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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3351 del 2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
Mancini e dall'Avv. Erasmo Di Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Latina, P.zza B. Buozzi 1, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , con il patrocinio dell'Avv. Laura Memoli e dall'Avv. CP_1 C.F._2
Simona Piccoli ed elettivamente domiciliato in Latina, Via Monti n. 42, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c.: “le parti chiedono che sia dichiarata la separazione personale delle parti, prendendo atto che le stesse hanno concordato che entro il 30 maggio 2025 il resistente non assegnatario dell'alloggio si allontani dallo stesso.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 1 In sede di prima udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice relatore ha preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, ha autorizzato le parti a vivere separate e, rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ha invitato le parti a discutere la causa, non essendoci istruttoria da espletare, sicché le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato e prodotto dalle parti, e dal fallimento del tentativo di conciliazione avvenuto in sede di prima udienza, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cisterna di Latina, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cisterna di Latina il 7 novembre 2013, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Cisterna di Latina al n. 30, parte I, anno 2013 e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il tribunale prende atto che le parti hanno concordato che entro il 30 maggio 2025 il resistente non assegnatario dell'alloggio si allontani dallo stesso.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3351 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Cisterna di Latina il 7 novembre 2013, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Cisterna di Latina al n. 30, parte I, anno 2013, prendendo atto di quanto concordato dalle parti in sede di udienza di discussione dell'8 aprile 2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina, l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Pagina 2 Il Giudice rel.
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 3
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3351 del 2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
Mancini e dall'Avv. Erasmo Di Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Latina, P.zza B. Buozzi 1, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , con il patrocinio dell'Avv. Laura Memoli e dall'Avv. CP_1 C.F._2
Simona Piccoli ed elettivamente domiciliato in Latina, Via Monti n. 42, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c.: “le parti chiedono che sia dichiarata la separazione personale delle parti, prendendo atto che le stesse hanno concordato che entro il 30 maggio 2025 il resistente non assegnatario dell'alloggio si allontani dallo stesso.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 1 In sede di prima udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice relatore ha preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, ha autorizzato le parti a vivere separate e, rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ha invitato le parti a discutere la causa, non essendoci istruttoria da espletare, sicché le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale che da quanto allegato e prodotto dalle parti, e dal fallimento del tentativo di conciliazione avvenuto in sede di prima udienza, si evincano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cisterna di Latina, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cisterna di Latina il 7 novembre 2013, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Cisterna di Latina al n. 30, parte I, anno 2013 e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il tribunale prende atto che le parti hanno concordato che entro il 30 maggio 2025 il resistente non assegnatario dell'alloggio si allontani dallo stesso.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3351 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Cisterna di Latina il 7 novembre 2013, atto iscritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Cisterna di Latina al n. 30, parte I, anno 2013, prendendo atto di quanto concordato dalle parti in sede di udienza di discussione dell'8 aprile 2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina, l'annotazione della presente sentenza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Pagina 2 Il Giudice rel.
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 3
Il Presidente
Dott. Pier Luigi De Cinti