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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 435/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
C.F. ), corrente in Isili, Loc. Parte_1 P.IVA_1
Perda e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2
domiciliata in Quartucciu, via Barisardo n. 22, presso lo studio dell'avv. Libero Pusceddu, in virtù
di procura allegata all'atto di appello,
appellante
CONTRO
C.F. ) con sede in Roma, Lungotevere Flaminio Controparte_1 P.IVA_2
n.18, e per essa la mandataria C.F. p. IVA ), già CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
con sede in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa per procura CP_3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dagli avv.ti Luigi Frau, Piergiorgio Frau
Pagina 1 e Marco Frau, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, viale Regina Margherita
n. 79
appellata
All'udienza del 22/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis:
(…) b) Subordinatamente, nel merito in riforma della sentenza in oggetto, dichiararsi, previo
accertamento della inesistenza del diritto di credito della così come Controparte_1
affermato nel decreto ingiuntivo n. 650/2000, provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di
Cagliari e spedito in forma esecutiva il 10/05/2000, notificato in tale forma in data 15/05/2000, per
€ 451.029,03 oltre ad accessori successivi, per l'intervenuta prescrizione e conseguente estinzione
del debito, l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione, ovvero
quell'altra formula che sarà ritenuta di giustizia”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello in quanto
infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari, e con condanna
dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2021, la propose Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la nella sua qualità di procuratrice CP_2
della le aveva intimato di pagare la complessiva somma di euro 451.329,03, Controparte_1
asseritamente dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 650/2000, pronunciato dal Tribunale di
Cagliari il 31 marzo 2000.
Pagina 2 L'opponente sostenne che “il diritto fatto valere nell'atto di precetto notificato [era] estinto per
l'intervenuta prescrizione, non avendolo [la creditrice] mai fatto valere nei termini e nelle forme di
legge e che non [era] mai stata notificata e/o comunicata alcuna richiesta di pagamento
all negli ultimi venti anni.”. Controparte_4
La nella predetta qualità, si costituì in giudizio e resistette. CP_2
La causa, istruita con prove documentali, venne decisa con sentenza n. 2656/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15 novembre 2022, con la quale il Tribunale di
Cagliari statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la Parte_1
alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 15.500,00 oltre
[...]
spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
- doveva anzitutto darsi atto che Intesa Gestione Crediti, dante causa della convenuta, con ricorso depositato il 26 marzo 2004 era intervenuta nella procedura esecutiva promossa contro CP_5
condebitore solidale, ed iscritta al n. 11/2002 del ruolo delle esecuzioni immobiliari del
[...]
Tribunale di Cagliari, per ottenere il soddisfacimento del credito oggetto di causa (poiché, com'è
dato desumere dagli atti, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo in quanto non opposto dagli ingiunti). Tale procedura era stata definita con approvazione del progetto di distribuzione all'udienza del 14 marzo 2013;
- richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione per cui “il ricorso per intervento, recante
istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda
proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la
prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del
progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (Cass. 9 luglio 2020, n. 14602 e Cass. 19
dicembre 2014, n. 26929), nonché quello secondo il quale “la disciplina dell'art. 1310 c.c.,
sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata
Pagina 3 con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c. con la
conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione
permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio
(Cass. 21 gennaio 2011, n. 1406 e Cass. 23 marzo 2005, n. 6224)”, doveva ritenersi evidente che il decorso della prescrizione fosse stato interrotto, con effetto protrattosi fino al 14 marzo 2013,
anche nei confronti della società Parte_1
- era privo di pregio il richiamo da parte della società Parte_1
all'orientamento della Suprema Corte secondo cui al contratto autonomo di garanzia non è
applicabile il regime dell'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310
c.c. per le obbligazioni solidali in generale, atteso che la contestazione sulla natura dell'obbligazione assunta dal doveva ormai ritenersi preclusa dal giudicato, in quanto la CP_5
Banca CIS, originaria creditrice, nel ricorso monitorio aveva allegato che la Parte_1
fosse la debitrice principale e debitore in solido in quanto fideiussore e
[...] Controparte_5
il giudice, nel decreto ingiuntivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione forzata, aveva integralmente accolto la domanda, ingiungendo alla … ed in Controparte_6
solido ai signori …e …di pagare la somma di lire 316.000.000; Controparte_5 CP_7
- per le suddette ragioni e poiché non era stato contestato che la fosse in seguito Controparte_1
divenuta cessionaria del credito oggetto di causa, l'opposizione doveva essere rigettata.
***
La ha proposto appello articolando tre motivi di censura. Parte_1
Si è costituita la resistendo. Controparte_1
Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Collegio ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
***
Pagina 4
1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. nonché travisamento,
arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex artt. 115, 116, 118 dip. att.
c.p.c. e degli artt. 1, 6, 9,10, 13, 14, 17 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo alla
quale lo stato italiano aderisce, nonché degli art. 1310 e 2934 c.c. in quanto erronea, illogica e
priva di motivazione. La sentenza di primo grado sarebbe priva di un ragionamento logico-
giuridico a suo fondamento e viziata da errori nell'interpretazione delle risultanze probatorie.
Anzitutto il credito sarebbe prescritto non essendo stata avanzata nei confronti della società alcuna richiesta di pagamento per oltre vent'anni.
Il Tribunale avrebbe errato nel richiamare l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Inoltre, premessa la distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma, prospettando che i garanti si fossero vincolati con quest'ultima forma di garanzia, ha sostenuto la conseguente inapplicabilità,
nella specie, delle norme generali sulla prescrizione delle obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.) e di quelle speciali previste per la fideiussione (art. 1957, comma 4, c.c.).
Sussisterebbero, dunque, per l'appellante, sufficienti motivi per ritenere la sentenza impugnata
illegittima/nulla, essendo evidente che, sull'argomento, il Tribunale di Cagliari ha sostanzialmente
travisato le risultanze probatorie.
La censura è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Come esattamente fatto rilevare dall' appellata, la società aveva sostenuto solo in sede di note conclusive autorizzate in primo grado la riconducibilità dell'obbligazione in capo ai garanti ad un contratto autonomo di garanzia e non ad una fideiussione, senza peraltro svolgere argomentazioni a supporto. In sede di appello, poi, la società si è limitata a riportare una serie di passaggi giurisprudenziali della Corte di Cassazione sulla distinzione tra le due figure contrattuali e sulla inapplicabilità al contratto autonomo di garanzia delle disposizioni dell' art. 1310 c.c., in materia di obbligazioni solidali, e dell'art. 1957, comma 4, c.c. relativo alla fideiussione, senza peraltro sviluppare alcun argomento volto a ricondurre il contratto stipulato alla fattispecie propugnata.
Pagina 5 Peraltro, in disparte ogni considerazione circa la tempestività dell'allegazione (anche in ragione di quanto avrebbe dovuto costituire corredo delle memorie assertive), ciò che risulta, in ogni caso,
dirimente è la statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo n. 650/2000, ormai definitivo perché non opposto, che dispone il pagamento, a carico della e, in solido, Parte_1
dei signori e in favore della Banca C.I.S. della somma di L. Controparte_5 Per_1
316.000.000 a titolo di capitale scaduto, oltre gli interessi contrattuali, quant'altro dovuto per legge e spese processuali. Ebbene, la condanna solidale non lascia spazio a diverse opzioni interpretative in ordine alla natura della garanzia rilasciata, conformemente a quanto prospettato nella domanda monitoria.
E' poi conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione la decisione del giudice di primo grado, laddove, nel ritenere il ricorso per intervento esplicato nella procedura esecutiva nei confronti del garante sopra menzionata, contenente istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, equiparabile a una “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., a determinare l'interruzione della prescrizione a decorrere dal giorno del deposito del predetto ricorso fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita (Cass. n. 14602/2020 e Cass. n. 26929/2014), ha concluso per l'estensione di tale effetto nei confronti degli altri condebitori solidali e, segnatamente, del debitore principale secondo la disciplina dettata dall'art. 1310 c.c.. Difatti tale disposizione normativa deve essere integrata con le previsioni dell'art. 2945 c.c., che regolano la durata degli effetti interruttivi, con la conseguenza che l'istaurazione dell'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina un'interruzione permanente della prescrizione, operante anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo nel giudizio (Cass. n. 1406/2011 e Cass. n. 6224/2005).
In sintesi, il decorso della prescrizione è stato interrotto dall'istanza di intervento nella procedura esecutiva (R. Es. 11/2002) promossa contro (condebitore solidale della società Controparte_5
in data 26 marzo 2004, con effetto fino al 14 marzo 2013, data in Parte_1
cui la procedura esecutiva è stata definita con l'approvazione del progetto di distribuzione. Di tal
Pagina 6 che, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, verificatosi nei confronti di CP_5
deve ritenersi estendibile anche all'opponente/odierno appellante, ai sensi dell'art. 1310
[...]
c.c., in quanto condebitore solidale. L'atto di precetto del 9 ottobre 2021 è quindi tempestivo.
2. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 281, quinquies e sexies, 190 c.p.c.
nonché travisamento, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali ex
artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. degli artt. 1, 6, 9,10, 13, 14, 17 della Convenzione Europea dei
diritti dell'Uomo alla quale lo stato italiano aderisce.
L'appellante lamenta che il giudice – in violazione del diritto alla difesa e delle norme stabilite per un equo e giusto processo – non avrebbe consentito lo svolgimento della discussione orale, come previsto dall'art. 281 sexies c.p.c., né di presentare una comparsa conclusionale e una memoria di replica, come invocato dall'appellante nelle note scritte del 10/11/2022 sulla base di quanto stabilito dall'art. 281 quinquies c.p.c. in quanto la trattazione dell'udienza in parola era scritta. Siffatta
violazione del diritto di difesa avrebbe comportato la nullità della sentenza impugnata.
La censura è manifestamente infondata.
Correttamente l'appellata ha fatto rilevare che l'appellante ha “certamente avuto l'opportunità di
esporre le proprie ragioni ed i motivi di opposizione nelle note scritte di cui il Giudice aveva
autorizzato il deposito in vista dell'udienza fissata per la decisione e per la quale, coerentemente ed
in linea con la normativa emergenziale anti-Covid, era stata fissata la trattazione telematica.”
Risulta, invero, dallo stesso verbale dell'udienza del 15.11.2022 che questa si era svolta tramite scambio di memorie, come disposto dal giudice con ordinanza 18.10.2022. L'opponente, infatti,
aveva tempestivamente depositato le note autorizzate in vista dell'udienza di decisione, illustrando le sue posizioni, compresa - seppur tardivamente - l'eccezione di prescrizione del credito fondata su una diversa qualificazione della garanzia rilasciata, e su tali motivi di opposizione il Tribunale
aveva correttamente statuito, affermando esplicitamente la infondatezza degli assunti e delle eccezioni dell'opponente.
Pagina 7 In proposito si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “È legittimo lo
svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in
forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83,
comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in quanto tale
procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a
garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in
forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e
anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in
proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale
complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla
validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali
fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n. 37137).
Nella specie il Tribunale, decidendo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte, ha garantito il rispetto del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre compiutamente le proprie difese, in conformità ai canoni del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
3. Spese di giudizio. L'appellante lamenta l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero vizio e/o difetto di motivazione ai sensi degli artt. 111
Cost., 132, 91 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. Stante la fondatezza delle sue ragioni non doveva essere ritenuta la sua soccombenza né pronunciata condanna in suo capo al pagamento delle spese processuali.
Peraltro il Tribunale non avrebbe indicato i parametri di riferimento adottati per la quantificazione delle spese di lite, com'era invece tenuto a fare.
Pagina 8 Ora, mentre la prima doglianza non costituisce una vera censura, risolvendosi in una richiesta di condanna alle spese della controparte per essere fondate le censure svolte dall'appellante, la seconda articolazione della censura impone di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.
In proposito si rileva l' applicabilità del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022),
vigente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cassazione Sez. Un. Sent. 12 ottobre 2012
n. 17405 secondo cui, i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi professionali
“debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale…”). Ciò posto, individuato lo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da euro 260.001,00 a 520.000,00), ipotizzando l'applicazione del parametro per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e del minimo per la fase istruttoria, si perverrebbe all'importo di euro 17.251,00, addirittura superiore rispetto all'importo liquidato, pari ad euro 15.500,00.
4. Con comparsa conclusionale l'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione richiamando i principi espressi dalla sentenza n. 41994/2021 delle Sez. Un. della Corte di Cassazione, che ha
“sancito la nullità, ai sensi del comb. disp. artt. 2, comma 3, L. n. 287/1990 e 1419 cod. civ., di
alcune clausole dei contratti di fideiussione che riproducano, a valle, il contenuto di intese (e,
segnatamente, dello schema contrattuale uniforme elaborato dall'Associazione Bancaria Italiana,
il cd. “Schema ABI”) dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, a monte, perché in contrasto con il
comma 2, lett. a) del citato art. 2, L. n. 287/1990 e con l'art. 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea” (cfr. comparsa conclusionale appellante).
Ora, l'appellante, introducendo tale nuovo tema di indagine, non si confronta con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, posto a fondamento della procedura esecutiva per cui è
opposizione, per non essere stato opposto nei termini. Né il rilievo d'ufficio della nullità è
consentito laddove si sia formato il giudicato. In proposito pare opportuno richiamare i principi
Pagina 9 espressi dalla Suprema Corte, con sent. n. 27406/2013: “Con riferimento al procedimento
monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva
opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la
domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che,
decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di
giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-
dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la
possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di
inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come
provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto
ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge.
(…)”. Né, d'altra parte, può dubitarsi che la questione della validità della fideiussione rientra nel perimetro del giudicato, considerato che è (l'implicito) presupposto della fondatezza della domanda monitoria proposta dalla banca. Si richiama, in motivazione, Cass. n. 1259/2024: “Il principio, in
virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato,
il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto
rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in
giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,
sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della
pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non
soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e
modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti
un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle
personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche
con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da
quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione.”.
Pagina 10 Solo per completezza si rileva che l'eccezione di nullità della fideiussione perché (asseritamente)
conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI in violazione della normativa della legge anti-trust n. 287/1990, non risulta, nella specie, supportata da alcuna precisazione che chiarisca i termini di tale, asserita conformità, né tiene conto del fatto che a mente della sentenza delle Sez.
Un. cit., si tratterebbe di una nullità parziale limitatamente alle clausole riproducenti lo schema costituente l'intesa vietata, né, ancora, considera che è mancata l'allegazione in fatto, nel rispetto delle preclusioni assertive, che la banca si sia avvalsa delle facoltà riservatele dalle clausole suddette, ove sussistenti.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 260.001,00 a 520.000,00, applicando i valori minimi, stante l'estrema semplicità
delle questioni trattate, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 2656/2022, pubblicata in data 15.11.2022;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante, alla Parte_1
rifusione, in favore di e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 11 3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 27 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 435/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
C.F. ), corrente in Isili, Loc. Parte_1 P.IVA_1
Perda e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2
domiciliata in Quartucciu, via Barisardo n. 22, presso lo studio dell'avv. Libero Pusceddu, in virtù
di procura allegata all'atto di appello,
appellante
CONTRO
C.F. ) con sede in Roma, Lungotevere Flaminio Controparte_1 P.IVA_2
n.18, e per essa la mandataria C.F. p. IVA ), già CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
con sede in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa per procura CP_3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dagli avv.ti Luigi Frau, Piergiorgio Frau
Pagina 1 e Marco Frau, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, viale Regina Margherita
n. 79
appellata
All'udienza del 22/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis:
(…) b) Subordinatamente, nel merito in riforma della sentenza in oggetto, dichiararsi, previo
accertamento della inesistenza del diritto di credito della così come Controparte_1
affermato nel decreto ingiuntivo n. 650/2000, provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di
Cagliari e spedito in forma esecutiva il 10/05/2000, notificato in tale forma in data 15/05/2000, per
€ 451.029,03 oltre ad accessori successivi, per l'intervenuta prescrizione e conseguente estinzione
del debito, l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione, ovvero
quell'altra formula che sarà ritenuta di giustizia”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello in quanto
infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari, e con condanna
dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2021, la propose Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la nella sua qualità di procuratrice CP_2
della le aveva intimato di pagare la complessiva somma di euro 451.329,03, Controparte_1
asseritamente dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 650/2000, pronunciato dal Tribunale di
Cagliari il 31 marzo 2000.
Pagina 2 L'opponente sostenne che “il diritto fatto valere nell'atto di precetto notificato [era] estinto per
l'intervenuta prescrizione, non avendolo [la creditrice] mai fatto valere nei termini e nelle forme di
legge e che non [era] mai stata notificata e/o comunicata alcuna richiesta di pagamento
all negli ultimi venti anni.”. Controparte_4
La nella predetta qualità, si costituì in giudizio e resistette. CP_2
La causa, istruita con prove documentali, venne decisa con sentenza n. 2656/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15 novembre 2022, con la quale il Tribunale di
Cagliari statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la Parte_1
alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 15.500,00 oltre
[...]
spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
- doveva anzitutto darsi atto che Intesa Gestione Crediti, dante causa della convenuta, con ricorso depositato il 26 marzo 2004 era intervenuta nella procedura esecutiva promossa contro CP_5
condebitore solidale, ed iscritta al n. 11/2002 del ruolo delle esecuzioni immobiliari del
[...]
Tribunale di Cagliari, per ottenere il soddisfacimento del credito oggetto di causa (poiché, com'è
dato desumere dagli atti, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo in quanto non opposto dagli ingiunti). Tale procedura era stata definita con approvazione del progetto di distribuzione all'udienza del 14 marzo 2013;
- richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione per cui “il ricorso per intervento, recante
istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda
proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la
prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del
progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (Cass. 9 luglio 2020, n. 14602 e Cass. 19
dicembre 2014, n. 26929), nonché quello secondo il quale “la disciplina dell'art. 1310 c.c.,
sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata
Pagina 3 con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c. con la
conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione
permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio
(Cass. 21 gennaio 2011, n. 1406 e Cass. 23 marzo 2005, n. 6224)”, doveva ritenersi evidente che il decorso della prescrizione fosse stato interrotto, con effetto protrattosi fino al 14 marzo 2013,
anche nei confronti della società Parte_1
- era privo di pregio il richiamo da parte della società Parte_1
all'orientamento della Suprema Corte secondo cui al contratto autonomo di garanzia non è
applicabile il regime dell'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310
c.c. per le obbligazioni solidali in generale, atteso che la contestazione sulla natura dell'obbligazione assunta dal doveva ormai ritenersi preclusa dal giudicato, in quanto la CP_5
Banca CIS, originaria creditrice, nel ricorso monitorio aveva allegato che la Parte_1
fosse la debitrice principale e debitore in solido in quanto fideiussore e
[...] Controparte_5
il giudice, nel decreto ingiuntivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione forzata, aveva integralmente accolto la domanda, ingiungendo alla … ed in Controparte_6
solido ai signori …e …di pagare la somma di lire 316.000.000; Controparte_5 CP_7
- per le suddette ragioni e poiché non era stato contestato che la fosse in seguito Controparte_1
divenuta cessionaria del credito oggetto di causa, l'opposizione doveva essere rigettata.
***
La ha proposto appello articolando tre motivi di censura. Parte_1
Si è costituita la resistendo. Controparte_1
Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Collegio ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
***
Pagina 4
1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. nonché travisamento,
arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex artt. 115, 116, 118 dip. att.
c.p.c. e degli artt. 1, 6, 9,10, 13, 14, 17 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo alla
quale lo stato italiano aderisce, nonché degli art. 1310 e 2934 c.c. in quanto erronea, illogica e
priva di motivazione. La sentenza di primo grado sarebbe priva di un ragionamento logico-
giuridico a suo fondamento e viziata da errori nell'interpretazione delle risultanze probatorie.
Anzitutto il credito sarebbe prescritto non essendo stata avanzata nei confronti della società alcuna richiesta di pagamento per oltre vent'anni.
Il Tribunale avrebbe errato nel richiamare l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Inoltre, premessa la distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma, prospettando che i garanti si fossero vincolati con quest'ultima forma di garanzia, ha sostenuto la conseguente inapplicabilità,
nella specie, delle norme generali sulla prescrizione delle obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.) e di quelle speciali previste per la fideiussione (art. 1957, comma 4, c.c.).
Sussisterebbero, dunque, per l'appellante, sufficienti motivi per ritenere la sentenza impugnata
illegittima/nulla, essendo evidente che, sull'argomento, il Tribunale di Cagliari ha sostanzialmente
travisato le risultanze probatorie.
La censura è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Come esattamente fatto rilevare dall' appellata, la società aveva sostenuto solo in sede di note conclusive autorizzate in primo grado la riconducibilità dell'obbligazione in capo ai garanti ad un contratto autonomo di garanzia e non ad una fideiussione, senza peraltro svolgere argomentazioni a supporto. In sede di appello, poi, la società si è limitata a riportare una serie di passaggi giurisprudenziali della Corte di Cassazione sulla distinzione tra le due figure contrattuali e sulla inapplicabilità al contratto autonomo di garanzia delle disposizioni dell' art. 1310 c.c., in materia di obbligazioni solidali, e dell'art. 1957, comma 4, c.c. relativo alla fideiussione, senza peraltro sviluppare alcun argomento volto a ricondurre il contratto stipulato alla fattispecie propugnata.
Pagina 5 Peraltro, in disparte ogni considerazione circa la tempestività dell'allegazione (anche in ragione di quanto avrebbe dovuto costituire corredo delle memorie assertive), ciò che risulta, in ogni caso,
dirimente è la statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo n. 650/2000, ormai definitivo perché non opposto, che dispone il pagamento, a carico della e, in solido, Parte_1
dei signori e in favore della Banca C.I.S. della somma di L. Controparte_5 Per_1
316.000.000 a titolo di capitale scaduto, oltre gli interessi contrattuali, quant'altro dovuto per legge e spese processuali. Ebbene, la condanna solidale non lascia spazio a diverse opzioni interpretative in ordine alla natura della garanzia rilasciata, conformemente a quanto prospettato nella domanda monitoria.
E' poi conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione la decisione del giudice di primo grado, laddove, nel ritenere il ricorso per intervento esplicato nella procedura esecutiva nei confronti del garante sopra menzionata, contenente istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, equiparabile a una “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., a determinare l'interruzione della prescrizione a decorrere dal giorno del deposito del predetto ricorso fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita (Cass. n. 14602/2020 e Cass. n. 26929/2014), ha concluso per l'estensione di tale effetto nei confronti degli altri condebitori solidali e, segnatamente, del debitore principale secondo la disciplina dettata dall'art. 1310 c.c.. Difatti tale disposizione normativa deve essere integrata con le previsioni dell'art. 2945 c.c., che regolano la durata degli effetti interruttivi, con la conseguenza che l'istaurazione dell'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina un'interruzione permanente della prescrizione, operante anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo nel giudizio (Cass. n. 1406/2011 e Cass. n. 6224/2005).
In sintesi, il decorso della prescrizione è stato interrotto dall'istanza di intervento nella procedura esecutiva (R. Es. 11/2002) promossa contro (condebitore solidale della società Controparte_5
in data 26 marzo 2004, con effetto fino al 14 marzo 2013, data in Parte_1
cui la procedura esecutiva è stata definita con l'approvazione del progetto di distribuzione. Di tal
Pagina 6 che, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, verificatosi nei confronti di CP_5
deve ritenersi estendibile anche all'opponente/odierno appellante, ai sensi dell'art. 1310
[...]
c.c., in quanto condebitore solidale. L'atto di precetto del 9 ottobre 2021 è quindi tempestivo.
2. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 281, quinquies e sexies, 190 c.p.c.
nonché travisamento, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali ex
artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. degli artt. 1, 6, 9,10, 13, 14, 17 della Convenzione Europea dei
diritti dell'Uomo alla quale lo stato italiano aderisce.
L'appellante lamenta che il giudice – in violazione del diritto alla difesa e delle norme stabilite per un equo e giusto processo – non avrebbe consentito lo svolgimento della discussione orale, come previsto dall'art. 281 sexies c.p.c., né di presentare una comparsa conclusionale e una memoria di replica, come invocato dall'appellante nelle note scritte del 10/11/2022 sulla base di quanto stabilito dall'art. 281 quinquies c.p.c. in quanto la trattazione dell'udienza in parola era scritta. Siffatta
violazione del diritto di difesa avrebbe comportato la nullità della sentenza impugnata.
La censura è manifestamente infondata.
Correttamente l'appellata ha fatto rilevare che l'appellante ha “certamente avuto l'opportunità di
esporre le proprie ragioni ed i motivi di opposizione nelle note scritte di cui il Giudice aveva
autorizzato il deposito in vista dell'udienza fissata per la decisione e per la quale, coerentemente ed
in linea con la normativa emergenziale anti-Covid, era stata fissata la trattazione telematica.”
Risulta, invero, dallo stesso verbale dell'udienza del 15.11.2022 che questa si era svolta tramite scambio di memorie, come disposto dal giudice con ordinanza 18.10.2022. L'opponente, infatti,
aveva tempestivamente depositato le note autorizzate in vista dell'udienza di decisione, illustrando le sue posizioni, compresa - seppur tardivamente - l'eccezione di prescrizione del credito fondata su una diversa qualificazione della garanzia rilasciata, e su tali motivi di opposizione il Tribunale
aveva correttamente statuito, affermando esplicitamente la infondatezza degli assunti e delle eccezioni dell'opponente.
Pagina 7 In proposito si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “È legittimo lo
svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in
forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83,
comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in quanto tale
procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a
garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in
forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e
anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in
proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale
complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla
validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali
fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n. 37137).
Nella specie il Tribunale, decidendo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte, ha garantito il rispetto del contraddittorio, consentendo alle parti di esporre compiutamente le proprie difese, in conformità ai canoni del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
3. Spese di giudizio. L'appellante lamenta l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero vizio e/o difetto di motivazione ai sensi degli artt. 111
Cost., 132, 91 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. Stante la fondatezza delle sue ragioni non doveva essere ritenuta la sua soccombenza né pronunciata condanna in suo capo al pagamento delle spese processuali.
Peraltro il Tribunale non avrebbe indicato i parametri di riferimento adottati per la quantificazione delle spese di lite, com'era invece tenuto a fare.
Pagina 8 Ora, mentre la prima doglianza non costituisce una vera censura, risolvendosi in una richiesta di condanna alle spese della controparte per essere fondate le censure svolte dall'appellante, la seconda articolazione della censura impone di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.
In proposito si rileva l' applicabilità del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022),
vigente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cassazione Sez. Un. Sent. 12 ottobre 2012
n. 17405 secondo cui, i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi professionali
“debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale…”). Ciò posto, individuato lo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da euro 260.001,00 a 520.000,00), ipotizzando l'applicazione del parametro per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e del minimo per la fase istruttoria, si perverrebbe all'importo di euro 17.251,00, addirittura superiore rispetto all'importo liquidato, pari ad euro 15.500,00.
4. Con comparsa conclusionale l'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione richiamando i principi espressi dalla sentenza n. 41994/2021 delle Sez. Un. della Corte di Cassazione, che ha
“sancito la nullità, ai sensi del comb. disp. artt. 2, comma 3, L. n. 287/1990 e 1419 cod. civ., di
alcune clausole dei contratti di fideiussione che riproducano, a valle, il contenuto di intese (e,
segnatamente, dello schema contrattuale uniforme elaborato dall'Associazione Bancaria Italiana,
il cd. “Schema ABI”) dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, a monte, perché in contrasto con il
comma 2, lett. a) del citato art. 2, L. n. 287/1990 e con l'art. 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea” (cfr. comparsa conclusionale appellante).
Ora, l'appellante, introducendo tale nuovo tema di indagine, non si confronta con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, posto a fondamento della procedura esecutiva per cui è
opposizione, per non essere stato opposto nei termini. Né il rilievo d'ufficio della nullità è
consentito laddove si sia formato il giudicato. In proposito pare opportuno richiamare i principi
Pagina 9 espressi dalla Suprema Corte, con sent. n. 27406/2013: “Con riferimento al procedimento
monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva
opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la
domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che,
decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di
giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-
dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la
possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di
inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come
provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto
ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge.
(…)”. Né, d'altra parte, può dubitarsi che la questione della validità della fideiussione rientra nel perimetro del giudicato, considerato che è (l'implicito) presupposto della fondatezza della domanda monitoria proposta dalla banca. Si richiama, in motivazione, Cass. n. 1259/2024: “Il principio, in
virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato,
il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto
rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in
giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,
sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della
pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non
soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e
modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti
un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle
personae (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche
con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da
quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione.”.
Pagina 10 Solo per completezza si rileva che l'eccezione di nullità della fideiussione perché (asseritamente)
conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI in violazione della normativa della legge anti-trust n. 287/1990, non risulta, nella specie, supportata da alcuna precisazione che chiarisca i termini di tale, asserita conformità, né tiene conto del fatto che a mente della sentenza delle Sez.
Un. cit., si tratterebbe di una nullità parziale limitatamente alle clausole riproducenti lo schema costituente l'intesa vietata, né, ancora, considera che è mancata l'allegazione in fatto, nel rispetto delle preclusioni assertive, che la banca si sia avvalsa delle facoltà riservatele dalle clausole suddette, ove sussistenti.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 260.001,00 a 520.000,00, applicando i valori minimi, stante l'estrema semplicità
delle questioni trattate, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 2656/2022, pubblicata in data 15.11.2022;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante, alla Parte_1
rifusione, in favore di e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 11 3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 27 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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