Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 311/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 16.7.2024 tra: con sede in Roma, Via Domenico Cassini n. 2/4 Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Amministratrice Unica, Sig.ra P.IVA_1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_1
domiciliata per la carica presso la sede ed elettivamente in Roma, Via
Domenico Alberto Azuni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Filippo Andreoli
(C.F. – Fax 063202891 PEC: CodiceFiscale_2
, che la assiste, rappresenta e difende in virtù di Email_1
procura apposta su foglio separato, da considerarsi materialmente congiunto all'atto di appello.
con sede in Viterbo P.IVA rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
difesa dall'avv. CLAUDIO MARTINO e MARTA CITTADINI che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di costituzione in giudizio.
- APPELLANTE –
in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_4 Parte_1
c.f. , con sede legale in Anzio Via Bruno Buozzi n°13 C.F._3
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Monaco del Foro P.IVA_3
di Velletri c.f. , giusta procura alle liti in atti, ed elett.te C.F._4
dom.ta in Anzio Via Roma n°40 presso il loro studio.
- APPELLANTE INCIDENTALE IN ADESIONE –
CONTRO
(di seguito, per brevità, Controparte_5 [...]
”), con sede in 650 Madison Avenue, New York, New York CP_5
pag. 2/21 10022, Stati Uniti d'America - in persona del suo legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri e
(di seguito, per brevità, ), Partita Controparte_6
IVA , con sede in Milano, Via San Barnaba n. 27, in persona P.IVA_4
del suo legale rappresentante pro tempore per brevità e cumulativamente entrambe rappresentate e difese, in virtù delle procure allegate sub A, B e C all'atto di citazione in data 6 agosto 2018 e introduttivo del giudizio di prime cure R.G. 53794/2018 (e già allegate sub A, B e C al ricorso ex artt. 129-131
CPI, 669-bis e ss. e 700 c.p.c. in data 27 aprile 2018 avanti il Tribunale di
Roma) svoltosi tra le parti e valevoli anche per la presente fase d'appello (le
“Procure”), dagli Avv.ti Gian Paolo Di Santo (C.F. ; C.F._5
P.E.C. n. fax: 0285582862) e Email_2
dall'Avv. Maurizio Vasciminni (C.F.: ; P.E.C.: C.F._6
n. fax: ) del Foro di Email_3 P.IVA_5
Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo sito in Roma, via
Bocca di Leone n. 78
- APPELLATE –
con sede in Roma, Via Calabria n. 56 (C.F. , in CP_8 P.IVA_6
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Francesco Musella che la assiste, rappresenta e difende con sede in Roma, Via Calabria n. 56 (C.F. ), Controparte_9 P.IVA_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in pag. 3/21 Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Francesco Musella che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Roma, Viale Imperatore Giustiniano n. 165/167 (C.F. Pt_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_8
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Trastevere n. 173, presso lo studio dell'Avv. Luca Rossi che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Roma, Viale Leonardo da Vinci n. 280 (C.F. Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_9
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Trastevere n. 173, presso lo studio dell'Avv. Luca Rossi che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Terracina (LT), Via Roma n. 112 Controparte_10
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_10
elettivamente domiciliata in Terracina (LT), Via delle Arene n. 234, presso lo studio dell'Avv. Domenico Brusca che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Ostuni (BR), Viale Pola n. 48/A (C.F. Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_11
elettivamente domiciliata in Ostuni (BR), Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto nn. 9/11, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Zaccaria che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Cura di Vetralla (VT), Via Cassia n. 165 (P.IVA Controparte_11
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_12
elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso lo pag. 4/21 studio dell'Avv. Emanuele Barbacci e dell'Avv. Pierpaolo Nocito che la assistono, rappresentano e difendono.
con sede in Roma, Viale dei Colli Portuensi n. 466 Parte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_13
elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Andrea Belardinelli che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Roma, Via Palmiro Togliatti n. 2 Parte_6
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_14
elettivamente domiciliata in Roma, Via di S. Valentino n. 24, presso lo studio dell'Avv. Roberto Afeltra che la assiste, rappresenta e difende.
con sede in Castellaneta (TA), Via Magistro n. 5/A (P.IVA Parte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_15
elettivamente domiciliata in Recanati (MC), Via del Mare n. 44, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Grisolia e dell'Avv. Martina Coppari che la assistono, rappresentano e difendono.
- APPELLATE CONTUMACI –
Oggetto: impugnazione della ordinanza del Tribunale di Roma n. 18090/22.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, la Controparte_1
la e la (quest'ultima con appello
[...] Controparte_3 Controparte_4
pag. 5/21 incidentale adesivo), hanno impugnato la sentenza n. 18090/22 con cui il
Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte nei loro confronti, nonché di altre società in questo giudizio rimaste contumaci, proposte da Parte_8
ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, ogni altra eccezione e domanda rigettata e disattesa, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe
- Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere fra parte attrici e le società e Controparte_12 CP_13 Controparte_14
- Condanna a corrispondere a parte attrice euro Controparte_8
1.286.331,06 e a corrispondere a parte attrice Euro Controparte_9
1.766.962,10. Interessi come per legge.
- in relazione alla precedente statuizione, condanna in via solidale con e le seguenti società al pagamento delle CP_8 CP_15
seguenti somme a favore di parte attrice: per Euro 12.213,17, Blu CP_11
Bay s.r.l., per Euro 94.652,09, Brubacker s.r.l., per Euro 94.652,09, CH
TI s.r.l., per Euro 100.758,67; per Euro Parte_5
82.438,91; per Euro 64.119,16; Controparte_4 Parte_6
per Euro 64.119,16; per Euro 61.065,86;
[...] Parte_2 Controparte_10
per Euro 21.373,05; per Euro 3.053,29;
[...] Parte_7 CP_16
per Euro 15.266,47; per Euro 3.053,29; Controparte_17
- ordina alle convenute, il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti nonché di tutto il materiale promozionale e pubblicitario recanti i Marchi
per cui è causa;
CP_18
pag. 6/21 - fissa una penale pari a € 200,00 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei provvedimenti emessi;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul sito web di ciascuna delle convenute, in cui siano indicati gli estremi della controversia e l'organo giudicante;
- condanna in solido e rifondere a Controparte_8 Controparte_9
parte attrice le spese di lite liquidate cumulativamente in euro 28.000 di cui euro 3.000 per la fase introduttiva, euro 5.000 per la fase di studio, euro
14.000 per la fase istruttoria ed euro 6.000 per la fase decisoria. CP_19
- compensa integralmente le restanti spese legali tra le parti.
- pone integralmente a carico di parte e Controparte_8 CP_9
le spese della disposta CTU.”.
[...]
Con il proprio atto impugnatorio, la società ha impugnato la suddetta CP_1
sentenza per i seguenti motivi:
- Errore di diritto per violazione degli artt. 99 e 100 del Codice di
Procedura Civile.
- Errore di fatto per mancata considerazione dell'esaurimento del marchio.
- Errore di diritto per violazione degli artt. 2043 e 2598 n. 3 del Codice
Civile, nonché errore di diritto per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.
- Errore di fatto sulla misura delle royalties.
- Errore di diritto sull'applicazione dell'art. 125 CPI ed errore di fatto sulla misura dei profitti ottenuti.
pag. 7/21 - Errore di fatto sulla quantificazione del danno risarcibile a carico della
CP_1
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in via interinale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'eventuale esecuzione della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi sopra addotti, rigettare tutte le domande formulate in primo grado contro la condannando e Controparte_1 Controparte_20 [...]
, in solido tra loro, alla refusione di quanto eventualmente CP_5
percepito in dipendenza della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, più 15% spese generali, CPA ed
IVA di legge del doppio grado, da liquidarsi secondo le disposizioni del D.M.
147/22 e sue successive modificazioni”.
La ha, a sua volta, impugnato la sentenza per i seguenti motivi: CP_21
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia sulla eccezione preliminare sollevata in primo grado dalla circa CP_22
il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società
In ogni caso: assenza di qualsivoglia danno, Controparte_5
meno che mai ingiusto, a carico della società Controparte_5
con conseguente necessario rigetto della domanda risarcitoria dalla medesima proposta.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 20 CPI, degli artt. 115 e 116
c.p.c.. Errata, contraddittoria ed insufficiente valutazione delle prove acquisite nell'istruttoria svolta in primo grado. Omesso esame di un fatto decisivo per il pag. 8/21 giudizio che ha costituito oggetto di discussione fra le parti. Erronea mancata considerazione delle differenti posizioni delle parti in causa e della esclusiva imputabilità alle KingsCounty s.r.l. e delle ex adverso dedotte Controparte_8
violazioni.
- Violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 125 CPI. Erronea determinazione del risarcimento del danno.
Ha, quindi, così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Civile Specializzata in materia di Impresa, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.18090/2022 emessa, nel giudizio inter partes iscritto al n. 53794/2018, dal Tribunale di Roma –
Sezione XVII Specializzata in Materia di Impresa, il 17 novembre 2022 e pubblicata il 7 dicembre 2022, non notificata, dichiarare inammissibili, o comunque infondate, con conseguente rigetto, le domande tutte proposte da e da Controparte_5 Controparte_6
con l'atto di citazione del 6 agosto 2018, introduttivo del
[...]
giudizio di I grado e sopra esattamente descritto;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
La ha ugualmente impugnato in via incidentale adesivo Controparte_4
la medesima sentenza, per i seguenti motivi:
- Errore di diritto per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c.
- Errore di diritto per violazione degli artt. 2043 e 2598 n. 3 c.c.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 125 C.P.I.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Sulla scorta di quanto esposto si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia: in via preliminare in pag. 9/21 accoglimento dell'istanza di inibitoria avanzata, sospendere, ex art.283 cpc,
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in accogli-mento dell'appello principale proposto dalla e dell'appello Controparte_1
incidentale adesivo proposto dalla in persona del legale Controparte_4
rappresentante, riformare la sentenza n. 18090/2022 emessa dal Tribunale di
Roma – Sezione XVII Specializzata in Materia di Impresa, il 17 novembre
2022 e pubblicata il 7 dicembre 2022 n° 14208/10, non notificata, rigettando tutte le domande proposte da e da Controparte_5 [...]
nei confronti dell'odierna appellante in via Controparte_6
incidentale adesiva con l'atto di citazione del 6 agosto 2018, introduttivo del giudizio di primo grado e sopra esattamente descritto. Piaccia altresì alla Corte adita condannare e da Controparte_5 Controparte_6
alla rifusione in favore della in persona del
[...] Controparte_4
legale rappresentante, di tutte le somme dalle stesse eventualmente incamerate nel corso del giudizio in esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si sono costituite le società appellate Controparte_5
e e quali, nel contestare gli avversi
[...] Controparte_6
gravami in quanto, a loro dire, inammissibili e comunque infondati in fatto e diritto, hanno invece concluso nei seguenti termini:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria eccezione, istanza e conclusione respinta, e previo ogni occorrente accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare gli appelli svolti da Controparte_1 Controparte_4
così come quello svolto da nel procedimento R.G. n. 590/2023 CP_22
pag. 10/21 e riunito all'odierno con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 6 giugno 2023, perché inammissibili e infondati per tutti i motivi dedotti ed illustrati e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
18090/2022 del Tribunale di Roma, sezione XVII, pronunciata il 17 novembre 2022 e pubblicata in data 7 dicembre 2022 ad esito del giudizio RG.
n. 53794/2018 svoltosi tra le parti.
Con vittoria di spese, diritti, onorari oltre spese ed oneri accessori relativi al presente giudizio.
Si formula espressa riserva di integrare le difese, sia nel merito che in via istruttoria, nonché le domande tutte nel rispetto del codice di rito”.
Respinta la invocata inibitoria, previa riunione dei due distinti procedimenti, alla udienza a trattazione scritta del 16.7.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e
352 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle altre società non costituite.
Gli appelli sono certamente ammissibili, avendo parti appellanti ben indicato le parti della sentenza a loro dire da riformarsi e ben specificato i motivi a sostegno del gravame.
Passando al merito e all'esame delle singole censure, occorre evidenziare che in sostanza esse sono le stesse per tutte le società appellanti.
In particolare, come primo motivo le appellanti hanno posto la presunta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non avrebbe pronunciato e, comunque, non avrebbe accolto la eccezione di carenza di legittimazione attiva e, in ogni caso, di interesse ad agire, della CP_23
che, se avrebbe potuto certamente agire per ottenere il
[...]
risarcimento di possibili danni per “annacquamento del marchio” (ma tale pag. 11/21 domanda non è stata proposta), di certo non avrebbe potuto proporre la domanda risarcitoria per danni derivanti dalla importazione parallela effettuata in Europa per i quali sarebbe stata legittimata solo la Controparte_24
che era la licenziataria dell'uso del marchio appunto per l'Europa.
[...]
Orbene, se è ben vero che il Giudice di prime cure non ha espressamente motivato in relazione a tale eccezione, è pur vero che lo ha fatto implicitamente, avendo accolto la domanda risarcitoria che presupponeva necessariamente una preventiva valutazione della suddetta eccezione.
In ogni caso, la eccezione non è meritevole di accoglimento.
Non è revocabile in dubbio che solo la titolare del marchio può concedere il proprio assenso alla importazione parallela per cui evidentemente, la tutela che la ha inteso richiedere alla è proprio derivante da Controparte_23 CP_25
tale mancanza di assenso che ha un proprio valore economico a prescindere, ovviamente, anche dall'esaurimento del marchio con la vendita nel mercato extra UE.
Doppia e cumulativa, dunque, può ritenersi essere la invocata tutela, sia da parte della titolare del marchio e sia della licenziataria che, a sua volta, ha lamentato i danni sempre derivanti dalla medesima attività illecita, ove solo si tenga conto delle diverse condizioni che i rivenditori della sono tenuti a rispettare rispetto a coloro che svolgono la attività di commercializzazione nell'ambito della rete c.d. parallela e ciò, anche tenendosi conto che sono stati immessi sul mercato europeo prodotti in realtà destinati, anche per le loro caratteristiche, al mercato extra UE, con evidente confusione che in tal modo si è venuta a creare nel consumatore finale, essendosi venuta a concretizzare una chiara fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 comma
1 c.c.
pag. 12/21 Inevitabilmente, dunque, anche questa situazione di confusione non può non aver creato danno a tutto il gruppo societario e non solo alla licenziataria.
La doglianza, per i suddetti motivi, deve essere respinta.
Sulla presunta errata valutazione del materiale probatorio: gli appellanti si dolgono della errata valutazione da parte del Giudice di prime cure, di tutto il materiale probatorio sulla base del quale è stata ritenuta la corresponsabilità di tutti gli originari convenuti e, quindi, anche degli odierni appellanti, con le due società (la e la County che, Controparte_8 CP_9 CP_4
viceversa, ebbero ad importare dagli Stati Uniti i capi prodotti per il mercato americano.
In particolare, non sarebbe risultata provata dagli attori la loro responsabilità pur incombendo su di essi il relativo onere probatorio.
Di contro, pacifica sarebbe risultata la totale buona fede delle società che avrebbero acquistato in modo assolutamente regolare i capi di abbigliamento.
Inoltre, non sarebbe stato tenuto in debito conto l'esaurimento dei marchi in relazione ai beni illecitamente importati in Italia.
Ora, va premesso che non c'è alcun elemento probatorio da cui poter ricavare che la titolare del marchio abbia mai prestato alcun consenso alla importazione parallela. Non ve ne sarebbe stato motivo, del resto, vista la esistenza di una rete ufficiale.
Occorre ricordare, come opportunamente fatto anche dal Tribunale, che il concetto di distribuzione selettiva si ricava dal Regolamento UE 330/2010 sugli accordi verticali e rappresenta la tipica forma di distribuzione dei beni contraddistinti da marchi notori e collocati nel settore dei beni esclusivi di fascia alta, come, nel caso in esame, PRL. In particolare, l'articolo 1, lettera a) stabilisce che trattasi di: “un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si pag. 13/21 impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulle base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.”
Nel caso di specie, risulta che la distribuzione selettiva è stata comunicata alla alla luce del regolamento sopra citato e da questa espressamente CP_27
approvata.
Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
Quanto, poi, al principio dell'esaurimento comunitario del marchio, esso lo si ricava dalla normativa comunitaria e nazionale (artt. 7 della direttiva
2008/95/CE, 15 del Reg. U.E. 1001/2017 e 5 del c.p.i.5) e ribadito nella pronuncia relativa al caso e prevede che “quando prodotti CP_28
contrassegnati da un marchio siano stati immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio stesso o con il suo consenso, un rivenditore, oltre alla facoltà di rivendere tali prodotti, ha anche quella di usare il marchio per annunciare al pubblico la loro ulteriore commercializzazione” (Sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I 6013, punto 38).
Ebbene, non può affatto affermarsi che il consenso della appellata titolare del marchio sia riconducibile alla perfetta conoscenza da parte della stessa degli intermediari americani collegati alla famiglia e dell'ulteriore Pt_9
circostanza per cui l'export sarebbe stato favorito dalla stessa RL americana.
pag. 14/21 La espletata attività istruttoria, infatti, porta a ritenere l'esatto contrario di quanto sostenuto dalle odierne appellanti.
Occorre, a tal fine, richiamare le varie dichiarazioni testimoniali citate dal
Giudice di prime cure rese nel corso della istruttoria e a cui non può che per brevità farsi espresso rimando, nonché alle risultanze delle ctu. per avere la prova che il suddetto assenso non è mai stato fornito da soggetti apicali muniti di poteri idonei ad esprimere un valido consenso all'esportazioni di prodotti al di fuori dei normali circuiti di distribuzione selettiva, sicchè sono risultate clamorosamente smentite le affermazioni della e della CP_9 CP_8
dirette a dimostrare che le convenute agivano, rispetto alle società dei alla stregua di mere depositarie, sulla base quindi di rapporti diretti Pt_9
fra le società americane e le società del gruppo di Via Calabria (e sostenendo in seconda battuta che l'acquisto è avvenuta nella piena conoscenza degli organi apicali di neppure sotto il profilo del principio del consenso implicito all'esaurimento. Detto consenso non è affatto dimostrato nel caso di specie.
Ciò premesso, e venendo alla presunta buona fede delle società appellanti, ritiene il Collegio che non possa che convenirsi con le conclusioni del Giudice di prime cure che ha affermato come vi siano validi elementi per poterne affermare la loro corresponsabilità nell'illecito posto in essere dalle convenute e CP_8 CP_9
Questi validi elementi vanno appunto individuati nella presenza sui beni compravenduti delle etichette tipiche del mercato americano, nel fatto che qualunque rivenditore avveduto, anche in considerazione dei noti fenomeni di importazione parallela, non poteva non notare il fatto che i beni erano etichettati per il mercato extraeuropeo e recavano il prezzo in dollari americani, nella circostanza che tutti i prodotti erano privi della speciale pag. 15/21 etichetta relativa all'indicazione dei canali di distribuzione selettiva, nonhè nello stesso prezzo di acquisto: e vendevano alla CP_15 CP_8
propria rete parallela una t-shirt a Euro 21,00 mentre ai CP_18
rivenditori accreditati era praticato un prezzo pari a circa Euro 30,00; a loro volta i rivenditori convenuti, come, ad esempio, CH TI, rivendevano la stessa maglietta a cifre intorno a Euro 35 quando, all'epoca dei fatti, era impossibile reperire tramite rivenditori autorizzati una maglietta del tutto simile per un prezzo inferiore agli Euro 60.
Pertanto, l'acquisto da parte di terzi rivenditori, ben inseriti peraltro nello stesso mercato e perfettamente consci delle regole ivi vigenti, dei medesimi beni a prezzi assolutamente fuori mercato e nella piena consapevolezza del non essere inseriti nella speciale catena distributiva di RL, integra l'illecito di cui all'art. 20 II comma del CPI che, come ricordato, dà facoltà al “titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini”.
Non va, da ultimo, trascurato, quanto alla che essa è stata in passato CP_1
anche distributore ufficiale di e che, quindi, ben conosceva la rete selettiva di quest'ultima, sicchè non poteva certamente ignorare il modus operandi della stessa e, quindi, avere una assoluta certezza sulla illiceità del comportamento tenuto dalla società da cui ha poi acquistato i capi, come peraltro rimasto accertato dall'ampia documentazione (anche un report fotografico su facebook) acquisita agli atti.
Dalla attività di investigazione privata della appellata, è poi emerso come le etichette dei capi siano state finanche manomesse nella parte in cui riportavano il prezzo in dollari con sostituzione manuale in euro.
pag. 16/21 Resta, pertanto, pienamente provata la responsabilità concorrente delle appellanti.
Ne consegue, da quanto sopra, che anche il motivo ulteriore relativo alla presunta errata applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2598 comma 3 c.c., in quanto avrebbero per presupposto il comportamento doloso della parte, resta superato.
Come ulteriore motivo e lamentano la CP_1 Controparte_4
inutilizzabilità nei loro confronti delle risultanze dell'accertamento cautelare preventivo c.d. di “descrizione”, in quanto espletato in loro assenza.
La Corte non può che disattendere detto motivo per le seguenti ragioni: nessuna delle parti ha sollevato nel corso del giudizio di prime cure alcuna contestazione al provvedimento con cui il Tribunale ha acquisito le risultanze degli atti della procedura cautelare, sicchè la eccezione solo in questa sede formulata per la prima volta è addirittura tardiva ancor prima che infondata.
In secondo luogo, non è affatto vietato al Giudice del merito, acquisire comunque elementi gravemente indiziari dal suddetto procedimento cautelare, tanto più che tutte la parti, nel corso del giudizio di merito che, come è noto, è giudizio autonomo rispetto al primo, hanno avuto ogni possibilità di esercitare il loro diritto di difesa che, dunque, non è stato affatto sacrificato.
Non va, inoltre, trascurato che il motivo si appalesa comunque generico, non essendo stato neanche specificato quali atti su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione sarebbero stati inutilizzabili dal Giudice di prime cure.
Dunque, anche tale motivo va respinto.
pag. 17/21 Sull'ulteriore motivo relativo all'errato calcolo delle royalties come operato dal
Primo Giudice che ha fatto sue le conclusioni del ctu. nell'ambito del giudizio di merito, esse sono oltremodo tardive.
Durante il detto giudizio di prime cure, sia durante che dopo l'espletamento della detta ctu. non vi sono state contestazioni di sorta, per cui non solo le parti si sono mostrate assolutamente disattente o, quanto meno, accondiscendenti alla ctu., ma solo in questo grado hanno provveduto a rivolgere contestazioni che sono generiche e oltremodo infondate, sol che si pensi che il criterio del calcolo è stato anche condiviso dai cc.tt. che hanno partecipato alle riunioni fissate dal ctu. per la discussione dei vari punti.
Dunque, in assenza di una diversa prova in grado di smentire le risultanze della ctu., le sue conclusioni sono assolutamente condivisibili.
Come ultimo motivo comune alle appellanti, vi è poi la presunta errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 125 CPI. e ciò, sotto il duplice profilo della sua non applicabilità nel caso di specie e del conseguente errato calcolo operato dal ctu. e, quindi, dal Tribunale per la quantificazione dei danni lamentati dalle controparti.
In particolare, non sarebbe applicabile la detta norma che disciplina la retroversione degli utili, non vertendosi in tema di contraffazione di marchi
La doglianza è mal posta.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente individuato nella condotta dei convenuti e, dunque, anche delle odierne parti appellanti, la violazione dell'art. 20 comma II^ CPI che attribuisce la facoltà al “titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini”.
pag. 18/21 In sostanza, ciò che è contestato è l'aver messo in vendita capi destinati al mercato americano immessi sul mercato UE mediante una rete parallela, senza l'assenso del titolare del marchio.
L'art. 125 CPI è solo la norma che prevede il criterio di calcolo per il risarcimento del danno e nulla ha a che vedere con la presunta limitazione della disciplina al marchio contraffatto nel senso inteso dalla difesa degli appellanti che hanno lamentato tale errata applicazione.
Quanto, infine, al criterio per il calcolo del risarcimento, il ctu. avrebbe errato nel prendere in esame un solo prodotto per anno e operato comunque in modo contraddittorio rispetto alle sue stesse premesse, per cui il danno si sarebbe dovuto calcolare sulla base dei profitti dalle società distributrici ricavati e non su quelli delle altre società che ebbero ad immettere sul mercato
UE i prodotti senza il consenso del titolare del marchio.
Orbene, ferma restando che il ctu. ha adottato un criterio giustamente equitativo come peraltro previsto dalla norma, si condivide quanto espresso dalla giurisprudenza di merito e dal Tribunale, nel senso che in un sistema di vendita a catena, è giusto affermare come gli utili lucrati dai contraffattori principali possano costituire il parametro generale cui agganciare anche il danno cagionato dai sub-venditori, non essendovi ragioni ostative a poter considerare i terzi rivenditori corresponsabili in parte de qua del medesimo danno imputabile al primo contraffattore.
Ciò detto, correttamente la quota parte di danno posta a carico delle appellanti e delle altre parti quali distributori finali al dettaglio è stata commisurata alle quote percentuali dei prodotti che risultano essere stati detenuti/venduti da queste ultime.
pag. 19/21 Anche sotto tale profilo, ritiene pertanto il Collegio che la sentenza impugnata possa essere confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 18090/22 proposto da Controparte_1
e ogni ulteriore istanza ed
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_4
eccezione disattese, così provvede: dichiara la contumacia di:
CP_8 Controparte_9 Pt_2 Parte_3 Controparte_10
[...]
Parte_4 Controparte_11 Parte_5 [...]
Parte_6
; Parte_7
rigetta il gravame e conferma la sentenza impugnata.
Condanna le appellanti, in solido tra loro alla rifusione, in favore delle controparti appellate costituite, delle competenze del presente grado che per ciascuna liquida in € 14.317,00 oltre spese gen. IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese del presente grado in relazione alle parti rimaste contumaci.
pag. 20/21 Dà atto della sussistenza nei confronti delle appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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