,
- che è quindi necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei presupposti indicati dalla norma al fine di individuare l'eventuale sperequazione determinatasi,
- che tale verifica è imposta anche allo scopo di evitare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge alla conduzione della vita familiare in costanza del vincolo,
- che la funzione equilibratrice dell'assegno non è quindi, conclusivamente, finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
5.3 Alla luce di ciò, deve allora negarsi che nel caso di specie possa essere riconosciuto il diritto della a ricevere l'assegno di mantenimento a seguito della cessazione CP_2
degli effetti civili del matrimonio contratto con il Pt_1
In proposito, va preliminarmente osservato che il giudizio di rinvio su cui deve esprimersi questa Corte non è limitato soltanto alla quantificazione dell'assegno di divorzio, come vorrebbe sostenere la parte convenuta in riassunzione, bensì si estende fino al vaglio della sussistenza dei requisiti per la sua attribuzione, dato:
- che la stessa ordinanza della Corte di cassazione non pone preclusioni in tal senso,
- che, al contrario, nell'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, si segnala la necessità di tenere conto della situazione patrimoniale del nel suo Pt_1
complesso alla luce delle risultanze emerse in corso di giudizio, “anche ai fini della
determinazione del quantum debeatur”, e, quindi, lasciando impregiudicata ogni pagina 29 di 34 valutazione sull'attribuzione dell'assegno,
- che la stessa giurisprudenza di legittimità, in altra occasione, ha evidenziato che la valutazione in punto di an e quantum della pretesa deve essere condotta unitariamente, dopo avere precisato che il presupposto dell'adeguatezza deve essere accertato dal giudice del merito in base ai criteri di cui al comma sesto dell'art. 5
della legge 1.12.70, n. 898 (Cass. Sez. Un. 11.7.18 n. 18287).
Considerate le precedenti premesse, deve allora escludersi che possa essere riconosciuto il diritto della all'ottenimento dell'assegno sia sotto il profilo strettamente CP_2
assistenziale sia in relazione alla componente compensativo-perequativa.
Al riguardo, infatti, va innanzi tutto rilevato:
- da un lato, che lo svolgimento di un'attività di lavoro senza regolare contratto
(circostanza confermata e ammessa dalla stessa convenuta in riassunzione) non permette a questa Corte di ricostruire la consistenza del suo patrimonio allo scopo di effettuare la successiva comparazione con la condizione economica dell'ex coniuge,
- d'altro lato, che tale situazione di incertezza è determinata da un comportamento imputabile alla stessa convenuta in riassunzione, che pretenderebbe il riconoscimento del relativo diritto.
Mentre, sotto un secondo profilo, va anche tenuto conto, quanto alle attuali condizioni di asserita indigenza lamentate dalla stessa, del fatto che ella abbia rifiutato una concreta offerta di lavoro come lustralessa presso un'impresa orafa del luogo, non potendosi addurre in contrario:
- né che si trattasse di un'occasione creata ad arte dall'ex marito, in quanto:
o tale circostanza non comporta di per sé che non si trattasse di un'offerta pagina 30 di 34 seria,
o la convenuta in riassunzione avrebbe dovuto rendersi parte diligente,
accettando nel frattempo l'impiego proposto, e verificando, quindi, se esso le veniva confermato,
- né che tale comportamento fosse giustificato dalle sue particolari condizioni di salute oculare, posto che la compromissione della capacità lavorativa non trova riscontro nella documentazione depositata dalla convenuta in riassunzione, da cui si desume unicamente:
o una situazione di strabismo convergente nella cartella clinica risalente al
27.2.72 (doc. n. 2, allegato con l'atto di appello), quindi in un periodo addirittura antecedente al momento in cui la stessa svolgeva l'attività di operaia orafa prima della separazione,
o l'assenza di “patologie o anomalie oculari tali da compromettere il campo
visivo” (visita del 25.2.15, doc. n. 3, allegato con l'atto di appello),
o la necessità di utilizzo di occhiali solo per la lettura, con prescrizione di nuove lenti (visita del 18.9.18, doc. nn. 3 e 4, allegato con l'atto di appello),
- né che il rifiuto dell'offerta fosse motivato dai postumi dell'intervento subito dalla stessa a causa della patologia tumorale da cui era affetta, mancando in atti qualsiasi prova di siffatta affermazione e rinvenendosi unicamente certificati che si limitano a prescrivere controlli periodici per il monitoraggio della situazione (doc. n. 30,
depositato in primo grado).
Così come rileva il fatto che la da un lato, si sia sostanzialmente posta da sé CP_2
sola nella citata situazione di disagio econo0mico, essendosi licenziata senza apparente pagina 31 di 34 motivo dal lavoro di operaia orafa subito prima della presentazione del ricorso di separazione, d'altro lato, non abbia comunque a sostenere spese di alloggio, risiedendo nell'immobile ereditato a seguito della morte dei genitori.
In base alle quali considerazioni non è allora possibile ravvisare quelle ragioni oggettive indicate dal sesto comma dell'art. 5 della legge 1.12.70, n. 898, che possano legittimare la somministrazione dell'assegno divorzile.
D'altro canto, sotto un diverso profilo, anche a prescindere dalla difficoltà nella ricostruzione della situazione patrimoniale della vanno comunque considerate CP_2
le condizioni economiche in cui versa l'odierno ricorrente, dal momento:
- che il medesimo ha percepito un reddito mensile medio di circa € 1.450,00 in relazione all'anno 2023 (CUD 2024, doc. n. 7 depositato dall'attore in riassunzione)
e di circa € 1.300,00 per quanto concerne l'anno 2024 (CUD 2025, doc. n. 8
depositato dall'attore in riassunzione),
- che gli immobili di cui è proprietario sono gravati da ipoteche e da un sequestro che ne diminuiscono considerevolmente il valore, così come accertato dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza disposte dal Tribunale (nota della Guardia di
Finanza del 3.2.21),
- che, a seguito del controllo delle banche dati tributarie, non risultano contratti di locazione e/o comodato registrati a suo nome presso l'Ufficio territoriale di
Valdagno (nota AdE del 29.1.25),
- che lo stesso continua a corrispondere la rata del mutuo di € 1.068,11, acceso per l'acquisto dell'immobile da adibire a residenza familiare, come risultante dagli estratti conto acquisiti agli atti (doc. 12.1 e 12.2, depositati dall'attore in pagina 32 di 34 riassunzione).
Il che:
- se da un lato evidenzia come i redditi dichiarati non possano essere quelli in concreto riscossi, poiché altrimenti non si spiegherebbe come il , a fronte di Pt_1
un salario mensile di circa € 1.400,00, sia in grado di sopravvivere pur versando la menzionata rata del mutuo e dovendo far fronte al rimborso degli altri prestiti,
- d'altro lato non consente peraltro nemmeno di far presumere che le sue condizioni economiche siano di molto migliori o comunque tali da consentire il riconoscimento di un assegno in favore della moglie, in aggiunta rispetto a quello già dovuto nei confronti del figlio.
E tanto più ove si consideri che anche sulle effettive condizioni economiche della ex moglie permane un non indifferente cono d'ombra rappresentato dal fatto che la stessa ammette di lavorare in nero, così precludendo una qualsiasi attendibile CP_2
ricostruzione della propria situazione, la quale pure deve necessariamente essere dissimile rispetto a quella dichiarata poiché altrimenti non sarebbe nemmeno ella certo in grado di sopravvivere assieme al figlio, mancando tra l'altro qualsiasi prova degli asseriti aiuti in denaro ricevuti dai parenti.
Sicché, in definitiva, non si ritiene dimostrato un divario così rilevante tra la situazione economica del e quella della tale da giustificare la somministrazione Pt_1 CP_2
dell'assegno di mantenimento.
6. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite – tenuto conto della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del pagina 33 di 34 processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n. 9448) – ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cpc, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca, posto:
- che sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi era controversia tra le parti,
- che è stato confermato il mantenimento a carico del padre e a favore del figlio nella misura già determinata in sede di separazione, non mutando sotto tale profilo la situazione già preesistente,
- che sono state rigettate entrambe le reciproche richieste di concessione di un assegno divorzile.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria od ulteriore domanda:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra Controparte_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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