TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3175/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3175/2021 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Magnanini;
Appellante
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 C.F._2
c.f. ; Controparte_2 C.F._3
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Controparte_3 C.F._4
Bartoli;
Appellati
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 30/04/2024.
Conclusioni per gli appellati: come da note scritte del 30/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e agivano davanti al Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Perugia nei confronti di premettendo, in sintesi, che il convenuto, nel rogare Parte_1 come notaio l'atto di divisione di beni ereditari intercorso tra gli attori, aveva erroneamente autoliquidato un'imposta di registro inferiore a quella dovuta, per cui l'Agenzia delle Entrate aveva successivamente notificato un avviso di liquidazione di maggiore imposta. Gli attori allegavano dunque la responsabilità del notaio per negligenza, stante l'erronea autoliquidazione
1 dell'imposta, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella maggiore imposta pagata.
Si costituiva il convenuto, riconoscendo l'errore compiuto ma contestando l'esistenza di un danno, avendo gli attori comunque pagato quanto dovuto in base alla legge. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Perugia, con sentenza n. 706/20 depositata il 20/12/2020, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al risarcimento di € 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi, oltre al pagamento delle spese di lite.
Proponeva tempestivamente appello il convenuto soccombente, lamentando l'erroneità della sentenza sia in relazione all'accertamento del nesso di causalità del danno, sia alla quantificazione del danno, sia infine in relazione alla condanna alle spese. Chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituivano gli appellati, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'esistenza del danno-conseguenza
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il fatto e il danno. Secondo l'appellante, infatti, sebbene il notaio abbia effettivamente errato nell'autoliquidazione dell'imposta, gli attori avrebbero pagato unicamente quanto dovuto in base alla legge, non avendo l'Agenzia delle
Entrate applicato né sanzioni né interessi e non essendo neppure dimostrato quale sarebbe stato l'atto giuridico fiscalmente più conveniente di quello concretamente stipulato.
Il motivo è fondato.
2.1. L'atto di divisione e la liquidazione dell'imposta
Lo svolgimento dei fatti è incontestato tra le parti.
In particolare, con atto del 19/06/2017, il Notaio ha rogato l'atto di Parte_1 divisione tra gli odierni appellati, avente ad oggetto i beni caduti nell'eredità di Persona_1
In tale atto gli eredi hanno assegnato ai tre immobili caduti in eredità il valore complessivo di €
285.000,00, di cui € 150.000,00 per il primo immobile (internamente suddiviso in € 125.000,00 per il diritto di usufrutto generale vitalizio ed € 25.000,00 per il diritto di nuda proprietà), nonché € 129.000,00 per il secondo immobile ed € 6.000,00 per il terzo immobile.
2 A titolare della quota di 4/6 sul primo e sul secondo immobile, nonché di 1/3 Controparte_2 sul terzo immobile, è stato assegnato, a tacitazione e saldo della propria quota sulla comunione ereditaria, il diritto di usufrutto generale vitalizio sul primo immobile, del valore dichiarato di €
125.000,00. Nell'atto le parti hanno dichiarato che, corrispondendo tale valore alla quota di sull'intera comunione ereditaria, non si sarebbe fatto luogo ad alcun Controparte_2 conguaglio, stralciando quindi la posizione di tale condividente.
Su tale base, il Notaio autoliquidava l'imposta di registro sullo stralcio divisionale nella misura dell'1% del valore attribuito alla condividente (€ 125.000,00), oltre ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00.
Con avviso n. 17/1T/016087/000/P001 del 22/02/2018 l'Agenzia delle Entrate rilevava che, a fronte del valore complessivo dell'eredità dichiarato dalle parti (€ 285.000,00), dei valori attribuiti ai singoli e immobili e delle quote di comproprietà della condividente Controparte_2 sui tre immobili (4/6 sul primo e sul secondo immobile e 1/3 sul terzo immobile), il valore dell'usufrutto assegnato alla condividente sull'immobile, pari a € 125.000,00, era Controparte_2 inferiore alla quota ereditaria spettante alla medesima, pari a € 188.000,00. L'amministrazione considerava quindi la differenza di € 63.000,00 come quota in accrescimento agli altri condividenti, considerandola come conguaglio ai sensi dell'art. 34 DPR 131/1986 e assoggettandola alla tassazione del 9% ai sensi dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al DPR
131/1986.
2.2. L'ammissione di responsabilità e la prova del danno
L'effettiva commissione di un errore da parte del Notaio rogante è parimenti un dato incontestato.
L'odierno appellante, nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ha infatti esplicitamente ammesso di avere erroneamente autoliquidato l'imposta, evidenziando la correttezza dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate, laddove ha affermato che “Il Notaio ha già riconosciuto, di aver errato nell'operazione di autoliquidazione, così prospettando (dato Pt_1 riconosciuto) agli attori di dover sopportare un onere fiscale inferiore di Euro 5.796,25 rispetto a quello loro indicato all'atto della stipula”1.
Va però osservato che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione in primo grado 3 lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
4 Nel caso di specie gli appellati, originari attori, pretendono un risarcimento calibrato sulla maggiore imposta versata all'amministrazione finanziaria rispetto a quella autoliquidata dal notaio, evidenziando che, a causa dell'errore compiuto dal professionista, essi non sono stati posti in condizione di effettuare una scelta consapevole, non essendo la divisione così stipulata l'atto più conveniente per loro.
Sebbene sussista il danno-evento, evidentemente insito nell'errata autoliquidazione dell'imposta da parte del notaio, a sua volta fondata sull'erronea considerazione dell'importo di € 125.000,00 quale importo corrispondente al valore della quota ereditaria della condividente non vi CP_2
è tuttavia prova di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile alla negligenza del professionista, e come tale di un danno-conseguenza.
Occorre infatti considerare che, sul piano fiscale, gli appellati hanno pagato unicamente la maggiore imposta dovuta in base all'atto compiuto, e non anche sanzioni e interessi. Sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., l'errore del notaio è quindi un fatto eziologicamente neutro: se esso non fosse intervenuto, e dunque se il notaio avesse correttamente autoliquidato l'imposta in base al corretto computo dei valori, i condividenti avrebbero pagato il medesimo importo liquidato dall'amministrazione finanziaria. Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui, a causa dell'errore del notaio, i condividenti avessero pagato anche sanzioni e interessi che, in assenza dell'errato computo, non sarebbero stati pagati. Una tale evenienza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.
Il pregiudizio patrimoniale non può neppure essere individuato nel fatto che, a causa dell'errore del notaio, gli appellati avrebbero adottato una soluzione non ottimale sul piano fiscale. Questi, infatti, non hanno in alcun modo allegato, né tanto meno provato, quale sarebbe stata, in concreto, la diversa soluzione negoziale utile a raggiungere il medesimo risultato con minori costi, fermo restando che in nessun caso potrebbe ravvisarsi un interesse meritevole di tutela, come tale risarcibile, nel perseguimento di soluzioni negoziali che sottendano un'elusione fiscale.
Per altro verso, un pregiudizio risarcibile non è ravvisabile neppure rispetto alla prospettazione degli appellati secondo cui essi avrebbero compiuto una scelta non consapevole e quindi, se avessero conosciuto gli effettivi costi fiscali della soluzione prescelta, avrebbero potuto altrimenti decidere di posticipare la divisione o finanche di non sciogliere affatto la comunione.
Gli appellati non hanno infatti allegato né fornito alcuna prova di concreti elementi fattuali utili ad affermare, pur in via meramente indiziaria ex art. 2729 c.c. e secondo un criterio di
5 probabilità logica, che essi, ove avessero conosciuto i reali costi dell'operazione, non l'avrebbero stipulata. Al riguardo va osservato che la valutazione del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. non può basarsi sulla mera allegazione del danneggiato in ordine alla scelta che avrebbe altrimenti compiuto, poiché questa assume il valore di difesa e non certo di prova, e deve quindi trovare riscontro in elementi oggettivi che consentano di affermare una effettiva probabilità di una certa scelta anziché di un'altra.
Nella specie, non c'è alcuna prova di condizioni patrimoniali dei condividenti tali da rendere obiettivamente insostenibile o inopportuna la scelta divisionale compiuta, né tanto meno prova del fatto che essi avessero effettivamente prospettato al notaio la necessità di sostenere la soluzione in assoluto meno onerosa. Del resto, gli appellati non hanno neppure affermato la loro eventuale disponibilità a stipulare un atto diverso da quello concretamente stipulato, che quindi non prevedesse l'assegnazione dell'usufrutto generale alla condividente senza CP_2 altre attribuzioni.
In assenza della deduzione di elementi fattuali concreti da cui desumere e con cui riscontrare in modo oggettivo e razionale quale sarebbe stata la più probabile scelta dei condividenti ove avessero sin da subito conosciuto i reali costi fiscali dell'operazione, la tesi difensiva degli appellati si risolve nella pretesa di un danno in re ipsa, laddove si pretende un risarcimento per il solo fatto di essere stati privati della possibilità di scegliere, ciò che è di per sé insito nell'errata prospettazione di un certo costo fiscale anziché di un altro. In altre parole, la tesi degli appellati sovrappone danno-evento e danno-conseguenza, ricavando dall'errore compiuto dal professionista appellante un pregiudizio di per sé risarcibile, ciò che tuttavia si pone in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, deve ritenersi insussistente il danno-conseguenza, ciò che costituisce motivo da solo sufficiente al rigetto della domanda.
È dunque errata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'operazione divisionale
“sebbene abbia raggiunto lo scopo per cui è stata elaborata, non è risultata sul piano fiscale la soluzione ottimale
e più conveniente per gli attori tanto da avere infatti comportato un incremento di imposta rispetto a quello effettivamente corrisposto che per ragioni di economia processuale è stato limitato ad € 4.000,00”.
Non sussistendo la prova di un danno-conseguenza, per le ragioni dette sopra, la sentenza di primo grado va riformata e la domanda risarcitoria proposta dagli appellati va rigettata.
6 L'accoglimento del primo motivo di appello, concernente l'an del risarcimento, assorbe il secondo motivo di appello, concernente invece il quantum.
3. Sulle spese di lite
Posto che, a fronte dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado
è necessario regolamentare d'ufficio le spese di lite anche del primo grado, occorre al riguardo considerare che la presente controversia ha ad oggetto una fattispecie di responsabilità del notaio in cui quest'ultimo ha comunque ammesso l'errore compiuto nell'autoliquidazione dell'imposta.
Alla luce di tale errore effettivamente commesso e riconosciuto dallo stesso appellante, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Perugia n. 706/20 depositata il 20/12/2020 e rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 28/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3175/2021 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Magnanini;
Appellante
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 C.F._2
c.f. ; Controparte_2 C.F._3
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Controparte_3 C.F._4
Bartoli;
Appellati
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 30/04/2024.
Conclusioni per gli appellati: come da note scritte del 30/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e agivano davanti al Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Perugia nei confronti di premettendo, in sintesi, che il convenuto, nel rogare Parte_1 come notaio l'atto di divisione di beni ereditari intercorso tra gli attori, aveva erroneamente autoliquidato un'imposta di registro inferiore a quella dovuta, per cui l'Agenzia delle Entrate aveva successivamente notificato un avviso di liquidazione di maggiore imposta. Gli attori allegavano dunque la responsabilità del notaio per negligenza, stante l'erronea autoliquidazione
1 dell'imposta, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella maggiore imposta pagata.
Si costituiva il convenuto, riconoscendo l'errore compiuto ma contestando l'esistenza di un danno, avendo gli attori comunque pagato quanto dovuto in base alla legge. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Perugia, con sentenza n. 706/20 depositata il 20/12/2020, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al risarcimento di € 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi, oltre al pagamento delle spese di lite.
Proponeva tempestivamente appello il convenuto soccombente, lamentando l'erroneità della sentenza sia in relazione all'accertamento del nesso di causalità del danno, sia alla quantificazione del danno, sia infine in relazione alla condanna alle spese. Chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituivano gli appellati, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'esistenza del danno-conseguenza
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il fatto e il danno. Secondo l'appellante, infatti, sebbene il notaio abbia effettivamente errato nell'autoliquidazione dell'imposta, gli attori avrebbero pagato unicamente quanto dovuto in base alla legge, non avendo l'Agenzia delle
Entrate applicato né sanzioni né interessi e non essendo neppure dimostrato quale sarebbe stato l'atto giuridico fiscalmente più conveniente di quello concretamente stipulato.
Il motivo è fondato.
2.1. L'atto di divisione e la liquidazione dell'imposta
Lo svolgimento dei fatti è incontestato tra le parti.
In particolare, con atto del 19/06/2017, il Notaio ha rogato l'atto di Parte_1 divisione tra gli odierni appellati, avente ad oggetto i beni caduti nell'eredità di Persona_1
In tale atto gli eredi hanno assegnato ai tre immobili caduti in eredità il valore complessivo di €
285.000,00, di cui € 150.000,00 per il primo immobile (internamente suddiviso in € 125.000,00 per il diritto di usufrutto generale vitalizio ed € 25.000,00 per il diritto di nuda proprietà), nonché € 129.000,00 per il secondo immobile ed € 6.000,00 per il terzo immobile.
2 A titolare della quota di 4/6 sul primo e sul secondo immobile, nonché di 1/3 Controparte_2 sul terzo immobile, è stato assegnato, a tacitazione e saldo della propria quota sulla comunione ereditaria, il diritto di usufrutto generale vitalizio sul primo immobile, del valore dichiarato di €
125.000,00. Nell'atto le parti hanno dichiarato che, corrispondendo tale valore alla quota di sull'intera comunione ereditaria, non si sarebbe fatto luogo ad alcun Controparte_2 conguaglio, stralciando quindi la posizione di tale condividente.
Su tale base, il Notaio autoliquidava l'imposta di registro sullo stralcio divisionale nella misura dell'1% del valore attribuito alla condividente (€ 125.000,00), oltre ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00.
Con avviso n. 17/1T/016087/000/P001 del 22/02/2018 l'Agenzia delle Entrate rilevava che, a fronte del valore complessivo dell'eredità dichiarato dalle parti (€ 285.000,00), dei valori attribuiti ai singoli e immobili e delle quote di comproprietà della condividente Controparte_2 sui tre immobili (4/6 sul primo e sul secondo immobile e 1/3 sul terzo immobile), il valore dell'usufrutto assegnato alla condividente sull'immobile, pari a € 125.000,00, era Controparte_2 inferiore alla quota ereditaria spettante alla medesima, pari a € 188.000,00. L'amministrazione considerava quindi la differenza di € 63.000,00 come quota in accrescimento agli altri condividenti, considerandola come conguaglio ai sensi dell'art. 34 DPR 131/1986 e assoggettandola alla tassazione del 9% ai sensi dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al DPR
131/1986.
2.2. L'ammissione di responsabilità e la prova del danno
L'effettiva commissione di un errore da parte del Notaio rogante è parimenti un dato incontestato.
L'odierno appellante, nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ha infatti esplicitamente ammesso di avere erroneamente autoliquidato l'imposta, evidenziando la correttezza dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate, laddove ha affermato che “Il Notaio ha già riconosciuto, di aver errato nell'operazione di autoliquidazione, così prospettando (dato Pt_1 riconosciuto) agli attori di dover sopportare un onere fiscale inferiore di Euro 5.796,25 rispetto a quello loro indicato all'atto della stipula”1.
Va però osservato che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione in primo grado 3 lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
4 Nel caso di specie gli appellati, originari attori, pretendono un risarcimento calibrato sulla maggiore imposta versata all'amministrazione finanziaria rispetto a quella autoliquidata dal notaio, evidenziando che, a causa dell'errore compiuto dal professionista, essi non sono stati posti in condizione di effettuare una scelta consapevole, non essendo la divisione così stipulata l'atto più conveniente per loro.
Sebbene sussista il danno-evento, evidentemente insito nell'errata autoliquidazione dell'imposta da parte del notaio, a sua volta fondata sull'erronea considerazione dell'importo di € 125.000,00 quale importo corrispondente al valore della quota ereditaria della condividente non vi CP_2
è tuttavia prova di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile alla negligenza del professionista, e come tale di un danno-conseguenza.
Occorre infatti considerare che, sul piano fiscale, gli appellati hanno pagato unicamente la maggiore imposta dovuta in base all'atto compiuto, e non anche sanzioni e interessi. Sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., l'errore del notaio è quindi un fatto eziologicamente neutro: se esso non fosse intervenuto, e dunque se il notaio avesse correttamente autoliquidato l'imposta in base al corretto computo dei valori, i condividenti avrebbero pagato il medesimo importo liquidato dall'amministrazione finanziaria. Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui, a causa dell'errore del notaio, i condividenti avessero pagato anche sanzioni e interessi che, in assenza dell'errato computo, non sarebbero stati pagati. Una tale evenienza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.
Il pregiudizio patrimoniale non può neppure essere individuato nel fatto che, a causa dell'errore del notaio, gli appellati avrebbero adottato una soluzione non ottimale sul piano fiscale. Questi, infatti, non hanno in alcun modo allegato, né tanto meno provato, quale sarebbe stata, in concreto, la diversa soluzione negoziale utile a raggiungere il medesimo risultato con minori costi, fermo restando che in nessun caso potrebbe ravvisarsi un interesse meritevole di tutela, come tale risarcibile, nel perseguimento di soluzioni negoziali che sottendano un'elusione fiscale.
Per altro verso, un pregiudizio risarcibile non è ravvisabile neppure rispetto alla prospettazione degli appellati secondo cui essi avrebbero compiuto una scelta non consapevole e quindi, se avessero conosciuto gli effettivi costi fiscali della soluzione prescelta, avrebbero potuto altrimenti decidere di posticipare la divisione o finanche di non sciogliere affatto la comunione.
Gli appellati non hanno infatti allegato né fornito alcuna prova di concreti elementi fattuali utili ad affermare, pur in via meramente indiziaria ex art. 2729 c.c. e secondo un criterio di
5 probabilità logica, che essi, ove avessero conosciuto i reali costi dell'operazione, non l'avrebbero stipulata. Al riguardo va osservato che la valutazione del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. non può basarsi sulla mera allegazione del danneggiato in ordine alla scelta che avrebbe altrimenti compiuto, poiché questa assume il valore di difesa e non certo di prova, e deve quindi trovare riscontro in elementi oggettivi che consentano di affermare una effettiva probabilità di una certa scelta anziché di un'altra.
Nella specie, non c'è alcuna prova di condizioni patrimoniali dei condividenti tali da rendere obiettivamente insostenibile o inopportuna la scelta divisionale compiuta, né tanto meno prova del fatto che essi avessero effettivamente prospettato al notaio la necessità di sostenere la soluzione in assoluto meno onerosa. Del resto, gli appellati non hanno neppure affermato la loro eventuale disponibilità a stipulare un atto diverso da quello concretamente stipulato, che quindi non prevedesse l'assegnazione dell'usufrutto generale alla condividente senza CP_2 altre attribuzioni.
In assenza della deduzione di elementi fattuali concreti da cui desumere e con cui riscontrare in modo oggettivo e razionale quale sarebbe stata la più probabile scelta dei condividenti ove avessero sin da subito conosciuto i reali costi fiscali dell'operazione, la tesi difensiva degli appellati si risolve nella pretesa di un danno in re ipsa, laddove si pretende un risarcimento per il solo fatto di essere stati privati della possibilità di scegliere, ciò che è di per sé insito nell'errata prospettazione di un certo costo fiscale anziché di un altro. In altre parole, la tesi degli appellati sovrappone danno-evento e danno-conseguenza, ricavando dall'errore compiuto dal professionista appellante un pregiudizio di per sé risarcibile, ciò che tuttavia si pone in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, deve ritenersi insussistente il danno-conseguenza, ciò che costituisce motivo da solo sufficiente al rigetto della domanda.
È dunque errata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'operazione divisionale
“sebbene abbia raggiunto lo scopo per cui è stata elaborata, non è risultata sul piano fiscale la soluzione ottimale
e più conveniente per gli attori tanto da avere infatti comportato un incremento di imposta rispetto a quello effettivamente corrisposto che per ragioni di economia processuale è stato limitato ad € 4.000,00”.
Non sussistendo la prova di un danno-conseguenza, per le ragioni dette sopra, la sentenza di primo grado va riformata e la domanda risarcitoria proposta dagli appellati va rigettata.
6 L'accoglimento del primo motivo di appello, concernente l'an del risarcimento, assorbe il secondo motivo di appello, concernente invece il quantum.
3. Sulle spese di lite
Posto che, a fronte dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza di primo grado
è necessario regolamentare d'ufficio le spese di lite anche del primo grado, occorre al riguardo considerare che la presente controversia ha ad oggetto una fattispecie di responsabilità del notaio in cui quest'ultimo ha comunque ammesso l'errore compiuto nell'autoliquidazione dell'imposta.
Alla luce di tale errore effettivamente commesso e riconosciuto dallo stesso appellante, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Perugia n. 706/20 depositata il 20/12/2020 e rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- Compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 28/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
7