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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 10790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10790 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8107/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8107 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Bottigliero e Vittorio Caterino, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa alla via Nobel s.n.c., e quindi presso i rispettivi indirizzi telematici e Email_1 Email_2
OPPONENTE E (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Castiglione, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, via Fontana n. 5 OPPOSTA OGGETTO: leasing CONCLUSIONI Per parte opponente (come da atto di citazione e quindi):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a. In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per i motivi sopra esposti. b. In via principale, nel merito dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 522/2024 del 15/01/2024, emesso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento rubricato al n. 39617/2023 R.G., e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché illegittimo, errato e infondato per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c. In via meramente subordinata, senza rinuncia alcuna, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni formulate, salvo gravame, ridurre l'ammontare della opposta ingiunzione di pagamento, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
d. condannarsi, infine, la , in persona del Legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali 15%, come per legge”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, per territorio e valore, così giudicare: In via principale e nel merito:
pagina 1 di 8 Previe le declaratorie del caso, respingere le eccezioni e domande tutte formulate dal Sig. perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti meglio specificati in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 522/2024 – R.G. n. 39617/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dello stesso. Ancora nel merito Rilevare l'assoluta infondatezza delle difese di parte opponente e condannare il Sig. al risarcimento dei Parte_1 danni ex art. 96 c.p.c. in favore della CP_3
Nel merito, ed in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 condannarsi in ogni caso, lo stesso, al pagamento del complessivo importo di Euro 74.247,48=, di cui Euro 19.288,69= per il canone scaduto e non pagato, Euro 433,80= per rimborso spese di insoluti e protesti, Euro 1.764,15= per interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 (art. 5) pro tempore vigente dalla scadenza delle singole fatture fino al 05.11.23, Euro 111.760,84= per canoni a scadere e prezzo di riscatto, detratta la somma di Euro 59.000,00= quale ricavato dalla vendita dei beni, oltre interessi successivi sulla somma residua di Euro 72.483,33=, calcolati sempre nella stessa misura, dal 06.11.23 fino all'effettivo saldo, oltre le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria pari a complessivi € 2.936,50=, comprensivo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, e le successive occorrende. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di Controparte_1 ingiungere al NO , quale titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento Parte_1 della somma di euro 74.247,48, oltre agli interessi di mora e alle spese del procedimento monitorio. A tal fine, la società ricorrente ha allegato che:
- la società in data 11.01.2022 aveva stipulato con il NO , Controparte_1 Pt_1 quale titolare dell'omonima azienda agricola, il contratto di locazione finanziaria n. LS237468 avente ad oggetto un trattore e un altro macchinario agricolo, completi di accessori (doc. 2 del fascicolo monitorio);
- il bene oggetto del contratto era stato consegnato all'utilizzatore, come da verbale prodotto (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- le parti avevano pattuito un corrispettivo complessivo di euro 167.162,02 che l'utilizzatore avrebbe versato in canoni semestrali posticipati di euro 15.199,81 ciascuno, oltre IVA;
- il NO si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento del canone scaduto in data 11.01.2023, Pt_1 per il totale di euro 19.288,69, compresa IVA;
- la società ricorrente, con raccomandata del 16.06.2023, inoltrata via pec all'utilizzatore, aveva comunicato la risoluzione del contratto (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- il NO non aveva restituito i beni e la società aveva conferito l'incarico alla società Pt_1 CP_3
Interscambio s.r.l. che, in data 28.06.2023, aveva provveduto al ritiro degli stessi (doc. 5 del fascicolo monitorio);
- successivamente, la società ricorrente aveva fatto eseguire una perizia dei beni e li aveva rivenduti per il corrispettivo complessivo di euro 59.000,00 (doc. 6 e 8 del fascicolo monitorio);
- alla data della risoluzione, l'importo dovuto a titolo di canoni scaduti insoluti era pari ad euro 19.288,69, oltre interessi di mora e spese di insoluto mentre la somma dovuta a titolo di penale contrattuale (determinata ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto) ammontava ad euro 111.760,84 come risultante dal piano di ammortamento e dalla fattura prodotta (doc. 10-13 del fascicolo monitorio);
pagina 2 di 8 - il credito residuo della ricorrente, detratto quanto ricavato dalla vendita, ammontava, dunque, ad euro 74.247,48. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 522/2024 del 15 gennaio 2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto ad il pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio. 1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sia quale foro del luogo di residenza dell'opponente persona fisica o del luogo in cui aveva sede l'azienda agricola (siti in Grazzanise – CE), ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia quale forum contractus, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., essendo stato il contratto concluso presso la sede del fornitore a Carinola (CE), e considerato che l'art. 17 del contratto di leasing prevedeva quale foro convenzionale il Tribunale di Milano ma si trattava di una previsione di contenuto generico, non univoco nel senso del carattere esclusivo del foro e, comunque, la cui operatività era condizionata all'esperimento del procedimento di conciliazione indicato nello stesso art. 17. Ancora in via preliminare, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., rilevando a tal fine la sufficienza delle copie delle fatture prodotte. Nel merito, l'opponente ha contestato la violazione dell'art. 15 del contratto in tema di risoluzione laddove la clausola subordinava la facoltà di risolvere il contratto all'omesso pagamento di almeno 4 canoni mentre nel caso di specie era stato contestato l'inadempimento di un solo canone;
in secondo luogo, è stata eccepita la violazione degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto sia perché non erano mai stati consegnati all'utilizzatore la targa o la carta di circolazione del veicolo o la documentazione attestante la conformità dei mezzi alla normativa vigente, sia perché la concedente non aveva rispettato la procedura prevista per la perizia dei beni, laddove aveva affidato l'incarico unilateralmente ad un perito e aveva rassegnato conclusioni arbitrarie circa il valore die mezzi. L'opponente ha quindi chiesto di dichiarare l'incompetenza del giudice adito e comunque di revocare il decreto o, in subordine, di ridurre gli importi dovuti. 1.4. Si è costituita in giudizio la società chiedendo, in via principale, il rigetto CP_3 dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo in considerazione dell'infondatezza dei motivi di opposizione e, in via subordinata, la condanna del NO al pagamento dell'importo Pt_1 oggetto della domanda monitoria. La difesa della società opposta, in merito alla competenza, ha sostenuto la validità ed efficacia della clausola n. 17 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 del fascicolo monitorio), rilevando come la stessa, specificamente sottoscritta dall'utilizzatore, prevedeva il Tribunale di Milano quale foro competente con esclusione degli altri fori concorrenti;
in ogni caso, la competenza del Tribunale di Milano sussisteva essendo la titolare del trattamento dei dati personali del NO CP_3
in virtù del contratto di leasing. Pt_1
L'opposta ha poi contestato l'eccepita violazione dell'art. 15 delle condizioni generali in quanto la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva era subordinata al mancato pagamento di almeno quattro canoni “mensili”
o di un importo equivalente;
nella fattispecie il canone era pattuito con pagamento semestrale e, quindi, anche l'omesso pagamento di un canone poteva integrare l'inadempimento che giustificava l'operatività della clausola risolutiva. In merito all'invocata insufficienza delle fatture, l'opposta ha evidenziato l'idoneità, ai fini dell'emissione del decreto, anche del contratto e della lettera id risoluzione accompagnata dall'allegazione di inadempimento del debitore. Infine, in ordine alle violazioni degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali, la difesa di parte pagina 3 di 8 opposta ha evidenziato come la consegna di tutta la documentazione necessaria emergeva dalla lettura del verbale di consegna e, in ogni caso, l'utilizzatore non aveva mai eccepito nulla fino alla notifica del decreto ingiuntivo, senza considerare che ogni contestazione andava eventualmente sollevata al fornitore;
per quanto concerne la procedura di vendita, è stato rilevato che dopo aver eseguito la perizia, affidata ad un esperto indipendente, era stata data comunicazione delle relative valutazioni all'utilizzatore e solo dopo si era proceduto alla vendita al miglior prezzo offerto, pari ad euro 59.000,00. L'opposta ha così chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, invocando anche la temerarietà della lite da sanzionare con il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
1.5. All'esito della prima udienza, è stata accolta l'istanza di parte opposta avente ad oggetto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, in assenza di istanze istruttorie, è stata fissata l'udienza del 13 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. In via del tutto preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano sollevata dal NO in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pt_1 atteso che, ad avviso di questo giudice, il tenore letterale della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto non lascia dubbi sulla necessità di ricondurre alla previsione pattizia la presente controversia, stando alla prospettazione dei fatti fornita nel ricorso monitorio, con conseguente rilevanza del foro esclusivo convenzionale, ex artt. 28 e 29 c.p.c In particolare, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevedeva che “Se la procedura di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta comunque salva la facoltà di ricorrente all'autorità giudiziaria;
a tal fine le Parti dichiarano che unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente” (doc. 2 del fascicolo monitorio). Secondo la tesi di parte opponente, le espressioni utilizzate non erano inequivoche, come invece affermato dalla giurisprudenza consolidata in tema di foro esclusivo;
in particolare, la clausola in questione prevedeva genericamente che sarebbe stato competente il Tribunale di Milano in caso di mancato accordo a seguito della procedura id conciliazione, subordinando l'operatività della clausola all'esperimento del procedimento di conciliazione. Questa tesi non è condivisibile in quanto dalla lettura della clausola emerge chiaramente, ai sensi degli artt. 1362 c.c. e s.s., che il foro di Milano è stato pattuito come foro esclusivo nel caso in cui ciascuna delle parti avesse deciso di fare ricorso all'autorità giudiziaria, facoltà che, peraltro, nella pattuizione citata era fatta “comunque salva” (v. art. 17 comma IV delle condizioni generali). In altre parole, la clausola in esame va interpretata nel senso che, laddove le parti avessero deciso di adire l'autorità giudiziaria sarebbe stato competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. Al più, si sarebbe potuto discutere sul se la previsione in questione e, in particolare, l'art. 17 comma II, avesse disciplinato una condizione di procedibilità rilevante ex art. 5, comma 5, d.lgs. 28\2010, subordinando l'esercizio dell'azione giurisdizionale all'esperimento dello strumento di definizione stragiudiziale indicato nel comma II dell'art. 17. La questione non ha tuttavia rilevanza pratica atteso che l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione di improcedibilità della domanda ma unicamente l'incompetenza del giudice adito.
Sotto un diverso profilo, l'eccezione di incompetenza, in ogni caso, non poteva essere accolta in quanto la stessa è stata formulata in termini incompleti non essendovi alcun richiamo al forum destinatae solutionis rilevante ai sensi dell'art. 20 c.c., in relazione al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
pagina 4 di 8 3. Ancora in via preliminare, in merito alle contestazioni relative all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in considerazione dell'inidoneità delle allegazioni e documenti prodotti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 634 c.p.c., giova richiamare la pacifica e consolidata giurisprudenza secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951; cfr. anche Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attore in senso sostanziale sul quale grava il relativo onere probatorio. E' infatti giurisprudenza nota che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
4. Applicando i principi appena esposti, questo giudice ritiene che le domande proposte dalla società con il ricorso monitorio siano fondate e che, a fronte della consistenza CP_1 Controparte_1 del materiale probatorio fornito a sostegno delle domande e della specificità degli addebiti sollevati dalla ricorrente nei confronti dell'ingiunto, la difesa dell'opponente non abbia fornito idonei elementi di segno contrario. 4.1. La società a sostegno della pretesa e per quello che rileva in Controparte_1 questa sede, ha prodotto:
- il contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti (doc. 2 del fascicolo monitorio);
- il verbale di consegna e collaudo dei beni (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- la lettera di risoluzione del contratto di leasing del 16.06.2023, con cui, allegando il mancato pagamento un canone semestrale, la concedente ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e intimato la restituzione dei beni, allegando di aver diritto al pagamento degli importi maturati a titolo di scaduti, canoni a scadere e prezzo di riscatto, oltre alle spese di recupero dei beni, e interessi di mora (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- il verbale relativo al ritiro dei beni (doc. 5 del fascicolo monitorio);
- la comunicazione al debitore circa l'intenzione della di far periziare i beni conformemente alla CP_3 normativa vigente (doc. 9 del fascicolo monitorio)
- la perizia aventi ad oggetto la valutazione dei beni ai fini della loro ricollocazione sul mercato (doc. 6) e la comunicazione inoltrata al debitore relativa alle conclusioni del perito (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio); pagina 5 di 8 - il documento recante il piano finanziario relativo al contratto dal quale ricavare gli importi dovuti a titolo di capitale residuo e prezzo di riscatto alla data della risoluzione (doc. 13 del fascicolo monitorio);
- le fatture relative alla rivendita a terzi nonché quelle emesse per il canone scaduto inadempiuto e il relativo premio assicurativo e per le spese relative agli insoluti, unitamente alla documentazione attestante l'invio delle fatture elettroniche (doc. 8, 10-12 del fascicolo monitorio). La ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatore chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la sua condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 74.247,48, al netto di quanto ricavato dalla rivendita dei beni, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), in virtù dei quali il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve provare il titolo e allegare l'inadempimento del debitore, onerando quest'ultimo di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
4.2. Ebbene, deve rilevarsi come alcuna delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda monitoria sia stata contestata in maniera specifica dall'opponente, potendosi considerare pacifico, oltre che provato dalla produzione dei documenti sopra indicati, che la società e CP_3 Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, abbiano stipulato nel corso dell'anno 2022 un
[...] contratto di leasing avente ad oggetto il trattore e i beni indicato nel contratto, per il corrispettivo complessivo di euro 167.162,02, oltre IVA, che il bene sia stato consegnato all'utilizzatore dal fornitore in data 11 gennaio 2022, che il NO si sia reso inadempiente all'obbligo di pagamento del canone Pt_1 semestrale scaduto in data 11 gennaio 2023.
4.3. A fronte di tali elementi, alcuno dei motivi di opposizione sollevati è meritevole di accoglimento.
In merito all'ipotizzata violazione dell'art. 15 delle condizioni di contatto per intervenuto esercizio della risoluzione allorchè era rimasto insoluto un solo canone, è sufficiente rilevare che l'art. 15, con una previsione del tutto conforme all'art. 1, commi 137 l. n. 124/2017, legittimava la concedente ad avvalersi della clausola risolutiva in caso di ritardato pagamento di almeno quattro canoni mensili “o di un importo equivalente nel caso il contratto preveda una diversa periodicità dei canoni”, come pacificamente accaduto nella fattispecie oggetto d'esame, ove erano stati pattuiti canoni con periodicità semestrale.
Per quanto concerne l'ipotizzata mancata consegna della documentazione necessaria per la circolazione dei mezzi o attestante la loro conformità alla normativa vigente, si osserva che tali allegazioni risultano contraddette dalla pacifica sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo dei beni da parte dell'utilizzatore, in data 11 gennaio 2022, dove il NO ha attestato di aver verificato la conformità Pt_1 dei beni alla normativa vigente. Ciò senza considerare che, in base alle pattuizioni contenute nel contratto di leasing, ogni rischio inerente al bene, successivamente alla consegna, gravava esclusivamente sull'utilizzatore; così che, anche in ipotesi di omessa consegna della documentazione, come invocata dall'utilizzatore, non era configurabile alcuna responsabilità della concedente.
Infine, non è meritevole di accoglimento la contestazione inerente al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 15 delle condizioni di contratto per la vendita del bene e, in particolare, all'assenza di un accordo tra le parti circa la nomina del perito e al conseguente carattere arbitrario delle valutazioni rassegnate dal perito nominato dalla concedente con una successiva vendita dei beni a valori inferiori a quelli di mercato. Premesso che la procedura descritta nell'art. 15 delle condizioni di contatto, conformemente alle previsioni dell'art. 1 comma 136 e ss. l. n. 124\2017, è evidentemente finalizzata ad effettuare la stima del bene secondo valori di mercato, si osserva che l'opponente nel corso del giudizio ha solo genericamente contestato il valore attribuito ai beni dal perito incaricato dalla concedente così come ha altrettanto genericamente ha contestato il prezzo di vendita dei beni a terzi, pari ad euro 59.000,00. pagina 6 di 8 Peraltro, la difesa dell'opposta ha prodotto sia la comunicazione del 26 luglio 2023 (doc. 9 del fascicolo monitorio) con cui la concedente aveva avvisato il NO dell'intenzione di procedere ad una Pt_1 perizia al fine di valutare il bene e procedere al suo ricollocamento sul mercato tramite vendita al miglior offerente, sia la lettera del 15 settembre 2023 (doc. 7 del fascicolo monitorio) con cui la aveva CP_3 comunicato al NO che i beni erano stati valutati complessivamente in euro 57.750,00, che era Pt_1 stata ricevuta un'offerta per euro 59.0000,00 e che la società aveva intenzione di accettare quella offerta. Entrambe le comunicazioni sono state pacificamente ricevute dall'utilizzatore e non risulta che prima del giudizio fosse stata sollevata alcuna contestazione in merito alla procedura seguita per lo svolgimento della perizia né in merito alle conclusioni raggiunte né, tantomeno, in ordine alla congruità del prezzo di vendita. Nel corso del giudizio, la difesa dell'opponente si è limitata a sollevare una contestazione generica in merito alla congruità di tali somme ma non ha mai nemmeno indicato quale sarebbe stato l'effettivo valore commerciale dei beni alla data della rivendita a terzi né ha prodotto documentazione utile al fine di contestare la stima effettuata dalla concedente. Da tali rilievi emerge l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
5. In conclusione, è pacifica e documentata la stipula del contratto di locazione finanziaria che integra il titolo della pretesa creditoria avanzata dalla società CP_3
Ai fini della quantificazione del credito, la società concedente ha allegato il mancato pagamento di un canone con cadenza semestrale e del premio assicurativo per l'importo complessivo di euro 19.288,69 e tale circostanza non è mai stata contestata né l'utilizzatore ha fornito la prova del proprio adempimento;
in merito alla quantificazione della penale di euro 111.760,84, la concedente ha invece prodotto il piano finanziario, dal quale emerge che il capitale residuo alla data della risoluzione ammontava ad euro 110.244,45 cui andava aggiunto il prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, pari ad euro 1.516,39. L'importo complessivamente dovuto a seguito della risoluzione contrattuale, a titolo di canoni scaduti (euro 19.288,69) e penali (euro 111.760,84), per rimborso spese e insoluti (euro 433,80) e interessi di mora già maturati al 5.11.2023 (euro 1764,15) e detratto quanto ricavato dalla vendita dei beni (euro 59.000,00), ammontava dunque ad euro 74.247,48, come quantificato dalla ricorrente sin dalla fase monitoria.
Dalle considerazioni che precedono emerge l'infondatezza dell'opposizione con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. 6. Infine, va rigettata le domanda con cui l'opposta ha chiesto la condanna del NO al Pt_1 risarcimento danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Invero, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, l'opposta non ha provato i suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria. Peraltro, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e degli atti di causa non sussistono gli estremi normativamente previsti al fine della pronuncia officiosa di condanna per responsabilità aggravata dell'odierna opponente. In effetti, la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, l'accertamento della responsabilità aggravata, pagina 7 di 8 ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041). Nel caso di specie, la condotta tenuta dall'opponente non può qualificarsi come contraria alla buona fede, né tantomeno dettata da colpa grave, risultando confinata, comunque, entro i limiti dell'esercizio del diritto di difesa, né può configurarsi un abuso dello strumento processuale.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività svolta e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono così determinate nell'importo di euro 11.268,00, pari all'applicazione dei valori medi dei parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase istruttoria, con conseguente riduzione degli importi indicati nella nota spese depositata dal procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2024 del 15 gennaio Parte_1
2024, emesso dal Tribunale di Milano in favore della società così Controparte_1 provvede: a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 522/2024 che dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di Parte_1 giudizio, che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 13 dicembre 2024
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8107 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Bottigliero e Vittorio Caterino, in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa alla via Nobel s.n.c., e quindi presso i rispettivi indirizzi telematici e Email_1 Email_2
OPPONENTE E (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Castiglione, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, via Fontana n. 5 OPPOSTA OGGETTO: leasing CONCLUSIONI Per parte opponente (come da atto di citazione e quindi):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a. In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per i motivi sopra esposti. b. In via principale, nel merito dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 522/2024 del 15/01/2024, emesso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento rubricato al n. 39617/2023 R.G., e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché illegittimo, errato e infondato per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c. In via meramente subordinata, senza rinuncia alcuna, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni formulate, salvo gravame, ridurre l'ammontare della opposta ingiunzione di pagamento, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
d. condannarsi, infine, la , in persona del Legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali 15%, come per legge”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, per territorio e valore, così giudicare: In via principale e nel merito:
pagina 1 di 8 Previe le declaratorie del caso, respingere le eccezioni e domande tutte formulate dal Sig. perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti meglio specificati in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 522/2024 – R.G. n. 39617/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dello stesso. Ancora nel merito Rilevare l'assoluta infondatezza delle difese di parte opponente e condannare il Sig. al risarcimento dei Parte_1 danni ex art. 96 c.p.c. in favore della CP_3
Nel merito, ed in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 condannarsi in ogni caso, lo stesso, al pagamento del complessivo importo di Euro 74.247,48=, di cui Euro 19.288,69= per il canone scaduto e non pagato, Euro 433,80= per rimborso spese di insoluti e protesti, Euro 1.764,15= per interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 (art. 5) pro tempore vigente dalla scadenza delle singole fatture fino al 05.11.23, Euro 111.760,84= per canoni a scadere e prezzo di riscatto, detratta la somma di Euro 59.000,00= quale ricavato dalla vendita dei beni, oltre interessi successivi sulla somma residua di Euro 72.483,33=, calcolati sempre nella stessa misura, dal 06.11.23 fino all'effettivo saldo, oltre le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria pari a complessivi € 2.936,50=, comprensivo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, e le successive occorrende. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di Controparte_1 ingiungere al NO , quale titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento Parte_1 della somma di euro 74.247,48, oltre agli interessi di mora e alle spese del procedimento monitorio. A tal fine, la società ricorrente ha allegato che:
- la società in data 11.01.2022 aveva stipulato con il NO , Controparte_1 Pt_1 quale titolare dell'omonima azienda agricola, il contratto di locazione finanziaria n. LS237468 avente ad oggetto un trattore e un altro macchinario agricolo, completi di accessori (doc. 2 del fascicolo monitorio);
- il bene oggetto del contratto era stato consegnato all'utilizzatore, come da verbale prodotto (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- le parti avevano pattuito un corrispettivo complessivo di euro 167.162,02 che l'utilizzatore avrebbe versato in canoni semestrali posticipati di euro 15.199,81 ciascuno, oltre IVA;
- il NO si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento del canone scaduto in data 11.01.2023, Pt_1 per il totale di euro 19.288,69, compresa IVA;
- la società ricorrente, con raccomandata del 16.06.2023, inoltrata via pec all'utilizzatore, aveva comunicato la risoluzione del contratto (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- il NO non aveva restituito i beni e la società aveva conferito l'incarico alla società Pt_1 CP_3
Interscambio s.r.l. che, in data 28.06.2023, aveva provveduto al ritiro degli stessi (doc. 5 del fascicolo monitorio);
- successivamente, la società ricorrente aveva fatto eseguire una perizia dei beni e li aveva rivenduti per il corrispettivo complessivo di euro 59.000,00 (doc. 6 e 8 del fascicolo monitorio);
- alla data della risoluzione, l'importo dovuto a titolo di canoni scaduti insoluti era pari ad euro 19.288,69, oltre interessi di mora e spese di insoluto mentre la somma dovuta a titolo di penale contrattuale (determinata ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto) ammontava ad euro 111.760,84 come risultante dal piano di ammortamento e dalla fattura prodotta (doc. 10-13 del fascicolo monitorio);
pagina 2 di 8 - il credito residuo della ricorrente, detratto quanto ricavato dalla vendita, ammontava, dunque, ad euro 74.247,48. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 522/2024 del 15 gennaio 2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto ad il pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio. 1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sia quale foro del luogo di residenza dell'opponente persona fisica o del luogo in cui aveva sede l'azienda agricola (siti in Grazzanise – CE), ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia quale forum contractus, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., essendo stato il contratto concluso presso la sede del fornitore a Carinola (CE), e considerato che l'art. 17 del contratto di leasing prevedeva quale foro convenzionale il Tribunale di Milano ma si trattava di una previsione di contenuto generico, non univoco nel senso del carattere esclusivo del foro e, comunque, la cui operatività era condizionata all'esperimento del procedimento di conciliazione indicato nello stesso art. 17. Ancora in via preliminare, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., rilevando a tal fine la sufficienza delle copie delle fatture prodotte. Nel merito, l'opponente ha contestato la violazione dell'art. 15 del contratto in tema di risoluzione laddove la clausola subordinava la facoltà di risolvere il contratto all'omesso pagamento di almeno 4 canoni mentre nel caso di specie era stato contestato l'inadempimento di un solo canone;
in secondo luogo, è stata eccepita la violazione degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto sia perché non erano mai stati consegnati all'utilizzatore la targa o la carta di circolazione del veicolo o la documentazione attestante la conformità dei mezzi alla normativa vigente, sia perché la concedente non aveva rispettato la procedura prevista per la perizia dei beni, laddove aveva affidato l'incarico unilateralmente ad un perito e aveva rassegnato conclusioni arbitrarie circa il valore die mezzi. L'opponente ha quindi chiesto di dichiarare l'incompetenza del giudice adito e comunque di revocare il decreto o, in subordine, di ridurre gli importi dovuti. 1.4. Si è costituita in giudizio la società chiedendo, in via principale, il rigetto CP_3 dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo in considerazione dell'infondatezza dei motivi di opposizione e, in via subordinata, la condanna del NO al pagamento dell'importo Pt_1 oggetto della domanda monitoria. La difesa della società opposta, in merito alla competenza, ha sostenuto la validità ed efficacia della clausola n. 17 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 del fascicolo monitorio), rilevando come la stessa, specificamente sottoscritta dall'utilizzatore, prevedeva il Tribunale di Milano quale foro competente con esclusione degli altri fori concorrenti;
in ogni caso, la competenza del Tribunale di Milano sussisteva essendo la titolare del trattamento dei dati personali del NO CP_3
in virtù del contratto di leasing. Pt_1
L'opposta ha poi contestato l'eccepita violazione dell'art. 15 delle condizioni generali in quanto la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva era subordinata al mancato pagamento di almeno quattro canoni “mensili”
o di un importo equivalente;
nella fattispecie il canone era pattuito con pagamento semestrale e, quindi, anche l'omesso pagamento di un canone poteva integrare l'inadempimento che giustificava l'operatività della clausola risolutiva. In merito all'invocata insufficienza delle fatture, l'opposta ha evidenziato l'idoneità, ai fini dell'emissione del decreto, anche del contratto e della lettera id risoluzione accompagnata dall'allegazione di inadempimento del debitore. Infine, in ordine alle violazioni degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali, la difesa di parte pagina 3 di 8 opposta ha evidenziato come la consegna di tutta la documentazione necessaria emergeva dalla lettura del verbale di consegna e, in ogni caso, l'utilizzatore non aveva mai eccepito nulla fino alla notifica del decreto ingiuntivo, senza considerare che ogni contestazione andava eventualmente sollevata al fornitore;
per quanto concerne la procedura di vendita, è stato rilevato che dopo aver eseguito la perizia, affidata ad un esperto indipendente, era stata data comunicazione delle relative valutazioni all'utilizzatore e solo dopo si era proceduto alla vendita al miglior prezzo offerto, pari ad euro 59.000,00. L'opposta ha così chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, invocando anche la temerarietà della lite da sanzionare con il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
1.5. All'esito della prima udienza, è stata accolta l'istanza di parte opposta avente ad oggetto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, in assenza di istanze istruttorie, è stata fissata l'udienza del 13 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. In via del tutto preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano sollevata dal NO in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pt_1 atteso che, ad avviso di questo giudice, il tenore letterale della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto non lascia dubbi sulla necessità di ricondurre alla previsione pattizia la presente controversia, stando alla prospettazione dei fatti fornita nel ricorso monitorio, con conseguente rilevanza del foro esclusivo convenzionale, ex artt. 28 e 29 c.p.c In particolare, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevedeva che “Se la procedura di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta comunque salva la facoltà di ricorrente all'autorità giudiziaria;
a tal fine le Parti dichiarano che unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente” (doc. 2 del fascicolo monitorio). Secondo la tesi di parte opponente, le espressioni utilizzate non erano inequivoche, come invece affermato dalla giurisprudenza consolidata in tema di foro esclusivo;
in particolare, la clausola in questione prevedeva genericamente che sarebbe stato competente il Tribunale di Milano in caso di mancato accordo a seguito della procedura id conciliazione, subordinando l'operatività della clausola all'esperimento del procedimento di conciliazione. Questa tesi non è condivisibile in quanto dalla lettura della clausola emerge chiaramente, ai sensi degli artt. 1362 c.c. e s.s., che il foro di Milano è stato pattuito come foro esclusivo nel caso in cui ciascuna delle parti avesse deciso di fare ricorso all'autorità giudiziaria, facoltà che, peraltro, nella pattuizione citata era fatta “comunque salva” (v. art. 17 comma IV delle condizioni generali). In altre parole, la clausola in esame va interpretata nel senso che, laddove le parti avessero deciso di adire l'autorità giudiziaria sarebbe stato competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. Al più, si sarebbe potuto discutere sul se la previsione in questione e, in particolare, l'art. 17 comma II, avesse disciplinato una condizione di procedibilità rilevante ex art. 5, comma 5, d.lgs. 28\2010, subordinando l'esercizio dell'azione giurisdizionale all'esperimento dello strumento di definizione stragiudiziale indicato nel comma II dell'art. 17. La questione non ha tuttavia rilevanza pratica atteso che l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione di improcedibilità della domanda ma unicamente l'incompetenza del giudice adito.
Sotto un diverso profilo, l'eccezione di incompetenza, in ogni caso, non poteva essere accolta in quanto la stessa è stata formulata in termini incompleti non essendovi alcun richiamo al forum destinatae solutionis rilevante ai sensi dell'art. 20 c.c., in relazione al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
pagina 4 di 8 3. Ancora in via preliminare, in merito alle contestazioni relative all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in considerazione dell'inidoneità delle allegazioni e documenti prodotti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 634 c.p.c., giova richiamare la pacifica e consolidata giurisprudenza secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951; cfr. anche Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attore in senso sostanziale sul quale grava il relativo onere probatorio. E' infatti giurisprudenza nota che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
4. Applicando i principi appena esposti, questo giudice ritiene che le domande proposte dalla società con il ricorso monitorio siano fondate e che, a fronte della consistenza CP_1 Controparte_1 del materiale probatorio fornito a sostegno delle domande e della specificità degli addebiti sollevati dalla ricorrente nei confronti dell'ingiunto, la difesa dell'opponente non abbia fornito idonei elementi di segno contrario. 4.1. La società a sostegno della pretesa e per quello che rileva in Controparte_1 questa sede, ha prodotto:
- il contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti (doc. 2 del fascicolo monitorio);
- il verbale di consegna e collaudo dei beni (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- la lettera di risoluzione del contratto di leasing del 16.06.2023, con cui, allegando il mancato pagamento un canone semestrale, la concedente ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e intimato la restituzione dei beni, allegando di aver diritto al pagamento degli importi maturati a titolo di scaduti, canoni a scadere e prezzo di riscatto, oltre alle spese di recupero dei beni, e interessi di mora (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- il verbale relativo al ritiro dei beni (doc. 5 del fascicolo monitorio);
- la comunicazione al debitore circa l'intenzione della di far periziare i beni conformemente alla CP_3 normativa vigente (doc. 9 del fascicolo monitorio)
- la perizia aventi ad oggetto la valutazione dei beni ai fini della loro ricollocazione sul mercato (doc. 6) e la comunicazione inoltrata al debitore relativa alle conclusioni del perito (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio); pagina 5 di 8 - il documento recante il piano finanziario relativo al contratto dal quale ricavare gli importi dovuti a titolo di capitale residuo e prezzo di riscatto alla data della risoluzione (doc. 13 del fascicolo monitorio);
- le fatture relative alla rivendita a terzi nonché quelle emesse per il canone scaduto inadempiuto e il relativo premio assicurativo e per le spese relative agli insoluti, unitamente alla documentazione attestante l'invio delle fatture elettroniche (doc. 8, 10-12 del fascicolo monitorio). La ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatore chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la sua condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 74.247,48, al netto di quanto ricavato dalla rivendita dei beni, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), in virtù dei quali il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve provare il titolo e allegare l'inadempimento del debitore, onerando quest'ultimo di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
4.2. Ebbene, deve rilevarsi come alcuna delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda monitoria sia stata contestata in maniera specifica dall'opponente, potendosi considerare pacifico, oltre che provato dalla produzione dei documenti sopra indicati, che la società e CP_3 Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, abbiano stipulato nel corso dell'anno 2022 un
[...] contratto di leasing avente ad oggetto il trattore e i beni indicato nel contratto, per il corrispettivo complessivo di euro 167.162,02, oltre IVA, che il bene sia stato consegnato all'utilizzatore dal fornitore in data 11 gennaio 2022, che il NO si sia reso inadempiente all'obbligo di pagamento del canone Pt_1 semestrale scaduto in data 11 gennaio 2023.
4.3. A fronte di tali elementi, alcuno dei motivi di opposizione sollevati è meritevole di accoglimento.
In merito all'ipotizzata violazione dell'art. 15 delle condizioni di contatto per intervenuto esercizio della risoluzione allorchè era rimasto insoluto un solo canone, è sufficiente rilevare che l'art. 15, con una previsione del tutto conforme all'art. 1, commi 137 l. n. 124/2017, legittimava la concedente ad avvalersi della clausola risolutiva in caso di ritardato pagamento di almeno quattro canoni mensili “o di un importo equivalente nel caso il contratto preveda una diversa periodicità dei canoni”, come pacificamente accaduto nella fattispecie oggetto d'esame, ove erano stati pattuiti canoni con periodicità semestrale.
Per quanto concerne l'ipotizzata mancata consegna della documentazione necessaria per la circolazione dei mezzi o attestante la loro conformità alla normativa vigente, si osserva che tali allegazioni risultano contraddette dalla pacifica sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo dei beni da parte dell'utilizzatore, in data 11 gennaio 2022, dove il NO ha attestato di aver verificato la conformità Pt_1 dei beni alla normativa vigente. Ciò senza considerare che, in base alle pattuizioni contenute nel contratto di leasing, ogni rischio inerente al bene, successivamente alla consegna, gravava esclusivamente sull'utilizzatore; così che, anche in ipotesi di omessa consegna della documentazione, come invocata dall'utilizzatore, non era configurabile alcuna responsabilità della concedente.
Infine, non è meritevole di accoglimento la contestazione inerente al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 15 delle condizioni di contratto per la vendita del bene e, in particolare, all'assenza di un accordo tra le parti circa la nomina del perito e al conseguente carattere arbitrario delle valutazioni rassegnate dal perito nominato dalla concedente con una successiva vendita dei beni a valori inferiori a quelli di mercato. Premesso che la procedura descritta nell'art. 15 delle condizioni di contatto, conformemente alle previsioni dell'art. 1 comma 136 e ss. l. n. 124\2017, è evidentemente finalizzata ad effettuare la stima del bene secondo valori di mercato, si osserva che l'opponente nel corso del giudizio ha solo genericamente contestato il valore attribuito ai beni dal perito incaricato dalla concedente così come ha altrettanto genericamente ha contestato il prezzo di vendita dei beni a terzi, pari ad euro 59.000,00. pagina 6 di 8 Peraltro, la difesa dell'opposta ha prodotto sia la comunicazione del 26 luglio 2023 (doc. 9 del fascicolo monitorio) con cui la concedente aveva avvisato il NO dell'intenzione di procedere ad una Pt_1 perizia al fine di valutare il bene e procedere al suo ricollocamento sul mercato tramite vendita al miglior offerente, sia la lettera del 15 settembre 2023 (doc. 7 del fascicolo monitorio) con cui la aveva CP_3 comunicato al NO che i beni erano stati valutati complessivamente in euro 57.750,00, che era Pt_1 stata ricevuta un'offerta per euro 59.0000,00 e che la società aveva intenzione di accettare quella offerta. Entrambe le comunicazioni sono state pacificamente ricevute dall'utilizzatore e non risulta che prima del giudizio fosse stata sollevata alcuna contestazione in merito alla procedura seguita per lo svolgimento della perizia né in merito alle conclusioni raggiunte né, tantomeno, in ordine alla congruità del prezzo di vendita. Nel corso del giudizio, la difesa dell'opponente si è limitata a sollevare una contestazione generica in merito alla congruità di tali somme ma non ha mai nemmeno indicato quale sarebbe stato l'effettivo valore commerciale dei beni alla data della rivendita a terzi né ha prodotto documentazione utile al fine di contestare la stima effettuata dalla concedente. Da tali rilievi emerge l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
5. In conclusione, è pacifica e documentata la stipula del contratto di locazione finanziaria che integra il titolo della pretesa creditoria avanzata dalla società CP_3
Ai fini della quantificazione del credito, la società concedente ha allegato il mancato pagamento di un canone con cadenza semestrale e del premio assicurativo per l'importo complessivo di euro 19.288,69 e tale circostanza non è mai stata contestata né l'utilizzatore ha fornito la prova del proprio adempimento;
in merito alla quantificazione della penale di euro 111.760,84, la concedente ha invece prodotto il piano finanziario, dal quale emerge che il capitale residuo alla data della risoluzione ammontava ad euro 110.244,45 cui andava aggiunto il prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, pari ad euro 1.516,39. L'importo complessivamente dovuto a seguito della risoluzione contrattuale, a titolo di canoni scaduti (euro 19.288,69) e penali (euro 111.760,84), per rimborso spese e insoluti (euro 433,80) e interessi di mora già maturati al 5.11.2023 (euro 1764,15) e detratto quanto ricavato dalla vendita dei beni (euro 59.000,00), ammontava dunque ad euro 74.247,48, come quantificato dalla ricorrente sin dalla fase monitoria.
Dalle considerazioni che precedono emerge l'infondatezza dell'opposizione con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. 6. Infine, va rigettata le domanda con cui l'opposta ha chiesto la condanna del NO al Pt_1 risarcimento danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Invero, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, l'opposta non ha provato i suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria. Peraltro, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e degli atti di causa non sussistono gli estremi normativamente previsti al fine della pronuncia officiosa di condanna per responsabilità aggravata dell'odierna opponente. In effetti, la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, l'accertamento della responsabilità aggravata, pagina 7 di 8 ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041). Nel caso di specie, la condotta tenuta dall'opponente non può qualificarsi come contraria alla buona fede, né tantomeno dettata da colpa grave, risultando confinata, comunque, entro i limiti dell'esercizio del diritto di difesa, né può configurarsi un abuso dello strumento processuale.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività svolta e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono così determinate nell'importo di euro 11.268,00, pari all'applicazione dei valori medi dei parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase istruttoria, con conseguente riduzione degli importi indicati nella nota spese depositata dal procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2024 del 15 gennaio Parte_1
2024, emesso dal Tribunale di Milano in favore della società così Controparte_1 provvede: a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 522/2024 che dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di Parte_1 giudizio, che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 13 dicembre 2024
Il giudice Ada Favarolo
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