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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7395 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Qualiano Parte_1 C.F._1
(Na) alla Piazza D'Annunzio n. 4, presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 24.05.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parare favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 il sig. premettendo che in data Parte_1
29.05.1987 aveva contratto matrimonio concordatario in Qualiano (Na) con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione era nata la figlia deduceva che : - con decreto del 06.05.2003 il Per_1
Tribunale di Nuoro aveva omologato la separazione personale tra i coniugi;
- a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- la figlia era divenuta Per_1
maggiorenne nonché economicamente autosufficiente, avendo formato un proprio nucleo familiare.
Per questi motivi
, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia - confermarsi per il resto le condizioni di cui alla Per_1
separazione.
All'udienza del 05.03.2015, compariva solo il procuratore di parte ricorrente che esibiva ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione udienza regolarmente notificati ai sensi dell'art. 143
c.p.c., nonché chiedeva rinviarsi la causa con fissazione dell'udienza con modalità da remoto;
pertanto, il Giudice Delegato rinviava la causa all'udienza del 22.05.2025, autorizzando parte ricorrente a partecipare all'udienza ex articolo 127bis c.p.c. tramite collegamento da remoto.
Quivi, il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, sentito il ricorrente, dichiarava la contumacia della sig.ra Controparte_1
ed in via provvisoria ed urgente revocava l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ex art. Per_1
473 bis 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 24.05.2025 apponeva il proprio visto con parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi omologata con decreto dal Tribunale di Nuoro in data 06.05.2003, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (08.04.2003), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Con riguardo alle statuizioni accessorie e al mantenimento della figlia giova evidenziare che Per_1 secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n.
15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
Ulteriore limite del diritto al mantenimento si rinviene nell'intervenuto matrimonio del figlio o nell'instaurazione di una mera convivenza o, comunque, nella formazione di un autonomo nucleo familiare. Invero, secondo i giudici di legittimità, ciò manifesta la raggiunta maturità affettiva e personale del figlio, tenuto anche conto che dalla nuova relazione scaturiscono diritti e doveri di reciproca assistenza anche materiale che pongono fine all'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. Pertanto, la libera scelta (autodeterminazione) di convivere comporta assunzione di piena e maggiore responsabilità, rispetto al mero raggiungimento dell'età matura. Tanto premesso, in ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene che debba essere confermata la revoca dell'obbligo in capo al sig. di contribuire in via indiretta al mantenimento Parte_1
della figlia atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla resistente rimasta infatti Per_1
contumace e che, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, è emerso che detta figlia, avendo creato un proprio nucleo familiare, ha raggiunto la propria autosufficienza economica.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate da parte ricorrente nonché dalla resistente che restava contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.05.1987 in Qualiano (Na), tra , nato a [...] Parte_1
(Na), il 13.11.1963, e , nata a [...] il [...], (Atto n. 19, parte II, S. Controparte_1
A, Atti di Matrimonio dell'anno 1987);
B) revoca in via definitiva l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Per_1
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Qualiano (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7395 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Qualiano Parte_1 C.F._1
(Na) alla Piazza D'Annunzio n. 4, presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 24.05.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parare favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 il sig. premettendo che in data Parte_1
29.05.1987 aveva contratto matrimonio concordatario in Qualiano (Na) con la sig.ra Controparte_1
e che dalla loro unione era nata la figlia deduceva che : - con decreto del 06.05.2003 il Per_1
Tribunale di Nuoro aveva omologato la separazione personale tra i coniugi;
- a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- la figlia era divenuta Per_1
maggiorenne nonché economicamente autosufficiente, avendo formato un proprio nucleo familiare.
Per questi motivi
, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia - confermarsi per il resto le condizioni di cui alla Per_1
separazione.
All'udienza del 05.03.2015, compariva solo il procuratore di parte ricorrente che esibiva ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione udienza regolarmente notificati ai sensi dell'art. 143
c.p.c., nonché chiedeva rinviarsi la causa con fissazione dell'udienza con modalità da remoto;
pertanto, il Giudice Delegato rinviava la causa all'udienza del 22.05.2025, autorizzando parte ricorrente a partecipare all'udienza ex articolo 127bis c.p.c. tramite collegamento da remoto.
Quivi, il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, sentito il ricorrente, dichiarava la contumacia della sig.ra Controparte_1
ed in via provvisoria ed urgente revocava l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ex art. Per_1
473 bis 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 24.05.2025 apponeva il proprio visto con parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi omologata con decreto dal Tribunale di Nuoro in data 06.05.2003, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (08.04.2003), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Con riguardo alle statuizioni accessorie e al mantenimento della figlia giova evidenziare che Per_1 secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n.
15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
Ulteriore limite del diritto al mantenimento si rinviene nell'intervenuto matrimonio del figlio o nell'instaurazione di una mera convivenza o, comunque, nella formazione di un autonomo nucleo familiare. Invero, secondo i giudici di legittimità, ciò manifesta la raggiunta maturità affettiva e personale del figlio, tenuto anche conto che dalla nuova relazione scaturiscono diritti e doveri di reciproca assistenza anche materiale che pongono fine all'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. Pertanto, la libera scelta (autodeterminazione) di convivere comporta assunzione di piena e maggiore responsabilità, rispetto al mero raggiungimento dell'età matura. Tanto premesso, in ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene che debba essere confermata la revoca dell'obbligo in capo al sig. di contribuire in via indiretta al mantenimento Parte_1
della figlia atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla resistente rimasta infatti Per_1
contumace e che, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, è emerso che detta figlia, avendo creato un proprio nucleo familiare, ha raggiunto la propria autosufficienza economica.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate da parte ricorrente nonché dalla resistente che restava contumace.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.05.1987 in Qualiano (Na), tra , nato a [...] Parte_1
(Na), il 13.11.1963, e , nata a [...] il [...], (Atto n. 19, parte II, S. Controparte_1
A, Atti di Matrimonio dell'anno 1987);
B) revoca in via definitiva l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Per_1
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Qualiano (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro