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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1340/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1340 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(già (c.f. ) in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Rotondo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale A. Costa n. C.F._1
62 a Imola, giusta procura in atti
APPELLANTE
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donati (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo Broglio n. 6 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Del Zoppo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza C.F._3
Risorgimento n. 8 a Milano, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
IN PUNTO A: giudizio di riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione Terza Sezione
Civile n. 9133/2021 del 19.11.2020, pubblicata il 1.4.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.03.2024:
Appellante - Attrice in riassunzione ( : Parte_1
“in riforma della Sentenza n. 882/2015 del Tribunale di Bologna e della Sentenza n. 2970/2017 della Corte d'Appello di Bologna- revocare il Decreto ingiuntivo opposto n.
6191/2010, essendo lo stesso infondato in fatto ed in diritto, dichiarando che nessuna somma
deve a ed alla sua cessionaria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi al presente giudizio ed a tutti i gradi precedenti, compreso quello di legittimità, come stabilito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nell'Ordinanza n. 9133/21.”
Appellata - Convenuta in riassunzione : Controparte_1
“nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande dispiegate dalla parte appellante, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna n. 882/2015 in ogni sua parte, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse doglianze dovessero trovare anche solo un parziale accoglimento presso l'Ecc.ma Corte di Appello adita, si insiste sull'accoglimento della domanda già dispiegata in primo grado, come da comparsa di costituzione e risposta, depositata nel procedimento RG 16017/2010, che qui integralmente si riporta e trascrive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria circostanza disattesa e reietta anche in via incidentale ed istruttoria, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art.648
c.p.c. siccome l'opposizione non risulta fondata su prove scritte o di pronta soluzione, in via principale, previa verificazione della scrittura privata allegata come doc.nr.5 del fascicolo di fase monitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.216 c.p.c., accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nel predetto documento in quanto rilasciate dal sig. Parte_3 quale rappresentate legale e Presidente del C.d.A. di ora e di Parte_2 Parte_1 conseguenza, accertata l'autenticità, validità ed efficacia del predetto documento, nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando il decreto opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo”. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione da rinvio”.
Appellata - Convenuta in riassunzione : Controparte_2
“nel merito:
Respingere le domande di parte appellante e confermare la sentenza del Tribunale di
Bologna n.882/2015, con vittoria delle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 11 1. La società (già e da qui o fornitrice) Parte_1 Parte_2 Parte_2
con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 28.6.2021 ha convenuto in giudizio innanzi a questa Corte la società (da qui o Controparte_1 CP_1
locatrice) esponendo di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6191/2010 del
Tribunale di Bologna, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 162.241,96 in favore di (già in forza del patto di riacquisto fideiussorio di un CP_1 CP_4
impianto fornito alla (da qui utilizzatrice) e sottoscritto dalla SIEI Controparte_5
SISTEMI s.r.l. (poi quale fornitrice del bene. Nel giudizio di opposizione Parte_2
la aveva sostenuto che le firme sui documenti contrattuali erano state raccolte Parte_2
presso la sede della società dal sig. dell'Agenzia Testimone_1 Controparte_6
l'opponente sosteneva che il contratto di finanziamento non prevedeva alcun impegno
[...] al riacquisto dell'impianto da parte della e l'Ing. (legale Parte_2 Parte_3
rappresentante della società) non aveva mai sottoscritto il patto di riacquisto fideiussorio di cui ne disconosceva la sottoscrizione, prospettando la possibilità che fosse stato fatto fraudolentemente firmare successivamente da una impiegata della società.
2. Si era costituita in giudizio la contestando la ricostruzione Controparte_1 dell'opponente e chiedendo la verificazione del documento disconosciuto, rilevando che comunque la firma coincideva con quella presente sugli altri documenti contrattuali mai disconosciuti. Il predetto impegno irrevocabile al riacquisto era una garanzia fideiussoria per il caso di inadempimento dell'utilizzatrice che costituiva una condizione per la concessione del finanziamento. L'Ing. inoltre, sebbene in possesso del predetto documento sin dal Pt_3
2007 (in quanto inviato dalla società di leasing), non aveva mai sollevato alcunché in merito.
3. Il Tribunale aveva disposto la perizia grafologica sul documento disconosciuto che tuttavia non si era potuta svolgere in quanto non prodotto in originale ne aveva CP_1
denunciato lo smarrimento il 9.1.2013); il giudice di primo grado aveva quindi ammesso la prova testimoniale di in merito all'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Ing. Testimone_1
mentre non aveva ammesso le prove orali richieste dall'opponente. Il teste Pt_3 Tes_1 aveva confermato di aver raccolto la firma dell'Ing. presso la sede della Pt_3 [...]
Pt_2
4. Il Tribunale, con sentenza n. 882/2015, aveva rigettato l'opposizione sia perché la sottoscrizione dell'Ing. era presente su altri documenti contrattuali non disconosciuti, Pt_3 sia perché l'opponente non aveva chiesto prova contraria sulla presenza del nella Tes_1
sede della società nel luglio 2005 e, dopo aver ottenuto il 13.9.2007 da la copia CP_1
pagina 3 di 11 del patto di riacquisto, non l'aveva immediatamente disconosciuta o contestata.
5. Avverso la sentenza del Tribunale, la con atto del 14.4.2015 proponeva Parte_2
appello innanzi a questa Corte (Rg. 1013/2015), lamentando la violazione del proprio diritto di difesa per non essere stati ammessi i capitoli di prova orale richiesti con l'atto di citazione in opposizione;
in particolare ciò riguardava il capitolo sub c) diretto a provare che nei giorni
(25.7.2005 e 29.08.2005) in cui sarebbe stato presente il nella sede della Tes_1 [...]
er raccogliere le firme sui documenti contrattuali, l'Ing. non era presente e Pt_2 Pt_3
quindi non avrebbe sottoscritto in tali date il documento disconosciuto. Inoltre, l'appellante depositava la denuncia dell'8.4.2015 presentata dall'Ing. contro per Pt_3 Testimone_1
falsa testimonianza, frode processuale e truffa aggravata;
in tale atto era evidenziato che la firma sarebbe stata apposta dall'impiegata sig. su sollecitazione del Testimone_2 che l'avrebbe convinta a sottoscrivere il documento imitando la firma dell'Ing. Tes_1
ed apporvi il timbro. Pertanto, l'appellante insisteva chiedendo in via istruttoria Pt_3
l'ammissione dei “capitoli di prova di cui all'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 25.10.2010, con i testi ivi indicati”.
6. Si costituivano in giudizio sia sia la (quale cessionaria CP_1 Controparte_3
del credito) contestando la produzione della denuncia suddetta e chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, deduceva che l'appellante non aveva mai chiesto CP_1 prove su circostanze dirette a dimostrare la presenza dell'Ing. in luoghi e momenti Pt_3
incompatibili con le date apposte agli atti dal medesimo firmati;
in ogni caso, la circostanza che la firma era stata apposta dalla costituiva una nuova allegazione inammissibile Tes_2
in appello.
7. La Corte di Appello di Bologna, sez. III, con sentenza n. 2970/2017 del 14.12.2017, rigettava l'appello. In particolare, la Corte riteneva che la prova testimoniale richiesta da
[...]
fosse generica ed irrilevante, in quanto diretta a dimostrare che nei giorni indicati Pt_2
l'Ing. si trovava altrove, ma non che non avrebbe potuto sottoscrivere il documento Pt_3
disconosciuto, né era stato chiesto un capitolo di prova a conferma di dove si trovava in quei giorni. Quanto alla produzione della denuncia contro il la Corte la riteneva Tes_1
irrilevante sia perché non poteva avere valore probatorio trattandosi di circostanze nuove sia per l'indipendenza del giudizio penale rispetto a quello civile. Nel merito la Corte riteneva invece corretto attribuire rilievo decisivo alla testimonianza del ai fini della prova Tes_1 della sussistenza dell'obbligo al riacquisto in capo alla Parte_2
pagina 4 di 11 8. Avverso la decisione della Corte di Appello, la soc. proponeva ricorso Parte_2
per Cassazione (RG. n. 19224/2018) denunciando - ai fini che qui interessano - la violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione della prova per testi della sig.
[...]
sul capitolo sub lett. c) dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo Tes_2
(“Vero che il giorno 25 luglio 2005 (data del timbro posto in calce al doc. 5 del fascicolo di relativo alla fase monitoria e che le viene mostrato) il Presidente del C. di A. Controparte_7
ing. era fuori sede? Vero che anche il giorno 29 agosto 2005 (data segnata sul suo Pt_3 calendario doc. 10) il Presidente del C. di A. ing. era fuori sede?”). Pt_3
9. Le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Nelle more del giudizio, il Tribunale penale di Bologna, con sentenza n. 5634/2018 del
4.12.2018, assolveva perché non punibile ex art. 384 co. 1 c.p. Testimone_1
11. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9133/2021 del 19.11.2020, depositata il
1.4.2021, cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte in diversa composizione.
In particolare, la Corte di Cassazione accoglieva il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la prova testimoniale della teste articolata sotto la lett. c) e non ammessa dalla Testimone_2
Corte territoriale in quanto ritenuta generica, fosse invece relativa a circostanze specifiche e decisive.
12. Il giudizio veniva riassunto ex art. 392 c.p.c. dalla soc. (poi ridenominata Parte_1
con atto notificato il 29.6.2021. Parte_2
13. Si costituivano la e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in riassunzione.
14. Ammessa la prova testimoniale con ordinanza del 29.3.2022, all'udienza del 31.5.2022 veniva sentita la teste la quale confermava le circostanze (sul primo Testimone_2 capitolo: “è vero. Il Presidente Ing. era fuori sede, anche se non ricordo con certezza Pt_3 dove, forse Udine” e sul secondo “è vero”).
15. All'udienza del 26.3.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16. Preliminarmente va dato atto che l'atto di riassunzione è stato proposto da Pt_1
ma che successivamente la predetta società è tornata ad assumere la vecchia
[...]
denominazione di Parte_2
pagina 5 di 11 17. Passando al merito, la questione sub judice attiene alla prova della sussistenza o meno di un obbligo di riacquisto fideiussorio del bene da parte della in forza della Parte_2 scrittura privata del 25.7.2005 (con l'allora . Secondo l'attrice in riassunzione, CP_4
non avrebbe fornito la prova del suddetto impegno di riacquisto, considerato CP_1
che il documento utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo era privo di rilevanza probatoria, in quanto la sua sottoscrizione era stata disconosciuta dal legale rappresentante della
[...]
(Ing. . A sostegno della propria tesi difensiva, la oltre a Pt_2 Pt_3 Parte_2
segnalare la falsità della deposizione del come accertata dal Tribunale penale e la Tes_1 perdita dell'originale del documento de quo, evidenzia altre anomalie: la data è apposta con un timbro a differenza degli altri documenti contrattuali (a dimostrazione del confezionamento postumo rispetto alla data del 25.7.2005), l'assenza del “patto di riacquisto”
e del documento di sintesi fra i documenti scambiati dalle parti (v. nota del 5.8.2005 – doc. 6 fasc. att.), la disponibilità per l'attrice di tali documenti (in copia) solo dopo ottenuti da Pt_4
il 13.9.2007, la mancata menzione del patto nel contratto di finanziamento, la CP_1 modalità non trasparente delle clausole contenute nel “patto”. Tali elementi comproverebbero, ad avviso dell'attrice, che la scrittura privata del 25.7.2005 sarebbe stata confezionata dopo la conclusione del contratto di finanziamento e comunque non sarebbe stata sottoscritta dall'Ing.
con conseguente sua inutilizzabilità probatoria. Il tutto troverebbe conferma nella Pt_3
deposizione della teste la quale ha confermato che sia il 25.7.2005 (data del timbro Tes_2 sul documento), sia il 29.8.2005 (data in cui sarebbe avvenuto l'incontro con il , Tes_1
l'Ing. non era in azienda;
dalla deposizione risulterebbe quindi non solo che l'Ing. Pt_3 non potrebbe aver sottoscritto il documento, ma che l'incontro tra l' ed il Pt_3 Tes_2
sarebbe avvenuto il 29.8.2005 e non il 25.7.2005, ovvero successivamente alla Tes_1
conclusione del contratto di finanziamento. Il giudizio penale che ha coinvolto il ha Tes_1
inoltre accertato che la sottoscrizione sul documento de quo venne apposta dalla sig.
e tale circostanza sarebbe dirimente ai fini della inopponibilità dell'obbligo di Tes_2
riacquisto alla Parte_2
18. La tesi dell'attrice non può essere accolta.
19. A prescindere dall'eccezione sollevata dalle convenute circa la inammissibilità di fatti
(i.e. la circostanza che la firma venne apposta dalla e documenti nuovi (i.e. la Tes_2
sentenza penale n. 5364/2018 del 4.12.2018), la testimonianza resa nel presente giudizio dalla sig. non inficia le conclusioni alle quali il Tribunale e questa Corte erano pervenuti. Tes_2
20. In primo luogo, la teste ha solo confermato che nei giorni indicati (25.7.2005 e pagina 6 di 11 29.8.2005) l'Ing. non era nella sede della società. La deposizione resa non aggiunge Pt_3 nulla circa l'individuazione del soggetto che materialmente ha sottoscritto il documento de quo nei giorni indicati, non potendosi escludere che la firma sia stata apposta anche in data diversa, senza che ciò infici la efficacia probatoria del documento e soprattutto la validità dell'accordo. Il fatto che l'Ing. fosse fuori sede, attiene ad una circostanza che non Pt_3
può costituire una prova diretta della mancata sottoscrizione del documento stesso o comunque della sua invalidità; la stessa teste nel processo penale ha riferito che il Tes_2
si era recato in azienda il 29.8.2005, mentre per il giorno 25.7.2005 si è limitata a Tes_1 riferire - nel presente giudizio - che l'Ing. era fuori sede. Ma fra il luglio – agosto Pt_3
2005 (in varie date) risultano sottoscritti dalla altri documenti non disconosciuti Parte_2
(v. foglio informativo del 25.7.2005, conferma ordine di acquisto del 29.7.2005, verbale di consegna del 4.8.2005). L'attrice non ha fornito un quadro chiaro del susseguirsi degli eventi non specificando o provando, ad esempio, la ragione per cui in tale data è stato sottoscritto il
“foglio informativo” (doc. 5° fac. conv.): se l'Ing. il 25.7.2005 non era in sede e non Pt_3
ha sottoscritto il patto di riacquisto fideiussorio, non si comprende come avrebbe potuto invece sottoscrivere il predetto foglio informativo, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta. L'attrice, infine, non ha neppure dedotto la prova contraria sulla circostanza della presenza del presso la sede il 25.7.2005. Tes_1
21. Il carente quadro probatorio, non muta avuto riguardo agli accertamenti emersi nel giudizio penale, ovvero che la firma è stata apposta dalla stessa nel convincimento Tes_2
(indotto dal di sottoscrivere un modulo privacy e non un patto di riacquisto Tes_1
vincolante per la Parte_2
22. Va innanzitutto ricordato che “il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento “(Cass. n. 42028/2021 -
Rv. 663400 - 01). Non sussiste, quindi, un obbligo del giudice civile - pur in presenza di un pagina 7 di 11 giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (v. Cass. n. 27161/2018).
23. Ciò premesso, a prescindere dalla verifica dell'attendibilità della teste, la Corte ritiene che nella fattispecie vi siano diversi elementi di conferma della validità del patto di riacquisto.
24. Innanzitutto, è stato accertato in sede penale che era prassi che la sottoscrivesse Tes_2 documenti per conto della (“in casi di necessità e per questioni di poco conto”) Parte_2
(1), sulla base di un evidente rapporto fiduciario fra la società e la dipendente. Dunque, se la era solita sottoscrivere documenti al posto dell'Ing. non si può neppure Tes_2 Pt_3
escludere a priori che vi si sia stato un assenso di quest'ultimo ad apporre timbro e firma in sua assenza, trattandosi di un documento che riportava il contenuto di un patto già concordato fra le parti. D'altra parte non è contestata l'allegazione di secondo cui la CP_1
concessione del finanziamento era condizionata ab origine al predetto patto di riacquisto fideiussorio quale garanzia accessoria (quindi la firma sul documento era da considerarsi effettivamente una “formalità” rispetto ad un accordo già perfezionato a fine luglio 2005 alle condizioni suddette).
25. Ma anche considerando che sia stata la sig. ad apporre la firma sul documento, Tes_2
la Corte ritiene rilevante e dirimente il comportamento della (ed in particolare Parte_2
lo stesso Ing. quale legale rappresentante), integrante una forma di ratifica del patto Pt_3
ed incompatibile con la invocata invalidità del documento. Difatti, è pacifico che la
[...]
era in possesso del documento contestato sin dal settembre 2007; difatti, a seguito Pt_2
della nota del 6.9.2007 inviata dalla in merito ai ritardati pagamenti della CP_4 CP_5
e su richiesta della stessa (v. lettera del 7.9.2007 - doc. 1 fas. att.), la
[...] Parte_2
locatrice il 13.9.2007 le aveva inviato il predetto documento: “come da Vostra richiesta del
7/09/2007, inoltro copia garanzia da Voi rilasciata a garanzia del contratto indicato in oggetto intestato a (doc. 1 bis fasc. att.). Controparte_5
26. Orbene, la (pur ammettendo che non fosse in possesso del documento, Parte_2
tanto da richiederne una copia alla locatrice), una volta venuta formalmente a conoscenza nel
2007 dell'avvenuta prestazione della garanzia, non l'ha immediatamente contestata o disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che l'Ing. non Pt_3
l'aveva mai sottoscritta. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, una volta venuta in
(1) “Riferiva che non aveva mai riprodotto firme dell'Ing. e che aveva apposto se mai la propria firma Pt_3 per l'azienda solo in casi di necessità e per questioni di poco conto, ma in quella circostanza, vista l'insistenza del aveva sottoscritto il documento suddetto, in quanto i legali rappresentanti, rispettivamente l'Ing. Tes_1 e non erano in azienda in quel momento.” (pag. sent. Trib. penale) Pt_3 CP_8
pagina 8 di 11 possesso del predetto documento, la avrebbe dovuto immediatamente Parte_2
contestare la validità del patto – vista anche la richiesta di escussione della garanzia già avanzata dalla locatrice –, ma di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova. La contestazione della falsità non è avvenuta neppure dopo, quando, a distanza di qualche mese
(il 30.1.2008), a seguito della risoluzione del contratto di leasing con la Hydra Mac s.r.l., la locatrice aveva intimato a l'escussione della garanzia (doc. 7 fasc. . Parte_2 CP_1
Ed infine la contestazione non è avvenuta neppure quando l'Avv. Donati è intervenuto formalmente con lettera del 31.3.2008, allegando nuovamente il documento in questione (doc.
8 fasc. , né la ha provveduto a sporgere denuncia o comunque ad CP_1 Parte_2
attivarsi tempestivamente a tutela della propria posizione.
27. Solo a distanza di anni ed in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il documento è stato disconosciuto. Non risulta neppure contestato – come detto - il fatto che la locatrice avesse subordinato la concessione del finanziamento (considerato il valore dell'impianto) alla prestazione della garanzia del riacquisto da parte della circostanza questa che Parte_2
avvalora la prospettazione di una conoscenza ed accettazione del patto già prima della sua formalizzazione scritta. D'altra parte, non è plausibile che la una volta ricevuto Parte_2
nel 2007 - su sua richiesta - il documento in questione, non si sia avveduta del suo contenuto.
Si può pertanto ritenere che il patto è stato concluso in forma non scritta.
28. La rilevanza del comportamento concludente è stato peraltro recentemente confermato dalla Suprema Corte in un caso sostanzialmente analogo, la quale ha stabilito che, pur dando atto della falsità della firma apposta in calce del contratto di garanzia per falsità della sottoscrizione del legale rappresentante di una società, il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato da un falsus procurator, attribuendo valore di ratifica al comportamento concludente tenuto successivamente dalla società stessa;
in particolare, la
Cassazione ha precisato che “la falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante dà luogo - sul piano dell'apparenza - alla riferibilità del negozio alla società, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare. Se l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, è tuttavia possibile
l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica”. Pertanto, “la società, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca, portata formalmente a conoscenza dell'avvenuta prestazione della garanzia da parte della garante, non soltanto non l'ha immediatamente disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che il
pagina 9 di 11 proprio legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto, ma se ne è avvalsa, facendola propria ed acquisendo in tal modo a sé gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (ed assumendone le relative obbligazioni)…” (Cass. n. 5479/2023).
29. Il comportamento tenuto dalla già dal 2007 e quindi per un considerevole Parte_2
lasso di tempo, ha alimentato il legittimo affidamento della creditrice sulla validità del patto di riacquisto fideiussorio, rafforzato dal fatto che gli altri documenti contrattuali (con timbri e firme sostanzialmente sovrapponibili), non sono stati mai disconosciuti;
in breve, non vi era alcun indice sintomatico idoneo a far dubitare della veridicità della documentazione.
30. La sentenza di primo grado va quindi confermata, dovendosi attribuire al patto di riacquisto piena validità ed efficacia, con conseguente diritto di credito della CP_1
nella misura portata nel decreto ingiuntivo opposto.
31. Quanto al governo delle spese di lite, visto l'esito complessivo della controversia, le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio vanno poste a carico della e vanno liquidate complessivamente come Parte_2
segue:
• per compensi in favore di Controparte_1
- giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1013/2015), in € 9.515,00;
- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 19244/2018) in € 7.000,00;
- giudizio di rinvio (RG. n. 1340/2021) in € 13.000,00.
• in favore di Controparte_2
- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 19244/2018) in € 7.000,00;
- giudizio di rinvio (RG. n. 1340/2021) in € 13.000,00.
Il tutto oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile n. 9133/2021 del 19.11.2020, pubblicata il
1.4.2021 contestualmente alla cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
2970/2017, depositata il 14.12.2017 e riassunto da ora Parte_1 Parte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2
di Bologna n. 882/2015;
- condanna a rifondere a le spese Parte_2 Controparte_1
pagina 10 di 11 di lite che liquida per compensi in € 9.515,00 per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1013/2015), in € 7.000,00 per il giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione (RG. n. 19244/2018) ed in € 13.000,00 per il presente giudizio di rinvio (RG.
n. 1340/2021), oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_2
spese di lite che liquida per compensi in € 7.000,00 per il giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione (RG. n. 19244/2018) ed in € 13.000,00 per il presente giudizio di rinvio (RG.
n. 1340/2021) oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1340 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(già (c.f. ) in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Rotondo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale A. Costa n. C.F._1
62 a Imola, giusta procura in atti
APPELLANTE
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donati (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo Broglio n. 6 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Del Zoppo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza C.F._3
Risorgimento n. 8 a Milano, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
IN PUNTO A: giudizio di riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione Terza Sezione
Civile n. 9133/2021 del 19.11.2020, pubblicata il 1.4.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.03.2024:
Appellante - Attrice in riassunzione ( : Parte_1
“in riforma della Sentenza n. 882/2015 del Tribunale di Bologna e della Sentenza n. 2970/2017 della Corte d'Appello di Bologna- revocare il Decreto ingiuntivo opposto n.
6191/2010, essendo lo stesso infondato in fatto ed in diritto, dichiarando che nessuna somma
deve a ed alla sua cessionaria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi al presente giudizio ed a tutti i gradi precedenti, compreso quello di legittimità, come stabilito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nell'Ordinanza n. 9133/21.”
Appellata - Convenuta in riassunzione : Controparte_1
“nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande dispiegate dalla parte appellante, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna n. 882/2015 in ogni sua parte, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse doglianze dovessero trovare anche solo un parziale accoglimento presso l'Ecc.ma Corte di Appello adita, si insiste sull'accoglimento della domanda già dispiegata in primo grado, come da comparsa di costituzione e risposta, depositata nel procedimento RG 16017/2010, che qui integralmente si riporta e trascrive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria circostanza disattesa e reietta anche in via incidentale ed istruttoria, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art.648
c.p.c. siccome l'opposizione non risulta fondata su prove scritte o di pronta soluzione, in via principale, previa verificazione della scrittura privata allegata come doc.nr.5 del fascicolo di fase monitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.216 c.p.c., accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nel predetto documento in quanto rilasciate dal sig. Parte_3 quale rappresentate legale e Presidente del C.d.A. di ora e di Parte_2 Parte_1 conseguenza, accertata l'autenticità, validità ed efficacia del predetto documento, nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando il decreto opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo”. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione da rinvio”.
Appellata - Convenuta in riassunzione : Controparte_2
“nel merito:
Respingere le domande di parte appellante e confermare la sentenza del Tribunale di
Bologna n.882/2015, con vittoria delle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 11 1. La società (già e da qui o fornitrice) Parte_1 Parte_2 Parte_2
con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 28.6.2021 ha convenuto in giudizio innanzi a questa Corte la società (da qui o Controparte_1 CP_1
locatrice) esponendo di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6191/2010 del
Tribunale di Bologna, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 162.241,96 in favore di (già in forza del patto di riacquisto fideiussorio di un CP_1 CP_4
impianto fornito alla (da qui utilizzatrice) e sottoscritto dalla SIEI Controparte_5
SISTEMI s.r.l. (poi quale fornitrice del bene. Nel giudizio di opposizione Parte_2
la aveva sostenuto che le firme sui documenti contrattuali erano state raccolte Parte_2
presso la sede della società dal sig. dell'Agenzia Testimone_1 Controparte_6
l'opponente sosteneva che il contratto di finanziamento non prevedeva alcun impegno
[...] al riacquisto dell'impianto da parte della e l'Ing. (legale Parte_2 Parte_3
rappresentante della società) non aveva mai sottoscritto il patto di riacquisto fideiussorio di cui ne disconosceva la sottoscrizione, prospettando la possibilità che fosse stato fatto fraudolentemente firmare successivamente da una impiegata della società.
2. Si era costituita in giudizio la contestando la ricostruzione Controparte_1 dell'opponente e chiedendo la verificazione del documento disconosciuto, rilevando che comunque la firma coincideva con quella presente sugli altri documenti contrattuali mai disconosciuti. Il predetto impegno irrevocabile al riacquisto era una garanzia fideiussoria per il caso di inadempimento dell'utilizzatrice che costituiva una condizione per la concessione del finanziamento. L'Ing. inoltre, sebbene in possesso del predetto documento sin dal Pt_3
2007 (in quanto inviato dalla società di leasing), non aveva mai sollevato alcunché in merito.
3. Il Tribunale aveva disposto la perizia grafologica sul documento disconosciuto che tuttavia non si era potuta svolgere in quanto non prodotto in originale ne aveva CP_1
denunciato lo smarrimento il 9.1.2013); il giudice di primo grado aveva quindi ammesso la prova testimoniale di in merito all'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Ing. Testimone_1
mentre non aveva ammesso le prove orali richieste dall'opponente. Il teste Pt_3 Tes_1 aveva confermato di aver raccolto la firma dell'Ing. presso la sede della Pt_3 [...]
Pt_2
4. Il Tribunale, con sentenza n. 882/2015, aveva rigettato l'opposizione sia perché la sottoscrizione dell'Ing. era presente su altri documenti contrattuali non disconosciuti, Pt_3 sia perché l'opponente non aveva chiesto prova contraria sulla presenza del nella Tes_1
sede della società nel luglio 2005 e, dopo aver ottenuto il 13.9.2007 da la copia CP_1
pagina 3 di 11 del patto di riacquisto, non l'aveva immediatamente disconosciuta o contestata.
5. Avverso la sentenza del Tribunale, la con atto del 14.4.2015 proponeva Parte_2
appello innanzi a questa Corte (Rg. 1013/2015), lamentando la violazione del proprio diritto di difesa per non essere stati ammessi i capitoli di prova orale richiesti con l'atto di citazione in opposizione;
in particolare ciò riguardava il capitolo sub c) diretto a provare che nei giorni
(25.7.2005 e 29.08.2005) in cui sarebbe stato presente il nella sede della Tes_1 [...]
er raccogliere le firme sui documenti contrattuali, l'Ing. non era presente e Pt_2 Pt_3
quindi non avrebbe sottoscritto in tali date il documento disconosciuto. Inoltre, l'appellante depositava la denuncia dell'8.4.2015 presentata dall'Ing. contro per Pt_3 Testimone_1
falsa testimonianza, frode processuale e truffa aggravata;
in tale atto era evidenziato che la firma sarebbe stata apposta dall'impiegata sig. su sollecitazione del Testimone_2 che l'avrebbe convinta a sottoscrivere il documento imitando la firma dell'Ing. Tes_1
ed apporvi il timbro. Pertanto, l'appellante insisteva chiedendo in via istruttoria Pt_3
l'ammissione dei “capitoli di prova di cui all'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 25.10.2010, con i testi ivi indicati”.
6. Si costituivano in giudizio sia sia la (quale cessionaria CP_1 Controparte_3
del credito) contestando la produzione della denuncia suddetta e chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, deduceva che l'appellante non aveva mai chiesto CP_1 prove su circostanze dirette a dimostrare la presenza dell'Ing. in luoghi e momenti Pt_3
incompatibili con le date apposte agli atti dal medesimo firmati;
in ogni caso, la circostanza che la firma era stata apposta dalla costituiva una nuova allegazione inammissibile Tes_2
in appello.
7. La Corte di Appello di Bologna, sez. III, con sentenza n. 2970/2017 del 14.12.2017, rigettava l'appello. In particolare, la Corte riteneva che la prova testimoniale richiesta da
[...]
fosse generica ed irrilevante, in quanto diretta a dimostrare che nei giorni indicati Pt_2
l'Ing. si trovava altrove, ma non che non avrebbe potuto sottoscrivere il documento Pt_3
disconosciuto, né era stato chiesto un capitolo di prova a conferma di dove si trovava in quei giorni. Quanto alla produzione della denuncia contro il la Corte la riteneva Tes_1
irrilevante sia perché non poteva avere valore probatorio trattandosi di circostanze nuove sia per l'indipendenza del giudizio penale rispetto a quello civile. Nel merito la Corte riteneva invece corretto attribuire rilievo decisivo alla testimonianza del ai fini della prova Tes_1 della sussistenza dell'obbligo al riacquisto in capo alla Parte_2
pagina 4 di 11 8. Avverso la decisione della Corte di Appello, la soc. proponeva ricorso Parte_2
per Cassazione (RG. n. 19224/2018) denunciando - ai fini che qui interessano - la violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione della prova per testi della sig.
[...]
sul capitolo sub lett. c) dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo Tes_2
(“Vero che il giorno 25 luglio 2005 (data del timbro posto in calce al doc. 5 del fascicolo di relativo alla fase monitoria e che le viene mostrato) il Presidente del C. di A. Controparte_7
ing. era fuori sede? Vero che anche il giorno 29 agosto 2005 (data segnata sul suo Pt_3 calendario doc. 10) il Presidente del C. di A. ing. era fuori sede?”). Pt_3
9. Le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Nelle more del giudizio, il Tribunale penale di Bologna, con sentenza n. 5634/2018 del
4.12.2018, assolveva perché non punibile ex art. 384 co. 1 c.p. Testimone_1
11. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9133/2021 del 19.11.2020, depositata il
1.4.2021, cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte in diversa composizione.
In particolare, la Corte di Cassazione accoglieva il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la prova testimoniale della teste articolata sotto la lett. c) e non ammessa dalla Testimone_2
Corte territoriale in quanto ritenuta generica, fosse invece relativa a circostanze specifiche e decisive.
12. Il giudizio veniva riassunto ex art. 392 c.p.c. dalla soc. (poi ridenominata Parte_1
con atto notificato il 29.6.2021. Parte_2
13. Si costituivano la e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in riassunzione.
14. Ammessa la prova testimoniale con ordinanza del 29.3.2022, all'udienza del 31.5.2022 veniva sentita la teste la quale confermava le circostanze (sul primo Testimone_2 capitolo: “è vero. Il Presidente Ing. era fuori sede, anche se non ricordo con certezza Pt_3 dove, forse Udine” e sul secondo “è vero”).
15. All'udienza del 26.3.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16. Preliminarmente va dato atto che l'atto di riassunzione è stato proposto da Pt_1
ma che successivamente la predetta società è tornata ad assumere la vecchia
[...]
denominazione di Parte_2
pagina 5 di 11 17. Passando al merito, la questione sub judice attiene alla prova della sussistenza o meno di un obbligo di riacquisto fideiussorio del bene da parte della in forza della Parte_2 scrittura privata del 25.7.2005 (con l'allora . Secondo l'attrice in riassunzione, CP_4
non avrebbe fornito la prova del suddetto impegno di riacquisto, considerato CP_1
che il documento utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo era privo di rilevanza probatoria, in quanto la sua sottoscrizione era stata disconosciuta dal legale rappresentante della
[...]
(Ing. . A sostegno della propria tesi difensiva, la oltre a Pt_2 Pt_3 Parte_2
segnalare la falsità della deposizione del come accertata dal Tribunale penale e la Tes_1 perdita dell'originale del documento de quo, evidenzia altre anomalie: la data è apposta con un timbro a differenza degli altri documenti contrattuali (a dimostrazione del confezionamento postumo rispetto alla data del 25.7.2005), l'assenza del “patto di riacquisto”
e del documento di sintesi fra i documenti scambiati dalle parti (v. nota del 5.8.2005 – doc. 6 fasc. att.), la disponibilità per l'attrice di tali documenti (in copia) solo dopo ottenuti da Pt_4
il 13.9.2007, la mancata menzione del patto nel contratto di finanziamento, la CP_1 modalità non trasparente delle clausole contenute nel “patto”. Tali elementi comproverebbero, ad avviso dell'attrice, che la scrittura privata del 25.7.2005 sarebbe stata confezionata dopo la conclusione del contratto di finanziamento e comunque non sarebbe stata sottoscritta dall'Ing.
con conseguente sua inutilizzabilità probatoria. Il tutto troverebbe conferma nella Pt_3
deposizione della teste la quale ha confermato che sia il 25.7.2005 (data del timbro Tes_2 sul documento), sia il 29.8.2005 (data in cui sarebbe avvenuto l'incontro con il , Tes_1
l'Ing. non era in azienda;
dalla deposizione risulterebbe quindi non solo che l'Ing. Pt_3 non potrebbe aver sottoscritto il documento, ma che l'incontro tra l' ed il Pt_3 Tes_2
sarebbe avvenuto il 29.8.2005 e non il 25.7.2005, ovvero successivamente alla Tes_1
conclusione del contratto di finanziamento. Il giudizio penale che ha coinvolto il ha Tes_1
inoltre accertato che la sottoscrizione sul documento de quo venne apposta dalla sig.
e tale circostanza sarebbe dirimente ai fini della inopponibilità dell'obbligo di Tes_2
riacquisto alla Parte_2
18. La tesi dell'attrice non può essere accolta.
19. A prescindere dall'eccezione sollevata dalle convenute circa la inammissibilità di fatti
(i.e. la circostanza che la firma venne apposta dalla e documenti nuovi (i.e. la Tes_2
sentenza penale n. 5364/2018 del 4.12.2018), la testimonianza resa nel presente giudizio dalla sig. non inficia le conclusioni alle quali il Tribunale e questa Corte erano pervenuti. Tes_2
20. In primo luogo, la teste ha solo confermato che nei giorni indicati (25.7.2005 e pagina 6 di 11 29.8.2005) l'Ing. non era nella sede della società. La deposizione resa non aggiunge Pt_3 nulla circa l'individuazione del soggetto che materialmente ha sottoscritto il documento de quo nei giorni indicati, non potendosi escludere che la firma sia stata apposta anche in data diversa, senza che ciò infici la efficacia probatoria del documento e soprattutto la validità dell'accordo. Il fatto che l'Ing. fosse fuori sede, attiene ad una circostanza che non Pt_3
può costituire una prova diretta della mancata sottoscrizione del documento stesso o comunque della sua invalidità; la stessa teste nel processo penale ha riferito che il Tes_2
si era recato in azienda il 29.8.2005, mentre per il giorno 25.7.2005 si è limitata a Tes_1 riferire - nel presente giudizio - che l'Ing. era fuori sede. Ma fra il luglio – agosto Pt_3
2005 (in varie date) risultano sottoscritti dalla altri documenti non disconosciuti Parte_2
(v. foglio informativo del 25.7.2005, conferma ordine di acquisto del 29.7.2005, verbale di consegna del 4.8.2005). L'attrice non ha fornito un quadro chiaro del susseguirsi degli eventi non specificando o provando, ad esempio, la ragione per cui in tale data è stato sottoscritto il
“foglio informativo” (doc. 5° fac. conv.): se l'Ing. il 25.7.2005 non era in sede e non Pt_3
ha sottoscritto il patto di riacquisto fideiussorio, non si comprende come avrebbe potuto invece sottoscrivere il predetto foglio informativo, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta. L'attrice, infine, non ha neppure dedotto la prova contraria sulla circostanza della presenza del presso la sede il 25.7.2005. Tes_1
21. Il carente quadro probatorio, non muta avuto riguardo agli accertamenti emersi nel giudizio penale, ovvero che la firma è stata apposta dalla stessa nel convincimento Tes_2
(indotto dal di sottoscrivere un modulo privacy e non un patto di riacquisto Tes_1
vincolante per la Parte_2
22. Va innanzitutto ricordato che “il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento “(Cass. n. 42028/2021 -
Rv. 663400 - 01). Non sussiste, quindi, un obbligo del giudice civile - pur in presenza di un pagina 7 di 11 giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (v. Cass. n. 27161/2018).
23. Ciò premesso, a prescindere dalla verifica dell'attendibilità della teste, la Corte ritiene che nella fattispecie vi siano diversi elementi di conferma della validità del patto di riacquisto.
24. Innanzitutto, è stato accertato in sede penale che era prassi che la sottoscrivesse Tes_2 documenti per conto della (“in casi di necessità e per questioni di poco conto”) Parte_2
(1), sulla base di un evidente rapporto fiduciario fra la società e la dipendente. Dunque, se la era solita sottoscrivere documenti al posto dell'Ing. non si può neppure Tes_2 Pt_3
escludere a priori che vi si sia stato un assenso di quest'ultimo ad apporre timbro e firma in sua assenza, trattandosi di un documento che riportava il contenuto di un patto già concordato fra le parti. D'altra parte non è contestata l'allegazione di secondo cui la CP_1
concessione del finanziamento era condizionata ab origine al predetto patto di riacquisto fideiussorio quale garanzia accessoria (quindi la firma sul documento era da considerarsi effettivamente una “formalità” rispetto ad un accordo già perfezionato a fine luglio 2005 alle condizioni suddette).
25. Ma anche considerando che sia stata la sig. ad apporre la firma sul documento, Tes_2
la Corte ritiene rilevante e dirimente il comportamento della (ed in particolare Parte_2
lo stesso Ing. quale legale rappresentante), integrante una forma di ratifica del patto Pt_3
ed incompatibile con la invocata invalidità del documento. Difatti, è pacifico che la
[...]
era in possesso del documento contestato sin dal settembre 2007; difatti, a seguito Pt_2
della nota del 6.9.2007 inviata dalla in merito ai ritardati pagamenti della CP_4 CP_5
e su richiesta della stessa (v. lettera del 7.9.2007 - doc. 1 fas. att.), la
[...] Parte_2
locatrice il 13.9.2007 le aveva inviato il predetto documento: “come da Vostra richiesta del
7/09/2007, inoltro copia garanzia da Voi rilasciata a garanzia del contratto indicato in oggetto intestato a (doc. 1 bis fasc. att.). Controparte_5
26. Orbene, la (pur ammettendo che non fosse in possesso del documento, Parte_2
tanto da richiederne una copia alla locatrice), una volta venuta formalmente a conoscenza nel
2007 dell'avvenuta prestazione della garanzia, non l'ha immediatamente contestata o disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che l'Ing. non Pt_3
l'aveva mai sottoscritta. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, una volta venuta in
(1) “Riferiva che non aveva mai riprodotto firme dell'Ing. e che aveva apposto se mai la propria firma Pt_3 per l'azienda solo in casi di necessità e per questioni di poco conto, ma in quella circostanza, vista l'insistenza del aveva sottoscritto il documento suddetto, in quanto i legali rappresentanti, rispettivamente l'Ing. Tes_1 e non erano in azienda in quel momento.” (pag. sent. Trib. penale) Pt_3 CP_8
pagina 8 di 11 possesso del predetto documento, la avrebbe dovuto immediatamente Parte_2
contestare la validità del patto – vista anche la richiesta di escussione della garanzia già avanzata dalla locatrice –, ma di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova. La contestazione della falsità non è avvenuta neppure dopo, quando, a distanza di qualche mese
(il 30.1.2008), a seguito della risoluzione del contratto di leasing con la Hydra Mac s.r.l., la locatrice aveva intimato a l'escussione della garanzia (doc. 7 fasc. . Parte_2 CP_1
Ed infine la contestazione non è avvenuta neppure quando l'Avv. Donati è intervenuto formalmente con lettera del 31.3.2008, allegando nuovamente il documento in questione (doc.
8 fasc. , né la ha provveduto a sporgere denuncia o comunque ad CP_1 Parte_2
attivarsi tempestivamente a tutela della propria posizione.
27. Solo a distanza di anni ed in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il documento è stato disconosciuto. Non risulta neppure contestato – come detto - il fatto che la locatrice avesse subordinato la concessione del finanziamento (considerato il valore dell'impianto) alla prestazione della garanzia del riacquisto da parte della circostanza questa che Parte_2
avvalora la prospettazione di una conoscenza ed accettazione del patto già prima della sua formalizzazione scritta. D'altra parte, non è plausibile che la una volta ricevuto Parte_2
nel 2007 - su sua richiesta - il documento in questione, non si sia avveduta del suo contenuto.
Si può pertanto ritenere che il patto è stato concluso in forma non scritta.
28. La rilevanza del comportamento concludente è stato peraltro recentemente confermato dalla Suprema Corte in un caso sostanzialmente analogo, la quale ha stabilito che, pur dando atto della falsità della firma apposta in calce del contratto di garanzia per falsità della sottoscrizione del legale rappresentante di una società, il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato da un falsus procurator, attribuendo valore di ratifica al comportamento concludente tenuto successivamente dalla società stessa;
in particolare, la
Cassazione ha precisato che “la falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante dà luogo - sul piano dell'apparenza - alla riferibilità del negozio alla società, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare. Se l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, è tuttavia possibile
l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica”. Pertanto, “la società, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca, portata formalmente a conoscenza dell'avvenuta prestazione della garanzia da parte della garante, non soltanto non l'ha immediatamente disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che il
pagina 9 di 11 proprio legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto, ma se ne è avvalsa, facendola propria ed acquisendo in tal modo a sé gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (ed assumendone le relative obbligazioni)…” (Cass. n. 5479/2023).
29. Il comportamento tenuto dalla già dal 2007 e quindi per un considerevole Parte_2
lasso di tempo, ha alimentato il legittimo affidamento della creditrice sulla validità del patto di riacquisto fideiussorio, rafforzato dal fatto che gli altri documenti contrattuali (con timbri e firme sostanzialmente sovrapponibili), non sono stati mai disconosciuti;
in breve, non vi era alcun indice sintomatico idoneo a far dubitare della veridicità della documentazione.
30. La sentenza di primo grado va quindi confermata, dovendosi attribuire al patto di riacquisto piena validità ed efficacia, con conseguente diritto di credito della CP_1
nella misura portata nel decreto ingiuntivo opposto.
31. Quanto al governo delle spese di lite, visto l'esito complessivo della controversia, le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio vanno poste a carico della e vanno liquidate complessivamente come Parte_2
segue:
• per compensi in favore di Controparte_1
- giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1013/2015), in € 9.515,00;
- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 19244/2018) in € 7.000,00;
- giudizio di rinvio (RG. n. 1340/2021) in € 13.000,00.
• in favore di Controparte_2
- giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 19244/2018) in € 7.000,00;
- giudizio di rinvio (RG. n. 1340/2021) in € 13.000,00.
Il tutto oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile n. 9133/2021 del 19.11.2020, pubblicata il
1.4.2021 contestualmente alla cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.
2970/2017, depositata il 14.12.2017 e riassunto da ora Parte_1 Parte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2
di Bologna n. 882/2015;
- condanna a rifondere a le spese Parte_2 Controparte_1
pagina 10 di 11 di lite che liquida per compensi in € 9.515,00 per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1013/2015), in € 7.000,00 per il giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione (RG. n. 19244/2018) ed in € 13.000,00 per il presente giudizio di rinvio (RG.
n. 1340/2021), oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_2
spese di lite che liquida per compensi in € 7.000,00 per il giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione (RG. n. 19244/2018) ed in € 13.000,00 per il presente giudizio di rinvio (RG.
n. 1340/2021) oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11