Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in Qualità di Genitore Esercenti la Potestà sul proprio figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Ancarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Tecnico Industriale -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
1) del prospetto pubblicato sul sito dell'IIS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, area riservata” denominato “Scrutinio Finale 2° pentamestre a.s. 22/23” della classe -OMISSIS- nella parte in cui -OMISSIS- riporta il voto di 4 in matematica ed esito “non ammesso alla classe successiva”;
2) della “pagella scolastica” pubblicata sul sito dell'IIS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, intestata a -OMISSIS- della classe -OMISSIS- nella parte in cui riporta il voto di 4 in matematica ed esito di “non ammesso alla classe successiva”;
3) del verbale n. -OMISSIS- del 12.6.2023 del Consiglio della classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/2023, conosciuto in data successiva al 13.10.2023 nell'ambito della procedura di accesso agli atti ex l. 241/90;
4) del “tabellone scrutinio della classe -OMISSIS- Scrutinio Finale dell''anno scolastico 2022/2023”;
5) del verbale n. -OMISSIS- del 6.9.2023 del Consiglio della classe -OMISSIS-relativo allo scrutinio differito dell''anno scolastico 2022/2023, conosciuto in data successiva al 13.10.2023 nell'ambito della procedura di accesso agli atti ex l. 241/90 di non ammissione alla classe successiva;
6) della “VERIFICA DI RECUPERO MATEMATICA Settembre 2023”, dell'allegata scheda denominata “DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA” e dell'allegata valutazione apposta sul compito svolto dall'alunno -OMISSIS-, conosciuti in quanto consegnati a mano dalla segreteria scolastica in data successiva al 13.10.2023 nell''ambito della procedura di accesso agli atti ex l. 241/90;
7) dell'elenco degli ammessi alla classe terza, nella parte in cui non compare il nome di -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Tecnico Industriale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 i ricorrenti, nella loro qualità di genitore esercenti la Potestà sul proprio figlio minore, impugnavano, formulando anche istanza di sospensione cautelare, gli atti -meglio indicati in epigrafe - relativi alla non ammissione del proprio figlio alla classe successiva presso dell'IIS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Tecnico Industriale -OMISSIS-, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023, era respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti gravati.
In data 9.1.2026 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisine, stante la proficua frequentazione come ripetente della classe seconda e, successivamente, anche della classe terza.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione depositata in giudizio dalla parte ricorrente in data 9.1.2026, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL RI | PA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.