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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520100012065761 IVA-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato:vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1510/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e depositata il 22.06.2022, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 29520100012065761 e del ruolo n. 2010/0000138 per l'importo di 81.137,38 euro a titolo di iva, irap, irpef, addizionali irpef e sanzioni anno 2022 oltre accessori. In esito alla costituzione dell'ufficio, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Ritiene la Corte che- invertendo l'ordine delle questioni poste- vada rigettata la doglianza concernente l'omessa notifica della cartella impugnata, essendo stata documentata la notifica stessa, intervenuta in data 8/5/2010, con consegna nel luogo di residenza a mano del figlio Nominativo_1. All'uopo l'Ufficio ha prodotto copia della relata in primo grado ed anche in appello, da ritenersi perfettamente probante della eseguita notifica , risultando la contraria eccezione di parte appellante del tutto strumentale perché generica, rimanendo comunque in capo al Giudice la valutazione della strumentalità della eccezione , come di recente ribadito dal Supremo Collegio ( vedi Cassazione n 1974/18).
La circostanza che la cartella risulti regolarmente notificata alla data dell'8/5/2010 ( in una data cioè in cui nessuna prescrizione del credito si era verificata, trattandosi di tributo erariale soggetto a prescrizione decennale) , rende superflua la disamina delle altre ragioni di gravame, che restano assorbite in quanto inammissibili, avendo dovuto essere fatte valere con la proposizione di un tempestivo ricorso avverso la citata cartella, del tutto irrilevante risultando la successiva comunicazione dell'ufficio, in data 17/4/2019
( comunicazione intervenuta comunque sempre entro i successivi dieci anni decorrenti dalla notifica della citata cartella).
Pertanto l'appello va rigettato e la cartella impugnata va confermata. L'appellante va condannata al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano come da disoisitivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520100012065761 IVA-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato:vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1510/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e depositata il 22.06.2022, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 29520100012065761 e del ruolo n. 2010/0000138 per l'importo di 81.137,38 euro a titolo di iva, irap, irpef, addizionali irpef e sanzioni anno 2022 oltre accessori. In esito alla costituzione dell'ufficio, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Ritiene la Corte che- invertendo l'ordine delle questioni poste- vada rigettata la doglianza concernente l'omessa notifica della cartella impugnata, essendo stata documentata la notifica stessa, intervenuta in data 8/5/2010, con consegna nel luogo di residenza a mano del figlio Nominativo_1. All'uopo l'Ufficio ha prodotto copia della relata in primo grado ed anche in appello, da ritenersi perfettamente probante della eseguita notifica , risultando la contraria eccezione di parte appellante del tutto strumentale perché generica, rimanendo comunque in capo al Giudice la valutazione della strumentalità della eccezione , come di recente ribadito dal Supremo Collegio ( vedi Cassazione n 1974/18).
La circostanza che la cartella risulti regolarmente notificata alla data dell'8/5/2010 ( in una data cioè in cui nessuna prescrizione del credito si era verificata, trattandosi di tributo erariale soggetto a prescrizione decennale) , rende superflua la disamina delle altre ragioni di gravame, che restano assorbite in quanto inammissibili, avendo dovuto essere fatte valere con la proposizione di un tempestivo ricorso avverso la citata cartella, del tutto irrilevante risultando la successiva comunicazione dell'ufficio, in data 17/4/2019
( comunicazione intervenuta comunque sempre entro i successivi dieci anni decorrenti dalla notifica della citata cartella).
Pertanto l'appello va rigettato e la cartella impugnata va confermata. L'appellante va condannata al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano come da disoisitivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA